La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.

3 settembre 2007

Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del giudice monocratico Penale - Ord. 8.5.2007 - Est. Trentanovi .

Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del giudice monocratico Penale - Ord. 8.5.2007 - Est. Trentanovi .

Elezione di domicilio - Mancata identificazione della persona presso cui si intende eleggere domicilio - Difensore d’ufficio - Nullità relativa - Ragioni.
(Artt. 161 e 162 c.p.p. e Art.62 Disp. Att. c.p.p)

L’elezione di domicilio è istituto peculiare all’interno del nostro ordinamento giuridico che, proprio per il ruolo che ricopre, necessita del rispetto di alcune formalità. Per tal motivo, nel momento in cui tale atto viene dall’indagato e/o imputato redatto, non si può prescindere dalla previsione contenuta nell’art. 62 disp. Att. c.p.p., ovvero dall’esplicita richiesta che l’atto contenga l’indicazione delle “generalità del domiciliatario”. Ne deriva che deve ritenersi affetto da vizio di nullità l’elezione in capo ad un difensore d’ufficio non ancora nominato, in quanto non identificabile. Né vale a sanare la nullità il fatto che la persona sia successivamente identificata in quanto l’elezione di domicilio è “atto formale, a contenuto necessariamente completo e non completabile sulla base di indicazioni successive”. Di conseguenza, deve altresì correttamente ritenersi nullo il decreto di citazione a giudizio “per nullità dell’art. 415 bis c.p.p. conseguente a nullità dell’elezione di domicilio”.

L’ordinanza così motiva:
(Omissis). - Il Giudice, sentite le parti, dato atto dell’opposizione del pubblico ministero, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per nullità dell’ 415 bis conseguente a nullità dell’elezione di domicilio effettuata in modo del tutto generico ed in incertam personam a favore dell’avvocato che sarebbe stato nominato difensore d’ufficio ma ancora non era stato indicato, in violazione tra l’altro specifica oltre che dei principi circa l’elezione di domicilio atto di volontà in base al quale, e soltanto in base al quale, viene individuata la persona fisica che riceverà gli atti successivi in luogo della persona imputata o interessata, e in luogo diverso da quello della sua abitazione e comunque in deroga ad ogni corrispondenza fra la reperibilità del domicilio, dimora residenza del soggetto e il luogo ove la notifica presso la persona nominata avviene, atto formale, a contenuto necessariamente completo e non completabile sulla base di indicazioni successive, come nel caso di specie avvenuto, successivamente indicandosi il nominativo di difensore d’ufficio non precedentemente nominato, con conseguente nullità di ordine generale concernente l’intervento dell’imputato, rilevabile anche d’ufficio prima della sentenza di primo grado, tra l’altro in assoluta violazione dell’articolo 52 delle disposizioni di attuazione che specificamente prevede che nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 152 del codice l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario il che evidenza come ogni altra elezione sia inidonea ad essere elezione di domicilio. (omissis)

Nessun commento:

A cura del Consiglio di gestione della Scuola centrale di formazione specialistica per l'avvocato penalista .

Il Comitato di gestione

  • Avv. Ettore Randazzo, responsabile nazionale delle Scuole dell'UCPI
  • Avv. Beniamino Migliucci, delegato della Giunta dell'UCPI
  • Avv. Valerio Spigarelli
  • Avv. Carmela Parziale
  • Avv. Vincenzo Comi

Note ed avvertenze

Questo blog ha lo scopo di fornire ai partecipanti informazioni sul materiale scientifico relativo agli argomenti trattati durante il Corso, non è, quindi, un prodotto editoriale e viene aggiornato a seconda della disponibilità di materiale. L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli. L’Unione delle Camere penali non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni qui contenute.
Tali informazioni:
• sono di carattere esclusivamente generale, e non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o ad un organismo determinati;
• non sempre sono necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate;
• sono talvolta collegate con siti esterni sui quali l’Unione delle Camere penali non ha alcun controllo e per i quali l’associazione non si assume alcuna responsabilità;
• gli elaborati contenuti nel blog non costituiscono pareri di tipo professionale o legale.
Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente.Quanto raccolto (documenti, segnalazioni ecc.ecc.) in questo blog sarà utilizzato, previo consenso dell'utente, solo ed unicamente per le finalità come già descritte. E’ gradita ed auspicata la collaborazione di ogni iscritto, avvertendo che gli elaborati inviati non saranno restituiti.