La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.

16 novembre 2007

Corte di Cassazione,Terza sezione penale: Sentenza n. 41063 del 20 settembre 2007 - dep. 8 novembre 2007.

da www.cortedicassazione.it

SENTENZA N. 41063 udienza 20/09/2007 - dep. 08/11/2007

(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale)


NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IMPUTATO CHE ABBIA PREVENTIVAMENTE DICHIARATO O ELETTO DOMICILIO A NORMA DELL'ART. 161 COD.PROC. PEN. - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 157, COMMA OTTAVO BIS, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' - RAGIONI

Con la decisione in questione, la Corte fornisce una interessante esegesi della disposizione dettata dall’art.157, comma ottavo bis, cod.proc.pen., soffermandosi su due rilevanti questioni: a) se la disposizione in esame sia applicabile anche nei casi in cui l’imputato abbia preventivamente dichiarato od eletto domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art.161 cod.proc.pen.; b) come debba interpretarsi l’avverbio “immediatamente” in relazione all’individuazione del momento in cui il difensore di fiducia nominato deve dichiarare di non accettare la notificazione.
Quanto alla prima questione, la Corte – pur dando atto di un contrario orientamento giurisprudenziale - propende per la soluzione affermativa, in quanto conforme alla ratio legis finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo; in ordine alla seconda, l’interpretazione offerta dalla Corte -consapevole, anche in questo caso, di un contrario indirizzo giurisprudenziale- è nel senso che l’intenzione di non accettare la notifica deve essere comunicata contestualmente al deposito della nomina fiduciaria ovvero, senza apprezzabile indugio, dopo tale deposito.

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