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SENTENZA N. 41063 udienza 20/09/2007 - dep. 08/11/2007
(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale)
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IMPUTATO CHE ABBIA PREVENTIVAMENTE DICHIARATO O ELETTO DOMICILIO A NORMA DELL'ART. 161 COD.PROC. PEN. - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 157, COMMA OTTAVO BIS, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' - RAGIONI
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SENTENZA N. 41063 udienza 20/09/2007 - dep. 08/11/2007
(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale)
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IMPUTATO CHE ABBIA PREVENTIVAMENTE DICHIARATO O ELETTO DOMICILIO A NORMA DELL'ART. 161 COD.PROC. PEN. - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 157, COMMA OTTAVO BIS, COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' - RAGIONI
Con la decisione in questione, la Corte fornisce una interessante esegesi della disposizione dettata dall’art.157, comma ottavo bis, cod.proc.pen., soffermandosi su due rilevanti questioni: a) se la disposizione in esame sia applicabile anche nei casi in cui l’imputato abbia preventivamente dichiarato od eletto domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art.161 cod.proc.pen.; b) come debba interpretarsi l’avverbio “immediatamente” in relazione all’individuazione del momento in cui il difensore di fiducia nominato deve dichiarare di non accettare la notificazione.
Quanto alla prima questione, la Corte – pur dando atto di un contrario orientamento giurisprudenziale - propende per la soluzione affermativa, in quanto conforme alla ratio legis finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo; in ordine alla seconda, l’interpretazione offerta dalla Corte -consapevole, anche in questo caso, di un contrario indirizzo giurisprudenziale- è nel senso che l’intenzione di non accettare la notifica deve essere comunicata contestualmente al deposito della nomina fiduciaria ovvero, senza apprezzabile indugio, dopo tale deposito.
Quanto alla prima questione, la Corte – pur dando atto di un contrario orientamento giurisprudenziale - propende per la soluzione affermativa, in quanto conforme alla ratio legis finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo; in ordine alla seconda, l’interpretazione offerta dalla Corte -consapevole, anche in questo caso, di un contrario indirizzo giurisprudenziale- è nel senso che l’intenzione di non accettare la notifica deve essere comunicata contestualmente al deposito della nomina fiduciaria ovvero, senza apprezzabile indugio, dopo tale deposito.
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