All'esito del seminario di lavoro svoltosi il 10 novembre scorso, la Giunta UCPI ha adottato i criteri disciplinanti, fino al 31 luglio 2007, la materia della formazione continua ed ha istituito una commissione destinata a riorganizzare l'intera struttura della formazione UCPI
Delibera sulla Formazione Continua:
La Giunta U.C.P.I., riunita in Roma il 23 novembre 2007,
Visto
Il Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F. in data 13.7.2007; il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 17.10.2007 fra U.C.P.I. e C.N.F. in materia di formazione continua; la mozione approvata in data 21 ottobre 2007 dal Congresso Straordinario di Treviso sempre in materia di formazione continua;
rilevato
che, alla luce dell’obbligo formativo introdotto dal citato regolamento ed allo scopo di aggiornare la funzione formativa dell’U.C.P.I. e delle camere penali territoriali, è in corso la rielaborazione delle relative strutture della formazione penalistica;
stabilisce
che, fino al 31 luglio 2008, al fine dell’applicazione del Regolamento e del Protocollo citati, siano rispettati i seguenti criteri: A) quanto alla Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista: 1) fra i requisiti di ammissione alla scuola, da indicarsi nel relativo bando, siano previsti: - la presentazione di una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dal candidato e, per conferma del suo contenuto, dal Presidente della Camera Penale competente per territorio o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; - l’esercizio dell’attività professionale nel settore penale da almeno cinque anni o l’aver conseguito l’attestato di proficua frequenza ad un corso organizzato da una camera penale territoriale; 2) nella ammissione a detta Scuola siano preferiti i concorrenti che non abbiamo mai frequentato la Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista in anni precedenti, rispetto a coloro che l’abbiano già frequentata; B) quanto alle Scuole territoriali: sono confermati i criteri fissati dal Regolamento delle Scuole U.C.P.I. approvato dalla Giunta U.C.P.I. con delibera in data 6 novembre 2005. Ciò vale, allo stato, anche per i corsi organizzati a norma dell’articolo 29 disp. att. c.p.p., per i quali venga richiesto il riconoscimento al fine del conseguimento di crediti formativi; C) quanto agli “eventi formativi” diversi dalle scuole, previsti dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F., e che possono essere organizzati da singole camere penali o da più camere penali congiuntamente: 1 – i relatori – docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, e, per esigenze particolari, da magistrati ed esperti; 2 – i contenuti devono vertere su temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico e materie ausiliarie; 3 – l’impostazione degli eventi deve avere carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati;
stabilisce inoltre
- che la funzione di controllo sulle attività formative di cui alle lettere B) e C) è esercitata dalla Giunta U.C.P.I., attraverso una propria commissione, alla quale i responsabili delle dette attività formative devono trasmettere la richiesta di riconoscimento della singola attività formativa, corredata della documentazione relativa alla natura e alla durata dell’attività ed ai nominativi dei relatori – docenti, nonché l’indicazione delle modalità predisposte per il controllo e la rilevazione della partecipazione all’evento formativo e per il rilascio dei relativi attestati; - che la Giunta U.C.P.I., attraverso detta commissione, una volta ricevuta la richiesta e la documentazione sopra indicata, attribuisce ad ogni singola attività formativa per cui se ne faccia richiesta il numero dei crediti con essa conseguibili, in conformità al Regolamento sulla Formazione Continua; - che le attività formative per cui venga richiesta l’attribuzione di crediti devono avere carattere non oneroso, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. Roma, il 24 novembre 2007
La Giunta U.C.P.I.
Delibera sulla Formazione Continua:
La Giunta U.C.P.I., riunita in Roma il 23 novembre 2007,
Visto
Il Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F. in data 13.7.2007; il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 17.10.2007 fra U.C.P.I. e C.N.F. in materia di formazione continua; la mozione approvata in data 21 ottobre 2007 dal Congresso Straordinario di Treviso sempre in materia di formazione continua;
rilevato
che, alla luce dell’obbligo formativo introdotto dal citato regolamento ed allo scopo di aggiornare la funzione formativa dell’U.C.P.I. e delle camere penali territoriali, è in corso la rielaborazione delle relative strutture della formazione penalistica;
stabilisce
che, fino al 31 luglio 2008, al fine dell’applicazione del Regolamento e del Protocollo citati, siano rispettati i seguenti criteri: A) quanto alla Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista: 1) fra i requisiti di ammissione alla scuola, da indicarsi nel relativo bando, siano previsti: - la presentazione di una dichiarazione di prevalenza dell’attività penalistica, sottoscritta dal candidato e, per conferma del suo contenuto, dal Presidente della Camera Penale competente per territorio o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; - l’esercizio dell’attività professionale nel settore penale da almeno cinque anni o l’aver conseguito l’attestato di proficua frequenza ad un corso organizzato da una camera penale territoriale; 2) nella ammissione a detta Scuola siano preferiti i concorrenti che non abbiamo mai frequentato la Scuola centrale di formazione specialistica per l’avvocato penalista in anni precedenti, rispetto a coloro che l’abbiano già frequentata; B) quanto alle Scuole territoriali: sono confermati i criteri fissati dal Regolamento delle Scuole U.C.P.I. approvato dalla Giunta U.C.P.I. con delibera in data 6 novembre 2005. Ciò vale, allo stato, anche per i corsi organizzati a norma dell’articolo 29 disp. att. c.p.p., per i quali venga richiesto il riconoscimento al fine del conseguimento di crediti formativi; C) quanto agli “eventi formativi” diversi dalle scuole, previsti dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F., e che possono essere organizzati da singole camere penali o da più camere penali congiuntamente: 1 – i relatori – docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, e, per esigenze particolari, da magistrati ed esperti; 2 – i contenuti devono vertere su temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico e materie ausiliarie; 3 – l’impostazione degli eventi deve avere carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati;
stabilisce inoltre
- che la funzione di controllo sulle attività formative di cui alle lettere B) e C) è esercitata dalla Giunta U.C.P.I., attraverso una propria commissione, alla quale i responsabili delle dette attività formative devono trasmettere la richiesta di riconoscimento della singola attività formativa, corredata della documentazione relativa alla natura e alla durata dell’attività ed ai nominativi dei relatori – docenti, nonché l’indicazione delle modalità predisposte per il controllo e la rilevazione della partecipazione all’evento formativo e per il rilascio dei relativi attestati; - che la Giunta U.C.P.I., attraverso detta commissione, una volta ricevuta la richiesta e la documentazione sopra indicata, attribuisce ad ogni singola attività formativa per cui se ne faccia richiesta il numero dei crediti con essa conseguibili, in conformità al Regolamento sulla Formazione Continua; - che le attività formative per cui venga richiesta l’attribuzione di crediti devono avere carattere non oneroso, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. Roma, il 24 novembre 2007
La Giunta U.C.P.I.
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