La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.

10 luglio 2007

Le osservazioni e proposte di modifica del Regolamento sulla formazione continua. Da camerepenali.it

Osservazioni e proposte di modifica
del Regolamento sulla Formazione Continua



La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Preso atto

- della nuova stesura del Regolamento sulla Formazione Continua trasmesso dal C.N.F. in data 2 luglio 2007;

- della precisazione in esso contenuta circa il ruolo del medesimo ed in particolare circa il fatto che detto regolamento “ha riguardo all’attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina dell’aggiornamento per l’attività specialistica”
valutato

- che detta precisazione fa esclusivamente riferimento alla necessità di regolamentare in futuro l’”aggiornamento per l’attività specialistica”, nulla dicendo circa il conseguimento del titolo di specialista in un dato settore del diritto;

- che l’art. 17 bis del codice deontologico forense indica, quale oggetto della facoltà di informazione del singolo avvocato, esclusivamente “i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari”, omettendo ogni altro riferimento a titoli specialistici altrimenti conseguiti;

- che ciò crea indubbia confusione fra specializzazione universitaria e specializzazione professionale, potendosi persino intendere che il futuro regolamento sia destinato esclusivamente a disciplinare l’”aggiornamento” degli “specialisti” divenuti tali in forza del rilascio di diplomi universitari;

- che una simile confusione sicuramente configge con il tenore della norma regolamentare sopra citata, concernente l’aggiornamento per “l’attività specialistica” e dunque verosimilmente rivolta a coloro che “di fatto” esercitano attività specialistica, indipendentemente dalla loro formazione universitaria;

- che è dunque necessario colmare la lacuna presente nell’attuale codice deontologico forense, laddove esso non prevede la possibilità di informare circa i titoli specialistici conseguiti altrimenti che non in forza di diplomi universitari, pur dovendosi differire la legittimità dell’esercizio di una tale facoltà alla adozione del regolamento sulla specializzazione forense;
valutato altresì

- che la previsione, contenuta anch’essa nell’art. 17 bis del codice deontologico forense, concernente la facoltà di dare informazioni circa “i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente”, così come formulata ed attuata tramite il Regolamento sulla Formazione Continua, appare illogica e si pone peraltro in insanabile contrasto con il precetto, anch’esso contemplato dal Codice Deontologico Forense, in forza della quale “il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità”;

- che invero la facoltà di spendita di plurime materie di attività prevalente, nell’ambito dei settori di esercizio dell’attività, appare configgere con il concetto stesso di prevalenza;

- che inoltre l’aver ancorato la legittimità, sotto il profilo deontologico, della informazione circa le materie di attività prevalente, al solo adempimento dell’obbligo formativo nelle suddette materie (art.1 comma 3 del R.F.C.), appare strumento completamente inadeguato a garantire effettività della prevalenza nell’esercizio professionale, così consentendosi una informazione ingannevole;

ritenuto

- che al fine di garantire “tutela dell’affidamento della collettività” appare opportuno evitare, sia nel codice deontologico sia nel regolamento sulla formazione continua, ogni riferimento alla possibilità di spendita di “materie di attività prevalente”, nell’attesa di adottare un regolamento sulla formazione specialistica che indichi con precisione le modalità tramite le quali conseguire il titolo di specialista, conservarlo e divulgarlo;

- che in ogni caso un simile concetto di “prevalenza”, oltre a non doversi confondere con il concetto di “specializzazione forense”, dovrà essere rigorosamente limitato ad un solo settore di attività e la sua spendita dovrà essere consentita solo laddove vi sia effettività della prevalenza dell’esercizio professionale in quella data attività;

preso atto inoltre

- della indicazione contenuta nella nuova bozza di regolamento sulla formazione continua circa la possibilità per il C.N.F. di stipulare con le Associazioni forensi maggiormente rappresentative “specifici protocolli allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori” (art. 3 comma 4);
valutato

- che alla luce delle considerazioni già espresse anche dall’Unione delle Camere Penali Italiane detti protocolli si rendono assolutamente necessari ed è dunque sicuramente apprezzabile l’introduzione di una simile previsione;

- che peraltro gli stessi devono garantire la semplificazione ed accelerazione delle procedure di accreditamento degli eventi programmati dalle suddette associazioni anche a livello locale;

preso atto infine

- della modifica intervenuto nel testo dell’art. 7 del Regolamento sulla Formazione Continua, ed in particolare della prevista partecipazione, a livello locale, delle Associazioni Forensi alla “realizzazione” del programma “predisposto” dal Consiglio dell’Ordine;

valutato

- come sia necessario, al fine di una più efficace ed agevole predisposizione del programma, che le Associazioni Forensi siano coinvolte fin dal momento della progettazione dello stesso;

ritenuto

- che per le Associazioni Forensi maggiormente rappresentative ciò dovrà essere peraltro disciplinato dai protocolli stipulati a livello nazionale di cui all’art. 3 comma 4 del Regolamento;

propone le seguenti modifiche e integrazioni:

1) Introdurre nel Codice Deontologico Forense la seguente previsione:
“Con apposito regolamento saranno disciplinati i titoli ed i settori di specializzazione forense, prevedendo espressamente i requisiti di acquisizione del titolo di specialista, i requisiti del suo mantenimento e le condizioni di informazione al pubblico”, fermo restando che, come già indicato nel regolamento sulla formazione continua, “sino all’adozione di quest’ultimo, anche per gli esercenti attività “specialistica” valgono gli obblighi e le modalità di espletamento dell’aggiornamento nel regolamento sulla formazione continua”.

2) All’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense eliminare ogni riferimento alla possibile informazione circa “eventuali materie di attività prevalente” od in ipotesi modificare:
l’art. 1 comma 3 del Regolamento sulla Formazione Continua come segue: “L’adempimento di tale dovere nella materia di attività prevalente, unitamente all’effettività della prevalenza dell’esercizio professionale in detta materia, è altresì condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense, dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività”, e l’art. 2 comma 5 del Regolamento sulla Formazione Continua come segue: “L’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda indicare la materia di attività prevalente dovrà dimostrare di aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti formativi nella materia oggetto dell’informazione”.

3) Introdurre, all’art. 3 comma 1 lett. c) del Regolamento sulla Formazione Continua, dopo le parole “organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale” l’espressione “o dalle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale”;

4) Introdurre, all’art. 3 comma 4 ultimo capoverso, dopo le parole “eventi programmati e di quelli ulteriori” l’espressione “anche se organizzati a livello locale”.

5) Introdurre, all’art. 7 comma 2, dopo le parole “anche di concerto fra loro” l’espressione “di concerto con le Associazioni Forensi”

Roma, 5 luglio 2007
Avv. Lodovica Giorgi
Giunta U.C.P.I.

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