IMPUGNAZIONI – APPELLO DEL P. M. - L. N. 46 DEL 2006 – CORTE COST. N. 26 DEL 2007 – EFFETTI
La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell’art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all’art. 10, comma, l. cit., relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto prima dell’entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione.
IMPUGNAZIONI – APPELLO, AGLI EFFETTI PENALI, DELLA PARTE CIVILE - L. N. 46 DEL 2006 - ABROGAZIONE DELL’ART. 577 C.P.P. – EFFETTI
L’abrogazione ad opera della legge n. 46 del 2006 dell’art. 577 c.p.p., che prevedeva l’appello, agli effetti penali, della persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, non incide, in ragione dell’operatività del principio tempus regit actum, sull’appello proposto prima dell’entrata in vigore della novella. La Corte ha inoltre precisato che, per la corretta delimitazione dell’ambito operativo del principio intertemporale, occorre aver riguardo al tipo di atto processuale che viene in rilievo e che, nella specie, il momento rilevante è quello della pronuncia della sentenza.
IMPUGNAZIONI – L. N. 46 DEL 2006 – POTERE DI APPELLO, AI SOLI EFFETTI CIVILI, DELLA PARTE CIVILE CONTRO LE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO - SOPRAVVIVENZA
Le Sezioni unite hanno infine affermato, in continuità con le statuizioni, pure incidentalmente affermate da Sez. un., 11 luglio 2006, Negri, n. 25083, che, pur dopo l’entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, che ha novellato l’art. 576 c.p.p. sul potere di impugnazione della parte civile, questa conserva il diritto di appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
Il provvedimento completo dal sito della Corte di Cassazione
La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell’art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all’art. 10, comma, l. cit., relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto prima dell’entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione.
IMPUGNAZIONI – APPELLO, AGLI EFFETTI PENALI, DELLA PARTE CIVILE - L. N. 46 DEL 2006 - ABROGAZIONE DELL’ART. 577 C.P.P. – EFFETTI
L’abrogazione ad opera della legge n. 46 del 2006 dell’art. 577 c.p.p., che prevedeva l’appello, agli effetti penali, della persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, non incide, in ragione dell’operatività del principio tempus regit actum, sull’appello proposto prima dell’entrata in vigore della novella. La Corte ha inoltre precisato che, per la corretta delimitazione dell’ambito operativo del principio intertemporale, occorre aver riguardo al tipo di atto processuale che viene in rilievo e che, nella specie, il momento rilevante è quello della pronuncia della sentenza.
IMPUGNAZIONI – L. N. 46 DEL 2006 – POTERE DI APPELLO, AI SOLI EFFETTI CIVILI, DELLA PARTE CIVILE CONTRO LE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO - SOPRAVVIVENZA
Le Sezioni unite hanno infine affermato, in continuità con le statuizioni, pure incidentalmente affermate da Sez. un., 11 luglio 2006, Negri, n. 25083, che, pur dopo l’entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, che ha novellato l’art. 576 c.p.p. sul potere di impugnazione della parte civile, questa conserva il diritto di appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
Il provvedimento completo dal sito della Corte di Cassazione
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