L.Cost. n. 1/2007, Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
G.U. della Repubblica italiana - n. 236 del 10/10/2007
Art. 1. 1.
Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole:", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sonosoppresse. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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