REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA SPECIFICA – PREVEDIBILITA’ ED EVITABILITA’ DELL’EVENTO
Con due pronunzie in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la Corte ribadisce il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità dell’evento nel reato colposo, evidenziandone la rilevanza non solo nell’ambito della colpa generica, ma altresì in quello della colpa specifica. Quantomeno nelle ipotesi in cui la regola cautelare che si assume violata rientri nel novero di quelle c.d. “elastiche” – quelle, cioè, che identificano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti –, per la Corte sussiste comunque il dovere di verificare in concreto prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico. In proposito le due pronunzie evidenziano come la prevedibilità ed evitabilità dell’evento incidano innanzi tutto sul versante oggettivo della colpa, concorrendo a determinare l’efficienza causale del comportamento antidoveroso tenuto dall’agente attraverso l’identificazione dell’esatto profilo che nel caso concreto assume la regola cautelare violata. La seconda sentenza pone altresì l’accento sull’importanza che i due parametri rivestono sul piano della misura soggettiva della colpa, definendo il limite della esigibilità dell’osservanza di tale regola da parte dell’agente modello nelle concrete circostanze del fatto.
Testo Completo:
Sentenza n. 37606 del 6 luglio 2007 - depositata il 12 ottobre 2007
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