IL NUOVO ORDINAMENTO FORENSE E LE SPECIALIZZAZIONI
DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO
1) In piena sintonia con l’azione politica della Giunta, il Congresso Straordinario dell’U.C.P.I., consapevole che la dignità della professione forense, la funzione dell’avvocato in una moderna società liberale e democratica, la pienezza del ruolo svolto dall’avvocato nel processo, passano innanzitutto attraverso i contenuti della normativa di ordinamento forense, rivendica la necessità che alla professione di avvocato sia assicurata una regolamentazione strettamente funzionale al ruolo di garante di diritti fondamentali e di rilevanza costituzionale.
Tale necessità impone, dunque, che alla professione forense venga assicurata una disciplina ordinamentale autonoma rispetto alle professioni intellettuali complessivamente considerate, tale da assicurare ad essa coerenza e funzionalità rispetto alla natura dell’attività forense quale attività professionale che, unica fra le altre, attraverso la tutela di diritti costituzionali, assume in sé la tutela stessa dello stato di diritto.
In tal senso vanno sicuramente proseguite le iniziative politiche che promuovono l’immediata discussione in sede parlamentare dei disegni di Legge di Ordinamento Forense attualmente calendarizzati dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato.
DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO
1) In piena sintonia con l’azione politica della Giunta, il Congresso Straordinario dell’U.C.P.I., consapevole che la dignità della professione forense, la funzione dell’avvocato in una moderna società liberale e democratica, la pienezza del ruolo svolto dall’avvocato nel processo, passano innanzitutto attraverso i contenuti della normativa di ordinamento forense, rivendica la necessità che alla professione di avvocato sia assicurata una regolamentazione strettamente funzionale al ruolo di garante di diritti fondamentali e di rilevanza costituzionale.
Tale necessità impone, dunque, che alla professione forense venga assicurata una disciplina ordinamentale autonoma rispetto alle professioni intellettuali complessivamente considerate, tale da assicurare ad essa coerenza e funzionalità rispetto alla natura dell’attività forense quale attività professionale che, unica fra le altre, attraverso la tutela di diritti costituzionali, assume in sé la tutela stessa dello stato di diritto.
In tal senso vanno sicuramente proseguite le iniziative politiche che promuovono l’immediata discussione in sede parlamentare dei disegni di Legge di Ordinamento Forense attualmente calendarizzati dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato.
2) Nello specifico, la normativa ordinamentale forense dovrà prestare la massima attenzione alle regole disciplinanti la qualificazione dell’avvocato, in modo da assicurare:
- un accesso alla professione forense subordinato ad un rigoroso controllo qualitativo, adeguato al bisogno del mercato e preceduto da un congruo periodo di tirocinio;
- la necessità, la inderogabilità e l’effettività dello svolgimento della pratica forense presso gli studi professionali e dunque la non sostituibilità del tirocinio presso lo studio con la frequenza di “scuole” o corsi di formazione, né tantomeno con la frequentazione di uffici giudiziari. Sotto quest’ultimo aspetto devono sicuramente contrastarsi tutte le iniziative normative o regolamentari volte a surrogare alla pratica presso lo studio l’attività del praticante avvocato nell’ambito del progettato “ufficio del processo”;
- l’introduzione della “specializzazione” e degli elenchi di specialità, unica ed indefettibile via che garantisce la effettività della difesa nel processo, disciplinata rigorosamente sia nel momento dell’acquisizione del titolo (mediante apposite scuole ed esami) sia per il suo mantenimento (mediante la verifica dell’effettività dell’attività e la formazione continua specialistica, in relazione alla quale il sistema dei crediti deve essere solo uno degli strumenti utili).
3) I tempi della elaborazione politica e legislativa, peraltro, impongono che la specializzazione forense trovi la sua immediata previsione e disciplina mediante quella regolamentazione condivisa che il C.N.F. ha assicurato essere prossimo oggetto di partecipazione elaborativa, con il concorso delle associazioni specialistiche maggiormente diffuse e, in particolare, dell’Unione.
4) L’azione politica dell’Unione, nella stessa linea, ha prodotto l’ulteriore e positivo risultato consistente nella sottoscrizione con il C.N.F. del Protocollo sulla formazione continua, che riconosce all’U.C.P.I. ed alle Camere Penali sul territorio un ruolo assolutamente primario nella formazione specialistica in materia penale.
Da questa evoluzione, peraltro, consegue per l’Unione una forte assunzione di responsabilità sotto il profilo della qualità del prodotto formativo e dell’efficienza della organizzazione, che impone di approntare regole per garantire omogenei ed elevati standards qualitativi, con particolare riferimento ai programmi ed ai soggetti formatori.
La formazione specialistica, tuttavia, non va confusa con la formazione di base funzionale al conseguimento dell’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, anche se l’obiettivo finale dello sviluppo legislativo dovrà essere quello per cui lo Stato deve assicurare ai cittadini un difensore specializzato e quindi adeguato a svolgere una difesa sostanziale e non solo formale.
5) Nella individuazione dei contenuti della normativa regolamentare andrà privilegiato il rapporto con le altre associazioni forensi specialistiche, peraltro già intrapreso e con successo dall’Unione, perché la promozione della crescita dell’associazionismo specialistico contribuisce ad affermare una figura di avvocato credibile ed adeguato alle sfide che le evoluzioni della società propongono.
Treviso, il 20 ottobre 2007
Numero eventi, tipologia, qualità, docenti, coordinamento fra camere penali
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