Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Ai signori Consiglieri del C.N.F.
Oggetto: Regolamento sulla Formazione Continua
Le associazioni forensi A.G.I., A.I.A.F., U.C.P.I. e U.N.C.A.T.,
preso atto
dell’approvazione da parte del C.N.F. in data 13 luglio 2007 del Regolamento sulla Formazione Continua degli avvocati;
valutato
- che la versione recentemente approvata, nel prevedere la possibilità che il C.N.F. stipuli con le associazioni forensi “specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori”, dà atto della necessità di privilegiare, rispetto ad “altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati”, la capacità formativa della Associazioni Forensi, a livello nazionale e locale, ed in tal senso rappresenta un piccolo passo avanti rispetto ai testi in precedenza valutati;
- che inoltre deve cogliersi con apprezzamento il richiamo, contenuto nel regolamento, all’esercizio dell’attività forense “specialistica” ed alla necessità di un regolamento che ne contenga autonoma disciplina;
- che è peraltro indubbio, atteso il tenore dell’espressione usata, che con la locuzione di “attività specialistica” ci si riferisca all’effettivo esercizio dell’attività forense in un dato settore specialistico, indipendentemente dal conseguimento o meno di diplomi di carattere universitario, cui si fa riferimento nel codice deontologico forense;
valutato altresì
- che invece, sul piano della effettività della qualificazione professionale e della osservanza dell’obbligo di verità nella spendita delle competenze, il regolamento, e prima ancora il codice deontologico forense, continuano a manifestare tutta la loro lacunosità ed equivocità, e ciò nonostante le osservazioni critiche mosse a più riprese dalle scriventi associazioni e da taluni ordini forensi;
- che l’introduzione dell’equivoco concetto di “attività prevalente” è apparsa immediatamente, e vieppiù alla luce della disciplina contenuta nel Regolamento, una scelta del tutto inadeguata a garantire il preteso obiettivo di competenza nell’esercizio professionale e trasparenza nell’informazione;
- che la mancata definizione dei tre diversi tipi di attività professionale (generalista, prevalente, specialistica), indicati nel Regolamento, è destinata a generare una pericolosa sovrapposizione fra le stesse, con conseguente inidoneità della eventuale indicazione a consentire effettiva informazione al cittadino in merito alle reali competenze del professionista;
- che inoltre, l’aver completamente trascurato di ancorare la facoltà di informazione circa l’attività prevalente alla prevalenza effettiva dell’esercizio professionale nel settore prescelto consentirà la spendita di competenze mai effettivamente maturate, con conseguente violazione (legittimata dal regolamento medesimo) degli obblighi di competenza e verità;
ritenuto
- che è dunque urgente, vista anche la prossima entrata in vigore del Regolamento sulla Formazione Continua, convenire i contenuti dei protocolli previsti dall’art.3 comma 4 del medesimo;
- che inoltre, al fine di consentire effettività alla qualificazione professionale ed alla informazione sulla medesima, è necessario modificare il codice deontologico forense, introducendo la facoltà di informazione circa l’eventuale specializzazione professionale forense e disciplinandola in maniera autonoma e diversa rispetto alla facoltà di informazione circa l’eventuale attività prevalente svolta;
- che allo scopo è dunque necessario porre mano, fin dal mese di settembre 2007, ad un regolamento che disciplini la specializzazione professionale forense, con particolare riguardo ai requisiti necessari per il conseguimento del titolo di specialista e per il suo mantenimento, alle condizioni per la sua spendita ed alle sanzioni per l’eventuale abuso del titolo;
invita
il Consiglio Nazionale Forense a Voler fin d’ora convocare le Associazioni Forensi per il mese di settembre 2007 al fine di individuare i contenuti del prossimo Regolamento sulla Specializzazione Forense e dettarne la disciplina.
Roma, 24 luglio 2007
A.G.I.
A.I.A.F.
U.C.P.I.
U.N.C.A.T.
La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.
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Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente.Quanto raccolto (documenti, segnalazioni ecc.ecc.) in questo blog sarà utilizzato, previo consenso dell'utente, solo ed unicamente per le finalità come già descritte. E’ gradita ed auspicata la collaborazione di ogni iscritto, avvertendo che gli elaborati inviati non saranno restituiti.
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