La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.

21 giugno 2007

FORMAZIONE PERMANENTE:L'UCPI CONTINUA LA BATTAGLIA PER IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI (dal sito dell'UCPI)

Al Presidente e a tutti i Componenti del CNF
Loro sedi

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
Loro Sedi


Le associazioni forensi Associazione Italiana per la Famiglia e i Minori (AIAF), Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI), Associazione Nazionale Forense (ANF), Unione Camere Penali Italiane (UCPI), Unione Nazionale Avvocati Tributaristi (UNCAT), Unione Nazionale Camere Civili (UNCC)
PREMESSO
che le sottoscritte associazioni forensi confermano la loro volontà di operare nell’interesse dell’Avvocatura tutta in sinergia con il Consiglio Nazionale Forense e con gli Ordini degli Avvocati ;
che il CNF ha convocato per il giorno 20 giugno prossimo venturo un incontro con le Associazioni e gli Ordini, in vista dell’entrata in vigore del Regolamento sulla formazione continua;
che tale convocazione, a soli dieci giorni dalla prevista data di entrata in vigore del Regolamento, non pare essere stata dettata dalla volontà di coinvolgere, in modo effettivo, le Associazioni e gli Ordini nella disciplina della materia oggetto di Regolamento;
che al riguardo appare sintomatico il silenzio riservato alle osservazioni a più riprese svolte dalle sopraelencate Associazioni in una molteplicità di documenti articolati ed espressivi della volontà delle basi di riferimento, nonché la mancata presa in considerazione dei rilievi e delle proposte formulati nei detti documenti ed ancora la vistosa ed assai censurabile assenza dei rappresentanti del CNF da tutte le più importanti manifestazioni indette dalle varie Associazioni proprio per discutere i problemi relativi alla disciplina della formazione e della specializzazione;
RILEVATO
che anche con la recentissima risoluzione P6_TA (2006) 0108, sulle ”Professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici”, il Parlamento Europeo ha richiamato i principi base enunciati in data 7 settembre 1990 dalle Nazioni Unite, sul ruolo degli avvocati, che stabiliscono che “gli avvocati hanno diritto a costituire e ad essere membri di associazioni professionali in rappresentanza dei loro interessi, a promuovere l’educazione continua e la formazione professionale e a proteggere la loro integrità professionale”, evidenziando, quindi, “le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale, il bisogno di proteggere tali qualificazioni che caratterizza le professioni legali, nell’interesse dei cittadini europei”;
che, da sempre, le Associazioni Forensi maggiormente rappresentative hanno svolto e svolgono un ruolo formativo e di aggiornamento di grande rilevanza, sempre loro riconosciuto;
che tale ruolo è stato anche recentemente ribadito dal Congresso Nazionale Forense (massima espressione dell’Avvocatura italiana), il quale, con la mozione finale sull’ordinamento professionale, approvata all’unanimità a Milano, nel novembre 2005, ha stabilito: “deve quindi essere nuovamente attribuita in via esclusiva all’Avvocatura la titolarità della formazione forense, e quindi la funzione di trasmissione del sapere e dell’identità professionale, e conseguentemente le Istituzioni dell’Avvocatura, con la partecipazione ed il concorso di tutte le componenti, e prioritariamente delle Associazioni Forensi, dovranno continuare ad esercitare il doveroso ruolo di formazione e di controllo di professionalità”;
CONSIDERATO INVECE CHE
a) Il regolamento è stato approvato dal CNF con una metodologia che, oltre a palesare profili di illegittimità, mortifica le esigenze connesse ad una disciplina della materia che tenga conto della molteplicità dei punti di vista e di plurali apporti culturali ed in particolare del contributo delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative;
b) Nel regolamento è stato previsto solo marginalmente e non valorizzato il ruolo delle Associazioni Forensi, come soggetto autonomo nella formazione continua;
c) Si è viceversa riconosciuta la possibilità di svolgere direttamente funzioni formative, con pari dignità, effetti e risultati rispetto alle Associazioni Forensi a realtà estranee al mondo forense, con il rischio di favorire fenomeni economicamente speculativi, a scapito della serietà e della qualità della formazione;
d) Si è adottato un sistema troppo rigido e “dirigistico” di programmazione, che non permette la necessaria duttilità.
In particolare, non si è opportunamente distinto fra “formazione in senso stretto”, programmabile anche con largo anticipo e sussumibile quindi in un preventivo ed organico piano annuale ed “aggiornamento” che, dovendo rispondere ad esigenze immediate di novità legislative e giurisprudenziali, deve poter dare risposte in tempi brevissimi e non è evidentemente suscettibile di essere programmato anzitempo;
e) I criteri di attribuzione dei crediti formativi individuati nel regolamento appaiono insufficienti ed inadeguati rispetto alla finalità di garantire omogeneità nella valutazione dei crediti e, conseguentemente, uniformità nella formazione dei professionisti.
VALUTATO ALTRESI’
Che alcune modifiche introdotte dal nuovo codice deontologico forense, pur asseritamente finalizzate ad adeguare alla legge Bersani la normativa deontologica, ed in particolare le scelte:
- di non fornire adeguata risposta alla esigenza di specializzazione in ambito forense, attribuendo rilevanza esclusiva ai diplomi di specializzazione rilasciati da Istituti Universitari;
- di consentire la spendita di settori di attività prevalente svincolati da una qualsiasi garanzia di effettiva competenza specialistica
CONTRASTANO
con le istanze da tempo espresse unitariamente da tutta l’avvocatura associata, fra le quali si segnalano:
1) la necessità di una disciplina della specializzazione forense;
2) l’autonomia della specializzazione professionale rispetto alla specializzazione universitaria;
3) l’effettività e serietà del percorso formativo specializzante;
ed inoltre appaiono addirittura non coerenti con norme e principi che prevedono la corretta informazione al cittadino delle specifiche competenze professionali dell’avvocato;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le sottoscritte associazioni giudicano estremamente grave questa situazione che con il varo di un sistema formativo ne’ valido ne’ credibile, potrebbe condurre, in un momento in cui è necessaria compattezza ed unità d’intenti, ad una divisione tra le componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura
DICHIARANO
Che interverranno al seminario del 20 giugno onde verificare la effettiva volontà di modificare il Regolamento in materia di formazione al fine di accogliere i seguenti punti fermi:
- il riconoscimento che la formazione, in quanto interesse fondamentale dell’avvocatura e condizione della sua autonomia ed indipendenza, sia di competenza dell’avvocatura stessa e dunque debba essere affidata anche alle Associazioni forensi maggiormente rappresentative;
- la necessità di integrazione degli artt.3 e 4 del Regolamento contemplando espressamente ed autonomamente la rilevanza, quale fonte di crediti formativi, degli eventi e delle attività formative organizzate dalle Associazioni Forensi, eventualmente previo loro stabile accreditamento secondo criteri pre – definiti;
- la modifica dell’art. 17 bis del Codice Deontologico , laddove limita la possibilità di divulgazione dei titoli specializzanti, legittimando esclusivamente quelli conseguiti in ambito universitario;
- la indicazione dei criteri cui il CNF e i Consigli dell’Ordine saranno tenuti ad adeguarsi nel concedere, ovvero nel negare, la richiesta di accreditamento;
- la modifica di tutti i punti del Regolamento e del Codice deontologico incompatibili con i punti sopraelencati.
Le sottoscritte associazioni , in mancanza di positivo riscontro alle richieste qui avanzate, si riservano ogni opportuna iniziativa volta sia a specificare in maniera compiuta le proposte di riforma, sia a contestare la legittimità del regolamento sulla formazione e delle modifiche al codice deontologico che, per le procedure seguite e per i contenuti previsti, disattendono l’esigenza di promuovere su basi di competitività e di effettiva qualificazione un’attività ritenuta fondamentale per l’Avvocatura.
Vietri sul Mare, 16 giugno 2007.



UCPI
Il Presidente
Prof. Avv. Oreste Dominioni

AIAF
Il Presidente
Avv. Marina Marino

AGI
Il Consigliere Delegato
Avv. Fabio Petracci

ANF
Il Segretario Generale
Avv. Bruno Sazzini

UNCAT
Il Presidente
Avv. Michele Di Fiore

UNCC
Il Consigliere Delegato
Avv. Renzo Menoni

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Il Comitato di gestione

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  • Avv. Beniamino Migliucci, delegato della Giunta dell'UCPI
  • Avv. Valerio Spigarelli
  • Avv. Carmela Parziale
  • Avv. Vincenzo Comi

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