Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 5.12.2005, la Corte di Assise di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta proposta dal Procuratore della Repubblica presso il locale tribunale al fine di fare verificare la perdurante efficacia del titolo esecutivo a carico del condannato Dorigo Paolo e, di conseguenza, la legittimità della sua detenzione.
Premesso che, con sentenza del 3.10,1994 divenuta irrevocabile il 27.3.1996, il Dorigo era stato condannato alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa di quattro milioni di lire, per essere stato ritenuto responsabile dei reati di associazione con finalità di terrorismo, ricettazione, banda amata, detenzione e porto illegali di armi, attentato per finalità terroristiche e rapina, la Corte territoriale precisava che il condannato aveva successivamente adito la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con decisione del 9.9.1998, aveva stabilito che il processo a carico del Dorigo era stato non equo per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la condanna era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimputati non esaminati in dibattimento perché si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. La Corte riteneva che non potesse accogliersi la tesi sostenuta dal Pm e dalla difesa del condannato, volta a fare dichiarare illegittima la detenzione, osservando che l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione - investito della richiesta presentata a norma dell’articolo 670 Cpp - è limitata al controllo dell’esistenza di un valido titolo esecutivo, mentre restano preclusi sia il rilievo delle eventuali nullità verificatesi nel giudizio di cognizione sia le valutazioni riguardanti il merito dello stesso: di talché deve comunque prevalere il giudicato penale, pur se frutto di un processo considerato “non equo” dalla Corte europea per ragioni attinenti al procedimento di formazione della prova e alla lesione del diritto della persona accusata di “interrogare o far interrogare i testimoni a carico”, secondo la previsione dell’articolo 6 § 3 lettera d) della Convenzione europea. La richiesta del Pm - aggiungeva la Corte - trovava ostacolo anche nella circostanza che nell’ordinamento manca un apposito rimedio per “la rinnovazione del processo valutato non equo dalla Corte europea, sicché la liberazione del Dorigo determinerebbe la possibilità di una pronuncia di condanna sospesa sine die nella sua esecuzione, senza che nessuna autorità abbia poi modo di deciderne la sorte, con evidenti problemi, per cosi dire, di chiusura del sistema”: tanto più che, in riferimento alla volontà di promuovere un giudizio di revisione in favore del condannato, la possibilità di sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’articolo 635 Cpp rendeva non comprensibile la necessità di due procedure - una di esecuzione e l’altra, eventuale, di revisione - diverse tra loro nei presupposti e nelle finalità. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine proponeva ricorso per cassazione denunciando l’erronea applicazione degli articoli 666 e 670 Cpp, sull’assunto che l’indagine devoluta al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere impostata secondo le linee indicate dalla Corte di cassazione nella sentenza 22.9.2006, ric. Cat Berro, al fine di risolvere la questione se l’articolo 5 § 2 lettera a) della Convenzione europea precluda l’esecuzione nell’ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato non equo dalla Corte europea a norma dell’articolo 6 della Convenzione. Ad avviso del ricorrente, se la questione oggetto dell’incidente di esecuzione fosse stata correttamente impostata, la corte di assise avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia (o l’ineseguibilità) sopravvenuta del giudicato contrastante con la decisione della Corte europea, anche perché la prospettata attivazione, del procedimento di revisione non escludeva il controllo della perdurante efficacia del titolo esecutivo. Il Pm ricorrente denunciava altresì l’erronea applicazione degli articoli 5 § 2 e 46 della Convenzione europea, nonché degli articoli 11 e 111 della Costituzione, precisando che l’immediata precettività delle norme della Convenzione e la diretta efficacia delle sentenze della Corte europea hanno fatto perdere alla sentenza nazionale il valore di titolo legittimo di detenzione. Considerato in diritto 1. - Deve precisarsi preliminarmente che non sono contestate le premesse in fatto e in diritto poste a base della domanda rivolta al giudice dell’esecuzione. In particolare, non è controverso che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione e di quattro milioni di lire di multa, la Corte europea, con decisione del 9.9.1998, ha accolto il ricorso del Dorigo dichiarando la mancanza di equità del processo a causa della violazione dell’articolo 6 § 3 lettera d) in quanto l’accusato non aveva potuto esercitare il diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico. Il Comitato dei Ministri ha più volte constatato l’inadempienza dell’Italia all’obbligo di dare esecuzione alla decisione della Corte e di riaprire il processo nei confronti del Dorigo (Resolution interimaire in data 19.2.2002), invitando le autorità italiane ad adottare, nel più breve tempo, le misure che permettessero di eliminare le conseguenze della violazione e deplorando il fatto che, ad oltre sei anni dalla constatazione della violazione, non fosse; stata ancora adottata alcuna misura, benché “la réouverture de la procédure incriminée reste le meilleur moyen d’assurer la restituito in integrum dans cette affaire” (Resolution interimaire del 10.2.2004). Plurime e persistenti inottemperanze da parte delle autorità italiane alle decisioni della Corte europea sono state recentemente censurate dall’Assemblea Parlamentare - anche con espresso riferimento al caso Dorigo (“nombreuses affaires, dont Dorigo c. Italie) – con rapporto n. 11020 (2006), con raccomandazione n. 1764 (2006) e con n’soluzione n. 1516 (2006): in quest’ultima deliberazione è stata deplorata la prolungata inerzia dell’Italla, per la ragione che, nonostante i numerosi solleciti dell’Assemblea stessa e del Comitato dei Ministri, non era stata presa alcuna misura al fine di ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un processo equo.
Dal ricorso del Pm e dall’ordinanza impugnata risulta, inoltre, che - a distanza di ben otto anni dalla decisione della Corte europea - il Dorigo è rimasto detenuto in espiazione della pena inflittagli con la sentenza di condanna in data 3.10.1994 senza che gli fosse stato riaperto il processo: soltanto a seguito della richiesta di revisione, presentata successivamente al provvedimento impugnato, il condannato ha ottenuto la sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’articolo 635 Cpp. 2. - Così ricostruita la complessa e lunga vicenda processuale del Dorigo, va precisato che la domanda proposta dal Pm è diretta a fare dichiarare dal giudice dell’esecuzione la inefficacia (o ineseguibilità) sopravvenuta della sentenza irrevocabile di condanna, sul presupposto che questa abbia cessato di costituire titolo legittimo di detenzione per effetto della decisione della Corte europea con cui è stata affermata la non equità del processo. In relazione al contenuto della domanda e ai risultati perseguiti dal Pm, il Collegio ritiene che la richiesta debba essere qualificata come atto propulsivo di un incidente di esecuzione inquadrabile nella previsione dell’articolo 670 Cpp, avendo per oggetto l’accertamento di una situazione idonea ad impedire, provvisoriamente o definitivamente, l’esecuzione del titolo (Cassazione, Sezione prima, 18 maggio 2005, Papa, rv. 232103). In proposito risultano, pienamente condivisibili le perspicue osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha sottolineato che “l’unico appropriato rimedio utilizzabile per raggiungere tale risultato era l’incidente di esecuzione, al quale il pubblico ministero aveva fatto ricorso per sollevare la questione dell’irrevocabilità della sentenza dopo l’intervento del giudice sopranazionale, la quale era inscindibilmente collegata sul piano logico-giuridico a quella della legittimità del mantenimento dello stato di detenzione del Dorigo, che pure aveva acquisito il diritto alla riapertura del procedimento”. È opportuno, peraltro, precisare che la successiva sospensione dell’esecuzione della pena, disposta dal giudice investito della richiesta di revisione, non ha fatto venire meno l’interesse alla decisione dell’incidente di esecuzione, il cui oggetto è costituito dall’accertamento della inesistenza del titolo esecutivo, mentre il provvedimento sospensivo previsto dall’articolo 635 Cpp - emesso a conclusione di un procedimento incidentale inserito in quello di revisione - presuppone la validità del titolo esecutivo, dipende da una valutazione discrezionale di tipo prognostico e ha la funzione di evitare l’esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta in caso di accoglimento della richiesta di revisione (Cassazione, Sezione prima, 1 aprile 2004, Piero, rv. 228847). 13. - La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata risiede essenzialmente nella prevalenza attribuita al giudicato sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, motivata con la duplice ragione che la seconda non ha incidenza risolutiva sulla validità del primo né sull’efficacia del titolo esecutivo e che l’ordinamento nazionale appresta il rimedio della rinnovazione del processo mediante l’articolo 175, comma 2, Cpp, novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 17/2005, convertito con legge 60/2005, soltanto in riferimento ai processi contumaciali e non anche per i casi nei quali la non equità del processo sia derivata dalla violazione dell’articolo 6 § 3 lettera d) della Convenzione europea, ossia da una causa di ordine sostanziale riguardante la formazione della prova posta a base del verdetto di condanna. Le contestazioni contenute nel ricorso investono la correttezza dell’impostazione e dello sviluppo del ragionamento giustificativo dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Assise di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, avendo il Pm lamentato la disapplicazione dei principi relativi al valore immediatamente precettivo nell’ordinamento italiano delle norme della Convenzione europea e delle decisioni della Corte europea che ne accertino la violazione, onde se fossero stati applicati tali referenti normativi, avrebbe dovuto conseguenzialmente riconoscersi che la sentenza di condanna aveva perduto l’efficacia di titolo legittimo di detenzione a norma dell’articolo 5 § 2 lettera a) della stessa Convenzione. 4. - Le censure del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Nell’ordinanza impugnata non n’sultano chiaramente definiti i due passaggi logici che rappresentano le premesse argomentative indispensabili per una corretta soluzione della questione sollevata con l’incidente di esecuzione: la prima premessa riguarda la rilevanza delle disposizioni della Convenzione europea nell’ordinamento interno e la seconda concerne il valore delle decisioni della Corte europea che quelle disposizioni applicano. Sul primo punto deve considerarsi ormai acquisito, il principio della immediata precettività delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva con legge 848/55: una recente sentenza di questa Corte (Cassazione, Sezione prima, 32678/06, ric. Somogyi) ha ricordato le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle decisioni più risalenti (Cassazione, Sezione prima, 17.12.1981, Iaglietti, rv. 154632; Su, 23 novembre 1988, Polo Castro, rv. 181288). La particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata individuata dal Giudice delle leggi allorquando ha rilevato che “si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (Corte cost, 19 gennaio 1993, n. 10) e ha recentemente ricordato la “forza giuridica” da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza 399/98): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’articolo 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza 167/99), ma anche perchè, al di là della coincidenza nel cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione (Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388). Tali principi sono stati recepiti nella giurisprudenza di questa Corte in cui è stato affermato che “la legge 648/55, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione, ha introdotto nell’ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di diritti soggettivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli già indicati nell’articolo Costituzione, rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa”: con la precisazione che la giurisprudenza di legittimità “ha espressamente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto” (Cassazione, Su civili, 28507/05). 5. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione presta il fianco agii argomentati rilievi critici mossi dal Pm ricorrente non solo per non avere tenuto presente la particolare forza precettiva delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ma anche sotto l’ulteriore profilo - direttamente correlato alla stessa tematica - della mancata consapevolezza del valore delle decisioni della Corte europea che abbiano riconosciuto l’avvenuta violazione di quei diritti e di quelle libertà fondamentali. L’articolo 19 della Convenzione prevede l’istituzione della Corte europea dei diritti dell’uomo “per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli”, con competenza estesa “a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della predetta normativa” (articolo 32): l’articolo 46, recante la rubrica “forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”, stabilisce, poi, che 1e Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parte che la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione”. La forza vincolante delle sentenze della Corte europea e l’effettività della loro esecuzione sono state accresciute a seguito della modifica del citato articolo 46 conseguente all’approvazione del Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004, ratificato, con legge 280/05. In questa stessa prospettiva deve essere interpretata la normativa recentemente introdotta dalla legge 12/2006, recante “disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”, che ha inserito nel comma 3 dell’articolo 5 della legge 400/88 - riguardante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento delta Presidenza del Consiglio dei Ministri - la lettera abis, in virtù della quale il Presidente del Consiglio promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nel confronti dello Stato italiano. comunica tempestivamente alle Carriere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce”. L’indirizzo dell’ordinamento italiano di recepire le decisioni della Corte di Strasburgo e di uniformarsi alle stesse è stato confermato dal Dpr 289/05, che, ad integrazione del testo unico sul casellario giudiziale, ha inserito nell’articolo 19 del Dpr 313/02, 1 commi 2bis e 2ter prevedendo l’iscrizione dello “estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono”. Tanto premesso, occorre accertare quali siano gli effetti delle sentenze della Corte che dichiarano l’intervenuta violazione delle disposizioni della Convenzione rilevando che esse sono direttamente produttive di diritti ed obblighi nel confronti delle parti, vale a dire sia n’spetto allo Stato, che è tenuto a conformarsi al dictum della stessa Corte e ad eliminare tempestivamente le conseguenze pregiudizievoli della verificata violazione, sia n’spetto al cittadino, al quale non può negarsi il diritto alla riparazione, nella forma pecuniaria ovvero nella forma specifica della “restitutio in integrum” mediante la rinnovazione del giudizio diretta a ristabilire il diritto del richiedente ad un “procès èquitable”. E che nel caso Dorigo l’unica forma di riparazione sia stata prevista nella rinnovazione di un processo equo risulta non solo dalla decisione della Corte in data 9.9.1998 ma anche dalle numerose resolutions interimaires del Comitato dei Ministri, nonché dai rapporti, dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni dell’Assemblea Parlamentare, con le quali è stata denunciata la protratta inadempienza dell’Italia all’obbligo di provvedere a “la réouverture de la procédure incriminée”, per la ragione che questa “reste le meilleur moyen d’assurer la restituito in integrum dans cette affaire” (cfr. § 1). 6. - Identificata la portata della decisione adottata dalla Corte europea, organo istituzionalmente deputato all’Interpretazione e all’applicazione delle disposizioni della Convenzione, il Collegio ritiene di dovere ribadire il principio per cui il giudice italiano è tenuto a conformarsi alle sentenze pronunciate dalla stessa Corte e, per conseguenza, deve n’conoscere il diritto al nuovo processo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la n’apertura del procedimento penale, l’intangibilità del giudicato (Cassazione, Sezione prima, 32678/06, Somogyi). Muovendo da tale presupposto e seguendo le linee già tracciate in una decisione puntualmente richiamata dal Pm ricorrente (Cassazione, Sezione prima, 22 settembre 2005, Cat Berro, rv. 232115), l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tendere a stabilire se sussista nell’ordinamento interno la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo e se questa esplichi effetti ostativi o impeditivi, a norma dell’articolo 5 § 2 lettera a) della Convenzione, all’esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato “non equo”, rendendola ineseguibile pure in assenza nell’ordinamento nazionale di una specifica norma che consenta di paralizzare l’esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo. È indubbio che nel sistema risultante dalla normativa della Convenzione esiste una stretta ed essenziale correlazione tra l’articolo 6 e l’articolo 5 § 2 lettera a), chiaro essendo che evidenti ragioni di coerenza interna dell’ordinamento impediscono di considerare legittima e regolare una detenzione fondata su una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla Corte europea, si da rendere non “équitable” non soltanto la procedura seguita, ma anche la pronuncia di condanna. La conclusione non è altro che il corollario del riconoscimento del diritto alla rinnovazione del processo derivato dalla sentenza della Corte, dalla quale, correlativamente, discende per lo Stato e per i suoi organi (compresi quelli investiti del potere giurisdizionale) l’obbligo positivo” di ripristinare una procedura rispondente alla legalità sancita dalla Convenzione allo specifico fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi in dipendenza della violazione accertata. E se è innegabile che gli effetti della sentenza della Corte hanno una incidenza non limitata alla sfera sovranazionale, ma sono costitutivi di diritti e di obblighi operanti anche all’interno dell’ordinamento nazionale, è consequenziale n’conoscere che il diritto alla rinnovazione del giudizio, sorto per effetto di quella sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta, dunque, neutralizzato sino a quando non si forma un’altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo. L’inscindibile nesso tra l’obbligo di rinnovazione del processo e l’ineseguibilità della condanna è stato lucidamente posto in evidenza nella requisitonia del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha rilevato che, nel caso Dorigo, a seguito della dichiarazione della violazione dell’articolo 6 della Convenzione “il titolo di condanna in effetti non è ancora divenuto definitivo, stante la necessità della rinnovazione del giudizio, con la conseguenza che l’esecuzione della pena residua ancora da scontare in regime di detenzione domiciliare non poteva essere proseguita, ma doveva farsi cessare”: con la precisazione che l’articolo 5 par. 4 della Convenzione riconosce il diritto a chi ha riportato condanna in un procedimento giudiziario ritenuto non equo dalla Corte di giustizia europea di presentare ricorso al giudice nazionale affinché accerti la legalità della detenzione e, se riconosciuta illegittima, ne ordini la liberazione. Tale rimedio esiste nel nostro ordinamento e si identifica nella richiesta di incidente, che dà impulso alla procedura ex articolo 670 Cpp, nell’ambito della quale deve poter trovare piena tutela il diritto sancito dall’articolo 5 par, 2 lettera a) della citata Convenzione”. Un apprezzabile spunto a conferma dei risultati dell’interpretazione logica e sistematica sin qui condotta è offerto dalla legge 69/2005, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dei Ministri dell’Unione in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri. L’articolo 2, comma 1, dispone che “l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 848/55, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa”. In coerenza con tale principio l’articolo 18 lettera g) prevede il rifiuto della consegna “se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali... “. Pur rappresentando l’espressione di principi già presenti nell’ordinamento in materia di estradizione attiva (articolo 720, comma 4, Cpp) e passiva (articolo 705, comma 2, lettera a) Cpp), nonché di riconoscimento di sentenze penali straniere (articolo 733, comma 1, lettera b) e c, Cpp) e pur non risultando direttamente applicabili ai provvedimenti adottati dalle autorità giurisdizionali italiane, le disposizioni degli articoli 2 e 18 della legge 69/2005 lasciano nitidamente trasparire, attraverso l’esplicito richiamo agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea, il ruolo privilegiato attribuito ai diritti e alle libertà fondamentali riconosciuti dalla stessa Convenzione, le cui garanzie sono elevate al rango di principi generali dell’intero sistema. Di talchè deve considerarsi manifestamente contraddittoria e in totale contrasto con tali canoni fondamentali la soluzione interpretativa accolta nell’ordinanza impugnata, che, in presenza del radicale conflitto tra giudicato interno e sentenza della Corte europea, ha attribuito prevalenza al primo affermando l’efficacia esecutiva della sentenza nazionale di condanna pur se pronunciata in un processo dichiarato non equo per violazione dell’articolo 6 della Convenzione, 7. - Uno degli argomenti sviluppati dal giudice dell’esecuzione per negare la possibilità di ritenere ineseguibile il giudicato nel confronti del Dorigo è stato indicato nella ragione che l’ordinamento italiano ha introdotto il mezzo processuale idoneo ad attivare la rinnovazione del processo soltanto per i processi contumaciali (articolo 175, comma 2, Cpp, novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 17/2005, convertito con legge 60/2005), mentre nessun rimedio è stato previsto per i casi nei quali la non equità del processo sia stata dichiarata dalla Corte europea in relazione alla constatata violazione dell’articolo 6 § 3 lettera d) nella formazione della prova posta a base della sentenza di condanna- Il Collegio non ignora che in Parlamento, nella XIV Legislatura, sono stati presentati disegni di legge diretti ad inserire nel codice di procedura penale l’articolo 630bis contenente la previsione di un nuovo caso di revisione quando una sentenza della Corte europea abbia accertato che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Con la conclusione della Legislatura detti disegni di legge sono, però, decaduti, onde, allo stato, nel nostro ordinamento non esiste un n’medio che permetta la riapertura del processo nell’ipotesi in cui la condanna sia derivata dalla violazione delle norme della Convenzione che garantiscono il diritto dell’imputato di “interrogare o fare interrogare i testimoni a carico”. Eppure resta urgente e non più differibile la necessità di un intervento legislativo che renda azionabile il diritto al nuovo processo anche nel casi nel quali l’accertata violazione della Convezione riguardi non la questione della partecipazione al processo (risolta ormai con la disciplina del novellato articolo 175 Cpp sulla restituzione nel termine nei processi contumaciali), ma la lesione di garanzie di ordine sostanziale, accertata- da una decisione della Corte europea, che abbia avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio. Proprio l’assenza di un mezzo processuale per la rinnovazione del processo ha indotto la Ca di Bologna, chiamata ad esaminare la richiesta di revisione del Dorigo, a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 630 lettera a) Cpp, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l’impossibilità che i fatti posti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per contrasto con gli articoli 3, 10 e 27 della Costituzione (App. Bologna, 13 marzo 2006, Dorigo, in Cassazione pen., 2006, 2959). L’incidente di costituzionalità, volto a provocare una sentenza additiva, non è stato ancora deciso, sicchè persiste il vuoto normativo segnalato e, a distanza di oltre otto anni dalla pronuncia della decisione della Corte europea, non è stata adottata alcuna misura legislativa che consenta al Dorigo di esercitare il diritto alla rinnovazione del processo, nonostante le ricorrenti raccomandazioni e risoluzioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Parlamentare precedentemente ricordate. Nell’ordinanza impugnata l’impossibilità di dichiarare ineseguibile la sentenza di condanna è stata esplicitamente fatta derivare anche dalla mancanza di un mezzo processuale che renda realizzabile la rinnovazione del giudizio. L’argomento non può non ritenersi fallace e privo di pregio se si considera che la prolungata inerzia dell’Italia corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come “flagrante diniego di giustizia” (“déni de justice flagrant”). Ne segue che la tesi accolta dal giudice dell’esecuzione si risolve, in buona sostanza, nell’ammettere che la persistenza della detenzione del Dorigo possa trarre titolo dal conclamato inadempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, vincolanti anche nell’ordinamento interno, e che l’esecuzione della pena possa cessare soltanto se e quando verrà meno l’illecito diniego di giustizia. E’ evidente, tuttavia, che i principi di legalità, di coerenza e di razionalità, dai quali è permeato l’intero ordinamento, rendono assolutamente inaccettabile una siffatta proposizione, che ha finito per capovolgere diametralmente l’esatta prospettiva interpretativa col disconoscere la precettività delle norme della Convenzione e la forza vincolante della decisione della Corte per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 8. - Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, osservato che il diritto al nuovo processo è stato riconosciuto al Dorigo dalla Corte europea in relazione ad una essenziale garanzia dell’imputato (quella di “interrogare o fare interrogare i testimoni a carico”) e che la violazione è stata reputata di determinante influenza sull’esito del giudizio, il ricorso proposto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione deve essere deciso sulla base del seguente principio di diritto: “Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, norma dell’articolo 670 Cpp, l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’articolo , 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo”. In applicazione di tale principio di diritto, poiché la decisione non richiede accertamenti di fatto e valutazioni di merito, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’articolo 620 lettera l) Cpp e, per l’effetto, deve dichiararsi l’inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso in esecuzione della sentenza 3 ottobre 1994 della Corte di Assise di Udine, irrevocabile il 27 marzo 1996, nei confronti di Dorigo Paolo, con i provvedimenti consequenziali.
Premesso che, con sentenza del 3.10,1994 divenuta irrevocabile il 27.3.1996, il Dorigo era stato condannato alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa di quattro milioni di lire, per essere stato ritenuto responsabile dei reati di associazione con finalità di terrorismo, ricettazione, banda amata, detenzione e porto illegali di armi, attentato per finalità terroristiche e rapina, la Corte territoriale precisava che il condannato aveva successivamente adito la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con decisione del 9.9.1998, aveva stabilito che il processo a carico del Dorigo era stato non equo per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la condanna era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimputati non esaminati in dibattimento perché si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. La Corte riteneva che non potesse accogliersi la tesi sostenuta dal Pm e dalla difesa del condannato, volta a fare dichiarare illegittima la detenzione, osservando che l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione - investito della richiesta presentata a norma dell’articolo 670 Cpp - è limitata al controllo dell’esistenza di un valido titolo esecutivo, mentre restano preclusi sia il rilievo delle eventuali nullità verificatesi nel giudizio di cognizione sia le valutazioni riguardanti il merito dello stesso: di talché deve comunque prevalere il giudicato penale, pur se frutto di un processo considerato “non equo” dalla Corte europea per ragioni attinenti al procedimento di formazione della prova e alla lesione del diritto della persona accusata di “interrogare o far interrogare i testimoni a carico”, secondo la previsione dell’articolo 6 § 3 lettera d) della Convenzione europea. La richiesta del Pm - aggiungeva la Corte - trovava ostacolo anche nella circostanza che nell’ordinamento manca un apposito rimedio per “la rinnovazione del processo valutato non equo dalla Corte europea, sicché la liberazione del Dorigo determinerebbe la possibilità di una pronuncia di condanna sospesa sine die nella sua esecuzione, senza che nessuna autorità abbia poi modo di deciderne la sorte, con evidenti problemi, per cosi dire, di chiusura del sistema”: tanto più che, in riferimento alla volontà di promuovere un giudizio di revisione in favore del condannato, la possibilità di sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’articolo 635 Cpp rendeva non comprensibile la necessità di due procedure - una di esecuzione e l’altra, eventuale, di revisione - diverse tra loro nei presupposti e nelle finalità. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine proponeva ricorso per cassazione denunciando l’erronea applicazione degli articoli 666 e 670 Cpp, sull’assunto che l’indagine devoluta al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere impostata secondo le linee indicate dalla Corte di cassazione nella sentenza 22.9.2006, ric. Cat Berro, al fine di risolvere la questione se l’articolo 5 § 2 lettera a) della Convenzione europea precluda l’esecuzione nell’ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato non equo dalla Corte europea a norma dell’articolo 6 della Convenzione. Ad avviso del ricorrente, se la questione oggetto dell’incidente di esecuzione fosse stata correttamente impostata, la corte di assise avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia (o l’ineseguibilità) sopravvenuta del giudicato contrastante con la decisione della Corte europea, anche perché la prospettata attivazione, del procedimento di revisione non escludeva il controllo della perdurante efficacia del titolo esecutivo. Il Pm ricorrente denunciava altresì l’erronea applicazione degli articoli 5 § 2 e 46 della Convenzione europea, nonché degli articoli 11 e 111 della Costituzione, precisando che l’immediata precettività delle norme della Convenzione e la diretta efficacia delle sentenze della Corte europea hanno fatto perdere alla sentenza nazionale il valore di titolo legittimo di detenzione. Considerato in diritto 1. - Deve precisarsi preliminarmente che non sono contestate le premesse in fatto e in diritto poste a base della domanda rivolta al giudice dell’esecuzione. In particolare, non è controverso che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione e di quattro milioni di lire di multa, la Corte europea, con decisione del 9.9.1998, ha accolto il ricorso del Dorigo dichiarando la mancanza di equità del processo a causa della violazione dell’articolo 6 § 3 lettera d) in quanto l’accusato non aveva potuto esercitare il diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico. Il Comitato dei Ministri ha più volte constatato l’inadempienza dell’Italia all’obbligo di dare esecuzione alla decisione della Corte e di riaprire il processo nei confronti del Dorigo (Resolution interimaire in data 19.2.2002), invitando le autorità italiane ad adottare, nel più breve tempo, le misure che permettessero di eliminare le conseguenze della violazione e deplorando il fatto che, ad oltre sei anni dalla constatazione della violazione, non fosse; stata ancora adottata alcuna misura, benché “la réouverture de la procédure incriminée reste le meilleur moyen d’assurer la restituito in integrum dans cette affaire” (Resolution interimaire del 10.2.2004). Plurime e persistenti inottemperanze da parte delle autorità italiane alle decisioni della Corte europea sono state recentemente censurate dall’Assemblea Parlamentare - anche con espresso riferimento al caso Dorigo (“nombreuses affaires, dont Dorigo c. Italie) – con rapporto n. 11020 (2006), con raccomandazione n. 1764 (2006) e con n’soluzione n. 1516 (2006): in quest’ultima deliberazione è stata deplorata la prolungata inerzia dell’Italla, per la ragione che, nonostante i numerosi solleciti dell’Assemblea stessa e del Comitato dei Ministri, non era stata presa alcuna misura al fine di ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un processo equo.
Dal ricorso del Pm e dall’ordinanza impugnata risulta, inoltre, che - a distanza di ben otto anni dalla decisione della Corte europea - il Dorigo è rimasto detenuto in espiazione della pena inflittagli con la sentenza di condanna in data 3.10.1994 senza che gli fosse stato riaperto il processo: soltanto a seguito della richiesta di revisione, presentata successivamente al provvedimento impugnato, il condannato ha ottenuto la sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’articolo 635 Cpp. 2. - Così ricostruita la complessa e lunga vicenda processuale del Dorigo, va precisato che la domanda proposta dal Pm è diretta a fare dichiarare dal giudice dell’esecuzione la inefficacia (o ineseguibilità) sopravvenuta della sentenza irrevocabile di condanna, sul presupposto che questa abbia cessato di costituire titolo legittimo di detenzione per effetto della decisione della Corte europea con cui è stata affermata la non equità del processo. In relazione al contenuto della domanda e ai risultati perseguiti dal Pm, il Collegio ritiene che la richiesta debba essere qualificata come atto propulsivo di un incidente di esecuzione inquadrabile nella previsione dell’articolo 670 Cpp, avendo per oggetto l’accertamento di una situazione idonea ad impedire, provvisoriamente o definitivamente, l’esecuzione del titolo (Cassazione, Sezione prima, 18 maggio 2005, Papa, rv. 232103). In proposito risultano, pienamente condivisibili le perspicue osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha sottolineato che “l’unico appropriato rimedio utilizzabile per raggiungere tale risultato era l’incidente di esecuzione, al quale il pubblico ministero aveva fatto ricorso per sollevare la questione dell’irrevocabilità della sentenza dopo l’intervento del giudice sopranazionale, la quale era inscindibilmente collegata sul piano logico-giuridico a quella della legittimità del mantenimento dello stato di detenzione del Dorigo, che pure aveva acquisito il diritto alla riapertura del procedimento”. È opportuno, peraltro, precisare che la successiva sospensione dell’esecuzione della pena, disposta dal giudice investito della richiesta di revisione, non ha fatto venire meno l’interesse alla decisione dell’incidente di esecuzione, il cui oggetto è costituito dall’accertamento della inesistenza del titolo esecutivo, mentre il provvedimento sospensivo previsto dall’articolo 635 Cpp - emesso a conclusione di un procedimento incidentale inserito in quello di revisione - presuppone la validità del titolo esecutivo, dipende da una valutazione discrezionale di tipo prognostico e ha la funzione di evitare l’esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta in caso di accoglimento della richiesta di revisione (Cassazione, Sezione prima, 1 aprile 2004, Piero, rv. 228847). 13. - La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata risiede essenzialmente nella prevalenza attribuita al giudicato sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, motivata con la duplice ragione che la seconda non ha incidenza risolutiva sulla validità del primo né sull’efficacia del titolo esecutivo e che l’ordinamento nazionale appresta il rimedio della rinnovazione del processo mediante l’articolo 175, comma 2, Cpp, novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 17/2005, convertito con legge 60/2005, soltanto in riferimento ai processi contumaciali e non anche per i casi nei quali la non equità del processo sia derivata dalla violazione dell’articolo 6 § 3 lettera d) della Convenzione europea, ossia da una causa di ordine sostanziale riguardante la formazione della prova posta a base del verdetto di condanna. Le contestazioni contenute nel ricorso investono la correttezza dell’impostazione e dello sviluppo del ragionamento giustificativo dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Assise di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, avendo il Pm lamentato la disapplicazione dei principi relativi al valore immediatamente precettivo nell’ordinamento italiano delle norme della Convenzione europea e delle decisioni della Corte europea che ne accertino la violazione, onde se fossero stati applicati tali referenti normativi, avrebbe dovuto conseguenzialmente riconoscersi che la sentenza di condanna aveva perduto l’efficacia di titolo legittimo di detenzione a norma dell’articolo 5 § 2 lettera a) della stessa Convenzione. 4. - Le censure del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Nell’ordinanza impugnata non n’sultano chiaramente definiti i due passaggi logici che rappresentano le premesse argomentative indispensabili per una corretta soluzione della questione sollevata con l’incidente di esecuzione: la prima premessa riguarda la rilevanza delle disposizioni della Convenzione europea nell’ordinamento interno e la seconda concerne il valore delle decisioni della Corte europea che quelle disposizioni applicano. Sul primo punto deve considerarsi ormai acquisito, il principio della immediata precettività delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva con legge 848/55: una recente sentenza di questa Corte (Cassazione, Sezione prima, 32678/06, ric. Somogyi) ha ricordato le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle decisioni più risalenti (Cassazione, Sezione prima, 17.12.1981, Iaglietti, rv. 154632; Su, 23 novembre 1988, Polo Castro, rv. 181288). La particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata individuata dal Giudice delle leggi allorquando ha rilevato che “si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (Corte cost, 19 gennaio 1993, n. 10) e ha recentemente ricordato la “forza giuridica” da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza 399/98): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo fatto dall’articolo 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza 167/99), ma anche perchè, al di là della coincidenza nel cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione (Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388). Tali principi sono stati recepiti nella giurisprudenza di questa Corte in cui è stato affermato che “la legge 648/55, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione, ha introdotto nell’ordinamento interno i diritti fondamentali, aventi natura di diritti soggettivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli già indicati nell’articolo Costituzione, rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa”: con la precisazione che la giurisprudenza di legittimità “ha espressamente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto” (Cassazione, Su civili, 28507/05). 5. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione presta il fianco agii argomentati rilievi critici mossi dal Pm ricorrente non solo per non avere tenuto presente la particolare forza precettiva delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ma anche sotto l’ulteriore profilo - direttamente correlato alla stessa tematica - della mancata consapevolezza del valore delle decisioni della Corte europea che abbiano riconosciuto l’avvenuta violazione di quei diritti e di quelle libertà fondamentali. L’articolo 19 della Convenzione prevede l’istituzione della Corte europea dei diritti dell’uomo “per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli”, con competenza estesa “a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della predetta normativa” (articolo 32): l’articolo 46, recante la rubrica “forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”, stabilisce, poi, che 1e Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parte che la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione”. La forza vincolante delle sentenze della Corte europea e l’effettività della loro esecuzione sono state accresciute a seguito della modifica del citato articolo 46 conseguente all’approvazione del Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004, ratificato, con legge 280/05. In questa stessa prospettiva deve essere interpretata la normativa recentemente introdotta dalla legge 12/2006, recante “disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”, che ha inserito nel comma 3 dell’articolo 5 della legge 400/88 - riguardante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento delta Presidenza del Consiglio dei Ministri - la lettera abis, in virtù della quale il Presidente del Consiglio promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nel confronti dello Stato italiano. comunica tempestivamente alle Carriere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce”. L’indirizzo dell’ordinamento italiano di recepire le decisioni della Corte di Strasburgo e di uniformarsi alle stesse è stato confermato dal Dpr 289/05, che, ad integrazione del testo unico sul casellario giudiziale, ha inserito nell’articolo 19 del Dpr 313/02, 1 commi 2bis e 2ter prevedendo l’iscrizione dello “estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono”. Tanto premesso, occorre accertare quali siano gli effetti delle sentenze della Corte che dichiarano l’intervenuta violazione delle disposizioni della Convenzione rilevando che esse sono direttamente produttive di diritti ed obblighi nel confronti delle parti, vale a dire sia n’spetto allo Stato, che è tenuto a conformarsi al dictum della stessa Corte e ad eliminare tempestivamente le conseguenze pregiudizievoli della verificata violazione, sia n’spetto al cittadino, al quale non può negarsi il diritto alla riparazione, nella forma pecuniaria ovvero nella forma specifica della “restitutio in integrum” mediante la rinnovazione del giudizio diretta a ristabilire il diritto del richiedente ad un “procès èquitable”. E che nel caso Dorigo l’unica forma di riparazione sia stata prevista nella rinnovazione di un processo equo risulta non solo dalla decisione della Corte in data 9.9.1998 ma anche dalle numerose resolutions interimaires del Comitato dei Ministri, nonché dai rapporti, dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni dell’Assemblea Parlamentare, con le quali è stata denunciata la protratta inadempienza dell’Italia all’obbligo di provvedere a “la réouverture de la procédure incriminée”, per la ragione che questa “reste le meilleur moyen d’assurer la restituito in integrum dans cette affaire” (cfr. § 1). 6. - Identificata la portata della decisione adottata dalla Corte europea, organo istituzionalmente deputato all’Interpretazione e all’applicazione delle disposizioni della Convenzione, il Collegio ritiene di dovere ribadire il principio per cui il giudice italiano è tenuto a conformarsi alle sentenze pronunciate dalla stessa Corte e, per conseguenza, deve n’conoscere il diritto al nuovo processo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la n’apertura del procedimento penale, l’intangibilità del giudicato (Cassazione, Sezione prima, 32678/06, Somogyi). Muovendo da tale presupposto e seguendo le linee già tracciate in una decisione puntualmente richiamata dal Pm ricorrente (Cassazione, Sezione prima, 22 settembre 2005, Cat Berro, rv. 232115), l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tendere a stabilire se sussista nell’ordinamento interno la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo e se questa esplichi effetti ostativi o impeditivi, a norma dell’articolo 5 § 2 lettera a) della Convenzione, all’esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato “non equo”, rendendola ineseguibile pure in assenza nell’ordinamento nazionale di una specifica norma che consenta di paralizzare l’esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo. È indubbio che nel sistema risultante dalla normativa della Convenzione esiste una stretta ed essenziale correlazione tra l’articolo 6 e l’articolo 5 § 2 lettera a), chiaro essendo che evidenti ragioni di coerenza interna dell’ordinamento impediscono di considerare legittima e regolare una detenzione fondata su una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla Corte europea, si da rendere non “équitable” non soltanto la procedura seguita, ma anche la pronuncia di condanna. La conclusione non è altro che il corollario del riconoscimento del diritto alla rinnovazione del processo derivato dalla sentenza della Corte, dalla quale, correlativamente, discende per lo Stato e per i suoi organi (compresi quelli investiti del potere giurisdizionale) l’obbligo positivo” di ripristinare una procedura rispondente alla legalità sancita dalla Convenzione allo specifico fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi in dipendenza della violazione accertata. E se è innegabile che gli effetti della sentenza della Corte hanno una incidenza non limitata alla sfera sovranazionale, ma sono costitutivi di diritti e di obblighi operanti anche all’interno dell’ordinamento nazionale, è consequenziale n’conoscere che il diritto alla rinnovazione del giudizio, sorto per effetto di quella sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta, dunque, neutralizzato sino a quando non si forma un’altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo. L’inscindibile nesso tra l’obbligo di rinnovazione del processo e l’ineseguibilità della condanna è stato lucidamente posto in evidenza nella requisitonia del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha rilevato che, nel caso Dorigo, a seguito della dichiarazione della violazione dell’articolo 6 della Convenzione “il titolo di condanna in effetti non è ancora divenuto definitivo, stante la necessità della rinnovazione del giudizio, con la conseguenza che l’esecuzione della pena residua ancora da scontare in regime di detenzione domiciliare non poteva essere proseguita, ma doveva farsi cessare”: con la precisazione che l’articolo 5 par. 4 della Convenzione riconosce il diritto a chi ha riportato condanna in un procedimento giudiziario ritenuto non equo dalla Corte di giustizia europea di presentare ricorso al giudice nazionale affinché accerti la legalità della detenzione e, se riconosciuta illegittima, ne ordini la liberazione. Tale rimedio esiste nel nostro ordinamento e si identifica nella richiesta di incidente, che dà impulso alla procedura ex articolo 670 Cpp, nell’ambito della quale deve poter trovare piena tutela il diritto sancito dall’articolo 5 par, 2 lettera a) della citata Convenzione”. Un apprezzabile spunto a conferma dei risultati dell’interpretazione logica e sistematica sin qui condotta è offerto dalla legge 69/2005, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dei Ministri dell’Unione in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri. L’articolo 2, comma 1, dispone che “l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione: a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 848/55, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa”. In coerenza con tale principio l’articolo 18 lettera g) prevede il rifiuto della consegna “se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali... “. Pur rappresentando l’espressione di principi già presenti nell’ordinamento in materia di estradizione attiva (articolo 720, comma 4, Cpp) e passiva (articolo 705, comma 2, lettera a) Cpp), nonché di riconoscimento di sentenze penali straniere (articolo 733, comma 1, lettera b) e c, Cpp) e pur non risultando direttamente applicabili ai provvedimenti adottati dalle autorità giurisdizionali italiane, le disposizioni degli articoli 2 e 18 della legge 69/2005 lasciano nitidamente trasparire, attraverso l’esplicito richiamo agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea, il ruolo privilegiato attribuito ai diritti e alle libertà fondamentali riconosciuti dalla stessa Convenzione, le cui garanzie sono elevate al rango di principi generali dell’intero sistema. Di talchè deve considerarsi manifestamente contraddittoria e in totale contrasto con tali canoni fondamentali la soluzione interpretativa accolta nell’ordinanza impugnata, che, in presenza del radicale conflitto tra giudicato interno e sentenza della Corte europea, ha attribuito prevalenza al primo affermando l’efficacia esecutiva della sentenza nazionale di condanna pur se pronunciata in un processo dichiarato non equo per violazione dell’articolo 6 della Convenzione, 7. - Uno degli argomenti sviluppati dal giudice dell’esecuzione per negare la possibilità di ritenere ineseguibile il giudicato nel confronti del Dorigo è stato indicato nella ragione che l’ordinamento italiano ha introdotto il mezzo processuale idoneo ad attivare la rinnovazione del processo soltanto per i processi contumaciali (articolo 175, comma 2, Cpp, novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 17/2005, convertito con legge 60/2005), mentre nessun rimedio è stato previsto per i casi nei quali la non equità del processo sia stata dichiarata dalla Corte europea in relazione alla constatata violazione dell’articolo 6 § 3 lettera d) nella formazione della prova posta a base della sentenza di condanna- Il Collegio non ignora che in Parlamento, nella XIV Legislatura, sono stati presentati disegni di legge diretti ad inserire nel codice di procedura penale l’articolo 630bis contenente la previsione di un nuovo caso di revisione quando una sentenza della Corte europea abbia accertato che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Con la conclusione della Legislatura detti disegni di legge sono, però, decaduti, onde, allo stato, nel nostro ordinamento non esiste un n’medio che permetta la riapertura del processo nell’ipotesi in cui la condanna sia derivata dalla violazione delle norme della Convenzione che garantiscono il diritto dell’imputato di “interrogare o fare interrogare i testimoni a carico”. Eppure resta urgente e non più differibile la necessità di un intervento legislativo che renda azionabile il diritto al nuovo processo anche nel casi nel quali l’accertata violazione della Convezione riguardi non la questione della partecipazione al processo (risolta ormai con la disciplina del novellato articolo 175 Cpp sulla restituzione nel termine nei processi contumaciali), ma la lesione di garanzie di ordine sostanziale, accertata- da una decisione della Corte europea, che abbia avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio. Proprio l’assenza di un mezzo processuale per la rinnovazione del processo ha indotto la Ca di Bologna, chiamata ad esaminare la richiesta di revisione del Dorigo, a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 630 lettera a) Cpp, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l’impossibilità che i fatti posti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per contrasto con gli articoli 3, 10 e 27 della Costituzione (App. Bologna, 13 marzo 2006, Dorigo, in Cassazione pen., 2006, 2959). L’incidente di costituzionalità, volto a provocare una sentenza additiva, non è stato ancora deciso, sicchè persiste il vuoto normativo segnalato e, a distanza di oltre otto anni dalla pronuncia della decisione della Corte europea, non è stata adottata alcuna misura legislativa che consenta al Dorigo di esercitare il diritto alla rinnovazione del processo, nonostante le ricorrenti raccomandazioni e risoluzioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Parlamentare precedentemente ricordate. Nell’ordinanza impugnata l’impossibilità di dichiarare ineseguibile la sentenza di condanna è stata esplicitamente fatta derivare anche dalla mancanza di un mezzo processuale che renda realizzabile la rinnovazione del giudizio. L’argomento non può non ritenersi fallace e privo di pregio se si considera che la prolungata inerzia dell’Italia corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come “flagrante diniego di giustizia” (“déni de justice flagrant”). Ne segue che la tesi accolta dal giudice dell’esecuzione si risolve, in buona sostanza, nell’ammettere che la persistenza della detenzione del Dorigo possa trarre titolo dal conclamato inadempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, vincolanti anche nell’ordinamento interno, e che l’esecuzione della pena possa cessare soltanto se e quando verrà meno l’illecito diniego di giustizia. E’ evidente, tuttavia, che i principi di legalità, di coerenza e di razionalità, dai quali è permeato l’intero ordinamento, rendono assolutamente inaccettabile una siffatta proposizione, che ha finito per capovolgere diametralmente l’esatta prospettiva interpretativa col disconoscere la precettività delle norme della Convenzione e la forza vincolante della decisione della Corte per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 8. - Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, osservato che il diritto al nuovo processo è stato riconosciuto al Dorigo dalla Corte europea in relazione ad una essenziale garanzia dell’imputato (quella di “interrogare o fare interrogare i testimoni a carico”) e che la violazione è stata reputata di determinante influenza sull’esito del giudizio, il ricorso proposto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione deve essere deciso sulla base del seguente principio di diritto: “Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, norma dell’articolo 670 Cpp, l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’articolo , 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo”. In applicazione di tale principio di diritto, poiché la decisione non richiede accertamenti di fatto e valutazioni di merito, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’articolo 620 lettera l) Cpp e, per l’effetto, deve dichiararsi l’inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso in esecuzione della sentenza 3 ottobre 1994 della Corte di Assise di Udine, irrevocabile il 27 marzo 1996, nei confronti di Dorigo Paolo, con i provvedimenti consequenziali.
PQM
La Corte suprema di Cassazione, Prima sezione penale, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto,dichiara l’inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso in esecuzione della sentenza 3 ottobre 1994 della Corte di Assise di Udine, irrevocabile il 27 marzo 1996, nei confronti di Dorigo Paolo. Dispone la immediata liberazione del Dorigo Paolo se non detenuto per altra causa. Dispone la immediata comunicazione di questo provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.