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BOZZA DI DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE
Articolo 1
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
Articolo 2
1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:
1.1. partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; 1.2. effettività degli istituti della difesa d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato; 1.3. adozione del metodo orale; 1.4. immediatezza e concentrazione del dibattimento; 1.5. facoltà delle parti, e dei difensori, di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo, e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste; 1.6. potere del giudice di disporre la partecipazione a distanza dell’imputato, con specifiche garanzie a tutela del diritto di difesa, alle udienze dei procedimenti per gravi delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e in altri casi predeterminati; 1.7. determinazione dei tempi e dei modi di deducibilità dei vizi degli atti; 1.8. divieto di dichiarare nel corso del processo la prescrizione del reato, salvo che, prima dell’esercizio dell’azione penale, non sia già decorso il tempo necessario; previsione di termini di durata massima delle fasi e dei gradi del processo, tenuto conto della particolare complessità; casi tassativi di sospensione dei suddetti termini; prescrizione del processo per violazione dei termini; prevalenza, in ogni stato e grado del processo, del proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di prescrizione del processo;
2.1. definizione della giurisdizione come esercizio della funzione cognitiva e decisoria; 2.2. disciplina dei rapporti tra le diverse giurisdizioni improntata al principio di autonomia; predeterminazione dei rapporti tra sentenze penali e giudizi civili e disciplinari; 2.3. dovere del pubblico ministero di informare l’amministrazione pubblica dei fatti relativi alla violazione dei doveri di fedeltà inerenti all’ufficio pubblico; potere del pubblico ministero di ritardare l’informazione per la salvaguardia delle esigenze investigative; 2.4. individuazione dei presupposti del ricorso alla mediazione, con l’intervento di un soggetto terzo e imparziale; facoltà delle parti e della persona offesa di proporre il ricorso alla mediazione; potere della autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine di conclusione; sospensione del procedimento penale, per un termine massimo predeterminato, fatto salvo il compimento di atti urgenti; garanzie minime della difesa; inutilizzabilità nel procedimento penale degli atti compiuti in sede di mediazione e divieto di testimonianza su quanto ivi accaduto o appreso; potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell’ipotesi di esito positivo della mediazione; in caso di esito negativo, prosecuzione del procedimento penale sospeso;
3.1. determinazione della competenza per materia, in ragione sia della pena edittale, con esclusione degli aumenti derivanti per recidiva, continuazione e circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale, sia della qualità del reato; 3.2. predeterminazione dei reati di competenza della corte d’assise; 3.3. attribuzione alla competenza esclusiva del tribunale per i minorenni dei reati commessi dai minori degli anni diciotto; 3.4. individuazione dei reati di competenza del giudice di pace sulla base del criterio della diversità della pena edittale, anche in via alternativa, da quella detentiva o interdittiva; 3.5. competenza del tribunale come organo monocratico, salva la competenza della composizione collegiale in casi determinati, per i reati non attribuiti alla competenza della corte d’assise o del giudice di pace;
4.1. determinazione della competenza per territorio, per specifici reati, in relazione al luogo di inizio o, in alternativa, di cessazione dell’azione o dell’omissione; 4.2. determinazione della competenza per territorio, nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sulla base di specifici criteri; 4.3. eccezionalità, per ragioni di urgenza, del potere del giudice, contestualmente dichiaratosi incompetente, di applicazione nella fase delle indagini preliminari di misure cautelari;
5.1. determinazione della competenza per connessione; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni;
6.1. determinazione della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato e per i procedimenti connessi; 6.2. irrilevanza della connessione in caso di archiviazione della notizia di reato relativa al magistrato;
7.1. rilevabilità, anche d’ufficio, del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento; fatta eccezione per la competenza di un giudice superiore non derivante da connessione, previsione della decadenza dall’eccezione di incompetenza, e preclusione alla rilevabilità anche d’ufficio, subito dopo l’inizio della discussione nell’udienza di conclusione delle indagini o, se questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti in giudizio; 7.2. dichiarazione dell’incompetenza con ordinanza, con contestuale trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente; rimessione dell’imputato in termini, davanti al giudice competente, per l’ammissione al giudizio abbreviato, per la richiesta concordata di applicazione di pena e per la richiesta di condanna con riduzione di pena; efficacia nel processo davanti al giudice competente delle prove già acquisite, salva la rinnovazione delle prove dichiarative secondo modalità prestabilite; inefficacia dei provvedimenti applicativi di misure cautelari non convalidati, entro un termine determinato, dal giudice competente; 7.3. dovere del giudice, rigettata l’eccezione di incompetenza, di proporre immediatamente con ordinanza, su richiesta di una delle parti, regolamento di competenza davanti alla corte di cassazione; assenza di effetto sospensivo del regolamento di competenza sui procedimenti in corso; decisione della corte di cassazione con ordinanza pronunciata in camera di consiglio; preclusione alla proposizione della questione in caso di omessa richiesta della parte o di inammissibilità o rigetto, salvo il caso della modifica, per fatti nuovi, della competenza in favore di un giudice superiore; 7.4. disciplina dei conflitti di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici speciali e dei conflitti di competenza tra giudici ordinari; specifica disciplina dei conflitti per la fase delle indagini preliminari; potere delle parti di denuncia del conflitto; dovere del giudice di proporre alla corte di cassazione il conflitto, denunciato o rilevato d’ufficio, con ordinanza comunicata a tutte le parti; assenza di effetto sospensivo del conflitto sui procedimenti in corso; decisione della corte di cassazione con ordinanza pronunciata in camera di consiglio; efficacia vincolante nel corso del processo della decisione della corte di cassazione, salvo il caso della modifica, per fatti nuovi, della competenza in favore di un giudice superiore; efficacia nel processo davanti al giudice competente delle prove già acquisite, salva la rinnovazione delle prove dichiarative secondo modalità prestabilite; inefficacia dei provvedimenti applicativi di misure cautelari non convalidati, entro un termine determinato decorrente dalla comunicazione della decisione della corte di cassazione, dal giudice competente;
8.1. determinazione della capacità del giudice secondo le norme di ordinamento giudiziario; 8.2. disciplina delle modalità di rilevazione del vizio di capacità;
9.1. determinazione dei criteri per l’individuazione del giudice in seguito a rinvio per annullamento;
10.1. disciplina della rimessione, anche su richiesta dell’imputato, in ogni stato e grado del processo di merito, per gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; 10.2. previsione della competenza della corte di cassazione, che decide con ordinanza in camera di consiglio; 10.3. attribuzione all’imputato e al difensore dei diritti e delle facoltà riconosciuti davanti al giudice originariamente competente; 10.4. attribuzione alle parti del diritto alla rinnovazione degli atti compiuti prima dell’accoglimento della richiesta di rimessione, salvi i casi di ripetizione impossibile;
11.1. divieto di esercizio delle funzioni di giudice nel giudizio per il magistrato che abbia svolto nello stesso procedimento funzioni di pubblico ministero o di giudice dell’udienza di conclusione delle indagini, ovvero di giudice per le indagini preliminari, salvo, in questa ipotesi, che si tratti di attività che non abbiano implicato valutazioni sul merito, o infine che abbia espresso valutazioni sul merito in sede di procedimento incidentale; 11.2. divieto di esercizio delle funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che abbia preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero; 11.3. determinazione tassativa di ulteriori cause di incompatibilità;
12.1. determinazione delle cause di astensione e ricusazione del giudice, con previsione delle forme e dei termini di proposizione; determinazione dei casi di astensione del pubblico ministero;
13.1. disciplina della riunione e della separazione dei processi, anche in grado di appello;
14.1. legittimazione dell’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente alle attività di indagine preliminare; 14.2. attribuzione delle funzioni di pubblico ministero, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
15.1. disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari; predeterminazione dei casi e dei modi del coordinamento; 15.2. attribuzione delle funzioni di coordinamento, nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, al procuratore nazionale antimafia e, nei procedimenti relativi ad altri reati, al procuratore generale presso la corte d’appello; 15.3. disciplina dei contrasti, positivi e negativi, tra uffici del pubblico ministero;
16.1. predeterminazione dei casi di avocazione delle indagini da parte del procuratore nazionale antimafia e del procuratore generale presso la corte d’appello in caso di inerzia o di ingiustificata e grave violazione dei doveri inerenti al coordinamento delle indagini previsti dalla legge;
17.1. piena autonomia nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero in udienza;
18.1. organizzazione degli uffici di polizia giudiziaria in funzione della diretta disponibilità da parte dell’autorità giudiziaria; 18.2. dovere della polizia giudiziaria di compiere tutte le attività, di iniziativa o delegate, necessarie all’accertamento dei reati ed alla individuazione degli autori;
19.1. assunzione della qualità di imputato da parte della persona nei cui confronti è formulata l’imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio, nel caso di presentazione diretta al giudice da parte del pubblico ministero e nel caso di richiesta concordata di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari; 19.2. estensione delle garanzie dell’imputato alla persona nei cui confronti è formulata l’accusa o vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione a fini decisori o è notificata richiesta di decreto penale; 19.3. predeterminazione dei casi di sospensione del processo o del procedimento per accertata incapacità di partecipazione cosciente dell’accusato;
20.1. garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; 20.2. competenza esclusiva del consiglio dell’ordine per l’abbandono della difesa; autonomia del procedimento disciplinare dal procedimento penale in cui si è verificato l’abbandono della difesa;
21.1. diritto della persona offesa di essere assistita da un difensore di fiducia, anche mediante accesso al patrocinio a spese dello Stato;
22.1. obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, di farne richiesta, previo invio della informazione di garanzia;
23.1. determinazione della forma degli atti e delle modalità di documentazione; 23.2. uso di mezzi elettronici e telematici nelle relazioni tra i soggetti del processo; 23.3. predeterminazione di termini perentori per il compimento di specifici atti; 23.4. disciplina della restituzione nel termine;
24.1. semplificazione del sistema delle notificazioni degli atti; predeterminazione delle forme e dei modi per le notificazioni; 24.2. notificazione della citazione dell’imputato mediante consegna a mani della persona; 24.3. avviso di deposito dell’atto da eseguire mediante forme predeterminate, in caso di impossibilità della consegna personale, con invito a presentarsi per il ritiro entro un termine stabilito; 24.4. emissione di un ordine di notificazione coattiva per mancato ritiro dell’atto entro il termine; 24.5. dovere della polizia giudiziaria di esecuzione dell’ordine, ricorrendo, se del caso, e al solo fine della notifica, all’accesso forzoso anche in locali di privata dimora, ove abbia motivo di ritenere che lì si trovi la persona; 24.6. potere della polizia giudiziaria di accompagnamento nei propri uffici dell’imputato per il tempo strettamente necessario alla consegna dell’atto; adozione delle cautele necessarie per la tutela dei diritti della persona; 24.7. obbligo dell’imputato, all’atto della notifica della citazione, di dichiarare o eleggere domicilio, previo avvertimento che, in mancanza, le successive notificazioni saranno eseguite presso il difensore, con gli stessi effetti della notificazione eseguita personalmente; 24.8. specifiche regole per la notificazione della citazione della contestazione dell’accusa all’imputato latitante ovvero, nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, all’imputato irreperibile; 24.9. notificazioni al difensore, anche se domiciliatario dell’imputato, per via elettronica con posta certificata;
25.1. previsione che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con riferimento: a) alla indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze oggetto della imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla colpevolezza, alla punibilità, alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, alla responsabilità civile derivante dal reato, nonché all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali; b) alla enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie acquisite in ordine a ciascuno dei punti della decisione suindicati; 25.2. predeterminazione dei casi di nullità della sentenza;
26.1. previsione che la condanna sia pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio; 26.2. diversità delle formule di assoluzione o di proscioglimento, anche per particolare tenuità del fatto o per prescrizione del processo; equivalenza della prova insufficiente o contraddittoria alla mancanza di prova; 26.3. specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; 26.4. obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato; 26.5. rifusione delle spese processuali, salvo che ricorrano giusti motivi, all’imputato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;
27.1. obbligo del giudice di pronuncia, se gli elementi acquisiti sono sufficienti ed in caso di condanna, sulla domanda di restituzione o di risarcimento del danno, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; 27.2. obbligo, fuori dei casi di provvisoria esecuzione, di assegnazione alla parte civile di una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; 27.3. provvisoria esecuzione del provvedimento di assegnazione e potere del giudice di appello di sospensione della provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;
28.1. potere dell’autorità giudiziaria di interpellare il presidente del Consiglio dei ministri per la conferma del segreto di Stato opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio; 28.2. obbligo di dichiarazione di non doversi procedere in caso di conferma del segreto posto a tutela di informazioni essenziali per la definizione del processo; 28.3. divieto di segreto per fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale; disciplina del segreto professionale; 28.4. previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l’identificazione della fonte della notizia; 28.5. prevedere che l’autorità giudiziaria, anche in deroga al segreto d’indagine, possa trasmettere copia di atti del procedimento o informazioni scritte sul loro contenuto: al presidente del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale, al ministro dell’interno e ai prefetti al fine della prevenzione di gravi delitti, all’amministrazione finanziaria per l’espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, al procuratore regionale presso la corte dei conti competente per territorio, nonché, in casi e modi predeterminati, alle autorità indipendenti per l’esercizio delle rispettive attribuzioni; 28.6. prevedere, in caso di richiesta delle autorità sopra indicate, che l’autorità giudiziaria possa con decreto motivato rifiutare o ritardare la trasmissione degli atti e delle informazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari; 28.7. prevedere che comunque la documentazione trasmessa sia coperta da segreto d’ufficio;
29.1. segreto sugli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall’imputato; 29.2. disciplina del divieto di divulgazione e di pubblicazione degli atti coperti dal segreto e del loro contenuto; 29.3. potere del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; 29.4. divieto di pubblicazione degli atti in determinati casi di celebrazione del dibattimento a porte chiuse; 29.5. divieto di pubblicazione delle generalità, di ogni altro dato identificativo e dell’immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni;
30.1. predeterminazione delle cause di invalidità degli atti e delle sanzioni processuali; 30.2. disciplina della deducibilità e della rilevabilità dei vizi e predeterminazione di casi eccezionali di nullità insanabile;
31.1. garanzia del diritto delle parti di ottenere l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova richiesti e non vietati dalla legge, salvo i casi manifesti di superfluità ed irrilevanza; divieto di utilizzare metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti; 31.2. potere del giudice, in casi predeterminati e nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di non ammissione dell’esame dibattimentale di un testimone o di un imputato in procedimento separato, che abbiano già reso dichiarazioni in contraddittorio con la persona nei cui confronti le stesse saranno utilizzate; dovere del giudice di ammissione dell’esame richiesto dalle parti, se esso verte su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se risulta necessario sulla base di specifiche esigenze; applicazione di analoga disciplina, per casi predeterminati, se l’esame riguarda un testimone minore degli anni sedici; 31.3. potere del giudice, in casi di assoluta necessità ai fini della decisione, di disporre anche d’ufficio l’acquisizione di elementi di prova ulteriori rispetto a quelli introdotti dalle parti; facoltà delle parti, all’esito, di proporre nuove richieste di prova in rapporto agli elementi di novità emersi;
32.1. inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge; 32.2. potere del giudice di ammettere, sentite le parti, prove non disciplinate dalla legge, salvo che si tratti di prove tipiche acquisite o da acquisire in modo irrituale; divieto di ammissione di prove che violino la libertà morale della persona;
33.1. obbligo del giudice di valutare soltanto le prove legittimamente acquisite, dando conto nella motivazione dei risultati conseguiti e dei criteri adottati; 33.2. regole specifiche in tema di valutazione della prova indiziaria e delle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da imputato in procedimento connesso o collegato;
34.1. disciplina della prova testimoniale con l’indicazione delle cause di incompatibilità e delle deroghe al dovere di testimoniare; 34.2. disciplina della testimonianza indiretta e dei limiti alla sua utilizzazione; 34.3. divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni acquisite da testimoni e dai soggetti indagati; 34.4. potere del giudice, nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e in altri casi tassativi, di disporre l’esame a distanza dei testimoni e degli imputati di un reato connesso, con mezzi idonei ad assicurare la regolarità dell’esame e la tutela della persona esaminata;
35.1. disciplina dell’esame delle parti private con previsione della facoltà di non rispondere alle domande; 35.2. disciplina dei confronti fra persone già esaminate; 35.3. disciplina delle ricognizioni e delle garanzie idonee ad assicurare l’attendibilità del loro risultato; 35.4. disciplina degli esperimenti giudiziali, da svolgersi sotto la direzione del giudice; 35.5. potere-dovere del giudice di disporre la perizia, ove siano necessarie valutazioni che richiedono una particolare competenza tecnica, scientifica o artistica; disciplina della perizia in modo da assicurare la più idonea competenza dei periti, nonché, in casi di interdisciplinarietà della ricerca, la collegialità dell’organo; ammissibilità dei documenti rappresentativi di fatti, persone o cose; divieto di acquisizione dei documenti anonimi, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato; 35.6. idoneità probatoria in ordine al fatto in esse accertato delle sentenze irrevocabili emesse in diverso procedimento penale o in altri giudizi;
36.1. incompatibilità con l’ufficio di testimone degli imputati in procedimento connesso o collegato, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; 36.2. disciplina dell’esame del coimputato in un procedimento separato su fatti concernenti la responsabilità di altri, con la previsione dell’obbligo di presentarsi al giudice e della facoltà di non rispondere alle domande; 36.3. acquisto, previo avvertimento da parte del giudice, della qualità di testimone da parte del coimputato nello stesso procedimento o in procedimento separato, che nell’esame accetti di rispondere alle domande su fatti concernenti la responsabilità di altri, salvo che si tratti di coimputato del medesimo reato; 36.4. garanzie contro l’auto-incriminazione per l’imputato che acquista la qualità di testimone;
37.1. predeterminazione dei casi e dei modi in cui l’autorità giudiziaria può disporre ispezioni e perquisizioni;
38.1. potere dell’autorità giudiziaria di disporre il sequestro, con provvedimento motivato, del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato se sussistono esigenze investigative che lo rendono necessario; 38.2. facoltà dell’imputato, del suo difensore e dei terzi interessati di richiedere il riesame del provvedimento di sequestro; 38.3. facoltà dell’imputato, del difensore e dei terzi interessati, nel caso di mancata restituzione da parte del pubblico ministero, di presentare opposizione al giudice; 38.4. dovere del pubblico ministero, qualora non accolga la richiesta di sequestro probatorio proposta dall’imputato o dalla persona offesa, di rimettere gli atti al giudice per la decisione;
39.1. disciplina dell’esecuzione coattiva di prelievi di materiale biologico e di esami medici strumentali, per fini probatori, quando manchi il consenso della persona interessata, in attuazione dei seguenti princìpi: predeterminazione dei reati per i quali sono ammessi, solo se indispensabili ai fini dell’accertamento, i prelievi e gli esami coattivi; attribuzione al giudice del potere di disporre con provvedimento motivato, anche d’ufficio, il prelievo o l’esame; attribuzione al pubblico ministero del potere di disporre, con decreto motivato, il prelievo o l’esame nei soli casi d’urgenza, salvo convalida da parte del giudice nelle quarantotto ore successive al provvedimento; attribuzione al giudice del potere di disporre l’accompagnamento coattivo della persona da sottoporre a prelievo o esame; attribuzione di analogo potere al pubblico ministero, salvo convalida da parte del giudice nelle quarantotto ore successive; rispetto della dignità e del pudore della persona nell’esecuzione delle operazioni di prelievo o esame, che in ogni caso non devono arrecare pericolo per la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro; facoltà della persona da sottoporre a prelievo o esame di farsi assistere da una persona di fiducia; 39.2. previsione delle modalità di redazione del verbale delle operazioni di prelievo, anche nei casi in cui sia stato prestato il consenso; 39.3. specifica disciplina dei prelievi o degli esami su incapaci o su minori degli anni sedici; 39.4. determinazione dei casi e dei termini entro i quali i campioni biologici o i risultati degli esami devono essere distrutti, salvo che la loro conservazione sia assolutamente indispensabile;
40.1. disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di qualsiasi altra forma di comunicazione che, per le modalità utilizzate, sono destinate a rimanere riservate, secondo i seguenti princìpi: 40.2. predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso procedimento; 40.3. determinazione dei casi eccezionali nei quali è ammessa l’intercettazione di comunicazioni tra persone presenti che si svolgono nel domicilio o in altro luogo di privata dimora; 40.4. ammissibilità delle intercettazioni in presenza di gravi indizi di reato e quando sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini; 40.5. attribuzione al giudice, con provvedimento motivato e con specifico riferimento alle comunicazioni da sottoporre ad intercettazione, del potere di autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero; 40.6. attribuzione al pubblico ministero, nei soli casi di urgenza e di grave pregiudizio alle indagini, del potere di disporre le intercettazioni con decreto motivato, salvo convalida da parte del giudice entro quarantotto ore dal provvedimento; 40.7. determinazione dei termini di durata e di proroga delle operazioni di intercettazione, nonché di un termine massimo non prorogabile; 40.8. attribuzione al giudice del potere di autorizzare, su richiesta del pubblico ministero, con provvedimento motivato, le proroghe delle intercettazioni; 40.9. previsione della possibilità di proroga solo in presenza dei presupposti iniziali e dell’attualità delle esigenze investigative, anche tenuto conto degli esiti delle precedenti operazioni; 40.10. determinazione delle modalità delle operazioni di intercettazione; determinazione delle garanzie per l’installazione degli strumenti di ripresa visiva e sonora; 40.11. individuazione degli impianti presso cui le operazioni di intercettazione sono svolte; 40.12. annotazione, in apposito registro, di tutti i relativi provvedimenti motivati; 40.13. istituzione presso gli uffici della procura della Repubblica di un archivio riservato per la conservazione dei supporti informatici e della documentazione integrale dei risultati delle intercettazioni riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini; divieto di pubblicazione delle intercettazioni fino alla conclusione delle indagini preliminari; 40.14. facoltà di pubblicazione, prima della conclusione delle indagini preliminari, dei soli risultati delle attività di intercettazione utilizzati dal giudice per l’adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale e già posti a conoscenza dell’indagato o del suo difensore; 40.15. diritto delle parti di esaminare gli atti depositati e di ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato; trascrizione, a cura del giudice, soltanto delle intercettazioni rilevanti; 40.16. determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza anche della persona offesa o di terzi, nel rispetto dei diritti della difesa e delle esigenze del processo, tale documentazione deve essere distrutta; 40.17. limiti alla pubblicazione ed alla divulgazione delle intercettazioni trascritte; 40.18. inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle direttive precedenti; 40.19. disciplina delle attività investigative non costituenti intercettazione che comportano lesione alla segretezza delle comunicazioni orali, nel rispetto delle garanzie di cui alle direttive precedenti, in quanto compatibili; 40.20. esecuzione delle operazioni di ripresa visiva in luoghi di privata dimora, anche non costituenti intercettazione, nel rispetto delle garanzie di cui alle direttive precedenti; 40.21. necessità dell’autorizzazione del giudice, con provvedimento motivato, per le attività continuative di riprese visive dei comportamenti tenuti in luogo diverso da quelli di privata dimora; 40.22. predeterminazione di deroghe per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 40.23. disciplina delle intercettazioni e delle operazioni di riprese visive in funzione della ricerca di latitanti, secondo le direttive indicate in precedenza in quanto compatibili; 40.24. utilizzabilità ai soli fini investigativi delle intercettazioni eseguite al di fuori del procedimento penale; 40.25. divieto di perquisizione personale e domiciliare, di ispezione personale, di ricognizioni e confronti, e di intercettazioni di comunicazioni o altra captazione, nei confronti della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione a procedere, fino a quando la stessa non sia stata concessa;
41.1. specifica disciplina per l’accesso a dati personali conservati presso banche dati pubbliche o private;
42.1. disciplina di speciali tecniche investigative per le attività di ricerca della prova relative a reati particolarmente gravi che si svolgano anche in ambito transfrontaliero;
43.1. obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e per quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti; altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; 43.2. facoltatività di arresto nei casi predetti nei confronti del minore degli anni diciotto; 43.3. previsione di limiti di pena edittale per i reati per i quali la polizia giudiziaria ha facoltà di arresto in ragione della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto; 43.4. potere-dovere del pubblico ministero e, nei casi di urgenza, della polizia giudiziaria, di disporre il fermo di colui che è gravemente indiziato di predeterminati delitti particolarmente gravi, quando vi è fondato pericolo di fuga e non vi è possibilità di operare in via ordinaria; 43.5. obbligo della polizia giudiziaria di informare immediatamente il pubblico ministero e di porre a disposizione, non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;
44.1. obbligo di avvertire immediatamente la persona comunque privata della libertà personale del diritto di nominare un difensore di fiducia; 44.2. obbligo di comunicare immediatamente l’avvenuto fermo o arresto al difensore; 44.3. diritto dell’arrestato o del fermato di conferire liberamente con il proprio difensore, salvo che il pubblico ministero, limitatamente ai delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, non disponga, con decreto motivato, il differimento del colloquio per non più di quarantotto ore per specifiche ed inderogabili esigenze; 44.4. disciplina delle modalità dell’interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;
45.1. obbligo del pubblico ministero di ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l’arresto o per il fermo o quando reputi di non dover chiedere alcuna misura coercitiva; 45.2. facoltà del pubblico ministero di interrogare l’arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all’interrogatorio; 45.3. obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l’arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo; 45.4. obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore; 45.5. obbligo del giudice di sentire l’arrestato o il fermato prima della convalida dell’arresto o del fermo e dell’applicazione di misure coercitive; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;
46.1. disciplina delle misure di coercizione personale con graduazione delle stesse secondo il criterio dell’afflittività, fino alla custodia in carcere; 46.2. esclusione di presunzioni legali in tema di misure cautelari coercitive; 46.3. divieto di disporre la custodia in carcere se, con l’applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere egualmente soddisfatte le esigenze cautelari o se la persona si trova in uno stato di salute incompatibile con la detenzione; 46.4. predeterminazione dei casi, dei presupposti e delle esigenze in virtù dei quali il pubblico ministero può chiedere al giudice misure di coercizione personali; 46.5. obbligo del pubblico ministero di produzione, con la richiesta, degli elementi sui cui fonda la stessa e di quelli favorevoli alla difesa; obbligo del giudice di motivare, in caso di accoglimento, anche sulle ragioni della scelta della misura; 46.6. specifico obbligo di motivazione in caso di rigetto della richiesta di misura cautelare per l’insussistenza in concreto delle esigenze cautelari nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 46.7. divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero non superiore a quattro se si tratta di applicare la custodia cautelare; 46.8. predeterminazione dei criteri per il computo delle pene ai fini dell’adozione di misure cautelari; 46.9. obbligo di revoca o di sostituzione delle misure applicate in caso di cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, o di sopravvenuta incompatibilità dello stato di salute con la detenzione, ovvero se l’ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; 46.10. divieto di misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l’autorizzazione a procedere;
47.1. potere del giudice che procede o, durante le indagini preliminari, del giudice per le indagini preliminari di applicazione della misura cautelare con ordinanza motivata; 47.2. predeterminazione dei casi e delle modalità con cui il giudice, se non rigetta o non accoglie allo stato degli atti la richiesta di misura cautelare, dispone l’ascolto della persona nei cui confronti è presentata la richiesta; 47.3. obbligo del giudice di interrogare la persona sottoposta a misura cautelare, che non sia stata ascoltata prima dell’adozione del provvedimento, entro un termine predeterminato di breve durata; 47.4. immediata liberazione dell’imputato che non sia stato interrogato entro detto termine;
48.1. disciplina dei casi di revoca o sostituzione, anche a richiesta di parte, della misura cautelare applicata; 48.2. inammissibilità della richiesta di misura cautelare, di revoca o di sostituzione, meramente riproduttiva di altra già rigettata; 48.3. predeterminazione dei casi, divenuto inefficace il provvedimento cautelare, del divieto di applicazione di altra misura;
49.1. riesame anche nel merito, entro termine predeterminato ed innanzi a giudice collegiale, del provvedimento che ha disposto la misura cautelare personale; 49.2. garanzie di partecipazione all’udienza con previsione della concessione, a richiesta, di un termine a difesa; 49.3. perdita di efficacia del provvedimento applicativo della misura coercitiva in caso di omessa pronuncia, nel termine predeterminato, del giudice del riesame, anche a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione; 49.4. immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento che dispone la misura coercitiva; 49.5. predeterminazione dei casi di appello avverso i provvedimenti cautelari; 49.6. previsione di un termine di novanta giorni, dalla ricezione degli atti, per la decisione della corte di cassazione sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di libertà personale, con le forme previste per il procedimento in camera di consiglio, e termine di venti giorni, dalla pronuncia, per il deposito della motivazione; 49.7. facoltà per il ricorrente di enunciare motivi nuovi e presentare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza; 49.8. rifusione delle spese processuali a favore e su richiesta documentata dell’imputato, nel caso di pronuncia definitiva di inammissibilità o di rigetto dell’appello o del ricorso per cassazione proposti dal pubblico ministero contro i provvedimenti sulla libertà personale, salvo che non ricorrano giustificati motivi;
50.1. previsione di termini di durata massima delle misure coercitive; 50.2. diritto di scarcerazione e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini sopra previsti; 50.3. previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati; 50.4. sospensione dei termini di durata massima delle misure coercitive durante il dibattimento, in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso, nonché a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all’imputato o al suo difensore; 50.5. predeterminazione della durata massima della custodia in carcere, tenuto conto di tutte le proroghe; 50.6. previsione della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare in casi predeterminati di emissione, nei confronti di un imputato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura per lo stesso fatto o per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ovvero che siano desumibili dagli atti prima dell’emissione della prima ordinanza; 50.7. ragguaglio dei termini di durata delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;
51.1. previsione che, nei confronti dell’imputato rimesso in libertà per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre una misura meno affittiva o possa imporre prescrizioni; 51.2. possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di ingiustificata violazione delle misure o delle prescrizioni, nonché, per reati di particolare gravità, con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga;
52.1. previsione di misure interdittive, in relazione a specifiche esigenze cautelari, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;
53.1. potere del giudice di disporre, con ordinanza e su richiesta della parte interessata, il sequestro preventivo e conservativo; previsione che, nei casi di urgenza, il provvedimento di sequestro preventivo possa essere adottato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e che in tale ultimo caso il pubblico ministero lo convalidi entro quarantotto ore; previsione della convalida del giudice, entro brevi termini predeterminati, in ogni caso di provvedimento d’urgenza; potere-dovere del giudice, per il caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni costituiti in azienda o entità produttive, di prescrivere, ove possibile e conveniente, le misure per evitare la cessazione della destinazione produttiva; disciplina delle modalità di custodia dei beni; reclamabilità del provvedimento da parte dell’interessato entro un termine predeterminato innanzi al giudice collegiale;
54.1. potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato, di assicurare le fonti di prova, anche per mezzo di investigazioni scientifiche, e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; 54.2. potere della polizia giudiziaria di procedere, per l’identificazione della persona sottoposta alle indagini, previa autorizzazione del pubblico ministero, al prelievo coattivo di capelli o di saliva, nel rispetto della dignità personale del soggetto; 54.3. inutilizzabilità a fini probatori dei campioni così prelevati; 54.4. potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l’assistenza del difensore; 54.5. potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell’ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonché le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando tempestivamente il pubblico ministero; 54.6. potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; 54.7. potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo e nell’immediatezza del fatto, anche senza l’assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; 54.8. previsione di specifiche garanzie per la difesa; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero senza ritardo, anche oralmente, la notizia del reato, con indicazione delle attività compiute e degli elementi acquisiti; 54.9. obbligo della polizia giudiziaria di documentazione dell’attività compiuta, secondo specifiche modalità, anche attraverso mezzi audiovisivi e strumenti elettronici; 54.10. divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio e per l’applicazione di una misura cautelare personale, delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, senza l’assistenza del difensore, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
55.1. trasmissione, in casi predeterminati, di dati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria penale e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al ministro dell’interno; 55.2. potere di rigetto, per esigenze di segretezza e con decreto motivato, della richiesta di trasmissione di dati, informazioni e copie di atti;
56.1. potere-dovere del pubblico ministero di svolgere investigazioni dirette all’acquisizione della notizia di reato, nei termini e con le modalità previste dalla legge; 56.2. esclusione di tale potere-dovere in casi predeterminati;
57.1. definizione della notizia di reato come rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali;
58.1. obbligo del pubblico ministero di iscrizione della notizia del reato in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica, con indicazione della data della sua acquisizione e, appena possibile, del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito; 58.2. obbligo del pubblico ministero di aggiornamento delle iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all’eventuale mutamento del titolo del reato;
59.1. potere-dovere del pubblico ministero di svolgere o dirigere le indagini in funzione dell’esercizio dell’azione penale e del completo accertamento di fatti specifici, compresi quelli favorevoli alla persona sottoposta alle indagini; 59.2. potere del pubblico ministero, ai fini suddetti, di interrogare la persona sottoposta alle indagini, di assumere informazioni, di procedere a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, a sequestri, ad acquisizione di dati personali e, laddove non sia prevista l’autorizzazione, a captazioni di immagini, nonché di acquisire elementi di prova nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalle direttive precedenti; 59.3. potere del pubblico ministero di disporre della polizia giudiziaria; 59.4. obbligo del pubblico ministero di documentazione dell’attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;
60.1. diritto dell’imputato e della persona offesa di nominare un difensore; 60.2. indicazione degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere; 60.3. interrogatorio della persona per la quale occorre l’autorizzazione a procedere, solo se questa ne fa richiesta; 60.4. diritto del difensore all’avviso per il compimento degli atti cui ha diritto di assistere, esclusi gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro; 60.5. disciplina del deposito degli atti del pubblico ministero e previsione che possa essere ritardato per gravi motivi;
61.1. disciplina dell’incidente probatorio, su richiesta del pubblico ministero e dell’accusato, in casi predeterminati; 61.2. necessità dell’incidente probatorio per le ricognizioni; 61.3. garanzia di partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; 61.4. divieto di documentazione e di utilizzazione delle dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; 61.5. potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste irrilevanti o dilatorie; 61.6. differimento per il tempo strettamente necessario, su richiesta del pubblico ministero, dell’incidente probatorio richiesto dall’accusato, se l’espletamento può arrecare pregiudizio al compimento di determinati atti di indagine, e sempre che il ritardo non sia di impedimento alla formazione della prova; 61.7. deposito, prima dell’udienza dell’incidente probatorio promosso dal pubblico ministero, della richiesta motivata e della documentazione degli atti di indagine compiuti, salvo che il giudice non disponga diversamente con decreto motivato;
62.1. previsione di un termine per le indagini preliminari, decorrente dall’acquisizione della notizia di reato soggettivamente qualificata; 62.2. previsione della proroga, per una sola volta, su specifica indicazione, da parte del pubblico ministero, delle indagini ancora da svolgere e dei tempi necessari; 62.3. previsione di un termine massimo di durata della proroga; 62.4. inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine delle indagini preliminari o di quello prorogato; 62.5. potere-dovere del giudice, su istanza dell’interessato, di accertare la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; 62.6. dovere del pubblico ministero di formulare tempestivamente le sue richieste alla scadenza del termine per le indagini preliminari o immediatamente dopo il rigetto della richiesta di proroga; 62.7. comunicazione, su richiesta, dell’iscrizione della notizia di reato alla persona sottoposta alle indagini, al difensore e alla persona offesa; 62.8. potere di segretazione, per esigenze di indagine e per un tempo limitato, dell’iscrizione della notizia di reato; 62.9. disciplina specifica dei termini delle indagini e della comunicazione delle iscrizioni, per reati di particolare gravità, specificamente individuati; 62.10. potere del pubblico ministero di compiere atti di indagine integrativa, dopo l’esercizio dell’azione penale, con obbligo di tempestivo deposito della relativa documentazione in favore della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore; 62.11. previsione dell’obbligo dell’invio dell’informazione di garanzia non oltre un congruo termine dall’acquisizione della notizia di reato; 62.12. previsione che l’informazione di garanzia contenga: le generalità complete della persona sottoposta alle indagini preliminari e della persona offesa; l’enunciazione sintetica dell’accusa; c) l’indicazione dei diritti difensivi dell’accusato; d) nei casi consentiti, l’avviso che, a pena di decadenza, la persona sottoposta alle indagini può versare nel termine stabilito, a fini di oblazione, la somma di denaro specificamente ivi indicata; 62.13. previsione che l’invio dell’informazione di garanzia possa essere ritardato, nei procedimenti per reati di particolare gravità, per specifiche esigenze investigative;
63.1. facoltà del difensore di svolgere investigazioni, anche con l’ausilio di investigatori privati o consulenti, per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, fin dal momento dell’incarico professionale risultante da atto scritto e in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione, con forme e finalità specificamente stabilite; 63.2. esclusione dell’obbligo di denuncia da parte del difensore, anche con riguardo ai reati dei quali abbia avuto notizia nel corso dell’attività investigativa; 63.3. facoltà del difensore della persona sottoposta ad indagini, dopo la notifica dell’accusa, di richiedere al giudice l’assunzione di un atto d’indagine nei casi in cui se ne riveli impossibile l’esecuzione diretta per rifiuto dei soggetti richiesti di prestare la necessaria collaborazione; facoltà del difensore di richiedere al giudice l’autorizzazione al compimento di atti d’indagine, che incidono sui diritti inviolabili di persone diverse dall’assistito; previsione che, in entrambi i casi, la richiesta debba dare conto della rilevanza e della pertinenza dell’atto; prevedere che il giudice, se non rigetta o dichiara inammissibile la richiesta, provvede, disponendo con decreto l’assunzione ovvero rilasciando l’autorizzazione al compimento dell’atto di indagine; comunicazione, a cura del richiedente, del decreto al pubblico ministero; inserimento del verbale dell’atto di indagine assunto dal giudice ovvero dell’atto di indagine autorizzato, unitamente al fascicolo del difensore, nel fascicolo delle indagini preliminari; 63.4. facoltà del difensore della persona offesa, che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale, di svolgere attività di investigazione, fatta eccezione per gli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria; previsione che il mandato a svolgere attività investigativa preventiva sia rilasciato con sottoscrizione autenticata e contenga la nomina del difensore e l’indicazione sommaria dei fatti ai quali si riferisce; potere del difensore della persona offesa di chiedere al pubblico ministero il compimento degli atti di cui alla direttiva n. 63.3;
64.1. divieto di assumere informazioni dalle persone che le altre parti processuali abbiano indicato nelle liste testimoniali o il cui esame sia stato richiesto da tali parti ovvero disposto, anche d’ufficio, dal giudice;
65.1. potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione per essere ignoti gli autori del reato o per insostenibilità dell’accusa in giudizio, anche per la particolare tenuità del fatto; 65.2. potere-dovere del giudice di ordinare al pubblico ministero l’iscrizione delle notizie di reato risultanti dagli atti d’indagine diverse o ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta del pubblico ministero; 65.3. potere-dovere del giudice, nel caso in cui non accoglie la richiesta di archiviazione, di richiedere al pubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini o la formulazione dell’imputazione; 65.4. adozione del provvedimento di archiviazione con decreto motivato; 65.5. determinazione dei casi nei quali la decisione del giudice è adottata con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e le persone interessate se compaiono; 65.5. determinazione dei casi in cui il provvedimento di archiviazione può essere sottoposto a impugnazione dalla persona sottoposta a indagine e dall’offeso dal reato;
66.1. facoltà della persona offesa di chiedere di essere avvisata della proposizione della richiesta di archiviazione e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicazione della richiesta; 66.2. facoltà della persona offesa dal reato di presentare al giudice opposizione motivata alla richiesta di archiviazione;
67.1. riapertura, in casi determinati, delle indagini preliminari in relazione ai fatti oggetto di archiviazione, con idonee garanzie per la persona sottoposta alle nuove indagini, e previsione di un termine di durata;
68.1. esercizio dell’azione penale, fuori dei casi di citazione diretta e di richiesta di decreto penale, con la notifica all’imputato dell’atto contenente la descrizione in forma chiara e precisa della imputazione, l’indicazione delle norme di diritto sostanziale che si intendono violate e delle fonti di prova acquisite; previsione che l’atto di esercizio dell’azione contenga la convocazione davanti al giudice dell’udienza di conclusione delle indagini, nonché l’avviso di deposito degli atti di indagine compiuti e l’invito a depositare, entro congruo termine, presso la cancelleria del giudice, gli atti di investigazione difensiva ed i documenti di cui la difesa intenda fare uso; previsione che tale atto contenga altresì l’avviso che l’imputato può chiedere fino alla formulazione delle conclusioni in udienza, a pena di decadenza, giudizio abbreviato o formulare richiesta di applicazione, anche concordata, della pena, di sanzioni sostitutive, di misure alternative alla detenzione o di sospensione del procedimento con messa alla prova; 68.2. previsione di un congruo termine, dalla notifica all’imputato e alla persona offesa dell’atto di esercizio dell’azione penale, per lo svolgimento dell’udienza di conclusione delle indagini; obbligo di deposito, prima dell’inizio dell’udienza, per il pubblico ministero e i difensori che intendano farne uso, della documentazione relativa all’attività di indagine eventualmente compiuta dopo il deposito degli atti; 68.3. partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato all’udienza, da tenersi in camera di consiglio; dovere del giudice di nominare, anche d’ufficio, il sostituto del difensore assente, salvo il caso di legittimo impedimento dello stesso; potere dell’imputato, dopo il compimento dell’accertamento della regolare costituzione delle parti, di chiedere di essere interrogato; previsione che l’interrogatorio sia condotto dal giudice, anche sulla base dei temi introdotti dalle parti; potere del giudice di acquisire, anche d’ufficio, le prove decisive ai fini della deliberazione; dovere del giudice, dopo l’assunzione delle prove, di invitare le parti alle conclusioni; assunzione della prova dichiarativa sulla base dei temi proposti dalle parti; 68.4. dovere del giudice, nell’invitare le parti alle conclusioni, di avvertire l’imputato che può chiedere il giudizio abbreviato o formulare richiesta di applicazione, anche concordata, della pena, di sanzioni sostitutive, di misure alternative alla detenzione o di sospensione del procedimento con messa alla prova; 68.5. potere del pubblico ministero, nel corso dell’udienza, di qualificare diversamente il fatto e di contestare una circostanza aggravante o un reato in concorso formale, nonché di modificare l’imputazione per diversità del fatto; previsione che in tali casi il giudice conceda all’imputato un congruo termine a difesa; previsione che il termine a difesa non possa essere inferiore a quello di comparizione dinanzi al giudice, se la diversità del fatto risulta dagli atti di indagine già acquisiti al momento della formulazione dell’imputazione; potere dell’imputato di rinunciare ai termini a difesa o di consentire che abbiano una durata inferiore; notificazione al domicilio dichiarato o eletto, in caso di assenza dell’imputato, del verbale contenente la contestazione, con avviso della data della nuova udienza; contestazione del fatto non enunciato nell’imputazione, su autorizzazione del giudice previa richiesta del pubblico ministero e consenso dell’imputato; 68.6. restituzione degli atti al pubblico ministero se risulta, nel corso dell’udienza, che il fatto non è enunciato in forma chiara e precisa o risulta diverso da come contestato; dovere del giudice, prima di ordinare la restituzione degli atti, di invitare il pubblico ministero alla precisazione o alla modifica dell’imputazione; concessione di un termine a difesa, nella misura indicata dalle precedenti direttive, rinunciabile da parte dell’imputato, in caso di modifica o precisazione dell’imputazione; notificazione al domicilio dichiarato o eletto, in caso di assenza dell’imputato, del verbale contenente la contestazione come riformulata, con avviso della data della nuova udienza; 68.7. previsione che l’udienza si concluda con decreto che dispone il giudizio o con sentenza di non luogo a procedere, in casi predeterminati e comunque quando il giudice ritiene che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio; previsione che, a pena di nullità, la sentenza contenga l’imputazione formulata e l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione; appellabilità della sentenza; decisione della corte d’appello, salvo che emetta decreto che dispone il giudizio, con sentenza ricorribile per cassazione solo per violazione di legge; revocabilità della sentenza in casi predeterminati, con idonee garanzie per l’imputato; 68.8. dovere del giudice, immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, di invitare le parti all’individuazione concordata degli atti di indagine da acquisire al fascicolo per il dibattimento anche su temi non controversi, e di formare il fascicolo per il dibattimento, in mancanza di accordo tra le parti, con il provvedimento che dispone il giudizio, con gli atti relativi alla procedibilità e all’esercizio dell’azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal difensore, con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori e con gli atti e i documenti dei quali le parti abbiano concordato l’inserimento; 68.9. trascrizione, sentite le parti e se non è stata già compiuta, delle conversazioni e dei flussi telematici oggetto di captazione che appaiano rilevanti; partecipazione dei difensori alle operazioni di trascrizione, anche con propri consulenti; deposito delle trascrizioni prima dell’inizio del dibattimento; 68.10. potere delle parti, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione, per il pubblico ministero e la persona offesa, di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore;
69.1. potere delle parti di chiedere al giudice, fino alla formulazione delle conclusioni nell’udienza di conclusione delle indagini, l’applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti o di misura alternativa alla detenzione o della pena detentiva irrogabile per i reati contestati quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo, non superi i due anni di reclusione soli o congiunti ad altra pena; 69.2. potere dell’imputato di proporre la richiesta, invece che personalmente, per mezzo di procuratore speciale, e di subordinarla alla concessione della sospensione condizionale; 69.3. previsione che il giudice, se non ricorrono le condizioni per l’immediata declaratoria di cause di non punibilità, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena, applica la sanzione nella misura richiesta con sentenza inappellabile; 69.4. applicazione della diminuente all’esito del giudizio, se la pena indicata si rivela congrua; 69.5. equiparazione degli effetti della sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, salve diverse disposizioni di legge; 69.6. previsione che l’applicazione della pena non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria, e che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari e non comporta la decisione del giudice sulla domanda della parte civile; 69.7. previsione che l’applicazione della pena comporta il pagamento delle spese di costituzione di parte civile nonché l’estinzione del reato se, nel termine prestabilito, l’imputato non commette un delitto della stessa indole; 69.8. potere dell’imputato di chiedere, in sede di discussione finale, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, l’immediata pronuncia della sentenza di condanna a pena specificamente indicata nella quantità, tenuto conto di tutte le circostanze; previsione che la pena sia diminuita nella misura della metà o di un terzo, a seconda della gravità della stessa; predeterminazione di un limite massimo di riduzione di pena; 69.9. accoglimento, della richiesta, sentito il pubblico ministero, se dagli atti risulti accertata la responsabilità per i fatti contestati e se la pena indicata sia congrua; 69.10. accoglimento della richiesta, se la pena indicata sia incongrua per eccesso, previa determinazione da parte del giudice della pena, su cui applicare la diminuente; 69.11. reiterabilità della richiesta per una sola volta, in caso di rigetto per incongruità della pena indicata; 69.12. dovere del giudice, rigettata la richiesta, di deliberare, se l’imputato non ha chiesto il giudizio abbreviato, sul rinvio a giudizio; 69.13. applicazione della diminuente all’esito del giudizio ordinario, se la pena indicata si rivela congrua; 69.14. prevedere che la sentenza sia inappellabile per l’imputato ed appellabile per il pubblico ministero soltanto nel caso di modificazione del titolo del reato, di esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, di applicazione di una pena, di una misura di sicurezza o di una sanzione amministrativa illegali, oppure di omessa applicazione di una pena, di una misura di sicurezza o di una sanzione amministrativa obbligatorie; 69.15. ricorribilità per cassazione della sentenza di cui alla direttive n. 69.3. e 69.8, limitatamente alle ipotesi di illegittima acquisizione della volontà dell’imputato, di mancata corrispondenza fra la richiesta di pena dell’imputato ed il contenuto della decisione, di illegalità della pena e della misura di sicurezza, anche se conseguente all’errata qualificazione giuridica del fatto;
70.1. immediata trasmissione al giudice del dibattimento del fascicolo contenente il provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all’esercizio dell’azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal difensore, con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori e con gli atti e documenti per i quali le parti abbiano concordato l’utilizzazione; 70.2. contestuale deposito, nell’ufficio del pubblico ministero, del fascicolo contenente gli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nella direttiva precedente e gli atti di investigazione difensiva presentati al giudice o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza di conclusione delle indagini;
71.1. giudizio in assenza in caso di mancata comparizione dell’imputato che abbia ricevuto personalmente la notificazione della citazione o che abbia rifiutato di ricevere l’atto o che abbia espressamente rinunziato a comparire; 71.2. sospensione del procedimento se non è stata eseguita la notificazione nelle forme prescritte dalla presente delega; 71.3. dovere del giudice in caso di sospensione del procedimento di fissare periodicamente, entro un termine predeterminato, una nuova udienza per la comparizione dell’imputato, rinnovando l’ordine di notificazione coattiva; 71.4. potere di compiere gli atti urgenti e indifferibili durante la sospensione del procedimento; 71.5. separazione dei procedimenti in caso di sospensione, salvo che la trattazione unitaria risulti assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti; sospensione del procedimento anche in caso di latitanza dell’imputato, salvo quanto è disposto nella direttiva seguente; 71.6. diritto dell’imputato condannato in assenza di ottenere un nuovo giudizio qualora risulti non aver avuto conoscenza effettiva del procedimento;
72.1. giudizio in assenza nei confronti dell’imputato latitante quando risulti la sua volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, e comunque nei confronti dell’imputato nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 72.2. diritto dell’imputato condannato in assenza di ottenere un nuovo giudizio qualora risulti non aver avuto volontà di sottrarsi al procedimento; 72.3. utilizzabilità nel nuovo giudizio delle prove gia acquisite e di cui sia oggettivamente impossibile la ripetizione;
73.1. prevedere che le questioni relative alla competenza, alla riunione o separazione dei processi e alla composizione del fascicolo per il dibattimento, nonché ogni questione preliminare, vengano proposte e decise immediatamente dopo la verifica, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, salvo che esse derivino dall’eventuale modifica della imputazione; 73.2. prevedere che la decisione circa tali questioni resti valida ed efficace anche in ipotesi di successiva modificazione del collegio giudicante o del giudice monocratico;
74.1. prevedere che le parti, immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, illustrino sinteticamente i fatti da provare e formulino le richieste di ammissione dei mezzi di prova; 74.2. prevedere che i documenti di cui è chiesta l’ammissione, se non previamente depositati, siano esibiti in contraddittorio prima della decisione di ammissibilità da parte del giudice; 74.3. prevedere l’inammissibilità della prova dichiarativa qualora le parti non siano state poste in condizione di conoscere, almeno sette giorni prima dell’udienza, l’identità della fonte ed il tema di prova; 74.4. prevedere che il giudice emetta senza ritardo la decisione sulla ammissibilità delle prove richieste, in osservanza dei canoni stabiliti dalla presente delega;
75.1. possibilità di revoca, sentite le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova; 75.2. decadenza dalla prova della parte che abbia omesso la citazione autorizzata dei testimoni, imputati in procedimento connesso, periti e consulenti tecnici, in caso di mancata comparizione degli stessi nell’udienza stabilita per la loro assunzione; rilevabilità, anche d’ufficio, della decadenza nella medesima udienza;
76.1. esame diretto dell’imputato, dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell’esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice monocratico, che decidono immediatamente sulle eccezioni; 76.2. prevedere, nel rispetto del contraddittorio, specifiche modalità per determinare la parte che deve condurre l’esame diretto, anche quando la fonte di prova sia stata indicata sia dall’accusa che dalla difesa; 76.3. prevedere che l’esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; 76.4. potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del giudice monocratico di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all’imputato, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l’esame; potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di ulteriori mezzi di prova solo al termine dell’istruzione dibattimentale;
77.1. divieto di arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente; 77.2. potere del pubblico ministero di procedere con citazione diretta nel caso di testimonianza reticente e nel caso di falsa testimonianza solo quando sia intervenuto deposito di sentenza di primo grado;
78.1. potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell’imputazione e di contestare una circostanza aggravante o un reato in concorso formale; 78.2. potere del pubblico ministero di contestare un reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso o un fatto nuovo soltanto con l’espresso consenso dell’imputato e previa autorizzazione del giudice; 78.3. prevedere adeguate garanzie per la difesa; 78.4. prevedere che il giudice, fermo il potere di qualificare il fatto, restituisca gli atti al pubblico ministero se il fatto risulta diverso da quello descritto nell’imputazione;
79.1. applicazione all’ufficio di provenienza, secondo le norme di ordinamento giudiziario, del giudice del dibattimento trasferito ad altra sede o assegnato ad altra funzione, fino alla conclusione dei giudizi in cui abbia avuto inizio l’istruzione dibattimentale; 79.2. utilizzabilità delle dichiarazioni rese precedentemente in dibattimento in caso di mutamento del giudice o della composizione del collegio; prevedere che, in caso di mutamento di un solo componente del collegio giudicante, l’esame della persona che abbia reso dichiarazioni davanti al collegio precedente in contraddittorio con la parte interessata sia disposto solo se la parte ne fa richiesta e l’esame riguardi fatti o circostanze diversi; potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’esame qualora risulti necessario sulla base di specifiche esigenze; prevedere che, negli altri casi, l’esame sia disposto su motivata richiesta di parte;
80.1. prevedere il potere del giudice di disporre, anche d’ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nella direttiva n. 68.8, salvo il diritto delle parti di richiederne a condizioni specificamente determinate la ripetizione, nonché degli atti dei quali, per fatti o circostanze imprevedibili, sia divenuta oggettivamente impossibile la ripetizione; 80.2. potere del giudice, in luogo della suddetta lettura, di indicare in modo espresso e specifico gli atti utilizzabili ai fini della decisione; possibilità di lettura anche parziale dei medesimi atti solo se risulti assolutamente necessario; 80.3. inutilizzabilità degli atti in caso di mancata lettura o indicazione; 80.4. facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi della direttiva n. 70.2; obbligo del giudice di allegare nel fascicolo di cui alla direttiva n. 70.1, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere, quelli assunti dal giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza di conclusione delle indagini, nonché le precedenti dichiarazioni di chi sia stato indotto a non deporre o a deporre il falso da una provata condotta illecita; 80.5. facoltà delle parti di concordare l’allegazione al fascicolo di cui alla direttiva n. 70.1 di altri atti utilizzati per le contestazioni; 80.6. valutazione delle dichiarazioni di cui è stata data lettura per oggettiva impossibilità di ripetizione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità;
81.1. prevedere che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza; 81.2. predeterminazione dei termini di deposito della sentenza negli altri casi;
82.1. prevedere che l’imputato, nel corso dell’udienza di conclusione delle indagini, possa chiedere, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, la definizione del processo mediante rito abbreviato; 82.2. prevedere che in caso di citazione diretta o giudizio immediato la richiesta avvenga entro un termine prestabilito; 82.3. prevedere che il giudice, verificata la regolarità formale della richiesta, disponga la celebrazione del giudizio abbreviato innanzi al giudice del rito; prevedere che, nelle ipotesi in cui l’imputazione si riferisca ad un reato di competenza della corte di assise o ad altri gravi delitti di criminalità organizzata e per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, trasmetta gli atti al giudice collegiale del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente; prevedere che, in tal caso, il giudice collegiale conosca anche dei reati connessi di minore gravità contenuti nella imputazione; 82.4. prevedere che l’udienza si svolga con le stesse regole di partecipazione previste per l’udienza di conclusione delle indagini, fatto salvo il potere del giudice di disporre che il rito si svolga in udienza pubblica qualora ne facciano richiesta tutti gli imputati; si svolga in pubblica udienza, quando competente a celebrare il rito abbreviato sia il giudice collegiale, salvo che gli imputati facciano richiesta che il giudizio si svolga in camera di consiglio ed il giudice, sentite le parti, ne ritenga l’opportunità; 82.5. prevedere che, in sede di apertura del rito abbreviato, il giudice dichiari l’utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e di quelli eventualmente depositati nei termini previsti; 82.6. prevedere che il giudice possa ammettere la documentazione presentata da una delle parti nel corso dell’udienza se risulta accertata la impossibilità di produrla tempestivamente; 82.7. prevedere che l’imputato possa formulare richiesta di integrazione probatoria indicando, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni della non superfluità della prova ai fini della definizione del giudizio; 82.8. prevedere che il giudice ammetta le prove richieste dall’imputato ove, tenuto conto degli elementi già acquisiti ed utilizzabili, le ritenga non superflue ai fini della decisione; 82.9. prevedere che, ove risulti ammessa l’istanza di integrazione probatoria, il pubblico ministero possa chiedere, con le medesime modalità, l’ammissione di prova contraria e il giudice decida sulla stessa alla stregua del parametro indicato alla direttiva n. 82.8; 82.10. prevedere che, in caso di richiesta di integrazione probatoria, la prova sia assunta dal giudice; 82.11. prevedere che il rigetto della richiesta di integrazione probatoria non consenta la revoca della richiesta di rito abbreviato; 82.12. prevedere che, in ogni caso, il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, possa, anche d’ufficio, assumere gli elementi di prova necessari ai fini della decisione; 82.13. prevedere che, in ogni ipotesi di integrazione probatoria, il pubblico ministero possa procedere a modifica della imputazione; 82.14. prevedere che, a seguito di modifica dell’imputazione, l’imputato possa espressamente revocare la richiesta di rito abbreviato; 82.15. prevedere che, ove sia esercitato il potere di cui alla direttiva n. 82.13, e l’imputato non abbia revocato la sua richiesta, il giudice verifichi la competenza, con eventuale trasmissione degli atti ad altro giudice; 82.16. prevedere che, ove l’imputato eserciti la facoltà di cui alla direttiva n. 82.14, il giudice revochi l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato con immediata emissione del decreto che dispone il giudizio dibattimentale, ovvero decida sulla richiesta di condanna o di applicazione di pena concordata; 82.17. prevedere che, se l’imputato chiede che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie, le prove assunte in sede di giudizio abbreviato siano inserite nel fascicolo del pubblico ministero con possibilità di acquisizione al fascicolo del dibattimento in caso di contestazioni ovvero nel fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti; 82.18. prevedere che, ove il procedimento prosegua nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato possa avanzare richiesta di integrazione probatoria secondo le modalità di cui alla direttiva n. 82.7; 82.19. prevedere che, terminata la discussione, il giudice decida con sentenza; 82.20. prevedere che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenuto conto di tutte le circostanze sia diminuita nella misura di un terzo o di un quarto a seconda della gravità della stessa e che la pena dell’ergastolo sia sostituita con la reclusione di anni trenta e la pena dell’ergastolo con isolamento diurno sia sostituita con l’ergastolo;
83.1. potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio quando l’imputazione riguardi specifiche ipotesi di reato individuate in riferimento alla entità di pena edittale o alla semplicità di accertamento; 83.2. diritto dell’imputato, entro quindici giorni dalla notifica della citazione, di chiedere la definizione del processo mediante rito abbreviato, richiesta di condanna o applicazione della pena;
84.1. potere-dovere del pubblico ministero, salva l’ipotesi di assoluta necessità di prosecuzione delle indagini, di esercitare l’azione penale mediante atto di citazione diretta a giudizio in relazione alle ipotesi di reato già contestate in una richiesta di misura coercitiva accolta dal giudice; 84.2. prevedere che tale potere possa essere esercitato entro novanta giorni dalla esecuzione del provvedimento cautelare, a condizione che sia intervenuto interrogatorio della persona; 84.3. prevedere che tale potere non possa essere esercitato prima della conferma del provvedimento cautelare in sede di sua impugnazione di merito o del decorso dei termini a ciò finalizzati; 84.4. prevedere che tale potere non possa essere esercitato ove il titolo cautelare sia stato revocato per sopravvenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza; 84.5. prevedere che l’atto di citazione diretta sia emesso anche in relazione agli eventuali reati connessi con quello contestato nel titolo cautelare, sempre che gli stessi siano attribuiti al medesimo soggetto e siano di minore gravità; 84.6. prevedere che ove venga emesso l’atto di citazione diretta a giudizio, lo stesso contenga la descrizione in forma chiara e precisa del fatto contestato, l’indicazione delle fonti di prova, l’avviso di deposito di tutti gli atti di indagine con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, l’invito a depositare entro un termine prestabilito i risultati delle investigazioni difensive di cui si intenda fare uso; 84.7. prevedere che, entro un termine prestabilito, decorrente dalla notifica della citazione, l’imputato abbia facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza di conclusione delle indagini preliminari per la definizione del processo mediante rito abbreviato o richiesta di condanna;
85.1. potere del pubblico ministero di presentare l’imputato direttamente in giudizio nel termine di quindici giorni dalla convalida dell’arresto in flagranza; 85.2. obbligo del pubblico ministero, che intende avvalersi della procedura diretta, anche nei casi di reati connessi, di formulare l’imputazione nella stessa udienza di convalida e di contestarla all’arrestato o fermato, con l’avvertimento che nei cinque giorni successivi egli può chiedere di essere presentato all’udienza di conclusione delle indagini ai fini della richiesta di giudizio abbreviato, di condanna o di applicazione della pena;
86.1. prevedere che il giudice per le indagini preliminari, per i reati per cui può essere irrogata una pena detentiva non superiore a due anni o altra di equipollente termine, emetta decreto penale di condanna a pena pecuniaria su richiesta del pubblico ministero, se la persona che ha ricevuto l’informazione di garanzia o un suo rappresentante non abbia provveduto alla oblazione e se la persona offesa non si opponga; 86.2. prevedere che il pubblico ministero abbia facoltà di chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale; 86.3. prevedere l’obbligo del pubblico ministero di interrogare, a pena di nullità del decreto, la persona sottoposta ad indagini se questa ne fa richiesta; 86.4. prevedere che il condannato possa presentare opposizione specificamente indicando se chiede di accedere innanzi il giudice dell’udienza di conclusione delle indagini per la definizione anticipata del processo ai sensi delle direttive n. 68 e 69 oppure direttamente innanzi al giudice del dibattimento; 86.5. prevedere che il giudice per le indagini preliminari, disposta la revoca del decreto, nel primo caso trasmetta gli atti al giudice dell’udienza di conclusione delle indagini e, nel secondo caso, emetta decreto di citazione per il giudizio; 86.6. prevedere le garanzie per la difesa nella fase dell’opposizione; 86.7. prevedere un congruo termine per l’opposizione e per l’ipotesi di restituzione nel termine;
87.1. disciplina del processo a carico di minorenni improntata al principio della rapida fuoruscita del medesimo dal circuito penale, onde evitare di interrompere il processo di formazione del minore, mediante la loro anticipazione già in fase procedimentale; 87.2. prevedere che le direttive contenute in questa delega valgano anche per il processo innanzi al tribunale per i minorenni con esclusione del decreto penale di condanna e della citazione diretta a giudizio a seguito di arresto in flagranza o fermo, nonché degli istituti di cui alla direttiva n. 69; 87.3. dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore; prevedere che la difesa dell’imputato possa comprendere esperti anche nelle attività di osservazione della personalità del minore; 87.4. facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato per il compimento di tali attività; in tal caso, prevedere la sospensione del corso della prescrizione; 87.5. prevedere che, quando sia necessario per la tutela della personalità del minore possano essere compiuti, in casi predeterminati, atti processuali in assenza dello stesso; 87.6. esclusione della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni ed imputati maggiorenni e tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto; 87.7. esclusione della pubblicità delle udienze penali dinanzi agli organi della magistratura minorile; 87.8. divieto di pubblicazione e di divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata; 87.9. prevedere misure cautelari personali applicabili al minore; prevedere che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata; prevedere la tendenziale applicabilità di sanzioni diverse dalle pene detentive in base alla pena irrogabile in concreto; potere del giudice collegiale di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi ed inderogabili esigenze istruttorie o di tutela della collettività; prevedere che avverso il provvedimento il minore e il pubblico ministero possano ricorrere in cassazione solo per violazione di legge; 87.10. riduzione della durata massima delle misure di coercizione personali rispetto alla previsione di cui alla direttiva n. 50; ulteriore riduzione per i minori di anni sedici; 87.11. prevedere che il giudice dell’udienza di conclusione delle indagini possa prosciogliere il minore anche per la non imputabilità e per la concessione del perdono giudiziale, ovvero applicare sanzioni sostitutive; 87.12. prevedere che lo stesso giudice, in casi di urgenza, possa adottare in via provvisoria provvedimenti civili di competenza dell’autorità giudiziaria minorile a protezione dell’imputato minorenne; 87.13. prevedere che contro i provvedimenti a contenuto decisorio pronunciati nell’udienza di conclusione delle indagini, il pubblico ministero, il difensore, l’imputato, il genitore o il tutore possano proporre opposizione in termini brevissimi davanti al tribunale per i minorenni; 87.14. prevedere che il tribunale decida in camera di consiglio, sentite le parti, sulla opposizione, confermando il provvedimento o emettendo decreto di rinvio a giudizio; prevedere che la sentenza che conferma il provvedimento opposto sia ricorribile per cassazione; 87.15 prevedere che il giudizio abbreviato venga celebrato dal giudice dell’udienza di conclusione delle indagini; 87.16. prevedere che l’esame dell’imputato minorenne sia effettuato direttamente dal giudice; 87.17. obbligo del giudice di illustrare all’imputato minorenne il contenuto della sentenza; 87.18. istituzione, presso il tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l’iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti di imputati minorenni; invio al casellario giudiziario delle iscrizioni ivi contenute al compimento del diciottesimo anno di età;
88.1. prevedere che le funzioni di pubblico ministero presso il giudice di pace siano affidate da apposito ufficio della procura della Repubblica; prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare per le funzioni di pubblico ministero soggetti predeterminati; 88.2. prevedere che, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 109 della Costituzione, l’attività di indagine sia di regola svolta ad iniziativa dalla polizia giudiziaria del luogo di competenza territoriale del giudice di pace e che debba essere autorizzata dal magistrato designato per il compimento di atti irripetibili entro un termine predeterminato; prevedere l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre tale termine; 88.3. obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che il querelante dichiari o elegga domicilio per le notificazioni e comunichi ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto; obbligo per la polizia giudiziaria, a conclusione delle indagini, di sentire il querelante per verificare l’attualità del suo interesse alla prosecuzione del procedimento, prevedendo che la ingiustificata comparizione o la impossibilità di citarlo per negligenza a lui addebitabile comportino la improcedibilità dell’azione penale con conseguente archiviazione; 88.4. prevedere che l’ufficio del pubblico ministero, salvo che non debba richiedere l’archiviazione, eserciti l’azione penale entro un anno dalla acquisizione della notizia di reato formulando l’imputazione con la emissione del decreto di citazione a giudizio e depositando i verbali degli atti compiuti; 88.5. prevedere che, per i reati perseguibili a querela, la persona offesa che non l’abbia già proposta possa rivolgersi direttamente al giudice di pace, col ministero di un difensore, per l’esercizio dell’azione penale con atto contenente i requisiti della citazione e con contestuale deposito degli atti di investigazione eventualmente compiuti; 88.6. prevedere che contestualmente al deposito dell’atto di citazione la persona offesa lo notifichi all’ufficio del pubblico ministero per le eventuali iniziative di quest’ultimo; 88.7. prevedere che il giudice emetta decreto di citazione previa trascrizione del capo di imputazione, dandone comunicazione all’ufficio del pubblico ministero; obbligo per il giudice di procedere, alla prima udienza di comparizione, al tentativo di conciliazione delle parti presenti; equiparazione, nei reati perseguibili a querela, della ingiustificata assenza della persona offesa alla prima udienza di comparizione e della mancata partecipazione della stessa alla discussione finale ad ipotesi di rinunzia all’azione; 88.8. obbligo, per il giudice di pace, di emettere sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del processo quando, a seguito della mancata conciliazione, siano decorsi dodici mesi senza che egli si sia pronunciato nel merito; ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla cognizione del giudice di pace; prevedere che, in quanto compatibili si osservino le disposizioni del codice di procedura penale con esclusione di quelle relative alle misure personali coercitive, all’udienza di conclusione delle indagini, al giudizio abbreviato ed all’incidente probatorio; prevedere che l’acquisizione di prova dichiarativa sia condotta dal giudice; prevedere che il patrocinio a spese dello Stato possa essere esercitato anche da laureati in giurisprudenza abilitati, da almeno un anno, allo svolgimento della professione forense davanti al tribunale; predeterminazione dei casi di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace;
89.1. provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l’azione civile; 89.2. facoltà della corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;
90.1. prevedere che il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;
91.1. prevedere, nel caso di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione, la condanna della parte che l’ha proposta alle spese del procedimento, salvo che ricorrano giusti motivi; 91.2. prevedere la rifusione delle spese processuali, a favore e su richiesta documentata dell’imputato, nel caso di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, salvo che ricorrano giusti motivi;
92.1. predeterminazione della decorrenza dei termini per l’impugnazione ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione;
93.1. ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;
94.1. prevedere che l’imputato non possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, pronunciate perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ovvero per essere stato commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, e contro le sentenze di proscioglimento, quale che sia la formula, relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché contro le sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio abbreviato quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula; 94.2. prevedere che l’appello, anche del pubblico ministero, debba enunciare, specificamente ed a pena di inammissibilità, i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, le prove di cui si deduce l’omessa assunzione ovvero l’omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie, e i motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
95.1. potere delle parti di proporre appello incidentale limitatamente ai punti dedotti nei motivi dell’appello principale; 95.2. perdita di efficacia dell’appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all’appello principale;
96.1. prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possano proporre impugnazione nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero; prevedere che il procuratore generale possa altresì proporre impugnazione in caso di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento; 96.2. prevedere che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena pecuniaria; possa proporre appello contro le altre sentenze di condanna soltanto nei casi di modificazione del titolo del reato, di esclusione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale, di applicazione di una pena, di una misura di sicurezza o di una sanzione amministrativa illegali, di omessa applicazione di una pena, di una misura di sicurezza o di una sanzione amministrativa obbligatorie; 96.3. prevedere che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché contro le sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio abbreviato quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula; 96.4. prevedere che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, l’imputato possa proporre appello incidentale limitatamente ai punti dedotti nei motivi dell’appello principale; 96.5. prevedere che, anche quando è appellante il pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, l’appello attribuisca al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; 96.6. prevedere che il giudice di appello possa, anche di ufficio e in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello con ordinanza ricorribile per cassazione;
97.1. prevedere e disciplinare le impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; 97.2. facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;
98.1. diritto di presentare motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione entro termini prestabiliti;
99.1. prevedere i casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni;
100.1. prevedere che il giudice d’appello possa concedere d’ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;
101.1. divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione del solo imputato;
102.1. prevedere un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l’impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l’applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge;
103.1. rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d’ufficio, se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado; 103.2. rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d’ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, nel caso di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado; 103.3. rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d’ufficio, se il giudice la ritiene assolutamente necessaria; 103.4. rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio su richiesta delle parti o d’ufficio, per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione;
104.1. predeterminazione dei casi di ricorso per cassazione; esclusione della facoltà della parte di provvedere personalmente alla proposizione del ricorso; 104.2. previsione della inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza, con adeguate garanzie per la difesa; previsione che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività, mancanza di motivi, difetto di titolarità del diritto di impugnazione, carenza di legittimazione del difensore, oggettiva non impugnabilità del provvedimento, rinunzia, nonché del ricorso proposto contro le sentenze di applicazione concordata della pena, sia dichiarata senza ritardo e formalità di procedura, e che, se non viene dichiarata l’inammissibilità, gli atti siano rimessi al presidente della corte per l’assegnazione del ricorso, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza immediata di proscioglimento; 104.3. previsione che la sezione semplice, se ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimetta a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso;
105.1. diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla corte di cassazione;
106.1. predeterminazione dei casi di ricorso straordinario per cassazione; 106.2. predeterminazione dei casi di revisione della sentenza di condanna; 106.3. prevedere che la sentenza di applicazione di pena concordata non possa essere sottoposta a revisione per inconciliabilità con i fatti posti a fondamento di una sentenza penale irrevocabile, nonché nel caso di prove conosciute o conoscibili; 106.4. competenza per il giudizio di revisione della corte di appello individuata secondo criteri tabellari predeterminati; 106.5. garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le regole previste per il dibattimento; 106.6. ricorribilità per cassazione del provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di revisione; 106.7. rinvio ad altro giudice individuato secondo criteri tabellari predeterminati in caso di accoglimento dell’istanza di revisione; 106.8. prevedere un apposito rimedio, diverso dalla revisione, quando sia accertato che la condanna è stata pronunciata in violazione di diritti riconosciuti all’accusato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; potere del giudice della pena che riceve la richiesta di valutare la congruità della stessa rispetto all’effettiva incidenza della violazione sull’esito del giudizio;
107.1. prevedere l’istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, del giudice della pena, diverso da quello della cognizione ed individuato sulla base di criteri predeterminati; prevedere che il giudice della pena, quando delibera in composizione collegiale, sia composto, da giudici togati e da esperti; 107.2. prevedere che il giudice della pena sia competente a conoscere dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili; prevedere, in particolare, che il giudice della pena sia competente a decidere sulla irrevocabilità della sentenza di condanna, sull’estinzione, sull’interpretazione e sulla modifica del titolo esecutivo, e che possa applicare la disciplina del concorso formale di reati e della continuazione, sempre che la stessa non sia stata esclusa nel giudizio di cognizione; 107.3. prevedere che il giudice della pena provveda senza formalità, su richiesta delle parti, al computo delle pene espiate senza titolo e della custodia cautelare sofferta, al cumulo di pene concorrenti e all’emissione dell’ordine di esecuzione della pena; prevedere che, in tal caso, il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice; prevedere che, in casi predeterminati, con riguardo alla durata della pena da eseguire, fino alla scadenza del termine per proporre opposizione e, laddove questa sia presentata, sino alla decisione del giudice della pena, l’esecuzione del provvedimento rimanga sospesa; 107.4. prevedere che il giudice della pena sia competente a conoscere dell’esecuzione delle pene, delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e delle misure di sicurezza; prevedere, in particolare, che il giudice della pena vigili sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena al fine di assicurare che l’esecuzione della custodia delle persone private della libertà personale sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; che il giudice della pena sia competente per l’approvazione, con decreto, del programma di trattamento; che il giudice della pena possa impartire, nel corso del trattamento, disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti delle persone private della libertà personale; che il giudice della pena possa decidere sui reclami proposti dalle persone private della libertà personale; che il giudice della pena sia competente in materia di trattamento e di regime penitenziario e provveda, anche di ufficio, in ordine all’applicazione, all’esecuzione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione; che il giudice della pena, previo esame della effettiva pericolosità del condannato o del prosciolto, provveda all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle misure di sicurezza e, se necessario, alla revoca di tali misure; che il giudice della pena esprima motivato parere sulle proposte e istanze di grazia concernenti i detenuti; 107.5. prevedere la piena attuazione delle garanzie di giurisdizionalità e del contraddittorio nei procedimenti di competenza del giudice della pena, salvo casi predeterminati di deliberazione senza formalità di procedura; prevedere il diritto del condannato di partecipare alle udienze dinanzi al giudice della pena inerenti al trattamento sanzionatorio o penitenziario; prevedere che il giudice della pena possa disporre accertamenti peritali, anche a richiesta di parte, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio o penitenziario; 107.6. predeterminazione dei casi e dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti del giudice della pena;
108.1. prevedere che la persona prosciolta o condannata con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non possa essere nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo fatto; disciplina degli effetti del giudicato penale nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari;
109.1. riparazione dell’ingiusta detenzione e dell’errore giudiziario;
110.1. prevedere che le relazioni a fini di giustizia penale con le competenti autorità di altri Stati o con organi internazionali siano disciplinate dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale e che le disposizioni contenute nel codice di procedura penale e in altre leggi dello Stato si applichino soltanto se le norme internazionali anzidette manchino o non dispongano diversamente; 110.2. prevedere che il consenso dell’interessato al compimento di determinati atti di una procedura a fini di cooperazione giudiziaria non possa essere revocato salvo che quello provi di avere senza colpa ignorato circostanze determinanti del consenso espresso;
111.1. prevedere il potere del ministro della giustizia, per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, di non dare corso all’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria di altri Stati; prevedere che i poteri del ministro della giustizia di cui alla direttiva precedente non possano esercitarsi con riguardo alle richieste delle autorità degli Stati membri dell’Unione europea; 111.2. prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse dal ministro della giustizia o direttamente, nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere agli atti richiesti; prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti che devono compiersi in distretti diversi; prevedere procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; 111.3. prevedere che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l’autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto; 111.4. prevedere che, nei casi diversi da quelli sopra indicati, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato; 111.5. prevedere il potere dell’autorità giudiziaria di rifiutare o sospendere in casi predeterminati l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria; 111.6. prevedere che per il compimento degli atti richiesti si osservino le leggi dello Stato, salva l’osservanza delle forme espressamente indicate dall’autorità richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano; 111.7. prevedere che l’autorità giudiziaria che procede all’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria possa con decreto motivato autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell’autorità richiedente, dandone comunicazione al ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea; 111.8. prevedere che, se durante l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l’opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l’autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l’autorità richiedente e che, quando accordi internazionali prevedono la trasmissione diretta all’autorità giudiziaria delle richieste di assistenza giudiziaria, l’autorità richiedente che partecipa all’esecuzione possa presentare richieste complementari mentre si trova nel territorio dello Stato ed altresì che, trattandosi di autorità di Stati membri dell’Unione europea, la richiesta complementare possa essere comunicata anche verbalmente, con documentazione nelle successive ventiquattro ore; 111.9. prevedere che le regole sull’esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti; 111.10. prevedere che le richieste di assistenza dell’autorità giudiziaria italiana, salvo che non sia prevista la trasmissione diretta alla competente autorità di altro Stato da accordi internazionali in vigore per lo Stato e comunque nei rapporti con gli altri Stati dell’Unione europea, siano inoltrate per il tramite del ministro della giustizia e il potere del ministro di decidere entro un congruo termine di non darvi corso se vi è pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria; 111.11. prevedere che, quando, nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall’ordinamento dello Stato richiedente, l’autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifichi le modalità di esecuzione, tenendo conto degli elementi necessari per l’utilizzazione processuale degli atti richiesti;
112.1. prevedere che, nei rapporti con altri Stati dell’Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l’audizione di testimoni e periti possa aver luogo mediante video conferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità; 112.2. prevedere che il procuratore della Repubblica possa in casi predeterminati concordare con le competenti autorità degli altri Stati dell’Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni; 112.3. prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune sia data comunicazione all’organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità, ai fini della costituzione della squadra investigativa, della preventiva intesa dei medesimi e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti; 112.4. prevedere l’utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all’estero che non siano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano in limiti e con modalità analoghe a quelle previsti dalla legge per i corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana; 112.5. prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti ed informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altri Stati in conformità ad accordi internazionali e che l’autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall’autorità di altro Stato all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi; 112.6. prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato provveda il ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria interessata;
113.1. prevedere che la domanda di estradizione sia trasmessa al ministro della giustizia ed il potere del ministro della giustizia di non darvi corso quando sia richiesta l’estradizione di un cittadino e non sia data condizione di reciprocità con lo Stato richiedente ovvero quando l’estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione allo Stato richiedente e all’autorità giudiziaria; prevedere il potere del ministro di subordinare a condizioni la concessione dell’estradizione; 113.2. prevedere che entro un congruo termine dalla sua ricezione il ministro della giustizia trasmetta la domanda di estradizione che abbia ritenuto poter aver corso al procuratore generale presso la corte d’appello territorialmente competente; 113.3. prevedere il potere del procuratore generale di procedere all’identificazione e all’interrogatorio della persona della quale è chiesta l’estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all’autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al ministro della giustizia; 113.4. prevedere che, entro un termine predeterminato, il procuratore generale richieda al presidente della corte d’appello la fissazione dell’udienza destinata al vaglio della domanda di estradizione, provvedendo al deposito della documentazione trasmessa ovvero comunque acquisita; prevedere che il procedimento dinanzi alla corte d’appello si svolga alla presenza necessaria del procuratore, del difensore e di quella eventuale del rappresentante dello Stato richiedente, nel rispetto del principio del contraddittorio; 113.5. prevedere che, su richiesta del procuratore generale, la corte possa disporre la custodia cautelare in carcere dell’estradando che si trovi in libertà al momento della concessione dell’estradizione e il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato; prevedere che in caso di diniego dell’estradizione la corte, anche d’ufficio, revochi le misure cautelari già applicate e provveda sulle richieste di restituzione delle cose in sequestro; 113.6. prevedere che la corte d’appello conceda l’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se sussiste una sentenza irrevocabile di condanna, salvo, in casi predeterminati, quando per lo stesso fatto nei confronti della persona della quale è stata richiesta l’estradizione non sia in corso procedimento penale ovvero sia stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato; 113.7. prevedere che in ogni caso la corte d’appello rigetti la domanda di estradizione se per il reato per il quale l’estradizione è richiesta, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali della persona, se la sentenza per l’esecuzione della quale è stata richiesta l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento, se vi è motivo di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazioni dei diritti fondamentali della persona; 113.8. prevedere che la corte decida con sentenza, ricorribile per cassazione dal difensore, dal patrocinante lo Stato richiedente e dal procuratore generale; 113.9. prevedere che l’esecuzione dell’estradizione possa essere sospesa per consentire l’esercizio della giurisdizione ovvero l’esecuzione di una pena nel territorio dello Stato, salvo, in quest’ultimo caso, che il ministro della giustizia concordi con lo Stato richiedente che l’esecuzione della pena avvenga nel territorio di questo; 113.10. prevedere il potere del ministro della giustizia di autorizzare il transito nel territorio dello Stato di persona estradata da uno ad altro Stato, disciplinando forme e limiti della relativa garanzia giurisdizionale; 113.11. prevedere che possano in ogni tempo essere adottate dalla corte d’appello, su richiesta motivata del pubblico ministero, le misure coercitive necessarie ad assicurare che la persona della quale è chiesta l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna, nonché il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al medesimo; prevedere che si osservino, in quanto compatibili, le norme in tema di misure coercitive e di sequestro contenute nel codice; prevedere termini massimi di durata della custodia cautelare, da applicarsi anche in caso di sospensione dell’esecuzione dell’estradizione; prevedere che le misure anzidette possano essere revocate o modificate anche d’ufficio; 113.12. prevedere il potere della polizia giudiziaria di procedere in caso di urgenza all’arresto della persona della quale sia stata chiesta l’estradizione, nonché al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, salvo convalida del giudice; 113.13. prevedere il potere del ministro della giustizia di richiedere l’estradizione dall’estero di persona indagata o imputata nei confronti della quale debba essere eseguita una misura coercitiva ovvero una condanna a pena detentiva, nonché quello di decidere sulle condizioni eventualmente poste per la consegna dallo Stato richiesto che non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento; prevedere che l’estradizione possa richiedersi dal ministro della giustizia su istanza del procuratore generale presso la corte d’appello in cui si trova l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguirsi ovvero di propria iniziativa; prevedere che il ministro possa disporre, ai fini dell’estradizione, le ricerche all’estero della persona indagata o imputata o condannata e richiederne l’arresto provvisorio; 113.14. prevedere che il ministro della giustizia possa entro un congruo termine decidere di non presentare la richiesta di estradizione ovvero di differirne la presentazione quando l’iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria procedente; 113.15. prevedere che, in condizioni di reciprocità, le competenti autorità dello Stato estero al quale è stata presentata domanda di estradizione possano richiedere la trasmissione di informazioni e di documentazione integrativa direttamente al procuratore generale presso la corte d’appello; 113.16. prevedere che la custodia cautelare sofferta all’estero ai fini dell’estradizione sia computata ad ogni effetto processuale; 113.17. prevedere che nell’estradizione dall’estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell’esecuzione della pena; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l’assunzione di prove non rinviabili ovvero comunque idonee a determinare il proscioglimento dell’estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell’estradizione, possa essere adottata un’ordinanza che dispone la custodia cautelare, l’esecuzione della quale resti sospesa sino alla concessione dell’estradizione suppletiva e da revocarsi anche d’ufficio nel caso di rifiuto della medesima; 113.18. prevedere che il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell’esecuzione della pena, secondo i principi di cui alla direttiva precedente, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; 113.19. prevedere che alla garanzia della specialità dell’estradizione, salvo che norme convenzionali non lo escludano, la persona estradata possa rinunziare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; 113.20. prevedere la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta all’estero a fini estradizionali;
114.1. prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane; 114.2. prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato;
115.1. prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell’Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l’autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell’Unione europea l’esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice e che, in ogni caso, l’esecuzione della decisione non pregiudichi l’osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato; 115.2. prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all’autorità giudiziaria territorialmente competente per l’esecuzione e che l’autorità giudiziaria italiana possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chiede il riconoscimento, con comunicazione al ministero della Giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; 115.3. prevedere la corrispondenza diretta dell’autorità giudiziaria italiana con le competenti autorità degli altri Stati dell’Unione europea altresì ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi e delle ulteriori informazioni che siano eventualmente necessari all’esecuzione delle decisioni delle quali è chiesto il riconoscimento; 115.4. prevedere il potere del ministro della Giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l’osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l’esecuzione all’estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento; 115.5. prevedere che, in casi e nelle forme previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere richiesto anche ai fini dell’esecuzione delle stesse all’estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche; 115.6. prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l’efficacia; prevedere regole speciali per l’esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l’interessato abbia prestato consenso; 115.7. prevedere che l’autorità giudiziaria italiana, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati dell’Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale; 115.8. prevedere che, ai fini dell’esecuzione nel territorio dello Stato, non possa essere sindacato il merito della decisione giudiziaria il riconoscimento della quale sia richiesto dall’autorità di altri Stati membri dell’Unione europea, salva l’osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare l’osservanza in ogni caso dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico; 115.9. prevedere che avverso il provvedimento con il quale è disposta l’esecuzione della decisione giudiziaria della quale l’autorità di altro Stato dell’Unione europea abbia chiesto il riconoscimento siano dati mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge; 115.10. prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall’esecuzione della decisione.
Articolo 3
Omissis
La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.
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