REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Articolo 1Formazione professionale continua
1. L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale .
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività dí formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunca di esercitare l'attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 77 bis del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.4. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonchè il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giurdico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell'obbligo
1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel perioodo intercorrente fravla data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica dell'inizio dell'obbligo formativo.L'anno formativo coincide con quello solare.
L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata,nell'amblto di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionaIe e previdenziale e la deontologia.
5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire Ie indicazioni di cui al precedente articolo 1 , comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare .
5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire Ie indicazioni di cui al precedente articolo 1 , comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare .
Articolo 3
Eventi formativi
1. lntegra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione.
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazíonale forense e dai Consigli dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale.
c) altri eventi specificamente índividuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle leftere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organanizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
A tal fine:- appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero -a richiesta dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;
- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.
4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento..
A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.
In caso di silenzio protratto oltre 1l quindicesimo giorno l'accreditamento si intende concesso.A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.
il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accreditamento si intenderà concesso.
Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.
5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.
Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.
5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di
rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie
o trattati, anche come opere collattanee, su argomenti giuridici;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari
ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.
e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti.
2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 72 crediti per le attività di cui alla lettera a) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).
2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 72 crediti per le attività di cui alla lettera a) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).
Articolo 5
Esoneri
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell' attività formativa, nei casi di:- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o
trasferimento di questa all' estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
I1 Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periododi durata dell' impedimento.
4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del
triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue
modalità, se parziale.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo
1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale e iscritto una sintetica relazione che certifica 1l percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo
e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3.La sanzione e commisurata alla gravità della violazione.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell'ordine
7. Ciascun Consiglio dell'ordine dal attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispongono anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l' ordinamento professionale
3. I Consigli dell'ordine realizzano 1l programma,anche di concerto con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che
non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzarc attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispongono anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l' ordinamento professionale
3. I Consigli dell'ordine realizzano 1l programma,anche di concerto con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che
spese di organizzazione degli eventi.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell'ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo , ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto con altri Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.
5. I Consiglí dell'ordíne, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioní ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.Articolo 8
Controlli del Consiglio dell'ordine
1.Il Consiglio dell'ordine verifica I'effeffivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli art. 3 e 4.
2. ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio nazionale forense
1. I1 Consiglio nazionale forense:
a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art.
a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art.
7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e I'uniformità della formazione continua. ln mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, 1l programma formativo si intende approvato .
In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.
2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura,laFondazione dell'Avvocafura italiana e la Fondazione per l'Informatica e l' innovazione Forense:
a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaboruzione con iI C.S.M.;
b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formatívi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate:
Articolo 10
Norme di attuazione
I1 Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. I1 presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2007.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.
3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2oo7 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquatanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
4. L'articolo 1, comma 3 del presente rcgolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.
5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 10 crediti formativi nell'amblto di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.
3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2oo7 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquatanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.
4. L'articolo 1, comma 3 del presente rcgolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.
5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 10 crediti formativi nell'amblto di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.
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