LEGGI PENALI SPECIALI – RIFIUTI – OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO – IUS SUPERVENIENS – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ.
La Corte ripropone la questione di costituzionalità dell’art. 30, comma quarto, del D.Lgs. n. 22 del 1997 che consentiva l'esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti propri in forma professionale senza obbligo di iscrizione all'Albo, in aperto contrasto con la normativa comunitaria di cui all’art. 12 della Direttiva 91/156/CE. La questione, già sollevata dalla medesima Sezione – ord. n. 10328 del 2006 - non era stata però esaminata dalla Corte Costituzionale che aveva restituito gli atti al Giudice rimettente con ordinanza n. 126 del 2007, essendo stato medio tempore abrogato il D.Lgs. n.22 del 1997 dal cosiddetto Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Muovendo dall’orientamento espresso con la sentenza della Corte Cost. n. 394 del 2006 (sullo scrutinio di costituzionalità in malam partem delle cosiddette norme penali di favore), la Corte di Cassazione ritiene non applicabile ai fatti pregressi l’art. 212, comma ottavo, del D.Lgs. n.152 del 2006 (che oggi prevede un obbligo di iscrizione all’Albo regionale territorialmente competente anche per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come “attività ordinaria e regolare”), in quanto norma che introduce una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dall’abrogata disposizione. Il rinnovato controllo di costituzionalità richiesto al Giudice delle leggi, secondo l’ordinanza di rimessione, può dirigersi verso la disposizione abrogata che, escludendo una specifica tipologia di trasporti di rifiuti dall’obbligo di iscrizione all’Albo, ne determina la sottrazione all’applicazione della fattispecie incriminatrice.
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