La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.

28 settembre 2007

Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 14/09/2007, n. 34878:Concorso di persone nel reato, confisca e sequestro preventivo

Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 14/09/2007, n. 34878

Concorso di persone nel reato, confisca e sequestro preventivo

"In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca "per equivalente" di beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura del prezzo o del profitto a lui attribuibile." Da Leggi d'Italia, Quotidiano giuridico.

Svolgimento del processo

1. P.S. ricorre per cassazione avverso la ordinanza in data 27.4.2007 del Tribunale di Genova che ha rigettato la richiesta di riesame presentata contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Genova il 6.3.2007 per l'importo di Euro 110.329,16 in funzione della potenziale confisca ex art. 322 ter c.p. relativamente alla imputazione di corruzione continuata, in concorso, in atti giudiziari ex art. 81 cpv c.p., artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p..

2. Il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte è stato emesso nell'ambito del procedimento nei confronti di P.S., F.L., F.G. e L.R. per l'ipotesi del reato di corruzione in atti giudiziali perchè il P., giudice delegato al concordato preventivo Sky Hotels Srl, agendo in concorso con la propria convivente F.L., accettava da F.G. - che si avvaleva della collaborazione di L.R. - la promessa di affidare alla F.L. incarichi poi effettivamente a lei affidati, con conseguenti relativi compensi, a fronte del compimento di atti contrari ai suoi doveri di ufficio finalizzati a favorire il F.G..

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Rilevato che l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto del dolo specifico della corruzione sarebbe ravvisabile secondo il GUP nell'aggiudicazione dei beni del concordato Sky hotels srl ad un prezzo largamente inferiore al valore di mercato e, meglio ancora, nella fissazione di una vendita senza incanto dell'Hotel Sheraton ad un prezzo base largamente inferiore a quello risultante dalla perizia L., la difesa del P. sostiene che l'affermazione non trova riscontro negli atti di indagine e nel capo di imputazione, dal momento che il valore di L. 21.172.228.380, estrapolato dalla valutazione estimativa dell'ing. L., si riferisce all'intero patrimonio della Sky Hotels srl e non al solo Hotel Sheraton. Sotto altro profilo si ricorda che nel capo di imputazione si individua come altro polo di disvalore il provvedimento di concessione da parte della procedura fallimentare di un tasso di sconto per l'estinzione anticipata del debito della società aggiudicataria del bene immobile superiore al dovuto, con conseguente ingiustificato risparmio di spesa che risulta adottato da altro magistrato, il dott. R..

Al riguardo la difesa osserva che il Tribunale ha errato nel ritenere un post factum ininfluente e meramente formale la firme del provvedimento da parte del dott. R. (ritenendo che la condotta del reato fosse ravvisabile nelle pressioni esercitate dal P. affichè "passasse" la scelta di un tasso di sconto consono agli interessi del F.G.).

Aggiunge poi che, in un siffatto contesto, si è verificata la contestazione di una corruzione in atti giudiziali nonostante la mancanza di un intraneus la cui induzione in errore non è nemmeno ipotizzata in contestazione.

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e comunque erronea o falsa applicazione dell'art. 319 ter c.p.p. in relazione alla individuazione del tempus commissi delicti.

Dopo aver riportato il ragionamento svolto nella ordinanza sul momento consumativo del reato di corruzione ( momento rilevante ai fini che interessano in quanto l'operatività della speciale forma di sequestro per equivalente prevista dall'art. 321 c.p., comma 2 bis, è ancorata alla commissione del fatto dopo il (OMISSIS)) la difesa osserva che le argomentazioni svolte dal Tribunale costituiscono una patente deroga ai principi generali e sottolinea l'esistenza di una alternativa bloccata: o si valorizza il momento della promessa ed allora la confisca dei valori ex art. 322 ter c.p. è fuori gioco perchè la gran parte dei delitti prezzolati è antecedente al (OMISSIS) o si ritiene rilevante l'approfondimento dell'offesa tipica (e con esso il momento della dazione) e vi saranno tanto fatti corruttivi quante siano state le dazioni, con la conseguenza che la confisca per equivalente sarà limitata al tantundem delle dazioni successive al (OMISSIS).

5. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 322 ter c.p., art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 321 c.p. con riferimento al quantum da sottoporre a sequestro.

La tesi del Tribunale secondo cui è possibile sequestrare (anche se non confiscare) a ciascun concorrente nel reato somme corrispondenti all'intero importo del prezzo del reato ha l'effetto di conferire al sequestro preventivo uno spiccato carattere punitivo consentendo il sequestro di somme di gran lunga maggiori di quelle che potranno poi essere confiscate ed ignora che, in caso di pluralità di concorrenti, è possibile il prelievo dell'intero in capo ad uno qualsiasi dei concorrenti salvo il regresso nei confronti degli altri.

In sostanza anche nella fase del sequestro esiste il limite invalicabile del quantum confiscabile.

Le finalità preventive del sequestro in questione possono comunque essere assicurate attraverso il prelievo dell'intero in capo ad uno qualsiasi dei concorrenti mentre, in caso di pluralità di concorrenti, occorre distinguere tra il caso in cui il giudizio sia unitario e relativo ai concorrenti necessari (che non pone problemi atteso che la sentenza avrà lo stesso tenore, assolutorio o di condanna, per i concorrenti ) ed il caso di concorrenti ex art. 110 c.p. e di procedimenti separati nel quale è astrattamente ipotizzabile una diversa definizione dei relativi giudizi ( caso nel quale l'autorità giudiziaria potrà attingere dal patrimonio dei residui coimputati connessi o correi in modo da contemperare le finalità preventive della misura cautelare reale ed il diritto di proprietà dell'indagato o imputato).

Su questa base si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

1. In ordine al primo motivo di ricorso il collegio ricorda in premessa che l'ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 324 c.p.p. e che pertanto contro di essa può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Sulla base della chiara lettera della legge processuale (art. 325 c.p.p., comma 1) le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5876 del 28.1.2004 hanno poi affermato che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).

Consapevole di questo limite, la difesa di P.S. sostiene che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

La doglianza non coglie nel segno perchè il Tribunale, con motivazione effettiva, che appare peraltro esente da vizi logici e da interne contraddizioni, ha rappresentato la sussistenza - alla luce delle complessive prospettazioni del pubblico ministero - dell'esercizio da parte del giudice P. nella gestione della procedura di concordato preventivo di un potere discrezionale non libero ma orientato dagli accordi corruttivi, mettendo in evidenza la coincidenza più che sospetta tra l'offerta formulata nell'interesse del F.G. ed il prezzo base fissato per lo svolgimento dell'asta, l'indifferenza del P. per le conclusioni del perito U. in ordine al maggior valore dei beni della procedura, nonchè le pressioni esercitate sul liquidatore giudiziale C. per indurlo ad accettare una proposta di estinzione anticipata del debito della srl Aurora favorevole a quest'ultima e non agli interessi della procedura stessa.

A fronte di siffatta "effettiva" motivazione - che ha dimostrato la configurabilità in astratto del reato di corruzione in atti giudiziali - il tentativo della difesa del P. di instaurare una sorta di anticipato giudizio sul merito (cioè sulla regolarità e correttezza sostanziale della procedura di aggiudicazione) incontra un duplice limite: quello derivante dalla proponibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato solo per il vizio di violazione di legge e quello proprio di un controllo destinato a restare circoscritto alla astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa.

Ne consegue che le censure svolte nel primo motivo di ricorso sono da ritenere inammissibili in ragione del loro carattere di censure in fatto o di rilievi sulla tenuta logica della motivazione che non possono trovare ingresso in questa sede.

Il ragionamento sin qui svolto vale inoltre a far ritenere inammissibili anche i rilievi svolti sulla firma da parte di un altro giudice e non da parte del P., in quel momento in ferie, della autorizzazione del versamento anticipato del prezzo di acquisto, atteso che nella articolata impostazione accusatoria la procedura in questione risulta interamente governata ed influenzata dal P., a nulla rilevando la firma dell'atto finale da parte di un altro magistrato che lo ha sostituito per un singolo adempimento.

Il motivo di ricorso è perciò da considerare inammissibile.

2. E' poi da ritenere infondato il secondo motivo di ricorso imperniato sulla tesi della erronea o falsa applicazione dell'art. 319 ter c.p.p. in relazione alla individuazione del tempus commissi delicti.

Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa (in questi termini, Cass. 6^, n. 5312 del 7.2.1996; vedi anche sulla stessa linea di pensiero Cass, 6^, n. 4300 del 19.3.1997; cfr., anche Cass. 6^, n. 2894 del 5.2.1998 secondo cui il reato di corruzione si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo, ma quando a questo segua la dazione effettiva del denaro e dell'utilità, il momento consumativo si sposta in avanti per coincidere con la dazione medesima). Sulla base di questo indirizzo interpretativo, il momento consumativo del reato ipotizzato a carico del P. e della F.L. deve essere individuato nel momento di percezione degli ultimi compensi, che nell'ordinanza impugnata viene collocato nell'anno 2003.

Ne deriva che è priva di fondamento la premessa posta a base del motivo di ricorso in esame e che perde di validità la conclusione che da quella premessa si pretendeva di trarre e cioè che al reato di corruzione ipotizzato non sarebbe applicabile la confisca per equivalente introdotta dalla L. n. 300 del 2000. 3. Del pari infondata è la doglianza svolta nel terzo motivo di ricorso con riferimento al quantum da sottoporre a sequestro.

Al riguardo il collegio ritiene di dover ribadire in premessa l'orientamento secondo cui, in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni corrispondenti al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile (Cass., 6^, n. 25877 del 23.6.2006).

E'evidente però che nei casi in cui - in ragione dei rapporti personali od economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta - la quota di prezzo (o di profitto) attribuibile a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile a priori ma sia destinata ad essere accertata solo in fase di giudizio, le regole applicabili alla confisca ed al sequestro preventivo possono divergere.

Da un lato, infatti, la confisca per equivalente, adottata all'esito del giudizio e dell'accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo (o di profitto) effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell'impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l'intero prezzo (o profitto) ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti). Dall'altro lato, anche il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della confisca potrà e dovrà essere circoscritto alla quota di prezzo (o di profitto) attribuibile al singolo concorrente qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile.

Solo laddove ciò non sia possibile (lo si ripete: in ragione dei rapporti personali od economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta) il sequestro preventivo proprio per restare "funzionale" alla futura confisca potrà essere adottato per l'intero importo del prezzo (o del profitto) nei confronti di ciascuno dei concorrenti in ragione del fatto che non risultano prevedibili nè la capienza economica dei diversi coimputati nè l'esito assolutorio o di condanna del giudizio nei loro confronti.

Nel caso in esame si versa appunto in quest'ultima ipotesi.

I rapporti personali di convivenza tra i concorrenti P. e F.L.; la individuazione della F.L. "come una sorta di adiecta solutionis causa" individuata dal pubblico ufficiale come destinataria delle utilità pattuite con l'asserito corruttore; le singolari modalità della corresponsione dei cospicui pagamenti in parte effettuati, in tesi accusatoria, per mano del coindagato L.R. ed in favore del P. che avrebbe poi girato il danaro alla F.L. sono altrettanti elementi che attestano l'impossibilità di individuare a priori la quota del prezzo della ipotizzata corruzione in atti giudiziari attribuibile a ciascuno di loro e giustificano l'adozione di provvedimenti di sequestro per l'intero importo del prezzo nei confronti di ciascuno di essi in vista della eventuale futura confisca del prezzo, destinata ad avvenire o in termini differenziati tra i concorrenti o in solido (e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare).

E' quindi corretta l'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata che - dopo aver distinto il regime della confisca per equivalente e quello del sequestro preventivo ad essa finalizzata - ha giustificato il sequestro del prezzo della corruzione tanto nei confronti del P. quanto nei confronti della F.L..

4. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007

24 settembre 2007

Cassazione, sez. IV, 24 luglio 2007, n. 30001: Udienza preliminare e sentenza di non luogo a procedere.








Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza, 24 luglio 2007, n. 30001

1) Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 26 settembre 2006, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di T.D. in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di P. P. deceduto in (OMISSIS) a seguito di un incidente stradale.

Il giudice di merito ha ricostruito l'incidente pervenendo alla conclusione che l'imputato, un cittadino albanese che si trovava alla guida di un autoarticolato, fosse esente da responsabilità in merito al verificarsi dell'incidente. Secondo la sentenza impugnata il veicolo condotto dall'imputato si era violentemente scontrato con l'autovettura condotta da P. perchè questi, per cause non conosciute, aveva perso il controllo del veicolo ed aveva invaso la corsia opposta percorsa da T. provocando un urto dalle gravissime conseguenze.

Nella vicenda si erano inserite poi iniziative "anomale" perchè T. - dopo avere inizialmente riferito alla polizia giudiziaria che egli si trovava alla guida dell'autoarticolato al momento dell'incidente e che ne aveva perso il controllo a seguito dell'urto con un oggetto di grosse dimensioni finito contro il parabrezza - aveva poi cambiato versione sostenendo che alla guida del veicolo si trovava un suo connazionale (A.K.) che aveva confermato questa versione.

Il Giudice non ha ritenuto credibile questa seconda versione e l'ha ricollegata alla circostanza che mentre A. aveva all'epoca il permesso di soggiorno T. ne era privo. E ha ritenuto che la ricostruzione dell'incidente fosse quella già in precedenza sintetizzata perchè confermata dalla presenza di tracce di frenatura dell'autoarticolato che si trovavano all'interno della corsia da questo mezzo percorsa.

2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso sia le parti civili (L.L., P.S., P.F., PA. F. e P.G.) che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.

Le parti civili, con il primo motivo di ricorso, denunziano la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perchè la sentenza impugnata avrebbe affermato in maniera apodittica che il violento urto era avvenuto nella corsia percorsa dall'autocarro; le fotografie scattate dalla polizia stradale dimostrerebbero invece che l'incidente si è verificato proprio secondo la primitiva ricostruzione di T. perchè le tracce lasciate sull'asfalto provano che il veicolo che le ha lasciate stava deviando verso sinistra e quindi verso la corsia dell'opposto senso di marcia. Il giudice sarebbe dunque incorso in un palese travisamento del fatto, vizio che i ricorrenti affermano essere deducibile in sede di legittimità.

Parimenti illogica e contraddittoria sarebbe l'affermazione del giudice di merito secondo cui la presenza di entrambi veicoli - dopo che avevano assunto la posizione di quiete - nella corsia percorsa dall'autovettura sarebbe giustificata da un effetto di "trascinamento" perchè questa ricostruzione si pone in contrasto con la totale assenza di segni di scarrocciamento o altro sul manto stradale. Quanto alla velocità (non potuta accertare con precisione per la "sparizione" del disco registratore) non poteva certamente essere moderata e rispettosa dei limiti tenuto conto delle devastanti conseguenze dell'incidente.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono il vizio di motivazione e quello di violazione di legge perchè il pubblico ministero - la cui richiesta di archiviazione era stata respinta dal Gip - avrebbe omesso di compiere uno degli atti che il giudice aveva indicato, il confronto tra T. e A., peraltro inammissibilmente assistiti, nell'interrogatorio, dallo stesso difensore e senza che il giudice dell'udienza preliminare ritenesse di ovviare a questa lacuna istruttoria.

3) Il Procuratore generale, con il ricorso da lui proposto, deduce anzitutto il vizio di mancanza di motivazione perchè la sentenza impugnata avrebbe fondato la sua ricostruzione sulla presenza dei solchi nella sede stradale senza spiegare le ragioni idonee a confermare che questi solchi erano riconducibili al sinistro in esame, quale ne fosse stata la causa e senza accertare il punto di impatto tra i due veicoli.

Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione perchè la sentenza impugnata avrebbe ritenuto per una parte attendibili le prime dichiarazioni dell'imputato (sulla circostanza che egli si trovava alla guida) per poi ritenere inattendibili le medesime sulle modalità dell'incidente.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (una "consulenza tecnica") che avrebbe consentito una ricostruzione più attendibile dell'incidente e di accertare la riferibilità al medesimo delle tracce sull'asfalto, il punto d'urto e la velocità dell'autoarticolato.

4) Prima di affrontare le ragioni poste a fondamento delle impugnazione proposte è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura e sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare.

E' nota l'evoluzione legislativa verificatasi su questo tema negli anni successivi all'approvazione del nuovo codice di procedura penale.

L'udienza preliminare nasce con funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili ma le maglie di questo filtro erano talmente larghe che in realtà nella versione originaria del codice - con la previsione che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunziata "quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso" ecc. - questa funzione non poteva essere convenientemente svolta; con la singolare anomalia che la sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa l'archiviazione. Insomma questa sentenza era consentita solo quando evidente era l'innocenza dell'imputato.

La situazione cambia con l'approvazione della L. 8 aprile 1993, n. 105 il cui art. 1 elimina l'aggettivo "evidente" con ciò introducendo una diversa regola di giudizio che rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane ancorata a quel vincolo così rigido consentendo la conclusione in questione dell'udienza preliminare anche nel caso in cui non esista quell'evidenza dell'innocenza richiesta dalla precedente normativa.

Pur in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell'udienza preliminare (soprattutto con l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice: si veda in particolare la modifica dell'art. 422) la L. 16 dicembre 1999, n. 479, all'art. 23 comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p. , non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare; la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l'entrata in vigore della L. n. 105 del 1993 . 5) All'esito di queste profonde modificazioni non può peraltro ritenersi - pur essendo mutata la regola di giudizio - che l'udienza preliminare abbia subito una modifica della sua originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non di merito.

E' vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno conferito all'udienza preliminare aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale - in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell'art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni; adesso di integrazione probatoria) - ma è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente.

Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti.

Insomma il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile: in questo senso va intesa la qualificazione della sentenza di n.l.p. come sentenza di natura processuale.

Il giudice dell'udienza preliminare dunque ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.

Non contrasta con questa ricostruzione il tenore del nuovo terzo comma dell'art. 425 c.p.p. che prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La norma - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio. Insomma la situazione non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio.

Questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà: queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. solo se appariranno non superabili nel giudizio.

In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento".

Quello indicato è del resto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., sez. 6^, 16 novembre 2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 6 aprile 2000 n. 1662, Pacifico, rv.

220751) del resto, in precedenza, fatti propri anche dalla Corte costituzionale (v. sentenza 15 marzo 1996 n. 71 che così si esprime su questo punto: "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo processuale, destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero". 6) L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati.

Il giudice dell'udienza preliminare - a fronte di diverse opzioni sia sulla identificazione del conducente che sulle modalità di verificazione del sinistro - poteva infatti ricostruire l'incidente secondo le modalità già descritte ma per poter pronunziare la sentenza di non luogo a procedere avrebbe dovuto formulare una motivata valutazione prognostica sull'impossibilità che, nel dibattimento, si pervenisse ad una diversa ricostruzione dell'incidente nella quale fosse possibile individuare una condotta colposa dell'imputato con influenza causale sul verificarsi dell'evento.

Quest'obbligo derivava in particolare dalla circostanza che l'imputato aveva in un primo momento, subito dopo l'incidente, fornito una ricostruzione del medesimo non incompatibile con la versione delle parti civili avendo riferito alla polizia stradale di aver perso il controllo dell'autoarticolato da lui condotto dopo che un oggetto di grandi dimensioni aveva colpito il parabrezza del veicolo. Mentre la ricostruzione poi accolta dalla sentenza impugnata fa riferimento a dichiarazioni rese da un terzo che non solo il giudice ritiene aver mentito sulla circostanza di essersi trovato alla guida del grosso veicolo ma che neppure è certo si trovasse a bordo del medesimo.

E' vero poi che la ricostruzione accolta dal giudice per le indagini preliminari è quella ritenuta attendibile, in un secondo tempo, dalla polizia stradale ma è altrettanto vero che questa ricostruzione è avvenuta - stando al testo della sentenza impugnata - tenendo esclusivo conto delle tracce rinvenute sull'asfalto che, al di là della censura di equivocità denunziata dalla parte civile (censura inammissibile in questa sede perchè attinente al merito del processo) sicuramente non risulta corroborata da un'indagine appropriata sulla riferibilità delle tracce di frenata al veicolo condotto dall'imputato e all'incidente di cui trattasi.

Si aggiunga che le caratteristiche di gravità e complessità dell'incidente ben avrebbero potuto far ritenere al giudice del dibattimento che fosse necessario disporre un accertamento peritaleidoneo a meglio chiarire la dinamica dell'incidente conclusosi - quanto alla posizione finale statica dei veicoli - con la presenza dell'autoarticolato condotto dall'imputato nella corsia di percorrenza dell'autovettura.

7) In questa situazione la valutazione prognostica effettuata dal giudice nella sentenza impugnata su un'asserita insufficienza delle prove acquisite a sostenere l'accusa in dibattimento appare immotivata e nella sostanza costituisce una clausola di stile che non spiega adeguatamente - pur trattandosi di soluzione plausibile - le ragioni per cui il quadro probatorio sarebbe immodificabile in dibattimento.

I ricorsi devono dunque essere accolti con l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.

Cassazione, sez. V, 29 agosto 2007, n. 33624 : esclusa la rilevanza penale del mobbing.







Se i comportamenti che integrano il mobbing non sono sussumibili in una precisa fattispecie di reato è esclusa la rilevanza penale dei medesimi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 29 agosto 2007, n. 33624

sul ricorso presentato dalla Parte Civile I.C. e dal Pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere

avverso

la sentenza di non luogo a procedere resa dal Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3.11.2006 nei confronti di G.D.N. nato il ...omissis... Sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

sentita

la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

IN FATTO

Ricorrono avverso la sentenza di non luogo a procedere resa dal GUP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel proc. a carico di G.D.N. sia il PM. sia la Parte Civile I.C., lamentando entrambi sia la erronea applicazione della legge penale sia la carenza di motivazione. La vicenda attiene ad una annosa querelle tra la prof. I.C., insegnante di sostegno presso l'Istituto d'arte di S.L., ed il preside della scuola, G.D.N., sfociata in contenzioso amministrativo e, di poi, penale. L'accusa dedotta nell'attualeprocedimento è di lesioni personali volontarie gravi in ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica, in sostanza un comportamento riconducibile, come si esprimono le parti, nella condotta di mobbing. Il giudice ha reso sentenza liberatoria sostanzialmente ritenendo "insostenibile" la tesi (espressa da CT.) della riconducibilità alla nozione di lesione della mera alterazione del tono dell'umore attesa la natura transeunte ed assai comune e la difficoltà di individuare un atto a cui collegare eziologicamente la malattia.

IN DIRITTO

1) Sia le parti private sia il giudicante invocano, per l'attuale vicenda, la condotta di mobbing.

Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro. La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva - nel caso di specie - dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M. Infatti, l'atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata. La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilità "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi... che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa..." (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359).

2) È approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall'art. 572 c. p., commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201. Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.

3) Se questa è la premessa di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice nella decisione impugnata), non è dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il D.N. - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della C. Non risulta - pertanto - illogica l'osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, così da evidenziare l'autore del fatto illecito e le circostanze modali dell'azione lesiva). D'altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta è, tuttavia, contestata "sino all'aprile 2003" senza richiamo all'art. 81 cpv. c.p.), è ben ardua la ravvisabilità del rapporto di cui all'art. 40 c. p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell'addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralità di gesti ostili, senza che - peraltro - degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione. Non è, conseguentemente data la ravvisabilità dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio.

4) Trascurando quanto attiene alla già resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di legittimità, le censure addotte sono infondate poiché pretendono dal GIP di considerare una "reiterazione" di condotte, non compiutamente contestata; inoltre riferita ad azioni in sé prive di potenzialità direttamente lesiva dell'integrità della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc.), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili. Per questa ragione, non si rileva né carenza né illogicità della motivazione, attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali dell'accusa (ben avendo potuto, già in sede di udienza preliminare, il PM. procedere a più confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., onere che grava principalmente sull'organo di accusa. I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la parte Civile al pagamento delle spese del procedimento.



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20 settembre 2007

Corte di Cassazione, V Sezione, sentenza n. 32307. Misure cautelari reali e bancarotta.

Dal sito della Suprema Corte

SENTENZA N. 32307 UD.19/06/2007 - DEPOSITO DEL 08/08/2007

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MISURE CAUTELARI - REALI - BANCAROTTA - DEBITI DELLA SOCIETA’ FALLITA – PAGAMENTO CON BENI NON DEL FALLIMENTO – SEQUESTRO PREVENTIVO –ILLEGITTIMITA’

Il sequestro preventivo degli immobili in proprietà del soggetto indagato in relazione al fallimento della società calcistica s.p.a. di cui era presidente, motivato col fatto che era in corso un progetto di vendita di detti immobili per la parziale estinzione delle pendenze debitorie della società fallita, è privo di giustificazione logico–giuridica, e pertanto se ne impone l’annullamento con rinvio, perché non è illecita la condotta volta al soddisfacimento –totale o parziale- di un singolo creditore fallimentare con mezzi di pagamento provenienti da un patrimonio diverso da quello del fallito, che non comporta alcun depauperamento dell’attivo fallimentare e non reca nocumento alcuna alla massa, la quale anzi si avvale della corrispondente riduzione delle passività. (La Corte ha, a tale ultimo proposito, precisato che la liceità del pagamento dei creditori fallimentari è condizionata al fatto che il solvens non sia a sua volta titolare di un’azione di surrogazione o di regresso nei confronti del patrimonio fallimentare).
Testo Completo: Sentenza n. 32307 del 19 giugno 2007 - depositata l'8 agosto 2007

(Sezione Quinta Penale, Presidente L. R. Calabrese, Relatore P. Oldi)
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19 settembre 2007

Corte di Cassazione , VI Sezione, 23 marzo-12 luglio 2007, n. 27350. Istanza di restituzione del termine e difensore.

(Fonte: Altalex Massimario 14/2007)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 23 marzo – 12 luglio 2007, n. 27350

(Presidente Pizzuti – Relatore Scalera)

Osserva

M. R., cittadino albanese, ricorre tramite il suo difensore avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 20.2.2006, aveva dichiarato inammissibile, perché formulata da difensore sprovvisto di procura speciale, la richiesta, proposta ai sensi dell’art. 175 secondo comma c.p.p., di restituzione nei termini per impugnare la sentenza pronunciata a suo carico in sua contumacia dal Tribunale di Tortona il 10 marzo 2004.

Rilevava la corte territoriale che il decreto legge 21.2.2005 n. 17 (poi convertito con L. 22.4.2005 n. 60) aveva modificato il secondo comma dell’art. 175 c.p.p. introducendo nel testo l’espressione “a sua richiesta”, di modo che ne è risultato il dettato attuale della norma, secondo il quale «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento o abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

La Corte di Torino, premesso che il testo novellato della norma ha costituito «uno speciale diritto di attivare la procedura di restituzione in termini» attiene alla sfera soggettiva dell’imputato, aggiungeva poi che il suo esercizio sarebbe riservato esclusivamente e personalmente a lui e non anche al difensore privo di procura speciale.

Deduce il ricorrente tre motivi di impugnazione:

1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, attesa l’interpretazione fatta dalla corte territoriale dell’art. 175;

2) manifesta illogicità della motivazione, che non aveva considerato come il cittadino straniero giudicato in contumacia, che di regola non conosce le norme processuali italiane, non può che far ricorso ad un difensore, affidandogli senza altra formalità all’infuori di una nomina fiduciaria, l’esercizio di ogni facoltà processuale;

3) manifesta erroneità della declaratoria di inammissibilità, indifferente al favore che la legge a suo avviso accorda alla parte ricorrente, che invoca il beneficio sostanziale di poter impugnare una sentenza di cui non aveva avuto notizia.

Il ricorso è fondato.

Infatti l’ordinanza impugnata incorre in contraddizione, quando per un verso correttamente riconosce che il secondo comma dell’art. 175 c.p.p., come novellato, delinea ipotesi autonoma rispetto a quella prevista dal primo comma, ed è intesa a porre riparo a tutti i casi di mancata effettiva conoscenza – salve le ipotesi di dolo – da parte dell’imputato, della sentenza pronunciata in sua contumacia, costituendo così il diritto dell’imputato condannato in contumacia a conseguire la restituzione nei termini per impugnare (Cass. Sez. I 7.12.06 n. 41711; Sez. V 13.4.05 n. 19363; Sez. V 10.5.06 n. 2031), diritto fondato su una presunzione di non conoscenza della sentenza, che può essere vinta dall’Autorità Giudiziaria, cui è stato posto l’onere di compiere “ogni necessaria verifica” (Cass. Sez. I 12.7.06 n. 32678); per l’altro frappone all’effettività della tutela ostacoli di carattere formale, desunti da inadeguata interpretazione della norma, che rendono arduo o quanto meno poco agevole l’esercizio del diritto giungendo a dichiarare l’inammissibilità della richiesta, senza delibarne il merito.

È necessario allora verificare se l’interpretazione del secondo comma dell’art. 175 c.p.p. proposta dalla corte di Torino può essere condivisa.

Così non è.

Infatti il solo inserimento nel testo della norma dell’espressione “a sua richiesta” non è sufficiente ad imporre l’implicazione che la corte territoriale ha tratto, innanzitutto per la considerazione che la suddetta espressione testuale non costituisce una novità rispetto al testo previgente, che a sua volta prevedeva che la restituzione nel termine per proporre impugnazione potesse essere chiesta anche dall’imputato «che provi di non aver avuto effettiva conoscenza...»; è evidente che laddove la norma prevedeva che la restituzione in termini poteva essere chiesta dall’imputato, esprimeva esattamente lo stesso concetto che esprime il nuovo testo, che parla invece di “a sua (dell’imputato cioè) richiesta”.

Va poi considerato che il nuovo dettato della norma del postulare, come il vecchio testo, che la remissione in termini debba essere espressamente richiesta dall’imputato, intende solo chiarire che non si può ritenere implicitamente avanzata la richiesta di remissione in termini con la mera proposizione di una impugnazione tardiva.

Pertanto già dall’espressione testuale “a sua richiesta” non si può trarre la prescrizione dell’obbligo per l’imputato di proporre l’istanza personalmente o tramite procuratore speciale, opinandosi così che il mero difensore non sarebbe legittimato.

Deve peraltro aggiungersi che tutte le volte in cui delle attività processuali debbano essere poste in essere direttamente dall’interessato o da un procuratore speciale, la norma processuale ciò prescrive espressamente, come può rilevarsi dal dettato degli artt. 46, 76, 82, 84, 85, 122, 141, 333, 336, 419 co. 5°, 446, 571 co. 1° (ma si veda anche il comma 3°), 589 co. 2° 633, 645 etc..

Infine, dal combinato disposto degli artt. 96 e 99 c.p.p. si evince che la nomina del difensore di fiducia non è soggetta a forme vincolate e che al predetto competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato, «a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo» (art. 99/1 c.p.p.).

Deve allora concludersi che la regola generale del sistema prevede che le facoltà ed i diritti riconosciuti all’imputato possono essere esercitate dal difensore di fiducia, salvo che il loro esercizio non sia specificamente ed espressamente riservato all’imputato.

Del resto il secondo comma dell’art. 999 c.p.p. contiene la norma di chiusura del sistema, prevedendo che l’imputato possa sempre togliere effetto all’atto compiuto dal difensore, prima che il giudice abbia deciso.

Può allora concludersi che il secondo comma dell’art. 175 c.p.p. non dispone che l’istanza di restituzione in termini per proporre l’impugnazione della sentenza contumaciale di condanna debba essere formulata personalmente dall’imputato, né tantomeno da suo procuratore speciale.

Deve pertanto affermarsi il principio che la richiesta di restituzione nel termine per proporre l’impugnazione, regolata dal secondo comma dell’art. 175 c.p.p., può essere effettuata dal difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale.

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, che provvederà all’esame del merito.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.




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03 settembre 2007

Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del giudice monocratico Penale - Ord. 8.5.2007 - Est. Trentanovi .

Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del giudice monocratico Penale - Ord. 8.5.2007 - Est. Trentanovi .

Elezione di domicilio - Mancata identificazione della persona presso cui si intende eleggere domicilio - Difensore d’ufficio - Nullità relativa - Ragioni.
(Artt. 161 e 162 c.p.p. e Art.62 Disp. Att. c.p.p)

L’elezione di domicilio è istituto peculiare all’interno del nostro ordinamento giuridico che, proprio per il ruolo che ricopre, necessita del rispetto di alcune formalità. Per tal motivo, nel momento in cui tale atto viene dall’indagato e/o imputato redatto, non si può prescindere dalla previsione contenuta nell’art. 62 disp. Att. c.p.p., ovvero dall’esplicita richiesta che l’atto contenga l’indicazione delle “generalità del domiciliatario”. Ne deriva che deve ritenersi affetto da vizio di nullità l’elezione in capo ad un difensore d’ufficio non ancora nominato, in quanto non identificabile. Né vale a sanare la nullità il fatto che la persona sia successivamente identificata in quanto l’elezione di domicilio è “atto formale, a contenuto necessariamente completo e non completabile sulla base di indicazioni successive”. Di conseguenza, deve altresì correttamente ritenersi nullo il decreto di citazione a giudizio “per nullità dell’art. 415 bis c.p.p. conseguente a nullità dell’elezione di domicilio”.

L’ordinanza così motiva:
(Omissis). - Il Giudice, sentite le parti, dato atto dell’opposizione del pubblico ministero, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per nullità dell’ 415 bis conseguente a nullità dell’elezione di domicilio effettuata in modo del tutto generico ed in incertam personam a favore dell’avvocato che sarebbe stato nominato difensore d’ufficio ma ancora non era stato indicato, in violazione tra l’altro specifica oltre che dei principi circa l’elezione di domicilio atto di volontà in base al quale, e soltanto in base al quale, viene individuata la persona fisica che riceverà gli atti successivi in luogo della persona imputata o interessata, e in luogo diverso da quello della sua abitazione e comunque in deroga ad ogni corrispondenza fra la reperibilità del domicilio, dimora residenza del soggetto e il luogo ove la notifica presso la persona nominata avviene, atto formale, a contenuto necessariamente completo e non completabile sulla base di indicazioni successive, come nel caso di specie avvenuto, successivamente indicandosi il nominativo di difensore d’ufficio non precedentemente nominato, con conseguente nullità di ordine generale concernente l’intervento dell’imputato, rilevabile anche d’ufficio prima della sentenza di primo grado, tra l’altro in assoluta violazione dell’articolo 52 delle disposizioni di attuazione che specificamente prevede che nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 152 del codice l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario il che evidenza come ogni altra elezione sia inidonea ad essere elezione di domicilio. (omissis)

Corte d’Appello di Venezia - Prima Sezione Penale- Ord. 22.2.07 - Pres. Est. Dodero - Questione di legittimità costituzionale .

Corte d’Appello di Venezia - Prima Sezione Penale- Ord. 22.2.07 - Pres. Est. Dodero - Imp. XY

Inappellabilità avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in sede di giudizio abbreviato - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Ragioni.
(Art. 443 comma 1 c.p.p.; art. 2, 10 L. 46706; art. 3, 111 Cost.)

Deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 comma 1 c.p.p., come modificato dalla L. 46/06, nella parte in cui esclude l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate nel rito abbreviato, per contrasto con gli artt. 3, 111 Cost. Tale limitazione, infatti, determina in capo all’organo di accusa, a fronte di una sentenza di primo grado pronunciata con il rito abbreviato, una condizione di paralisi praticamente totale, essendo la sua possibilità di proporre appello limitata alla sola ipotesi, assolutamente marginale, di sentenza di condanna in cui sia stato modificato il titolo del reato. Si tratta quindi di sperequazione radicale tra le parti del processo che supera di gran lunga i limiti della ragionevolezza, non potendo trovare giustificazione neppure nelle particolari esigenze di celerità proprie del giudizio abbreviato.
Ne deriva altresì l’illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui all’art. 10 della L. 46/06.

L’ordinanza così motiva:
(Omissis). - La norma di cui viene eccepita l’incostituzionalità è quella di all’art. 443, 1° comma codice di procedura penale quale risulta dalla modifica apportata dall’art. 2 della legge 46\06.
Nella sua originaria formulazione tale norma escludeva la possibilità per il P.M. e per l’imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato quando l’appello tendeva ad ottenere una formula diversa.
Con l’entrata in vigore della legge sopraindicata il regime dell’appello nel giudizio abbreviato è stato profondamente modificato, nel senso che, avendo l’art. 2 eliminato le parole “quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula”, è esclusa la possibilità per il P.M. e l’imputato di appellare qualsiasi sentenza di proscioglimento quale che sia il contenuto del gravame.
Tale norma non è stata toccata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale soltanto degli artt. 1 e 10 della legge.
Ritiene, peraltro, questa Corte d’Appello che dai principi enunciati nella sentenza sopraindicata emerga la contrarietà alla Costituzione anche dell’art. 2 della legge 46\06.
Ha affermato la Corte Costituzionale:
il secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo l’articolo 111 della Costituzione) - nello stabilire che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità” - ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, “pacificamente insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali” (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Le diverse condizioni di operatività ed i differenti interessi di cui il P.M. e l’imputato sono portatori (il primo organo pubblico che agisce nell’esercizio in potere e a tutela di interessi collettivi, il secondo un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali) non impongono di ritenere che tale principio debba necessariamente tradursi in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà in ogni fase processuale.
Alterazioni di tale simmetria - tanto nell’una che nell’altra direzione (ossia o a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) - sono, peraltro, incompatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione e, cioè, che per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e diretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo gruppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche in un’ottica di complessivo equilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s’innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si v. la sentenza n. 98 del 1994) - entro i limiti della ragionevolezza.
Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo fra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza dello “scalino” da essa creato tra le discriminazioni delle parti, mirando segnatamente a verificare l’adeguatezza della disparità e la proporzionalità dell’ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima.
(Omissis).-
Anche la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si colloca entro l’ambito applicativo del principio di parità delle parti.
- Conseguentemente, se pur il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di “cedevolezza” più ampi rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell’imputato, la norma di cui all’art. 1 racchiude una disimmetria radicale in quanto, a differenza dell’imputato, il pubblico ministero viene privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente negando integralmente la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l’azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati. Ed il fatto che l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento sia sancita anche per l’imputato non incide sulla citata sperequazione per cui una sola delle parti, e non l’altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della sentenza a sé completamente sfavorevole.
- L’eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non può ritenersi compensata dall’ampliamento dei motivi del ricorso per Cassazione non solo perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe le parti ma soprattutto perché il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame del merito consentito dall’appello.
- In sostanza mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di proporre appello, detto potere viene invece conservato dall’organo dell’accusa nel caso di soccombenza solo parziale vuoi in senso qualitativo (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanza aggravanti) vuoi in senso quantitativo (sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua).
- Pertanto, che la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell’imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa: oltre a risultare - per quanto dianzi osservato - intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna.
Ritiene questa Corte d’Appello che tali argomentazioni debbano trovare applicazione anche per quanto concerne la disposizione di cui all’art. 2 della legge 46/02 che priva il PM., totalmente soccombente in primo grado, del potere di proporre appello nel giudizio abbreviato, determinando in capo all’ organo dell’accusa di fronte ad una sentenza di primo grado pronunciata col rito abbreviato, una condizione di paralisi praticamente totale, essendo la sua possibilità di proporre appello limitata alla sola ipotesi, assolutamente marginale, di sentenza di condanna in cui sia stato modificato il titolo del reato.
Né, come ha già rilevato la Corte Costituzionale, il fatto che l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento sia sancita anche per l’imputato incide sulla citata sperequazione per cui una sola delle parti, e non l’altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della sentenza a sé completamente sfavorevole.
Si tratta di una sperequazione radicale tra le parti del processo che, a giudizio di questa Corte d’Appello, supera di gran lunga i limiti della ragionevolezza non potendo trovare giustificazione neppure nelle particolari esigenze di celerità proprie del giudizio abbreviato e che sono state ritenute dalla Corte Costituzionale, in precedenti, decisioni tali da giustificare la limitazione del potere di appello del P.M. sulle sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato.
Ragionevolezza che era stata affermata anche sotto il profilo che si trattava pur sempre di sentenze in cui, comunque, la pretesa punitiva fatta valere dall’organo dell’accusa aveva trovato soddisfazione.
Nel caso che qui interessa, invece, le pur legittime esigenze di celerità proprie del giudizio abbreviato non possono assumere una rilevanza talmente preponderante da giustificare l’eliminazione generalizzata ed unilaterale dell’appellabilità da parte del PM di tutte le sentenze di proscioglimento, eliminazione che comporta per tale organo l’impossibilità di adempiere, in una fase fondamentale del processo, alla sua funzione istituzionale dell’esercizio di un potere a tutela degli interessi collettivi, alla quale è pacificamente riconosciuta rilevanza costituzionale.
Nella sostanza si deve ritenere che anche nel giudizio abbreviato la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell’imputato, ecceda il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa e che,conseguentemente, la norma si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.
La rilevanza della questione nel presente processo è di tutta evidenza posto che dal suo accoglimento dipende l’ammissibilità dell’appello proposto dal P.G. e, quindi, la possibilità per questa Corte di celebrare il giudizio di appello.
Alla questione come sopra sollevata risulta legata quella dell’illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui all’art. 10 della legge che la Corte Costituzionale con la sentenza sopra ricordata ha già riconosciuto” nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarata inammissibile “.
Ora poiché tale illegittimità è stata dichiarata come conseguenza di quella dell’art. 1 ritiene questa Corte d’ Appello che la pronuncia debba essere intesa come riferentesi esclusivamente agli appelli disciplinati da tale norma con la conseguenza che la norma transitoria sarebbe tuttora valida per quanto concerne gli appelli indicati nell’art. 2 della legge.
E’ poiché l’illegittimità costituzionale della norma transitoria costituisce diretta conseguenza di quella del citato art. 2 la questione deve essere sollevata. (omissis)

Appello della Parte Civile; Procura speciale; Legittimazione ad impugnare; Inammissibilità .

Corte di Assise di Appello di Venezia - Sezione Prima - Sent. 14.3.2007 - Pres. Est. Zampetti .

Appello della Parte Civile - Procura speciale - Legittimazione ad impugnare -Inammissibilità -Effetti sulla conversione del ricorso per Cassazione del Procuratore Generale - Ragioni.
(Artt. 100, 576, 580 c.p.p.)

Non può legittimamente proporre appello il difensore della parte Civile laddove tale potere non sia conferito dalla parte stessa nella procura speciale.
Ove il ricorso per Cassazione del Procuratore Generale sia stato convertito in appello in forza dell’appello della Parte Civile e quest’ultimo sia stato dichiarato inammissibile, la conversione non dovrà più operare con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

La sentenza così motiva:
(Omissis). - Nella notte tra il 22 ed il 23 settembre 1986 XY, allora 29enne, veniva ucciso, attinto da due colpi d’arma da fuoco, presumibilmente una pistola a tamburo. L’uomo era stato atteso al suo rientro a casa, una villetta in Campolongo Maggiore (VE), ed il suo cadavere veniva invero rinvenuto, il mattino successivo, riverso sui gradini esterni del giardino.
La vittima era notoriamente inserita nella malavita del piovese (articolazione della cd. “Mala del Brenta”) capeggiata dal noto XX. Le indagini si muovevano quindi in tale direzione, peraltro senza risultati apprezzabili.
Solo successivamente le amplissime collaborazioni del capo indiscusso della Mala del Brenta, XX, e quelle dell’attuale imputato YY, cugino del precedente, hanno consentito di chiarire le responsabilità su tale delitto. Ed invero è risultato in modo pacifico, per concordanza di ammissioni, che l’omicidio del XY fu eseguito da YY, su istigazione del cugino XY, mediante colpi sparati con un revolver calibro 38, in esito ad apposito agguato.
Si procedeva dunque a carico di YY (essendo stato XY giudicato a parte per questi fatti) in ordine ai reati di:
a) concorso in omicidio volontario;
b) concorso in detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.
I prossimi congiunti della vittima si costituivano parte civile: X, madre, Y, figlio, Q e Z fratelli.
L’imputato chiedeva ed otteneva rito abbreviato.
Con sentenza 19.06.2006 il GUP del Tribunale di Venezia:
a) dichiarava estinto per prescrizione il reato in materia di armi di cui al capo b);
b) dichiarava l’anzidetto imputato colpevole del reato di omicidio volontario di cui sub A) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche e della speciale diminuante della collaborazione, operata la riduzione per il rito prescelto, lo condannava alla pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
c) applicava nei suoi confronti la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
d) condannava lo stesso imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite, più spese di lite;
e) assegnava una provvisionale di € 8.000 - ciascuno in favore delle parti civili X e Y.
In ordine alla ritenuta responsabilità il primo giudice, premesso un quadro storico della Mala del Brenta ed un esame delle precedenti infruttuose indagini, la basava sulle conformi dichiarazioni confessorie dell’attuale imputato e del cugino XX.
Il movente era ritenuto quello, confessato, di punire il XY per essere stato costui l’autore del duplice omicidio di XXX e YYY, esecuzione avvenuta senza previa autorizzazione e così eliminando un fedelissimo di XX.
In ordine alla commisurazione sanzionatoria il Gup determinava la pena sulla base di anni 21 di reclusione, pena ridotta del massimo consentito, e quindi alla metà, ad anni 10 e mesi 6, per l’attenuante della collaborazione, quindi ridotta ancora per le generiche ad anni 8, infine abbattuta di un terzo ex art. 442 cpp, così da definirsi l’anzidetta pena finale e concreta.
Avverso l’anzidetta sentenza proponevano impugnazione il Procuratore generale e le parti civili.
Si gravavano con atto d’appello le parti civili costituite che proponevano i seguenti motivi di gravame:
a) avere ingiustamente il primo giudice omesso la liquidazione diretta dei danni, trattandosi, come richiesto, di soli danni morali;
b) avere ingiustamente il primo giudice omesso di pronunciare l’immediata esecutività per tutte le parti civili;
c) avere ingiustamente il primo giudice omesso di disporre provvisionale anche per le parti civili Q e Z;
d) avere il primo giudice disposto provvisionale per cifra ingiustamente esigua.
Si gravava con ricorso in cassazione, convertito in appello, il Procuratore Generale presso questa Corte che chiedeva annullamento della sentenza per mancanza di motivazione sia sulla determinazione della pena base che per il riconoscimento delle generiche.
Premesso che si tratta di un omicidio su commissione, eseguito senza scrupoli, inserito in ambiente malavitoso per questioni di predominio, lamenta la parte pubblica che non sia stata contestata l’evidente premeditazione (rivelata dal mandato e dall’agguato) e che in modo immotivato il primo giudice abbia indicato la pena base minima (anni 21 di reclusione) ed abbia riconosciuto attenuanti generiche senza alcuna particolare indicazione giustificativa. Chiede dunque il P.G. volersi assumere le conseguenti determinazioni.
All’odierna udienza camerale di questa Corte, assente per rinuncia l’appellato imputato, preliminarmente il difensore ed il Procuratore Generale svolgevano eccezioni di carattere processuale sulle quali erano sentite tutte le parti. La Corte quindi, giudicando insuperabile la prima questione proposta dalla difesa, prendeva la decisione nel senso di cui alla seguente motivazione.
Trattandosi di una decisione presa su base strettamente processuale. appare opportuno ricordare lo schema nel quale ci si trova: la sentenza di primo grado è stata resa in rito abbreviato; contro la stessa è stato proposto appello dalle parti civili e ricorso in cassazione, convertito in appello, dal Procuratore Generale.
Orbene, tanto premesso, all’odierna udienza sono state proposte in via preliminare le seguenti questioni:
a) dalla difesa dell’imputato:
1. inammissibilità dell’appello per difetto di procura speciale nell’appellante;
2. problematica. allo stato della legislazione (in forza della normativa cd. “Pecorella”) e della giurisprudenza (ordinanza n. 32/07 della Corte Costituzionale, attesa di decisione interpretativa delle SS. UU della Corte di Cassazione). in ordine all’appellabilità in capo alla parte civile;
b) dal Procuratore Generale:
1. non operatività della regola della conversione del proprio ricorso in appello per mancanza di elementi di connessione tra i motivi di esso e quelli dell’appello della parte civile.
E’ di tutta evidenza l’assoluta pregiudizialità di tali questioni che, ove accolte, imporrebbero soluzione impeditiva della valutazione di merito.
Orbene, il primo profilo dell’eccezione della difesa (sopra indicato sub a.1) è insuperabile.
E’ pacifico, invero, che l’impugnazione della parte civile debba essere proposta o direttamente dalla parte o da persona munita di procura speciale. Nel caso in esame l’appello è stato proposto dal difensore della parte civile senza, al momento, una specifica procura. In tale situazione occorre indagare allora se la procura iniziale, conferita dalle parti al difensore per la costituzione in giudizio, contenesse comunque il potere di proporre impugnazione. Tale indagine non può non essere fatta che alla stregua dei criteri autorevolmente indicati dalla sentenza delle SS. UU. Della Cassazione 27.10.2004 n. 44712, imp. Tizio.
Può così riscontrarsi in modo diretto quanto preciso che la formula usata nella procura conferita dai danneggiati del reato al difensore perché si costituisse parte civile nel presente processo corrisponde pienamente a quella che, esaminata nella citata sentenza, è stata giudicata non essere idonea ad essere letta quale procura speciale valida anche per la proposizione dell’impugnazione. Vi è invero investitura per la costituzione e per la rappresentanza, ma nulla che faccia riferimento a gradi successivi del giudizio. In definitiva, seguendo l’anzidetto orientamento interpretativo, pur in un quadro potenzialmente aperto, non vi sono frasi (ancorché di stile) che consentano di ritenere conferito anche il mandato di proporre impugnazione.
Un tanto, del resto, non è sfuggito alla stessa parte civile che, invero - peraltro nella sua ottica solo per maggiore garanzia -, si era fatta rilasciare espressa e specifica procura speciale che, però, non risulta versata in atti ed è stata offerta alla Corte solo all’ odierna udienza.
Tale procura speciale, della cui autenticità non è lecito dubitare (è sottoscritta per autentica dal difensore), e che dunque denuncia la volontà sostanziale delle parti di conferire al difensore il mandato ad appellare, non può però essere presa in considerazione ai fini della formale legittimazione che qui si vaglia, per essere versata in actis solo in data odierna, e risultando dunque tardiva rispetto al momento, cui solo deve farsi riferimento, della proposta impugnazione.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità dell’appello della parte civile per difetto di legittimazione a proporlo.
Consegue, ex art. 591 e 592 cpp, che tali parti civili appellanti debbano essere condannate al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ciò posto. è inevitabile ritenere che, venuta così meno la ragione della conversione del ricorso del P.G., questo debba essere rimesso alla sede sua propria, e, cioè, la Corte di Cassazione.
Ed invero la ragione della conversione, stabilita dall’art. 580 cpp, è quella della necessità di garantire il simultaneus processus (per economia processuale ed altresì per evitare possibili difformità di giudizi). Quando però la dichiarata inammissibilità dell’appello rende non più sussistente tale ragione, e di conseguenza che la conversione non debba più operare, di tal che l’impugnazione dell’altra parte riacquista la sua valenza originaria di ricorso. In tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 4, 13.09.1994, n. 9835, imp. QQ: “La finalità della conversione del ricorso per cassazione in appello, di cui all’art. 580 cpp. è quella di rendere possibile la trattazione in un unico contesto processuale di tutti i mezzi dì impugnazione proposti da tutte le parti contro la stessa sentenza. Ne consegue che non deve procedersi a conversione quando l’appello è inammissibile per suoi vizi originari”. E poichè il difetto di legittimazione nell’appellante deve ritenersi vizio originario, non resta che dare convinta applicazione a tale massima giurisprudenziale. (omissis)

NOTA
1. Su appello della Parte Civile, la Corte d’Assise d’Appello di Venezia era stata investita del giudizio in ordine ad un omicidio commesso nell’oramai lontano anno 1986. Nel corso del giudizio di primo grado, tenutosi avanti il G.u.p. presso il Tribunale di Venezia nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato era stato giudicato colpevole e condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno subito dalle parti civili costituite: per la sua esatta liquidazione le stesse erano state rimesse avanti al giudice civile, disponendosi in loro favore il riconoscimento di una provvisionale, unitamente alla liquidazione delle spese giudiziali sostenute. Avverso il capo relativo alle statuizioni civili, proponeva appello il difensore delle parti civili.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia proponeva avverso la medesima sentenza, a propria volta, ricorso per cassazione in punto pena, essendogli preclusa la possibilità di proporre appello ex art. 443, co. III c.p.p.
All’esito dell’udienza del 14.03.2007, ed a seguito delle eccezioni proposte dalla difesa dell’imputato, la Corte d’Assise d’Appello pronunciava sentenza, con la quale dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione, l’appello proposto dalla parte civile e, ritenendo altresì non operante la conversione del ricorso in appello di cui all'art. 580 c.p.p., disponeva la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione in relazione al ricorso proposto dal P.G. di Venezia.
2. La prima questione che appare opportuno evidenziare in relazione alla sentenza in commento, è quella concernente la legittimazione del difensore della parte civile costituita a proporre appello avverso la sentenza di I grado, e - più specificamente - l’individuazione delle forme attraverso le quali si manifesta l’effettiva attribuzione di tale potere al difensore medesimo.
Occorre anzitutto premettere come il difensore di parte civile, a differenza del difensore dell’imputato, non sia titolare di un autonomo potere di impugnazione della sentenza: l’art. 571, co. III c.p.p. prevede infatti che “può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore, nominato a tal fine”; a fronte di ciò l’art. 576, trattando del potere di impugnazione della parte civile, parla esclusivamente di quest’ultima, e non del suo difensore. In concreto ciò sta a significare che il difensore di parte civile, per proporre appello in nome e per conto dei propri assistiti, dovrà a ciò essere espressamente legittimato da un atto che gliene conferisca il relativo potere1.
Si impone invero un breve chiarimento: la parte civile sta in giudizio col necessario patrocinio di un difensore “munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. […] La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa una volontà diversa” (art. 100, co. I e III c.p.p.). Tale procura deve intendersi come procura ad litem, ovvero come conferimento del mandato defensionale al difensore, il quale sarà perciò legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della parte civile, potendo quindi “compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono alla stessa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere” (art. 100, co. IV c.p.p.). Il compimento di atti di disposizione del diritto in contesa, quali ad esempio la rinuncia all’azione, richiede pertanto uno specifico conferimento del relativo potere in capo al difensore di parte civile, ovverosia una procura ad causam, individuata dall’art. 122 c.p.p. Specifica fra l’altro questa norma che “la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata […]” aggiungendo che “la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo”. Tale distinta procura è perciò atto totalmente diverso da quello di cui all’art. 100 c.p.p.: questo infatti concerne il conferimento del mandato defensionale, il primo invece conferisce il potere di compiere in nome e per conto del rappresentato uno specifico atto a lui normalmente riservato2. La distinzione, netta nella teoria, è però nella pratica poco agevole, stante l’identità di forme (per ambedue è prevista la forma della scrittura privata autenticata, con sottoscrizione autenticabile dal medesimo difensore/procuratore ivi nominato) e la possibilità, ex art. 37 disp. att. c.p.p., di rilasciare la procura ex art. 122 c.p.p. anche preventivamente: è perciò usuale la prassi di conferire indistintamente nel medesimo atto sia la procura ex art. 100 c.p.p. - con ciò nominando il proprio difensore di parte civile - sia la procura ex art. 122 c.p.p. - conferendo così al suddetto difensore il potere di compiere specifici atti, quale, tipicamente, la costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p.
Nel caso di specie, l’impugnazione avverso la sentenza di I grado era stata proposta dal Difensore della Parte Civile: si imponeva pertanto una verifica in ordine alla legittimazione di quest’ultimo al compimento di tale atto, ovverosia si trattava di ricercare una valida ed idonea procura ex art. 122 c.p.p., rilasciata in suo favore dalla Parte Civile (la quale sola ha, ex art. 576 c.p.p., il potere di proporre impugnazione). In atti era presente unicamente un “Atto di nomina a difensore e contestuale conferimento di procura speciale”, rilasciato in calce all’atto di costituzione di parte civile in I grado, il cui tenore letterale di seguito si riporta (grassetti originali): “La sottoscritta …, nata a…, il giorno …, residente in … via…, nomina l’avvocato …, del Foro di …, ivi con studio in via… , proprio difensore di fiducia, quale costituenda parte civile, nel procedimento penale n. … R.G.N.R….a carico di…, conferendo al medesimo avvocato procura speciale sia al fine di costituirsi parte civile nel sopraindicato procedimento penale, sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 100, commi 1 e 2 c.p.p., conferendogli ogni facoltà di legge, comprese espressamente quelle di conciliare, transigere e farsi sostituire, nonché fare ed accettare la rinuncia agli atti ed all’azione, accettare pagamenti, quietanzare, eleggere domicilio e nominare procuratori, domiciliatari e sostituti. In …, il giorno… (seguono sottoscrizione della parte e, per autentica, del difensore)”.
Nella pratica, si è posto al giudice d’appello il problema di verificare se tale atto contenesse valida procura ex art. 122 c.p.p, idonea a legittimare il difensore di parte civile a proporre appello.
3. Ebbene, sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con pronuncia del 27 ottobre 2004 (dep. 18 novembre 2004), n. 44712, Mazzarella (in Cass. Pen. 2005, p. 383, con nota di VESSICHELLI), hanno chiarito come non sia necessario un espresso e palese richiamo al suddetto potere, ovverosia l’utilizzo nella procura di formule c.d. ‘sacramentali’, perché vi possa essere valida attribuzione potestativa: è invero necessario e sufficiente che la relativa volontà della parte sia stata anche solo implicitamente manifestata nell’atto, dovendosi pertanto avere riguardo al tenore dello stesso ed al suo complessivo significato. Potrebbe dirsi che questa sentenza si sia limitata ad affermare la necessità di un’analisi in concreto del mandato, confermando la possibilità che la procura risulti validamente conferita anche solo per implicito, e non expressis verbis. È però nella risoluzione del caso ad esse in quell’occasione demandato che le Sezioni Unite hanno reso la decisione più precisamente rilevante per la vicenda di cui alla sentenza in commento. Il tenore letterale della procura di cui al procedimento Manzella, oggetto di intervento delle Sezioni Unite, era infatti il seguente: “Sig. avv. … vi nominiamo e costituiamo quale Ns difensore, nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile nel procedimento penale n. …, a carico di …, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge ed approvando sin d’ora il vostro operato” (subito si evidenzia la coincidenza, quasi letterale, di questa formula con quella, sopra riportata, utilizzata dalla Parte Civile nel procedimento di cui alla sentenza in commento).
Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che il suddetto mandato contenesse inconfutabilmente sia la procura alle liti (“vi nominiamo e costituiamo quale Ns difensore”) sia il conferimento di un personale potere processuale, ex art. 76 e 122 c.p.p. (“nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile”), Senonchè l’impiego delle movenze terminologiche “nel procedimento penale n. …”,”con ogni più ampia facoltà di legge”, “approvando sin da ora il vostro operato”, afferisce esclusivamente - com’è altrettanto evidente - al mandato per la costituzione di parte civile. Non è infatti, ricollegabile in alcun modo […] al conferimento della procura alle liti3, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà”.
Continuano poi le stesse Ss. Uu., a riguardo della clausola di approvazione preventiva dell’operato del difensore, affermando che: “Tale manifestazione di volontà, risolventesi in una mera clausola di stile, attiene, come detto, soltanto alla costituzione di parte civile”. La conclusione cui la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, giunge, è pertanto inevitabile: “l’impossibilità di interpretare l’atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello è innegabile”. Ciò d'altronde appare in linea con quanto prevede lo stesso art. 122 c.p.p., dove è previsto che la procura rilasciata per il compimento di uno specifico atto, normalmente riservato alla parte, debba “contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce”: tale formulazione impone un minimum di determinatezza quanto all'oggetto ed al contenuto della procura ad hoc 4, che non può chiaramente soddisfarsi con espressioni troppo ampie e generiche, le quali, per voler dire e contenere tutto, finiscono invece per non dire nulla.
La Corte d’Assise d’Appello di Venezia pertanto, richiamata questa pronuncia e rilevata la pressoché letterale coincidenza delle due procure, non ha potuto fare altro che procedere alla luce dell’interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte nel caso identico ora visto, così affermando: “seguendo l’anzidetto orientamento interpretativo, pur in un quadro potenzialmente aperto, non vi sono frasi (ancorché di stile) che consentano di ritenere conferito anche il mandato di proporre impugnazione”.
Invero solo all’udienza il Difensore di Parte Civile produceva nuova procura speciale ex art. 122 c.p.p., la quale espressamente contemplava il potere di proporre appello avverso la sentenza di I grado: la Corte Distrettuale però, non solo ha tratto da ciò un’ulteriore conferma in ordine all’interpretazione data della prima procura (“un tanto, del resto, non è sfuggito alla stessa parte civile che, invero [...] si era fatta rilasciare espressa e specifica procura speciale, che però, non risulta versata in atti ed è stata offerta alla Corte solo all'odierna udienza”), ma ha altresì ritenuto che tale produzione fosse ineludibilmente tardiva “rispetto al momento, cui solo deve farsi riferimento, della proposta impugnazione”. Per tale ragione questa seconda procura non è valsa a sanare il vizio riconosciuto dal giudice, con la conseguente decisione nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione in capo al Difensore che la propose.
4. Conclusivamente, può allora confermarsi la regola secondo la quale al difensore di parte civile non sia riconosciuto autonomo potere di impugnazione, essendo necessario, a tal fine, che egli sia munito di apposita procura (ex art. 122 c.p.p.). Il contenuto della procura non deve necessariamente contenere formule espresse ed esplicite di conferimento del potere in parola, essendo sufficiente (ma indispensabile) che la relativa volontà di conferirlo sia desumibile con certezza dal complessivo tenore dell’atto. Ed in particolare, l’uso di espressioni estremamente generiche e che rasentino la natura meramente ‘di stile’, quali quelle su esposte, non può considerarsi sufficiente ai fini della legittimazione del difensore, dovendosi richiedere un’indicazione più puntuale e precisa dell'oggetto e dei fatti in relazione ai quali la procura è conferita e non potendo a tal fine bastare l'indicazione del numero del procedimento e lo 'stilistico' conferimento di ‘ogni facoltà di legge.
Infine, ma la questione sarà oggetto di ulteriore giudizio in sede di legittimità, l’atto di legittimazione ad impugnare dovrà essere prodotto al più tardi al momento della proposizione dell'impugnazione, a nulla valendo la sua esibizione in sede di giudizio, per di più dopo che la relativa eccezione è stata sollevata dal difensore di altra parte.
5. Altro profilo trattato dalla pronuncia in commento, concerne la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal P.G., ai sensi dell'art. 580 c.p.p.5. Finalità della regola di cui all'art. 580 c.p.p. è, infatti, quella di evitare che a seguito della proposizione di molteplici e diverse impugnazioni nei confronti della medesima sentenza vengano ad instaurarsi più procedimenti distinti, con conseguenze inaccettabili sotto il profilo della frammentazione di un unico processo e del rischio di futuri contrasti di decisioni su medesime vicende6.
Con la L. n. 46 del 2006 si è modificato l'art. 580 c.p.p., prevedendo che la regola della conversione operi “nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12: sarebbe però assurdo che la conversione non operasse nel caso di distinte impugnazioni su diversi capi e punti della medesima sentenza concernente un unico reato ed un unico imputato, ipotesi in cui connessione non può ovviamente esservi7. È la suesposta ratio della norma che lo impone: invero soprattutto in un caso del genere la frammentazione del processo sarebbe ingiustificata ed altresì l'eventualità di contrasti decisionali assolutamente inaccettabile.
Di immediata evidenza sono allora le ragioni che hanno posto il problema della conversione alla Corte di Assise di Venezia: per la medesima sentenza vi erano un unico imputato ed un unico reato, ed avverso la stessa era stato proposto appello di Parte Civile e ricorso per cassazione del Procuratore Generale, il primo in ordine alle statuizioni civili ed il secondo in punto pena.
Invero, si trattava di capire se, dichiarato inammissibile l'appello della Parte Civile, operasse o meno la conversione, determinando quindi la prosecuzione o la cessazione del giudizio avanti la Corte d'Assise d'Appello: è infatti chiaro che, concludendosi per l'operatività della conversione, il giudice distrettuale sarebbe stato investito del giudizio in ordine all'impugnazione del Pubblico Ministero, nonostante la già dichiarata inammissibilità dell'impugnazione di merito della Parte Civile.
6. Il primo argomento che fonda la decisione della Corte veneta, attiene alla considerazione del fondamento e della funzione dell'istituto di cui all'art. 580 c.p.p..
Ed invero, come detto, la ratio della regola della conversione è riconducibile ai rischi ed agli inconvenienti derivanti dalla frammentazione del medesimo processo: sdoppiamento di giudizi e possibile contrasto di decisioni sugli stessi fatti o su fatti connessi.
Nel caso nostro quindi era venuto meno lo stesso presupposto di operatività della regola: invero l'appello è stato ritenuto inammissibile ex art. 591 c.p.p., perciò la frammentazione del processo non poteva in concreto verificarsi. Significativo precedente giurisprudenziale è dato dalla sentenza Cass., sez. IV, 24 febbraio 1992, Vignoli (in Cass. Pen. 1993, 354, con nota di SPANGHER): in tale sede infatti fu ritenuto inammissibile l'appello (dell'imputato), per cui tale impugnazione non poteva produrre alcuno degli effetti suoi propri, in particolare quello della conversione.
Con riferimento a questa decisione, autorevole dottrina ha precisato che non solo l'atto di gravame, essendo invalido, non può produrre alcun effetto che gli sarebbe proprio, ma altresì che “un giudizio unitario [...] non ha ragione di sussistere, difettando il suo presupposto”, così dovendosi concludere per l'inoperatività dell'istituto di cui all'art. 580 c.p.p.8. In accordo con questa interpretazione, la Corte distrettuale ha ritenuto che non essendoci (valido) appello, non sussistessero i presupposti giustificativi della conversione del ricorso del P.G., così spogliandosi del giudizio in favore della Corte di Cassazione.
7. In giurisprudenza e dottrina non sono mancate voci e pronunce che sostenevano la tesi della conversione anche in caso di inammissibilità dell'appello9, per lo più sulla base del rilievo che il giudice d'appello, dovendo dichiarare l'inammissibilità della stessa impugnazione di merito, veniva comunque investito del giudizio. A questo orientamento la Corte di Assise di Appello di Venezia ha però preferito quello opposto, concludendo nel senso della non operatività della conversione, dovuta alla presenza di vizi originari dell'appello: soluzione invero preferibile alla luce anche della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte. La composizione più autorevole della Corte di legittimità propone infatti una ricostruzione dell'inammissibilità - quale vizio originario dell'impugnazione - dagli effetti assai radicali10: le Sezioni Unite hanno prima chiarito, riferendosi alle ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, che essa “si caratterizza per l'inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale” Cass., sez. un., 3 novembre 1998, n. 11493, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 827), ed infine affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass., sez. un., 22 Marzo 2005, n. 23428, in Cass. pen. 2005, 2910). La presenza di un vizio di inammissibilità dell'impugnazione ha perciò conseguenze di notevole importanza: si preclude addirittura la possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione, in quanto il rapporto processuale non è stato validamente prolungato; il giudicato si formerà pertanto sulla prima sentenza, alla data della sua ‘naturale’ irrevocabilità, da individuarsi alla stregua dell'art. 585 c.p.p., valendo per l'impugnazione inammissibile la regola del 'tamquam non esset'. Coerentemente con queste premesse, non si può non concludere nel senso che la portata dell'inammissibilità dell'impugnazione è tale da impedire anche l'operare della conversione ex art. 580 c.p.p.11: se l'appello non ha tenuto in vita il rapporto processuale (con riferimento ai capi oggetto di questo gravame), il giudice d'appello non può venire investito della vicenda (tanto è vero che nemmeno può prosciogliere l'imputato rilevando l'intervenuta prescrizione), tantomeno per effetto di una impugnazione diversa ed a lui non originariamente diretta, quale il ricorso per cassazione proposto da altra parte processuale.
8. Come detto, la decisione in commento si fonda su ambo i profili ora visti. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha infatti motivato la sua decisione prima riferendosi alla ratio dell'art. 580 c.p.p., affermando:”la ragione della conversione,stabilita dall'art. 580 Cpp, è quella della necessità di garantire il simultaneus processus (per economia processuale ed altresì per evitare possibili difformità di giudizi). Quando però la dichiarata inammissibilità dell'appello rende non più sussistente tale ragione, è di conseguenza che la conversione non debba più operare, di tal che l'impugnazione dell'altra parte riacquista la sua valenza originaria di ricorso”. Infine, quasi a confermare la validità di questa interpretazione, la Corte veneta, richiamando Cass., sez. IV, 13 settembre 1994, Zuliani, e agevolmente collocandosi nel filone interpretativo su visto in tema di vizi originari dell'impugnazione, così prosegue: “poiché il difetto di legittimazione nell'appellante deve ritenersi vizio originario, non resta che dare convinta applicazione a tale massima giurisprudenziale”, ovvero ritenere inoperante la conversione quale conseguenza del vizio originario dell'appello, che preclude in radice il coinvolgimento di questo giudice, disponendo perciò la trasmissione degli atti avanti la Corte di Cassazione, per il fisiologico seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale. [Giovanni Lamonica, Andrea Toninello]


Note

1 VESSICHELLI, nota a Cass. S.U., 27 ottobre 2004, Mazzarella, in Cass. Pen. 2005, p. 383. Precisa l’A. che non è nemmeno previsto il potere di impugnazione personale della parte civile, dovendo essa infatti munirsi necessariamente di difensore officiato con procura speciale, posto che l’attribuzione di analogo potere personalmente all’imputato è norma derogatoria eccezionale, giustificata dal fatto che l’imputato è il soggetto più bisognevole di garanzie e strumenti di difesa nel procedimento penale. Così anche BRONZO, in LATTANZI, LUPO, Codice di procedura penale commentato - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, I, Milano, Giuffrè, 2003, 1186.


2 Si veda BRONZO, in LATTANZI, LUPO, cit., 1184.

3 Sulla riconducibilità del potere di proporre impugnazione in capo al mandato ad litem o ad una procura ad hoc, la sentenza delle S.U. citata non appare molto precisa, pur conservando il suo insegnamento pieno valore: v. VESSICHELLI, nota a Cass., S.U, 27 ottobre 2004, Manzella, cit., 402.

4 In tal senso si veda anche MENDOZA, in LATTANZI, LUPO, Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, II, Milano, Giuffrè, 2003, 111: “Il potere rappresentativo deve risultare in modo inequivoco dal contenuto dell'atto [...] nulla vieta che il mandato sia rilasciato per il conferimento di poteri inerenti a tutto il corso di una procedura, sempre che siano osservate le prescrizioni per la necessaria determinazione dell'oggetto e dei fatti cui il mandato si riferisce”.

5 Si ricordi che è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale la conversione del ricorso del P.M. in appello, in caso di appello dell'imputato, operi anche con riguardo alle sentenze di condanna rese a seguito di giudizio abbreviato, sebbene esse siano di regola inappellabili dalla parte pubblica, ex art. 443, co. III c.p.p.: DE ROBERTO, in LATTANZI, LUPO, cit., 371.

6 Così ad es. DE ROBERTO, in LATTANZI, LUPO, Codice di procedura penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, VIII, Milano, Giuffrè, 2003, 367.

7 NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2007, 893.

8 Così SPANGHER, nota a Cass., sez. IV, 24 febbraio 1992, Vignoli, in Cass. Pen. 1993, 358.


9 Per le quali si rinvia a DE ROBERTO, in LATTANZI, LUPO, cit., 367-371.


10 Si veda sul punto UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, La giurisprudenza delle Sezioni Unite penali - anno 2005, Milano, Giuffrè, 2006, 71.


11 Concorde sul punto anche NAPPI, Guida, cit. 894.

Relazione al nuovo codice di procedura penale (Commissione Riccio) ; parte terza . .

27. Il regime delle impugnazioni

Il codice del 1988 ha sostanzialmente riproposto, pur nel mutato modello processuale, l’impianto del codice del 1930 con le modifiche rese necessarie dalle patologie evidenziatesi nella prassi dalle esigenze di semplificazione, in relazione all’oggetto del relativo giudizio, dalle esigenze di semplificazione, dagli interventi della Corte costituzionale.
Nel corso degli anni é cresciuto il dibattito dottrinale, soprattutto in relazione al giudizio di secondo grado, particolarmente in riferimento alla compatibilità del processo di appello con il modello accusatorio. A tale proposito, si é prospettata la possibilità d’una profonda revisione del giudizio d’appello sia attraverso il ricorso ad un doppio processo con rito orizzontale e, sia secondo lo schema della "doppia conforme" articolato in un giudizio rescindente ed in un giudizio rescissorio.
Com’è noto, al di là di altre modifiche che hanno interessato soprattutto la Cassazione (sezione filtro; ricorso straordinario per errore di fatto), il sistema dei gravami è stato significativamente riformato con la c.d. legge Pecorella (n. 46 del 2006) che ha modificato sia i casi di ricorso per cassazione, sia le situazioni di legittimazione ad appellare.
E’ altrettanto noto come - in relazione a quest’ultimo profilo - la riforma sia stata "demolita" dall’intervento della Corte costituzionale (C. cost., n. 26 del 2007) che "di fatto" ha riproposto il vecchio modello strutturale dei gravami. Anche per questa ragione, rafforzata dalle necessarie modifiche ordinamentali che una diversa situazione avrebbe imposto, si è ritenuto di conservare larga parte delle scelte del codice del 1988 con gli aggiustamenti che sembravano necessari.
Sul tema la Commissione si è interrogata, soprattutto nel periodo di vigenza della c.d. legge Pecorella.
In premessa, si è posto il tema delle ragioni della riforma, ricavando dalla Relazione che accompagna la Proposta di legge il bisogno di raccordo normativo con l’articolo 2 del Protocollo numero 7 della Convezione Europea, utile a realizzare la ragionevole durata del processo; nonché delle incisive sentenze della Corte Costituzionale (la n. 98 del 1994; la n. 280 del 1995), una ricognizione più attenta circa le radici ideali e funzionali del doppio grado di giurisdizione di merito e gli effetti, sul sistema complessivo delle impugnazioni, della abolizione del potere d’appello del pubblico ministero, in particolare.
Ebbene, senza addentrarsi sul contenuto complessivo del citato articolo 2 del Protocollo numero 7 ed avendo già esaminato il problema del rapporto tra norma ordinaria e norma "convenzionale" (=termine qui usato nella più ampia accezione) (cfr. § 6), la Commissione non ha potuto ignorare – quanto all’appello – la posizione sostenuta anche di recente da insigni giuristi.
In questo ambito, l’osservazione secondo cui, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, «il rilievo costituzionale dell’obbligo dell’azione penale del pubblico ministero attiene al momento iniziale dell’azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto meno a giudizi di impugnazione» (C. cost. sentenza n. 280 del 1995) sembra privare di copertura costituzionale il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione. Peraltro, la contrapposizione storica con le esigenze di sicurezza dello Stato fascista e lo sconcerto della coscienza sociale, che mina la prevedibilità del giudizio e la credibilità della condanna quando un giudice ritiene colpevole un uomo che un altro giudice ha prima ritenuto innocente, sono i presupposti in virtù dei quali si è convinti «che lo Stato democratico-liberale, a differenza dello Stato totalitario, impone all’autorità di spogliarsi del magistero punitivo quando l’innocenza dell’imputato sia proclamata all’esito del giudizio di primo grado. Peraltro, il tema è stato posto, in questa prospettiva, non quanto alla plausibilità ed alla fondatezza del doppio grado "in sé", e cioè sulla sua dimensione "impersonale" di rimedio offerto alle parti, quanto sulla plausibilità del doppio grado rispetto a ciascuna parte, perché di questo in sostanza si discute: del diritto di impugnare, che è essenzialmente il diritto dell’imputato, da un lato, e il diritto del pubblico ministero, dall’altro. E pure se si riconosce la identità di situazione giuridica (e cioè lo stesso diritto potestativo), non per questo si riconosce a priori che essa abbia, per ciascuna parte a cui spetta, lo stesso fondamento.
Né in questo contesto, si è potuto accantonare la forza dimostrativa dell’art. 111 comma 6 Cost. (ex comma 2: il riferimento, se storicizzato, è significativo delle ragioni della precedente dottrina), sulla quale fondava - e fonda, anche se comunque in termini problematici - la tesi secondo cui l’obbligo di motivazione ha senso, solo ove lo si proietti sulle esigenze, sociali e/o individuali di controllo del provvedimento nel merito, a cui sembra fare eco, oggi, il nuovo comma 2 dell’art. 111 Cost.
La "parità delle parti" nel processo penale è tema complesso. Per esemplificazione utile a svincolare l’argomento dai connotati ideologici, funzionali e strutturali che legittimano quella formula, è opportuno – anche sulla scorta della recente pronuncia della Corte – qui riconoscerle un significato "minimo" – certamente valido anche per il processo penale – indispensabile ai fini del prosieguo del discorso. In questo senso si intende per "parità" delle parti la identità delle occasioni per la ricostruzione e per la rappresentazione del fatto al giudice. Quindi, è necessario presupposto di un sistema normativo. Ed anche se il legislatore può scegliere la strada per la delineazione di un sistema differenziato di azioni e controlli; difficilmente può andare oltre questi confini.
E’ dunque la recente pronunzia costituzionale, non disconoscendo i suoi precedenti in virtù dei quali «il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.), perché di questo non costituisce estrinsecazione necessaria» ( C.cost., sentenza n.98 del 1994, n. 363 del 1991, n.426 del 1998, n. 421 del 2001, n. 347 del 2002 e n. 165 del 2003), punta sulla nuova idea della “parità elastica” per la ricognizione delle situazioni soggettive protette nel e col processo penale.
Essa, insomma, riconosce la pluralità di gradi come situazione progressiva per l’esercizio dei diritti delle parti, in ragione del principio di “soccombenza”, riconosciuto, ora, anche per il processo penale e che, quindi, guida l’opera di riforma.
Peraltro, è abbastanza agevole riconoscere che il tema delle impugnazioni intercetta molte questioni: fra queste le eccezioni in punto di competenza e quelle in materia di nullità, di inutilizzabiltà, di inammissibilità, di decadenza; quelle sulla prescrizione e sulle cause estintive nonché, se introdotta, quella sulla decadenza dall’azione. Solo per citare le più rilevanti in ordine alle quali le varie soluzioni prospettabili possono avere conseguenze significative.
Inoltre, oltre alle sentenze (di non luogo o dibattimentali) il tema dei gravami interseca i problemi delle misure cautelali e delle numerose pronunzie incidentali lungo tutto l’arco del procedimento.
Limitando il discorso all’impugnazione nei confronti delle sentenze dibattimentali - essendo quello attinente alle decisioni di non luogo condizionato dalle risultanze del dibattito sugli esiti dell’udienza di conclusione delle indagini, nonché quello relativo ai riti speciali strettamente legato alla relativa disciplina alla quale si rimanda - il punto di partenza di una proposta di riforma pare dover essere la riscr ittura dell’attuale art. 546 c.p.p. In particolare con la direttiva n. 25.1, si é previsto di articolare maggiormente la sentenza, così da prefigurare una sorta di schema legale vincolato, nel quale possano essere ricompresi tutti gli elementi decisori e gli snodi motivazionali. Questo elemento dovrebbe costituire la premessa sia per un più penetrante controllo di ammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p., sia per una più chiara determinazione del devolutum.
Raccogliendo le "aperture" della Corte costituzionale sul punto, contenute nella già citata sent. n. 26 del 2007, si é ritenuto di circoscrivere - secondo tradizione - la legittimazione del pubblico ministero e dell’imputato ad appellare le sentenze di condanna e di proscioglimento in relazione alla tipologia delle ipotesi incriminatrici.
E’ rimasto a lungo aperto il discorso in ordine alla conservazione delle previsioni relative al c.d. concordato sui motivi e sulla pena (artt. 599 e 602 c.p.p.).
Invero, esclusa ogni connotazione premiale, si tratta di una sentenza di condanna, anzi di una richiesta di condanna a richiesta dell’imputato. Pertanto, la soluzione di non riproporre l’istituto é risultata condizionata dall’introduzione della richiesta (premiale) di una condanna nel corso dell’udienza di conclusione delle indagini.
A fini deflativi, si é ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l’invalidità dell’atto possa emergere senza valutazioni che superano l’oggettività delle situazioni emergenti.
Recuperando i riferimenti alla soccombenza di cui alla sent. n. 26 del 2007 e comunque sia, con riferimento alla parità delle parti, al canone della durata ragionevole ed al principio di economia processuale, si é pensato che, fatti salvi "gravi motivi", la parte che ha proposto un gravame inammissibile ovvero rigettato, sarà condannata a rifondere le spese processuali.
Quanto, infine, alla Cassazione, non può ignorarsi il tema centrale emerso soprattutto negli ultimi tempi, quello cioè della “stabilità” dei pronunciati in punto di diritto quale frutto dell’opera ermeneutica della Corte.
Sul punto, la dissonanza tra articolo 111 comma 2 Cost. e l’articolo 65 ord. giud. va razionalizzata. Invero, se l’indipendenza interpretativa del giudice è valore irrinunciabile in democrazia, allo stesso livello è valore essenziale della giurisdizione, non un’astratta pretesa nomofilattica, ma la “uniformità” quale proiezione giurisprudenziale della certezza del diritto e, quindi, della uguaglianza di trattamento dell’individuo di fronte alla legge.
Sicchè, il proliferare di interpretazioni discordi, se non contrastanti, ferisce, soprattutto in materia di attribuzioni di poteri processuali, il corretto esercizio della giurisdizione di merito, costituendo indiretta causa del moltiplicarsi dei ricorsi per cassazione.
L’ampio dibattito svolto in Commissione, alla fine, ha suggerito l’adozione di un meccanismo - noto all’ordinamento – capace di eliminare tali distonie attraverso la previsione di un più moderno e razionale sistema di rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite (cfr. direttiva n. 104.3).
Ancora. E’ sembrato indispensabile intervenire sul terreno della revisione anche al fine di conferire distinzione concettuale e semantica all’ipotesi di “revisione” a seguito di condanna da parte della Corte sui diritti dell’uomo “per ingiusto processo”.
Così, nel capitolo dei mezzi di impugnazione straordinaria (punto n. 106) si affida al legislatore delegato la predeterminazione dei casi di ricorso straordinario (punto 106.1) e così per la revisione, per la quale, però, si precisano limiti (punti 106.2 e 106.3), competenze e garanzie (punti 106.4 – 106.7).
Viceversa, lo si investe del potere di individuare uno strumento “diverso dalla revisione” per l’evenienza innanzi registrata, purchè il vizio abbia avuto effettiva incidenza sull’esito del giudizio (punto 106.8); e ciò proprio perché l’ipotesi è estranea all’idea di revisione che attiene – appunto – alla prova.

28. Il giudice della pena

Nel corso dei lavori della Commissione è stata ampiamente discussa la proposta di riservare alla fase cognitiva la sola decisione circa la responsabilità dell’imputato, trasferendo alla fase esecutiva tutte le decisioni concernenti la quantificazione e l’irrogazione della pena. La proposta, per le ragioni che saranno immediatamente illustrate, non ha trovato accoglimento: nell’assegnare al “giudice della pena” il compito di “conoscere dell’esecuzione delle pene”, la direttiva 107.4 conferma, dunque, la scelta tradizionale di affidare al giudice della cognizione la determinazione iniziale del trattamento sanzionatorio.
L’idea di strutturare il processo penale secondo una logica rigidamente “bifasica” nasceva dalla constatazione delle condizioni di innegabile sofferenza nelle quali versano le attuali dinamiche di commisurazione della pena in sede cognitiva. Benché l’art. 187 c.p.p. alluda espressamente alla prova dei «fatti che si riferiscono […] alla determinazione della pena», manca, di regola, nel corso del dibattimento, un’attività istruttoria specificamente rivolta all’accertamento delle circostanze rilevanti ai fini dell’appli¬cazione dell’art. 133 c.p.; e il divieto di sottoporre a perizia il carattere e la personalità del reo (art. 220 comma 2 c.p.p.) – di gran lunga la più utile e la più significativa delle prove che potrebbero essere acquisite a tal fine – rende spesso illusoria la pretesa che il giudice della cognizione applichi la sanzione penale calibrandone qualità e quantità, come vorrebbe la Corte costituzionale, sulle esigenze di rieducazione del colpevole. Le conseguenze sono note: diffuso clemenzialismo, sistematica prossimità ai minimi edittali, pseudo-motivazioni stereotipe in punto pena. Per giunta, la metamorfosi funzionale delle misure alternative alla detenzione in chiave prevalentemente sostitutiva della detenzione stessa, unita al cospicuo incremento delle misure applicabili ab initio, fa sì che la pena detentiva irrogata dal giudice della cognizione assuma molto spesso connotazioni meramente virtuali e simboliche, e che la “vera” commisurazione della pena, agli occhi della collettività, risulti essere quella effettuata dal tribunale di sorveglianza in sede di applicazione ab initio delle misure alternative alla detenzione. Il danno, in termini di effettività del sistema sanzionatorio e di fiducia dei consociati nella giustizia penale, è molto evidente. Per porre rimedio a tale situazione occorrerebbe dunque: 1) rendere effettivo il giudizio sulla personalità dell’imputato, eliminando il divieto di perizia criminologica; 2) accorpare in un solo momento commisurativo le decisioni concernenti la determinazione iniziale del trattamento sanzionatorio, omologando sul piano sistematico pene e misure alternative ab initio.
In accordo con queste premesse, una prima soluzione esaminata nel corso dei lavori della Commissione è stata quella di mantenere ferma la struttura monofasica del giudizio di cognizione abrogando la norma che vieta di effettuare accertamenti peritali sulla personalità dell’imputato e ampliando il ventaglio delle misure sanzionatorie irrogabili. Questa soluzione si è tuttavia arenata contro i due robusti argomenti che vengono tradizionalmente messi in campo a sostegno del divieto di perizia psicologica: l’inopportunità di ricorrere a un’attività istruttoria dai costi umani e processuali molto elevati quando ancora non è stata accertata la responsabilità dell’imputato; il rischio di condizionamenti contra reum dell’organo giudicante, chiamato a pronunciarsi sul fatto e non sulla persona. Di qui – ferma l’esigenza di equiparare pene e misure alternative ab initio, della quale (oltre che di una meditata riscrittura dei criteri di commisurazione della pena) dovrà farsi carico la Commissione di riforma del codice penale – la proposta di scindere il giudizio di colpevolezza dell’imputato dal giudizio di commisurazione della pena, secondo lo schema procedimentale “a due fasi” in precedenza richiamato.
Il modello bifasico conosce tuttavia due varianti tra loro assai differenti. La prima, di derivazione anglosassone – già sperimentata nel progetto preliminare di codice di procedura penale del 1978, e riproposta, da ultimo, nell’art. 12 disp. coord. del progetto di riforma del codice penale elaborato nel 2001 dalla Commissione Grosso –, prevede che il giudice della cognizione, al momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, differisca a una successiva udienza la decisione sul trattamento sanzionatorio quando appaia necessario acquisire a tal fine ulteriori prove nonché approfondire l’indagine sulla personalità dell’imputato. Si tratta di una soluzione che, a giudizio della Commissione, presenta due decisive controindicazioni. In primo luogo, nel nostro sistema processuale – a differenza di quanto accade nei paesi anglosassoni – il giudice d’appello rivaluta an e quantum della responsabilità: esiste, dunque, il rischio che gli esiti dell’indagine personologica condizionino il suo giudizio sulla colpevolezza dell’imputato. In secondo luogo, l’attuale proliferazione dei momenti commisurativi rappresenta, a ben vedere, un paradosso solo apparente. Rivalutare la persona del condannato in chiave rieducativa nel momento in cui l’esecuzione deve prendere l’avvio è un’esigenza che nasce dai tempi lunghi del processo: tra la commisurazione della pena effettuata in sede cognitiva e il momento in cui la pena deve essere concretamente scontata il condannato potrebbe avere già percorso significativi tragitti sulla strada della risocializzazione. La soluzione proposta non risolverebbe dunque il problema: la necessità di un intervento ab initio del giudice dell’esecuzione penitenziaria tornerebbe inevitabilmente a farsi sentire.
Ecco allora la seconda – più radicale – variante di processo bifasico della quale si è discusso nel corso dei lavori della Commissione: trasformare il tribunale di sorveglianza in un «tribunale della pena» competente a emanare, dopo il passaggio in giudicato della sentenza concernente la responsabilità dell’imputato, tutte le decisioni relative al trattamento sanzionatorio. Si tratta di una soluzione che avrebbe presentato, rispetto alla precedente, notevoli vantaggi: 1) escludere, nei confronti dell’organo giudicante chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato, ogni condizionamento psicologico derivante dagli accertamenti compiuti sulla personalità del medesimo; 2) collocare la decisione sulla pena in prossimità della sua effettiva esecuzione; 3) affidare tale decisione a un giudice la cui composizione mista e la cui collocazione distrettuale avrebbero garantito il necessario approccio personologico alla materia trattata e una maggiore uniformità dei trattamenti sanzionatori irrogati sul territorio nazionale. Anche questa proposta, tuttavia, non ha convinto la Commissione. In primo luogo, ha destato preoccupazione l’inevitabile aggravio dei tempi processuali che una simile riforma comporterebbe, tanto più se le decisioni del tribunale della pena dovessero venire assoggettate – come sembrerebbe necessario – a un riesame nel merito oltre che a un sindacato di legittimità. In secondo luogo, sono state evidenziate gravi difficoltà di coordinamento della riforma con la disciplina dei riti alternativi imperniati sulla negoziazione e/o sulla riduzione premiale della pena. Infine, sono state manifestate notevoli perplessità circa la stessa attitudine del tribunale della pena a effettuare una corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo indispensabile, a tal fine, una conoscenza del fatto di reato che un simile tribunale – estraneo all’accertamento dell’episodio criminoso e distante anche cronologicamente dal medesimo – non potrebbe vantare. Più in generale, si è fatto rilevare come la proposta in discussione sembri nascere dalla convinzione che il dosaggio del trattamento sanzionatorio sia soltanto – o possa diventare soltanto – un problema di valutazione della personalità del reo in chiave rieducativa. In realtà non è così: moltissime circostanze in senso tecnico e molti dei parametri contenuti nell’art. 133 c.p. (come la natura, la specie, l’oggetto, i mezzi, il tempo, il luogo dell’azione, oppure la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa) richiedono accertamenti e giudizi di natura oggettiva, legati in maniera indissolubile alla ricostruzione del fatto di reato e svincolati da qualunque considerazione legata alla persona del reo e da qualunque valutazione prognostica circa la sua auspicata risocializzazione. Tali accertamenti e tali giudizi non potrebbero, dunque, essere sottratti al giudice del fatto.
Largamente condivisa, al contrario, è risultata l’esigenza di innalzare gli standard di giurisdizionalità della fase esecutiva, sul presupposto di una tendenziale riferibilità anche a tale fase – se non di tutti i canoni del “giusto processo” di cognizione – quanto meno dei principi consacrati nei primi due commi dell’art. 111 Cost. (terzietà e imparzialità del giudice, parità delle armi, contraddittorio, ragionevole durata).
Sulla base di tale presupposto, la Commissione ha deciso, in primo luogo, di sovvertire la regola della tendenziale identità tra giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire e giudice competente a curarne l’esecuzione. Si è ritenuto, infatti, che tale regola – già severamente criticata in dottrina prima della riforma costituzionale del 1999 – non potesse sopravvivere in un sistema costituzionale che pretende ormai espressamente l’imparzialità e la terzietà dell’organo giudicante. E’ stato conseguentemente accolto l’invito della dottrina alla «realizzazione di un controllo imparziale ad opera di un giudice davvero terzo rispetto alle pregresse vicende del giudizio di merito, […] attraverso l’affidamento unitario della titolarità delle attribuzioni decisorie su tutte le questioni esecutive a una struttura giudiziaria autonoma». Tale struttura giudiziaria autonoma è stata individuata in un “giudice della pena” da istituirsi presso ogni distretto di corte d’appello, le cui competenze andranno predeterminate nel rispetto dei principi di precostituzione e naturalità e la cui composizione – esclusivamente “togata” o mista – potrà variare a seconda del tipo di provvedimento di adottare («107.1. prevedere l’istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, del giudice della pena, diverso da quello della cognizione ed individuato sulla base di criteri predeterminati; prevedere che il giudice della pena, quando delibera in composizione collegiale, sia composto, in casi predeterminati, da giudici togati e da esperti»).
In secondo luogo, l’incremento del tasso di giurisdizionalità della fase esecutiva è stato realizzato attribuendo al giudice della pena non soltanto, in via generale, le competenze già attualmente assegnate ai giudici dell’esecuzione e della sorveglianza, ma anche taluni specifici compiti che l’attuale disciplina normativa affida in larga misura ad organi amministrativi (quali le decisioni in materia di trattamento penitenziario) oppure al pubblico ministero (quali l’emanazione dell’ordine di esecuzione, il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo e l’emanazione del provvedimento di cumulo delle pene). Più esattamente, sono state individuate due macroaree di intervento del giudice della pena – coincidenti con la sua competenza a “conoscere dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili” (direttiva 107.2) e con la sua competenza a “conoscere dell’esecuzione delle pene, delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e delle misure di sicurezza” (direttiva 107.4) – e sono state elencate, di seguito, alcune competenze specifiche che il legislatore delegato dovrà necessariamente assegnare al giudice nell’ambito di tali macroaree. Questa elencazione non va tuttavia intesa come divieto, per il legislatore delegato, di attribuire al giudice della pena altre competenze all’interno delle due segnalate macroaree di intervento: la locuzione “prevedere in particolare”, impiegata a tal fine, è da leggersi dunque come sinonimo di “prevedere quanto meno”, “prevedere tra l’altro”.
Nel corso dei lavori della Commissione si è a lungo discusso dell’opportunità di trasferire all’organo giurisdizionale la competenza a emanare l’ordine di esecuzione nonché i provvedimenti di cumulo delle pene concorrenti e di computo del c.d. “presofferto”. Si è infine optato per la soluzione affermativa. L’attribuzione al pubblico ministero della competenza a emanare provvedimenti direttamente incidenti sulla libertà personale del condannato è parsa non soltanto lesiva del principio della par condicio partium di cui all’art. 111 comma 2 Cost., ma anche eccentrica rispetto alla più rigorosa lettura dell’art. 13 Cost. (e della locuzione “autorità giudiziaria” in essa contenuta) che ispira la disciplina delle misure cautelari personali. In particolare, si è ritenuto che non valgano ad attenuare il contrasto con le disposizioni sovraordinarie né il rilievo – contenuto nella Relazione al progetto preliminare del codice 1988 – secondo il quale, nell’emanazione di tali provvedimenti, non vi sarebbe spazio per l’uso di poteri autenticamente decisionali, né il rilievo che le garanzie di giurisdizionalità sarebbero comunque assicurate dalla facoltà, attribuita all’interessato, di contestare di fronte al giudice dell’esecuzione il contenuto dei suddetti provvedimenti. Al primo rilievo è agevole obiettare che – al contrario – l’ordine di esecuzione, il decreto di computo del presofferto e il decreto di cumulo delle pene concorrenti sono provvedimenti frutto di scelte del pubblico ministero connotate, molto spesso, da ampi margini di discrezionalità tecnica; al secondo, che il controllo giurisdizionale interviene soltanto in un momento successivo all’avvenuta restrizione della libertà personale del condannato ad opera della sua controparte processuale.
Nel tentativo di contemperare le esigenze garantistiche sottese al coinvolgimento del giudice nella procedura di emanazione dei suddetti provvedimenti e l’esigenza di non appesantire eccessivamente tale procedura, spesso caratterizzata da un ridotto livello di conflittualità, si è previsto che il giudice possa emanare l’ordine di esecuzione, il decreto di computo del presofferto e il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti in forme semplificate, assimilabili a quelle del c.d. procedimento de plano di cui all’attuale art. 667 comma 4 c.p.p. (richiamate, in termini generali, nell’inciso «salvo casi predeterminati di deliberazione senza formalità di procedura» contenuto nella direttiva 107.5). Più specificamente, si è previsto che il giudice, in tali casi, potrà «provved[ere] senza formalità, su richiesta delle parti»; che «il pubblico ministero, l’interessato e il difensore [potranno] proporre opposizione davanti allo stesso giudice»; e che «in casi predeterminati, con riguardo alla durata della pena da eseguire, fino alla scadenza del termine per proporre opposizione e, laddove questa sia presentata, sino alla decisione del giudice della pena, l’esecuzione del provvedimenti [rimarrà] sospesa» (direttiva 107.3). Su quest’ultimo punto si sono registrati dissensi. A giudizio di alcuni commissari, prevedere come eccezione – anziché come regola – la non immediata esecutività dei provvedimenti di cui si discute avrebbe determinato un sensibile ridimensionamento della portata garantistica della riforma: attuata la delega, al condannato sarebbe stato finalmente assicurato il controllo preventivo dell’organo giurisdizionale sull’esistenza delle condizioni per l’emanazione del provvedimento di carcerazione; ma, come in passato, egli avrebbe potuto esercitare solo a posteriori, salvi casi eccezionali, il suo diritto al contraddittorio. Su tale orientamento ha tuttavia prevalso l’opinione di chi ha fatto rilevare come una generalizzata non esecutività dell’ordine di esecuzione (e dei provvedimenti connessi) ne avrebbe frustrato la reale efficacia esecutiva, mettendo in crisi il pincipio di effettività della sanzione penale. Si è dunque limitata la non esecutività del provvedimento a «casi predeterminati», da individuare «con riguardo alla durata della pena da eseguire», anche in accordo con le esigenze che ispirano la vigente disciplina del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione emanato dal pubblico ministero.
In terzo luogo, l’obiettivo di elevare il tasso di giurisdizionalizzazione della fase esecutiva è stato perseguito attraverso l’incremento delle garanzie riconosciute alle parti nell’ambito del procedimento di fronte al giudice della pena. Oltre all’invito a dare attuazione “piena” a tali garanzie nonché al principio del contraddittorio – invito che andrà raccolto dal legislatore delegato anche nel disciplinare il diritto del condannato alla difesa tecnica nell’ambito del procedimento di cui trattasi –, la direttiva 107.5 impone l’obbligo di «prevedere il diritto del condannato di partecipare alle udienze dinanzi al giudice della pena inerenti al trattamento sanzionatorio o penitenziario». Scopo di tale direttiva è impedire la riconferma della soluzione normativa attualmente adottata dall’art. 666 comma 4 c.p.p., che, come è noto, conferisce il diritto di presenziare all’udienza al solo interessato che ne faccia richiesta e che sia libero oppure sia detenuto o internato in luogo posto al’interno della circoscrizione del giudice procedente. L’opinione della Commissione è che tale soluzione normativa sacrifichi il diritto di difesa del condannato sull’altare di esigenze organizzative e di sicurezza penitenziaria che non possono vantare lo stesso rango costituzionale; si è inoltre ritenuto che il rischio di iniziative strumentali imperniate sull’abuso del potere di interpello del giudice della pena – e sul conseguente dovere di quest’ultimo di disporre la traduzione del condannato detenuto – possa venire scongiurato da una rigorosa individuazione dei casi di inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza.
Le direttive 108 e 109 assegnano infine al legislatore delegato il compito di disciplinare gli effetti impeditivi e impositivi del giudicato penale (108. «prevedere che la persona prosciolta o condannata con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non possa essere nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo fatto; disciplina degli effetti del giudicato penale nei giudizi civili, amministrativi e discipinari») e gli obblighi di natura riparatoria derivanti dall’ingiusta detenzione e dall’errore giudiziario (109. «riparazione dell’ingiusta detenzione e dell’errore giudiziario»).

29. I rapporti giurisdizionali con autorità straniere: princìpi generali in tema di cooperazione a fini di giustizia penale

La conservazione della tradizionale regola di prevalenza sul diritto processuale interno delle norme di diritto internazionale, convenzionale e generale, è imposta da fondamentali, intrinsecamente chiare ed altrimenti non tutelabili ragioni di coerenza sistematica e di organicità dei processi di adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi assunti dalla Repubblica nei rapporti con la comunità internazionale.
È così ribadito, ma depurato da ogni improprio riferimento a specifiche fonti convenzionali, il principio secondo il quale le relazioni con le competenti autorità di altri Stati o con organi di giurisdizione giustizia internazionale a fini di giustizia penale sono disciplinate dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale e che le norme contenute nel codice di procedura penale e in altre leggi dello Stato si applicano soltanto se le norme internazionali anzidette manchino o non dispongano diversamente.
Valore generale nelle procedure di cooperazione giudiziaria va assegnato al consenso dell’interessato, quando considerato necessario per l’espletamento di determinati atti, imponendosi la fissazione di condizioni uniformi, compatibili con la serietà e la stabilità degli impegni di cooperazione, per la revoca del medesimo.

30. (Segue): l’assistenza giudiziaria

La Commissione ha approvato all’unanimità, nelle sedute plenarie dell’8 marzo e del 2 maggio 2007, le proposte di direttive elaborate dalla VIII Sottocommissione in materia di disciplina processuale dell’assistenza giudiziaria.
Unanime, in particolare, è stato il riconoscimento della necessaria premessa della manovra riformatrice che si propone: la profonda consunzione delle vigenti forme processuali dell’assistenza giudiziaria e la loro pratica inidoneità a riflettere pienamente le istanze di semplificazione della cooperazione internazionale largamente affermatesi nell’evoluzione del diritto internazionale.
Anche in ragione della perdurante assenza di una disciplina di adattamento normativo interno coerente con lo Statuto della Corte penale internazionale, si è scelto di non considerare la materia della cd. cooperazione verticale (vale a dire dell’assistenza giudiziaria richiesta da corti internazionali), e di concentrare le prospettive di lavoro sul versante della mutua cooperazione (cd. orizzontale) tra Stati.
In questa prospettiva, se pure la progressiva attuazione nella cornice dell’Unione europea – vale a dire nell’area di cooperazione che assorbe gran parte dei flussi di assistenza giudiziaria ai quali l’Italia è interessata dal punto di vista sia della domanda che dell’offerta di collaborazione interstatuale – del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie (per tacer delle auspicabili proiezioni del processo costituente europeo sul versante dell’integrazione delle strutture giudiziarie) varrà progressivamente a ridurre l’operatività degli scambi che abbisognano dei più tradizionali strumenti dell’assistenza giudiziaria, la riforma della materia codicistica costituisce una prioritaria ed inderogabile necessità, anche nella prospettiva dell’obbligo di ratifica degli strumenti di diritto internazionale (innanzitutto, la Convenzione integrativa sull’assistenza giudiziaria in campo penale fra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 e il suo Primo Protocollo addizionale, ma anche il Secondo protocollo addizionale della Convenzione europea del 1959) che in anni recenti hanno profondamente modificato i tradizionali assetti del diritto internazionale convenzionale riferiti alla materia in esame.
Peraltro, già nelle condizioni date, nell’attuazione delle direttive riformatrici complessivamente riferite alla materia delle relazioni internazionali a fini di giustizia penale, potrà adeguatamente valutarsi l’opportunità di valorizzare ulteriormente l’introduzione di regole speciali per la cooperazione possibile con le autorità di altri Stati dell’Unione europea, anche attraverso una partizione in distinti titoli del Libro del Codice di rito penale destinato alla regolamentazione dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere che complessivamente renda immediatamente visibile, a cominciare dall’enunciazione dei canoni generali di attuazione degli strumenti normativi attraverso i quali progressivamente si attua il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la profonda diversità dei sottosistemi rispettivamente corrispondenti alle relazioni con Paesi membri dell’Unione europea e con gli altri Stati.
Le istanze riformatrici accolte dalla Commissione riguardano, innanzitutto, il versante passivo della assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale.
In particolare, con riferimento alle relazioni con le autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, un utile punto di partenza per avere conferma del giudizio preliminarmente espresso in punto di adeguatezza della legislazione nazionale fu offerto già dalla “Relazione sull’Italia” che il Gruppo di valutazione sull’assistenza giudiziaria e le domande urgenti di accertamento patrimoniale e di sequestro dei beni al Gruppo pluridisciplinare “Criminalità organizzata” (GPD) del Consiglio dell’Unione Europea presentò nel maggio 2001, nell’ambito dell’attuazione del meccanismo delle verifiche reciproche dell’attuazione a livello nazionale delle iniziative internazionali adottate in materia di lotta contro la criminalità organizzata previsto dall’azione comune adottata dal Consiglio il 5 dicembre 1997 (in esecuzione alla corrispondente previsione del Piano d’azione comune contro la criminalità organizzata del 28 aprile 1997).
In effetti, nella citata Relazione, la ricognizione del quadro normativo vigente e delle prassi applicative sfociava nell’espressione aperta del dubbio che il sistema italiano di disciplina delle rogatorie passive, definito “troppo pesante”:
- avesse piena conformità allo spirito soggiacente all’accordo di Schengen (art. 53 paragrafo 1), sulla trasmissione diretta all’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria),
- fosse idoneo ad assicurare la trattazione immediata delle rogatorie urgenti,
- fosse conforme allo spirito degli accordi internazionali più recenti nella parte che subordina al consenso dell’amministrazione centrale la presenza di autorità straniere nel corso dell’esecuzione della rogatoria, sebbene affidata a giudici con competenze locali.
A ciò si aggiunga che la successiva scelta legislativa (l. 367/2001) di subordinare l’individuazione dell’autorità giudiziaria chiamata all’esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto atti da compiersi in più distretti al preventivo vaglio della Corte di cassazione ha provocato, come confermato anche nel corso delle audizioni di esperti compiute da questa Commissione, un ulteriore, pesante quanto non necessario, rallentamento delle relative procedure, per ovviare al quale non di rado le autorità di altri Stati ricorrono ad un artificioso frazionamento del contenuto della richiesta di assistenza complessivamente avuta di mira ovvero alla sollecitazione degli alternativi canali della cooperazione di polizia.
Segnatamente, unanimemente condivisa è risultata essere l’idea che l’offerta italiana di assistenza giudiziaria sia, in termini generali (pur sul presupposto del valore positivo complessivamente riconosciuto al contributo italiano alla cooperazione), contrassegnata:
- da una sostanziale estraneità al suo concreto svolgimento degli uffici del p.m. titolari delle ordinarie (ma potenzialmente concorrenti) potestà investigative, pure legittimati a richiedere l’assistenza giudiziaria straniera e chiamati sempre più ad assicurare il coordinamento delle procedure penali tra loro collegate in ambito internazionale (attraverso l’opera di Eurojust ovvero sempre più intensi scambi diretti spontanei di informazioni ovvero l’impiego di squadre investigative comuni o il congiunto azionarsi di tecniche di investigazione transfrontaliera);
- dalla conseguente, sostanziale duplicazione degli interlocutori che si offrono all’autorità straniera (ciò che è paradossalmente più visibile nei sistemi di relazione ove sono consentite ed anzi favorite le relazioni dirette) nell’ambito degli scambi di assistenza giudiziaria che sempre di più connotano le indagini collegate relative a reati che coinvolgono le giurisdizioni di più Stati,
- dalla difficoltà per un giudice come la corte d’appello di governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi (si pensi al caso nel quale sia richiesta dall’autorità straniera la trasmissione della documentazione di atti d’indagine ancora riservati ovvero l’esecuzione di atti che possano compromettere indagini preliminari in contestuale svolgimento),
- dalla rigidità di un meccanismo di esecuzione modellato sull’idea di prova da assumere in contraddittorio e sui fini propri del giudizio, di fatto sovrabbondante e ingiustificato allorquando la domanda di assistenza giudiziaria miri ad obiettivi di mera acquisizione informativa o di ricerca della fonte di prova alla realizzazione dei quali non sia essenziale la partecipazione del giudice (per essere le corrispondenti attività nella procedura penale nazionale affidate al pubblico ministero ovvero comunque per non essere stata invocata la garanzia giudiziale dall’autorità richiedente l’assistenza),
- dalla complessiva mancanza di modelli processuali che, con flessibilità e senza alcun sacrificio delle esigenze di uniformità di giudizio e di garanzia sottese all’attuale sistema di exequatur, garantiscano il riconoscimento della reale natura degli interessi coinvolti e degli strumenti procedurali idonei ad assicurarne l’efficace tutela.
Analogamente è da dirsi con riguardo al delicato tema delle prerogative ministeriali in materia di assistenza giudiziaria richiesta all’Italia.
Il dibattito sulla necessità di un doppio vaglio, politico oltre che giurisdizionale, circa la sussistenza in concreto delle condizioni dell’assistenza giudiziaria, si è concluso con l’unanime accoglimento di un modello di soluzione differenziato, in grado di garantire, da un lato, la sostanziale depoliticizzazione del sistema dell’assistenza giudiziaria nell’area circoscritta dall’efficacia degli accordi internazionali stipulati tra stati dell’Unione europea, in ragione dell’esistenza di un quadro di omogeneità politica che ormai non soltanto giustifica, ma persino impone l’abbandono del tradizionale vaglio di opportunità politica e, dall’altro lato, al di fuori del circuito di relazioni definito dalla descritta dimensione sovranazionale, la conservazione di una funzione di filtro politico, l’opportunità della quale perdura inalterata (salvo a considerare in sede di esercizio delle delega anche l’esigenza di raccordare le condizioni e le forme del suo esercizio con le specifiche norme di convenzioni internazionali che comunque abilitano le autorità giudiziarie alla trasmissione diretta delle domande di assistenza a fini di giustizia).
Un ulteriore ambito di intervento è stato individuato con riguardo all’esigenza di assorbire nella generale disciplina dell’assistenza giudiziaria i meccanismi procedurali adottati dal legislatore del 1993, in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, ai fini della ricerca e del sequestro dei beni provento di reato suscettivi di confisca, attualmente regolati nel capo riferito al riconoscimento delle sentenze (tale essendo nel nostro sistema, di regola, la forma del provvedimento ablativo), senza che sia data possibilità di giustificazione razionale di regole differenziate all’assistenza giudiziaria da prestarsi o da richiedere nella prospettiva della esecuzione di un provvedimento di confisca.
Complessivamente, è risultata prioritaria l’esigenza di delineare una disciplina di diritto interno in grado di assicurare una generale, maggiore fluidità ed efficacia dei canali di collaborazione giudiziaria e, in particolare, di riflettere le innovazioni del sistema della cooperazione giudiziaria che precipuamente riguardano le relazioni con altri Stati membri dell’Unione europea.
Al suddetto fine, sono stati tenuti in considerazione le proposte già individuate nello schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione elaborato nel luglio 2001 dalla Commissione La Greca (istituita con decreto del ministro della giustizia del 15 luglio 1999), nonché quelle accolte nei disegni di legge presentati nella scorsa legislatura (d.d.l. 1951/C, di iniziativa parlamentare; d.d.l. n. 2372/C, di iniziativa del Governo), entrambi, in varia misura, tributari del lavoro della menzionata Commissione di studio, ma, a differenza di questo, elaborati tenendo conto anche delle innovazioni intanto introdotte con la l. n. 367 del 5 ottobre 2001.
Tanto preliminarmente premesso, di seguito si riportano le linee guida dell’intervento riformatore che la Commissione con il presente atto propone.
Circa la struttura del procedimento e la natura dei soggetti chiamati ad assicurarne lo svolgimento, come noto, il codice di rito penale del 1988 disciplinò la materia delle “rogatorie dall’estero” sostanzialmente riproducendo i meccanismi procedurali accolti nel codice previgente, così confermandosi la tendenza del legislatore italiano ad adottare impianti formali nettamente sovrabbondanti rispetto alle esigenze effettive, quando non anche contraddittori rispetto agli obiettivi segnati dall’evoluzione delle fonti internazionali,.
Se si eccettuano, infatti, gli effetti della soppressione dall’ordinamento giudiziario della figura della sezione istruttoria, con la conseguente necessità di riferirsi semplicemente alla corte d’appello in quanto tale, la struttura del procedimento giurisdizionale di esecuzione delle rogatorie dall’estero rimase sostanzialmente invariata rispetto al modello accolto nel precedente sistema rituale.
In generale, alla riaffermata centralità del ruolo della corte d’appello, corrispose un’assai limitata considerazione del ruolo del pubblico ministero.
Salvo i poteri di promozione procedurale affidati al procuratore generale, continuava, infatti, ad essere riservata all’intervento necessario del giudice ogni istanza di collaborazione giudiziaria a fini di acquisizione della prova, nessuna incidenza assumendo nella disciplina delle rogatorie dall’estero la circostanza del generale mutamento dei ruoli delle parti e del giudice all’interno del nuovo sistema processuale.
Ne risultava, per ciò solo, un’obiettiva divaricazione fra le modalità dell’offerta di assistenza giudiziaria e l’ordinaria titolarità, secondo il diritto processuale interno, delle potestà investigative che la correlativa domanda di collaborazione sollecita, inevitabilmente destinata ad acuire le disfunzioni di una struttura procedurale in sé rigida e farraginosa.
Soprattutto, quei modelli avrebbero rivelato una obiettiva difficoltà a riflettere le istanze di efficienza e tempestività proprie della moderna cooperazione giudiziaria, in sé caratterizzata, da un lato da sempre più intensi flussi di diretto scambio informativo tra autorità giudiziarie e, dall’altro lato, dalla necessità di assicurare l’efficienza delle prestazioni di assistenza giudiziaria richieste dal collegamento tra le procedure contestualmente in corso nei diversi ambiti nazionali (poiché riferite a comportamenti e dinamiche criminali in sé coinvolgenti l’azione repressiva di ordinamenti diversi).
In particolare, l’assetto codicistico della materia soffre visibilmente gli effetti negativi della pesantezza dell’apparato procedurale chiamato a mettersi in moto in presenza di una domanda di assistenza, tali caratteri negativi apparendo tanto più condizionanti quanto maggiore è la complessità del contenuto della richiesta e, in generale, quanto progressivamente più esteso ed intenso diviene il circuito internazionale della collaborazione a fini di giustizia.
Tali considerazioni sono state poste alla base di scelte ormai circondate da diffuso consenso, come dimostrato dalla sostanziale convergenza delle soluzioni accolte nei già ricordati disegni di legge, pur di opposta origine politica, depositati nella scorsa legislatura.
Si è, in particolare, previsto che, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e di sequestro a fini di confisca, l’intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d’appello e di questa medesima corte.
Tale scelta è stata operata in termini generali e, dunque, prescindendo dalla distinzione operata in quelle proposte legislative (entrambe sul punto specifico direttamente tributarie delle soluzioni prospettate dalla Commissione La Greca) tra l’esecuzione di domande di Stati membri dell’Unione e l’esecuzione di domande di altri Stati; ciò per evitare una sostanziale duplicazione dei circuiti giudiziari di per sé produttiva di appesantimenti e diseconomie, ma tanto più ingiustificata ove si consideri che la conservazione del circuito tradizionale (corte d’appello-procuratore generale) avrebbe conservato valore per una quota assai ridotta (approssimativamente stimabile intorno al dieci per cento) dei flussi complessivi della domanda di assistenza giudiziaria indirizzata al sistema giudiziario italiano.
Naturalmente, a tale scelta potrà dover corrispondere (anche in dipendenza delle soluzioni accolte in tema di titolarità delle funzioni di coordinamento investigativo) l’esigenza di rivisitare coerentemente le scelte, di appannaggio governativo, riferite all’individuazione sia dei corrispondenti nazionali del membro nazionale di Eurojust sia dei componenti della Rete giudiziaria europea.
Nella prospettiva appena delineata, si è specificamente previsto che il procuratore destinatario della richiesta di assistenza (trasmessagli direttamente dall’autorità di altro Stato o a lui pervenuta per il tramite del ministro della giustizia), richieda l’intervento del giudice per le indagini preliminari ogni qual volta la domanda abbia per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l’autorizzazione del giudice, negli altri casi (vale a dire sia quando attività di quel genere costituiscano l’oggetto esclusivo della domanda di assistenza sia quando invece le medesime si associno ad altre per le quali non sia dovuta la garanzia del giudice) provvedendo direttamente all’esecuzione.
L’affidamento al giudice della funzione di vaglio delle richieste di acquisizione probatoria di autorità di altri Stati soltanto nei casi predetti vale ad assicurare una reale ed adeguata corrispondenza tra il livello delle necessarie garanzie giurisdizionali e la natura delle attività da compiersi e degli interessi in esse coinvolti, evitando l’intervento del giudice sia reso, come oggi, necessario anche in vista del compimento di atti (acquisizioni di documenti ed informazioni, essenzialmente) che, ai fini del procedimento penale italiano non lo richiedono.
Naturalmente, è sembrato opportuno anche conservare un parametro di riconoscimento della necessità della garanzia del giudice modellato sulle esigenze del procedimento penale straniero, sì da rendersi comunque essenziale l’intervento del giudice ogni qualvolta sia l’autorità richiedente a prospettare autonomamente la necessità ovvero anche soltanto l’opportunità che l’atto sia compiuto ovvero autorizzato da un giudice, sì che, ad esempio, alla raccolta delle dichiarazioni di persone a conoscenza di informazioni utili all’accertamento del reato provvederà il pubblico ministero, salvo che l’autorità dello Stato richiedente non abbia espressamente richiesto l’intervento del giudice ovvero l’adozione di forme e modalità di compimento dell’atto (l’esame in contraddittorio piuttosto che il giuramento del dichiarante, ad esempio) compatibili soltanto con quella garanzia.
Pur conservandosi una base distrettuale per il riparto delle attribuzioni giurisdizionali (assolutamente necessaria per evitare un effetto di moltiplicazione degli interlocutori che si offrono alla collaborazione con le autorità straniere, in sé incompatibile con le esigenze di rapida e chiara individuazione dei destinatari delle domande di assistenza giudiziaria, ormai in larghissima misura trasmesse in via diretta, ma pernicioso anche per la coerenza delle prassi applicative), ragioni di di rapidità ed efficacia della collaborazione interstatuale a fini di giustizia penale sono alla base della contestuale previsione che l’esecuzione della domanda di assistenza per la quale sia stata riconosciuta l’assenza di motivi di rifiuto possa essere delegata dal giudice e dal procuratore della Repubblica ai rispettivi, corrispondenti uffici del luogo dove i singoli atti di acquisizione probatoria devono compiersi (tutti gli uffici di procura, naturalmente, conserveranno ratione loci la titolarità delle attribuzioni connesse all’esecuzioni di domande di assistenza finalizzate a notifiche e comunicazioni ovvero provenienti da autorità amministrative di altri Stati).
Il preliminare tema del riparto territoriale delle competenze riservate agli uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi distrettuali è stato considerato partendo dalla constatazione, già in premessa anticipata, che la funzione di filtro delle rogatorie aventi ad oggetto una pluralità di atti da compiersi in distretti diversi affidata dal legislatore del 2001 alla Corte di cassazione si è, in fatto, risolta in un fattore di obiettivo rallentamento e rilevante quanto non necessario appesantimento delle procedure, per ovviare ai ritardi ed agli inconvenienti del quale, peraltro, le autorità straniere rese avvedute del rischio di dover attendere mesi prima di poter conoscere l’organo designato per l’ esecuzione della rogatoria sovente ricorrono al preventivo frazionamento del contenuto delle richieste, così da poterle indirizzare direttamente ed immediatamente alle autorità dei singoli distretti di volta in volta interessati (ma le prassi registrano anche la concretezza del rischio di deflusso verso i canali della cooperazione di polizia, anche in casi non secondari, di una domanda di assistenza giudiziaria altrimenti esposta a rischio di frustrazione: si pensi al caso nel quale si ponga il problema di procedere ad attività di ricerca della prova, come perquisizioni da svolgersi contemporaneamente in più distretti, rientranti nelle potestà legalmente previste degli organi di polizia).
Come noto, il procedimento concretamente prescelto dal legislatore del 2001 per realizzare la concentrazione delle attribuzioni processuali riferite ad una rogatoria oggettivamente complessa in capo ad un unico organo giurisdizionale era immediatamente apparso alla dottrina più attenta suscettivo di osservazioni critiche.
Innanzitutto, si era dubitato della coerenza della scelta di prevedere una ulteriore fase processuale finalizzata all’individuazione dell’organo competente rispetto all’obiettivo di assicurare la trattazione tempestiva delle rogatorie nei casi urgenti, sì che, sotto tale profilo, l’esigenza di evitare le divaricazioni decisorie ed esecutive possibili in un sistema che ammette la trattazione separata di un’unica domanda di assistenza in sé sembrava avere ricevuto una considerazione isolata dalle ragioni, pure rilevanti nel sistema della cooperazione, di una risposta giudiziaria tempestiva ed efficace.
Allo stesso modo, si era dubitato che le ragioni tipicamente proprie della logica investigativa che permea una quota assai rilevante della domanda di assistenza a fini di acquisizione probatoria, potessero ricevere adeguata considerazione, al fine della individuazione dell’organo in grado di assicurare il più efficace adempimento di una domanda di collaborazione giudiziaria complessa, da parte del giudice di legittimità, la sfera e le finalità tipiche dell’intervento cognitivo del quale registravano una dilatazione impropria.
Ancora, la stessa natura dei criteri di giudizio (<>), in sé non vincolanti e meramente indicativi, non allontanava dalla disposizione in esame i dubbi di costituzionalità prospettati, quanto alla sorte del principio del giudice naturale precostituito per legge, in relazione all’attribuzione della funzione di individuazione dell’organo competente all’exequatur secondo parametri lasciati all’apprezzamento ampiamente discrezionale della Suprema Corte.
Una diversa impostazione risolutrice era, peraltro, emersa nei lavori parlamentari poi sfociati nella l. n. 367 del 2001, attraverso l’emendamento che, all’evidente fine di assicurare l’unitarietà della fase giurisdizionale attraverso l’introduzione di criteri vincolanti, in successione normativamente guidata fra loro, prevedeva, per l’ipotesi di pluralità di atti da eseguirsi in distretti diversi, che si avesse <>.
Si era, infine, notato che lo stesso presupposto della concentrazione (la pluralità di atti da eseguirsi in distretti diversi) ha di per sé una consistenza obiettiva astrattamente differenziata in relazione alla natura degli atti da compiersi (essendo più agevolmente percepibile ove sia richiesto la perquisizione di luoghi o il sequestro di cose che si trovano in territori diversi piuttosto che allorquando sia richiesta l’audizione di testimoni residenti in distretti diversi, ma che ben possono convocarsi dinanzi alla medesima autorità) e potrebbe persino non essere percepibile all’atto della deliberazione della Corte di cassazione (ove la dislocazione in distretti diversi delle persone o delle cose alle quali si riferisca la richiesta istruttoria si riveli, per effetto di circostanze sopravvenute ovvero non originariamente conosciute, soltanto successivamente alla pronuncia della S.C., ma prima che sia dato l’ordine di esecuzione della rogatoria da parte della corte d’appello individuata), ciò che contribuisce a dubitare della stessa affidabilità, rispetto ai fini prefissi di semplicità procedurale, del meccanismo selettivo prescelto, oltre che ad acuire possibili perplessità circa la corrispondenza di criteri di individuazione del giudice competente (all’exequatur di ammissibilità giuridica prima ancora che all’esecuzione degli atti richiesti) obiettivamente in sé privi di precisione ed obiettiva prevedibilità applicativa al principio costituzionale del giudice naturale.
L’esigenza di rimozione di quel così farraginoso ed inconcludente meccanismo procedurale potrebbe considerarsi adeguatamente prevedendo che, quando la richiesta abbia per oggetto attività di acquisizione probatoria che devono essere eseguite in più distretti, gli atti siano trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti e, ove non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale criterio, gli atti siano trasmessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Appare rilevante notare che, ai fini del computo in parola, dovrebbe potersi aver riguardo ai soli atti che per loro natura possono eseguirsi soltanto in un determinato luogo (es. perquisizioni locali, ordinariamente il sequestro e l’intercettazione di comunicazioni tra persone presenti) e non anche quelli suscettivi di compimento in più luoghi (raccolta di dichiarazioni, acquisizioni di tabulati telefonici e, ordinariamente, di documenti, etc.).
Onde evitare che eventuali dissensi tra uffici giudiziari rallentino oltre ragionevole misura l’assolvimento degli obblighi di cooperazione, sarà necessario altresì prevdere una specifica disciplina per contenere i tempi di definizione di eventuali contrasti tra uffici distrettuali del pubblico ministero e di parimenti eventuali conflitti di competenza.
Ovvie esigenze di semplificazione impongono di confermare l’attribuzione al procuratore della Repubblica individuato su base circondariale del compito di ricevere ed eseguire le richieste di assistenza a fini di citazione del testimone o di notificazione all’imputato residenti o dimoranti nel territorio dello Stato. nonché di quelle presentate da autorità amministrative di altri Stati in procedimenti concernenti illeciti penali.
Quanto alla disciplina dei casi di rifiuto di esecuzione, le tradizionali prerogative ministeriali, come già posto in rilievo, sono da abbandonarsi con riguardo alla trattazione delle domande di assistenza giudiziaria provenienti da autorità di altri Stati membri dell’Unione, essendo per loro natura assai difficilmente conciliabili con la natura dei vincoli sovranazionali e, come tali, ripudiate dagli strumenti di diritto internazionale (come la più volte citata Convenzione del 29 maggio 2000) che pienamente riflettono il significato di quei legami sul cruciale terreno della collaborazione a fini di giustizia penale.
Naturalmente, dovrà comunque prevedersi che l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria sarà essere rifiutata dall’organo giurisdizionale ogni qual volta ricorra uno dei motivi previsti dalla legge (tradizionalmente, riconducibili alle ipotesi nelle quali risulti che: a) gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato; b) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle altre condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla richiesta di assistenza; c) la richiesta non proviene da autorità di altri Stati membri dell’Unione europea, se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla richiesta di assistenza; d) è richiesto il sequestro di beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, se vi sono fondate ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca (tale ultima previsione non è altro che la trasposizione nella materia in esame della regola oggi dettata dall’art. 737, comma 3, lett. b), c.p.p.).
È sembrato inoltre necessario ed opportuno conservare la previsione (introdotta nel sistema processuale in occasione della ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990) di una potestà di sospensione dell’esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria motivata dalla necessità di non pregiudicare indagini o procedimenti in corso nello Stato.
Peraltro, nel nuovo assetto strutturale della disciplina di esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria delle autorità di altri Stati, quella clausola trova finalmente possibilità di coerente e lineare applicazione, laddove invece nel vigente sistema, la consapevolezza dell’esistenza di una sfera concorrente di attività, di regola collegata ad istanze investigative ancora circondate da esigenze di riservatezza, che può influenzare la stessa possibilità di prestazione dell’assistenza richiesta convive con un assetto procedimentale nel quale - salvo ad immaginare un improbabile ricorso alle competenze assegnate al procuratore generale dall’art. 118-bis disp. att. c.p.p. (poiché, invero, funzionalmente assai deboli e, comunque, limitate al solo ambito distrettuale) - nulla si dice delle modalità attraverso le quali l’organo competente all’esecuzione della rogatoria può effettivamente assicurarsi la conoscenza delle circostanze impeditive e la compiuta valutazione del loro rilievo.
Naturalmente, della sospensione dell’esecuzione dovrà darsi immediata comunicazione all’autorità richiedente.
Ai fini dell’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, i principi di disciplina condivisi dalla Commissione sono ispirati dalle innovative previsioni della citata Convenzione tra gli Stati dell’Unione europea del 29 maggio 2000 (e da coerenti profili evolutivi delle prassi in atto in più ampi ambiti di cooperazione), in forza delle quali il canone generale governante la materia è quello dell’esecuzione delle domande nelle forme, nei modi e nei tempi richiesti dallo stato richiedente, sempre che le finalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali di diritto dello Stato richiesto.
Coerentemente a tali linee di evoluzione del diritto internazionale convenzionale, si è previsto che:
- per il compimento degli atti richiesti si osservino le leggi dello Stato, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità straniera che non siano contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano;
- l’autorità giudiziaria che procede all’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria possa con decreto motivato autorizzare la presenza alle attività da compiersi delle autorità e degli esperti indicati dallo Stato richiedente (e sembra opportuno che di ciò sia data immediata comunicazione al ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità di Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea);
- se durante l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l’opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l’autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l’autorità richiedente;
- quando accordi internazionali prevedono la trasmissione diretta all’autorità giudiziaria delle richieste di assistenza giudiziaria, l’autorità richiedente che partecipa all’esecuzione possa presentare richieste complementari mentre si trova nel territorio dello Stato e che, trattandosi di autorità di Stati membri dell’Unione europea, la richiesta complementare possa essere comunicata anche verbalmente, con successiva documentazione nelle successive ventiquattro ore;
- sul versante attivo, quando, nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall’ordinamento dello Stato richiedente, l’autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifichi le modalità di esecuzione, tenendo conto degli elementi necessari per l’utilizzazione processuale degli atti richiesti.
Naturalmente, nella nuova architettura del sistema dell’assistenza giudiziaria a fini di acquisizione probatoria dovranno essere coerentemente valutati dal legislatore delegato i profili di reale giustificazione logico-giuridica delle soluzioni date dal legislatore del 2001 ai pur delicati nodi problematici dell’utilizzabilità degli atti acquisiti grazie alla collaborazione interstatuale.
Alla già rilevata esigenza di attrazione nella disciplina generale dell’assistenza giudiziaria (sul versante passivo come su quello attivo) delle attività di ricerca e sequestro dei beni provento di reato e, come tali, suscettivi di confisca è corrisposta, peraltro, la condivisione della necessità di estendere il fronte delle garanzie difensive correlate all’adozione di misure cautelari reali, pur senza pregiudicare l’effettività delle prestazioni cooperative richieste al sistema giudiziario italiano.
Peraltro, nell’attuazione della delega potrà trovare considerazione specifica la possibilità di individuare forme di contraddittorio o di controllo difensivo successive all’acquisizione della prova richiesta ai fini di giustizia di altro ordinamento in sé compatibili con la natura di procedure finalizzate a dare attuazione all’obbligo dello Stato italiano di assicurare la collaborazione giudiziaria richiesta da altri Stati, e, dunque a non adottare ordinamenti processuali interni che, consentendo all’interessato di avere conoscenza preventiva della domanda di assistenza, minaccino le effettive possibilità di proficua esecuzione ed utilizzazione della medesima domanda e, più in generale, l’efficacia delle procedure nelle quali i suoi esiti sono destinati a confluire.
Specifiche direttive sono poi dedicate, coerentemente all’assetto complessivo dell’impianto legislativo prefigurato:
- alle forme di acquisizione della documentazione relativa ad atti ed informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità straniera in conformità ad accordi internazionali in vigore per lo Stato;
- all’obbligo dell’autorità giudiziaria italiana di osservare le condizioni eventualmente poste dall’autorità straniera all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi;
- alle determinazione delle condizioni e delle modalità di trasferimento temporaneo all’estero a fini di indagine di persone detenute o internate richiesto in conformità ad accordi internazionali in vigore per lo Stato (in particolare, adeguatamente riconoscendosi il ruolo del ministro della giustizia, in ragione del valore politico delle responsabilità che si assumono attraverso le relative negoziazioni;
- alla possibilità, nei rapporti con altri Stati dell’Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, che l’audizione di testimoni e periti possa aver luogo mediante video conferenza o conferenza telefonica;
- all’adozione nei rapporti di cooperazione con altri Stati dell’Unione europea (e comunque nei casi previsti da accordi internazionale) di forme di assistenza giudiziaria specifiche, quali quelle assicurate dalle cd. squadre investigative comuni.
Con riferimento a tale ultimo tema, all’attuazione della delega sarà affidato il compito di individuare condizioni di disciplina coerenti con gli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale e convenzionale.
In particolare, la Commissione ha considerato la necessità di modellare i presupposti dell’avvio di tali procedure di cooperazione su quelle indicate nella corrispondente Decisione Quadro n. 465 del 13 giugno 2002 quadro, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea, in letterale conformità con le corrispondenti previsioni dell’art. 13 della Convenzione del 29 maggio 2000, prevedendosi la possibilità di costituzione dei gruppi di indagine comuni non soltanto nell’ipotesi di contestuale pendenza in più Stati di procedure collegate che abbisognino di coordinamento e concertazione, ma altresì in quella di “indagini condotte da uno Stato che comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati”, ciò che con evidenza appare imporre la necessità di ammettere che anche l’indagine in corso in soltanto uno degli Stati, in ragione delle sue proiezioni operative nel territorio di un altro Stato, possa giustificare la conduzione congiunta delle attività di ricerca della prova.
Non meno rilevante, nell’ottica di una coerente ed efficace utilizzazione del nuovo strumento di collaborazione internazionale, appare poi la considerazione della adeguatezza delle previsioni normative destinate a regolare l’ipotesi che la proposta di costituzione di una squadra investigativa comune incida su materie già oggetto di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano.
A tale riguardo, si è considerata l’insufficienza di previsioni finalizzate ad assicurare che dell’iniziativa volta alla costituzione di una squadra investigativa comune con autorità di Stati diversi abbiano tempestiva comunicazione gli organi titolari di funzioni di coordinamento (nei rispettivi ambiti di attribuzioni, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti d’appello interessate).
Se pure sia da ritenere ragionevole che, sulla base della comunicazione ricevuta dell’iniziativa costituiva, l’organo di coordinamento possa, riconoscendo l’esistenza di indagini collegate di altri uffici, impartire eventuali direttive finalizzate all’opportuno coinvolgimento operativo degli altri uffici interessati, non di meno, ciò (soprattutto, forse, considerando il complesso circuito di coordinamento affidato dalla norma dell’art. 118-bis disp. att. c.p.p. ai procuratori generali presso la corte d’appello) potrebbe non valere a prevenire tempestivamente il rischio di sovrapposizioni ed interferenze.
Appunto al fine di evitare di trasferire sul piano della collaborazione internazionale il peso delle difficoltà di un coordinamento interno incerto, già nella ricordata elaborazione della Commissione di studio ministeriale istituita nel 1999 si prevedeva una regola processuale ulteriore, finalizzata ad evitare il perfezionamento di accordi non preceduti da adeguato raccordo operativo tra gli uffici del pubblico ministero della Repubblica interessati, attraverso l’indicazione della necessità di una preventiva intesa tra gli uffici procedenti e, in caso di contrasti, di un intervento risolutivo dell’organo funzionalmente sovraordinato.
In coerenza con quella soluzione, da stimarsi assai più idonea ad assicurare le finalità del coordinamento investigativo dal rischio di iniziative non precedute da adeguata concertazione tra gli uffici interessati alla collaborazione con le autorità di altri Stati, potrebbe allora prevedersi di inserire, dopo il comma 3 del novello art. 371-ter c.p.p., una disposizione così congegnata:
“Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d’intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa, il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d’appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la corte di cassazione (ovvero, in maggior sintonia con quanto previsto dall’art. 118-bis disp. att., ma forse con minore efficacia, dai procuratori generali dei distretti interessati, d’intesa tra loro). Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal procuratore nazionale antimafia.”
Del resto, la necessità di preventiva intesa tra gli uffici del pubblico ministero titolari di indagini collegate (e l’opportunità di un efficace meccanismo di risoluzione dei contrasti) risulta condivisa, pur se tradotta in differenti schemi di disciplina, nei due più articolari disegni di legge presentati nella scorsa legislatura in vista della ratifica della richiamata Convenzione del 29 maggio 2000 (art. 21, comma 3, del d.d.l. 1951/C, di iniziativa dei deputati Violante ed altri; art. 5, comma 3, del d.d.l. n. 2372/C, di iniziativa del Governo).
Né va sottaciuto che un meccanismo analogo a quello proposto è già stato proficuamente sperimentato nel nostro sistema, in distinti, ma parimenti rilevanti al fine dell’efficienza del coordinamento investigativo e dei correlati valori della completezza e della tempestività delle investigazioni, campi applicativi (art. 11 l. 15 marzo 1991, n. 82, così come sostituito dall’art. 4 l. 13 febbraio 2001, n. 45).
Terminali notazioni sul tema in esame appare opportuno riservare al delicato profilo dell’utilizzabilità nel procedimento penale italiano degli atti compiuti dalla squadra investigativa comune.
Non mettendo conto rilevare che l’inserimento nel suddetto fascicolo dei verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune sembra, invero, esigere regole specifiche soltanto con riguardo alle attività compiute all’estero (dal momento che per quelli compiuti nel territorio dello Stato l’utilizzabilità discende dall’applicazione dell’ordinario regime degli atti di indagine irripetibili) appare necessario prevedere disposizioni precipuamente destinate a regolare la sorte processuale degli atti non ripetibili, con evidenti rischi di incertezza e divaricazioni interpretative in sé pregiudizievoli per l’efficace impiego del nuovo istituto.
La soluzione unanimemente accolta è stata di prevedere l’utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti nel territorio dello Stato in conformità alla legge nazionale e di quelli compiuti all’estero che non siano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano in limiti e con modalità analoghi a quelle previsti dalla legge per i corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana.
In sede di attuazione della delega, ulteriori specifiche disposizioni dovranno dettarsi per disciplinare le condizioni e i limiti della partecipazione a squadre investigative comuni operanti nel territorio dello Stato dei rappresentanti delle autorità di altri Stati, nonché di rappresentanti di organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea e di esperti con funzioni di assistenza.

31. (Segue): l’estradizione

All’esito di un dibattito alimentato anche dal contributo di proposte ed esperienze acquisito attraverso le audizioni di studiosi e di magistrati della Corte di cassazione, della Procura generale presso la medesima corte e di quella presso la corte d’appello di Roma, la Commissione è giunta ad elaborare le direttrici di riforma di una materia in sé assai delicata, ma resa ancor più complessa dalla necessità di raffronto comparativo con la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo prevista ai medesimi fini nei rapporti con altri Stati membri dell’Unione europea.
Sul presupposto della conservazione della tradizionale regola di esclusione della possibilità di estradizione di un imputato o di un condannato all’estero senza garanzia giurisdizionale (salvo a considerare l’esigenza di disciplinare forme procedurali semplificate in caso di consenso dell’avente diritto) si è innanzitutto riconosciuta l’esigenza di valorizzare la dimensione di effettività di quella medesima garanzia, in coerenza con un’obiettiva tendenza generale della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ad adeguare le forme di tutela processuale degli interessi che complessivamente sono coinvolti nelle procedure di estradizione al rango della protezione ad essi accordata dall’ordinamento.
Nell’enucleazione delle direttive in tema di estradizione per l’estero, tale generale esigenza si è tradotta innanzitutto nella scelta di escludere ogni residua incidenza dell’autorità politica nelle procedure in materia di liberta personale finalizzate ad assicurare la consegna dell’imputato e del condannato all’estero.
Nel quadro di una più generale manovra di semplificazione ed accelerazione della relativa procedura, ma anche di rafforzamento delle garanzie difensive, si è modificata l’intera sequenza procedimentale dell’estradizione all’estero, prevedendosi:
- che la corte d’appello individuata in base a criteri predeterminati per legge predeterminata decida entro un termine, decorrente dalla richiesta del procuratore generale, prorogabile nei casi e nei modi previsti dalla legge, sulla base della documentazione trasmessa dal pubblico ministero e di quella depositata dalla difesa e dopo aver compiuto le attività di acquisizione informativa e gli accertamenti ritenuti necessari (parallelamente, si è previsto l’obbligo per il procuratore generale di interrogare l’estradando, all’evidente fine di meglio assicurare la completezza degli accertamenti necessari in vista delle successive determinazioni, ma anche di consentire al medesimo estradando di poter predisporre la propria difesa fin dal primo contatto con l’autorità giudiziaria);
- meccanismi di interlocuzione diretta dell’autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente a fini di acquisizione informativa;
- che il procedimento dinanzi alla corte d’appello si svolga alla presenza necessaria del procuratore, del difensore e di quella eventuale del rappresentante dello Stato richiedente, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- che, su richiesta del procuratore generale, la corte possa disporre la custodia cautelare in carcere dell’estradando che si trovi in libertà al momento della concessione dell’estradizione e il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato;
- che anche nel caso di estradizione convenzionale sia sempre necessario il vaglio giudiziale del quadro indiziario posto a base della domanda di estradizione (salvo, ovviamente, che questa sia richiesta nei riguardi di persona condannata in via definitiva);
- che in caso di diniego dell’estradizione la corte, anche d’ufficio, revochi le misure cautelari già applicate e provveda sulle richieste di restituzione delle cose in sequestro;
- la fissazione di termini massimi di durata della custodia cautelare a fini estradizionali, da applicarsi anche in caso di sospensione dell’esecuzione dell’estradizione;
- che alla garanzia della specialità dell’estradizione, salvo che norme convenzionali non lo escludano, la persona estradata possa rinunziare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice (ciò che il legislatore delegato potrebbe disciplinare secondo uno schema che contempli: prima dell’esercizio dell’azione penale, l’intervento del giudice per le indagini preliminari competente; dopo quel momento, l’intervento del giudice procedente, durante la pendenza del ricorso per cassazione, quello del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e quando la sentenza è irrevocabile, del giudice dell’esecuzione), anche in tal caso dovendosi applicare la regola generale secondo la quale il consenso validamente prestato allo svolgimento di una procedura di cooperazione giudiziaria è da considerarsi irrevocabile, salvo che l’interessato provi di aver ignorato senza colpa circostanze determinanti del consenso.
Soprattutto, la Commissione ha ritenuto di condividere la proposta di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell’autorità politica e dell’autorità giudiziaria, sì da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri.
A quest’ultima si è scelto di riservare il sindacato dei motivi di rifiuto connessi alla lesione di diritti fondamentali della persona, alla sussistenza nella sentenza per l’esecuzione della quale è stata richiesta l’estradizione di disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento, al pericolo di sottoposizione ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizioni personali o sociali ovvero a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona.
Alla prima invece il vaglio, oltre che dell’effettiva tenuta della condizione di reciprocità nel caso nel quale sia richiesta l’estradizione del cittadino, del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche dell’incidenza dell’estradizione sulla sorte degli interessi essenziali dello Stato, in primis di quello della sicurezza.
Va altresì sottolineato che la Commissione ha ritenuto di accogliere l’idea che la funzione di filtro politico riservata al ministro debba potersi esaurire prima dell’avvio della procedura giurisdizionale, attraverso la decisione di dare o meno corso all’estradizione, ricollegandosi l’effetto della consegna ad una fattispecie a formazione progressiva il perfezionamento della quale interviene con l’adozione di una pronuncia giudiziale non più soggetta ad impugnazione (nulla, peraltro, impedirebbe di considerare nell’attuazione della delega l’esigenza di prevedere opportune e in taluni casi necessarie forme di intervento nelle procedure esecutive dell’autorità amministrativa).
Ne conseguirebbe l’effetto aggiuntivo di porre al riparo l’effettività degli obblighi di cooperazione assunti dallo Stato dal rischio di pratico svuotamento che attualmente in fatto talvolta consegue alla riconosciuta potestà del giudice amministrativo di sindacare la legittimità del decreto di estradizione e di sospenderne in via cautelare l’esecuzione, con conseguente impossibilità di assicurare la consegna dell’estradando in caso di successivo rigetto del ricorso.
Conservandosi l’attuale struttura del procedimento, viceversa, sarebbe inevitabile, a protezione della garanzia di serietà dell’offerta di cooperazione anticrimine della Repubblica, prevedere regole speciali per garantire il contenimento dei tempi di svolgimento del sindacato del giudice amministrativo, e, in particolare, dell’efficacia di provvedimenti cautelari non seguiti in tempi compatibili con le finalità della procedura di estradizione dalla conclusione del giudizio di cognizione piena.
Rilevanti innovazioni sono proposte anche con riguardo alla procedura di estradizione dall’estero.
Innanzitutto, attraverso l’esplicita attribuzione al ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure estradizione avviate su richiesta dell’autorità giudiziaria finalizzato alla tutela di interessi supremi della Repubblica, ma limitato quanto alle forme di esercizio dalla previsione di un termine di esercizio e dall’obbligo di darne comunicazione all’autorità giudiziaria.
In secondo luogo, introducendosi una regolazione degli effetti processuali del principio della specialità in grado di coniugare la massima portata espansiva di quella fondamentale garanzia di civiltà giuridica con l’esigenza di pienezza dell’esercizio della funzione giurisdizionale compatibile con l’attuazione del medesimo principio.
In particolare, l’esigenza di superare le tensioni interpretative che continuano a segnare l’approccio giurisprudenziale ai cruciali nodi problematici posti ruotanti attorno all’applicazione sul versante attivo dell’estradizione del principio in parola, ha spinto la commissione a prevedere che il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell’esecuzione della pena, così aprendosi la strada non soltanto all’assunzione di prove urgenti e comunque non rinviabili (ciò che è ammesso anche sul diverso presupposto che la specialità operi come causa di improcedibilità), nonché di quelle che comunque possono condurre al proscioglimento dell’imputato, ma alla possibilità di prevedere che, ai soli fini della richiesta di estensione dell’estradizione, possa essere emessa un’ordinanza che dispone la custodia cautelare, la cui esecuzione resti sospesa fino alla concessione dell’estradizione suppletiva e debba essere revocata nel caso di rifiuto della stessa, sì da evitare che l’osservanza scrupolosa della garanzia di specialità si traduca nella pratica quanto definitiva interdizione della funzione giurisdizionale, in fatto impedendosi di giungere alla formazione di un titolo idoneo alla presentazione di una domanda di estradizione suppletiva, così come imposto dalla medesima logica di garanzia.
La ricostruzione accolta dalla Commissione, così come sottolineato dalla dottrina alla quale si deve la sua elaborazione, si pone sostanzialmente in linea con le disposizioni di diritto internazionale convenzionale, la cui ratio, al di là delle varie e diversificate formulazioni, è sì quella di impedire che si proceda per un fatto anteriore e diverso, ma nello stesso tempo consente di ripudiare una sorta di implicita adesione ad una visione frazionata e dunque parziale del principio di specialità, il quale non è soltanto divieto di procedere per il fatto anteriore e diverso, ma è anche quella di garantire la possibilità di estensione dell’estradizione e di purgazione della stessa, sì che l’osservanza della regola di specialità non può prescindere dalla contestuale considerazione anche delle cause di caducazione dei relativi effetti, le quali pure contribuiscono a definire la natura e la funzione del principio in parola.
L’idea della specialità come causa di sospensione assicura inoltre il vantaggio di potersi applicare coerentemente sia al processo che all’esecuzione della pena (diversamente dall’idea di improcedibilità, del tutto inidonee a spiegare l’effetto della specialità nell’estradizione fondata su titolo di condanna definitivo), nonché quello di determinare la sospensione della prescrizione senza bisogno di adottare misure per interromperne il decorso.
Le ragioni anzidette contribuiscono altresì a dar conto della scelta di uniformare alle anzidette linee di disciplina anche la considerazione degli effetti della specialità nelle procedure di esecuzione all’estero di mandati di arresto probatorio, in ciò individuandosi un profilo di una più ampia esigenza di rimozione delle divaricazioni della disciplina dell’uno e dell’altro degli istituti finalizzati alla consegna della persona non imposte né giustificate dalla diversità dei relativi principi informatori.
L’esigenza di cristallizzazione normativa degli esiti positivi di un lungo e non sempre lineare percorso giurisprudenziale è poi alla base della direttiva che prescrive che la custodia cautelare sofferta all’estero ai fini dell’estradizione sia computata ad ogni effetto processuale previsto dalla legge italiana.
Obiettive istanze di equità impongono infine di prevedere la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta all’estero a fini estradizionali.

32. (Segue): il riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all’estero di sentenze penali italiane

La materia appare destinata a non subire rilevanti modificazioni, salvo a considerarsi, come si è già sottolineato, gli effetti dell’attrazione nella sfera di disciplina dell’assistenza giudiziaria delle attività prodomiche all’esecuzione all’estero ovvero nel territorio dello Stato di provvedimenti di confisca e l’erosione applicativa delle tradizionali regole codicistiche che può prefigurarsi nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea.
Peraltro, sull’applicazione della relativa disciplina sono destinate a riflettersi le scelte che sul piano della riforma del sistema di diritto penale sostanziale devono compiersi quanto all’individuazione dei fini da considerarsi obbligatoriamente per l’attivazione di una procedura di riconoscimento, nonché una più generale opzione di valorizzazione del ruolo di concentrazione informativa tipicamente da affidarsi all’autorità amministrativa centrale.

33. (Segue): l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell’Unione europea

Si tratta delle direttive destinate ad inserire nel codice di rito penale, nell’ambito della futura partizione corrispondente all’attuale XI Libro, un autonomo titolo contenente i principi guida del complesso processo di adattamento normativo necessario per dare attuazione al principio ormai prescelto come modello privilegiato di organizzazione normativa della cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea.
Tale nucleo fondamentale di disciplina (gli elementi costituivi del quale si prevede che siano destinati a prevalere sulle fonti normative di pari grado che non introducano deroghe espresse, sì da configurarsi una sorta di “riserva di codice”) si è individuato allo scopo di assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo alla produzione normativa finalizzata all’adeguamento del sistema processuale agli obblighi già assunti (in tema di esecuzione di ordini di blocco di beni e di sequestro probatorio, di ordini di confisca di beni, strumenti e proventi del reato, di provvedimenti di imposizione di sanzioni pecuniarie)ovvero da assumersi al termine delle negoziazioni intergovernative attualmente in corso (come nel caso della decisione quadro in preparazione sul cd. mandato probatorio europeo).
Si è, in altri termini, accolta l’idea che se la sede di specifica regolamentazione dei singoli apparati di adattamento normativo interno non può che continuare a ritrovarsi in leggi speciali, il codice debba apprestare un nucleo comune di fondamentali regole procedurali, in sé coerenti alle regole accolte nel sistema di cooperazione fra Stati dell’Unione europea nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e destinate ad applicarsi salvo il caso di espressa, successiva deroga legislativa.
L’enunciazione di un nucleo di regole fondamentali di traduzione interna del principio del mutuo riconoscimento, così come allo stato delineatosi in ambito europeo, non potrà, naturalmente, non riflettersi anche sulla applicazione della disciplina di attuazione Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sulla esecuzione del mandato d’arresto europeo introdotta con la legge n. 69 del 2005, in relazione a numerosi e non secondari profili di divaricazione dei contenuti di questa dagli obiettivi indicati dall’Unione europea che, ove non suscettivi di adeguata riduzione, dovranno considerarsi nella prospettiva di una speciale manovra di correzione ed integrazione legislativa le linee essenziali della quale sin da ora la Commissione ritiene di poter individuare con riguardo:
a) al ruolo conservato all’autorità centrale nel quadro di relazioni (di trasmissione, corrispondenza, interlocuzione, reciproca informazione) che la decisione quadro dell’Unione vuole invece riservate alle autorità giudiziarie, ancorché la logica di un’integrale “depoliticizzazione” della materia non possa spingersi sino al punto di escludere il pieno e tempestivo coinvolgimento informativo dell’autorità centrale e a non tener conto che soltanto all’autorità politica può riconoscersi un effettivo ruolo di garanzia dell’osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l’esecuzione all’estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento; pur con tali limiti, tuttavia, è evidente la necessità di prevedere che i mandati d’arresto europei possano essere trasmessi dagli Stati di emissione direttamente all’autorità giudiziaria territorialmente competente per l’esecuzione, che l’autorità giudiziaria possa trasmettere i mandati di arresto europei direttamente allo Stato di esecuzione, che l’autorità giudiziaria possa direttamente corrispondere con le autorità degli altri Stati dell’Unione anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi e delle ulteriori informazioni che siano eventualmente necessari all’esecuzione del mandato d’arresto (ovvero per dare diretta comunicazione della sospensione o del rinvio dell’esecuzione della consegna o concordare una nuova data di consegna);
b) alla necessità accolta sul piano sopranazionale di prevedere che l’autorità giudiziaria possa dare esecuzione al mandato d’arresto europeo anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale nelle ipotesi previste dall’art. 2, § 2 della già menzionata decisione quadro del 13 giugno 2002 (e sempre che il massimo della pena o della misura privativa della libertà personale sia non inferiore a tre anni), ripudiando qualsiasi forma di aggiramento del divieto di far ricorso alla clausola di doppia incriminazione (come attualmente invece realizzano le previsioni che tipizzano in una prospettiva interna le trentadue categorie delittuose contemplate dalla norma sopra richiamata, ovvero quelle che danno rilevanza alla mancata conoscenza della norma incriminatrice dello Stato di emissione da parte del cittadino o della persona residente nel territorio dello Stato dei quali sia stata chiesta la consegna o prescrivono forme di sindacato del merito del provvedimento posto alla base della richiesta di consegna ovvero ancora subordino l’esecuzione del mandato alla condizione che la persona della quale è chiesta la consegna non abbia agito in presenza di cause di giustificazione);
c) all’irrinunciabile esigenza di disegnare la successione temporale delle sequenze del procedimento in modo compatibile con l’obbligo di assicurare la consegna nel termine massimo di novanta giorni dalla ricezione del mandato, essendo invece quella attualmente prevista statutariamente indifferente agli obiettivi di tempestività della collaborazione indicati dalla decisione quadro del 13 giugno 2002. In coerenza con il sistema di regole individuato dalla già richiamata Convenzione integrativa del 29 maggio 2000, è poi previsto l’abbandono della clausola di doppia incriminazione al fine dell’esecuzione delle domande presentate da autorità di Stati membri dell’Unione europea.

Relazione al nuovo codice di procedura penale (Commissione Riccio) ; parte seconda .

18. Azione penale ed archiviazione

Il tentativo di riscrittura della disciplina dell’azione penale non poteva che prendere le mosse dalla constatazione delle gravi patologie che affliggono le attuali dinamiche di esercizio della potestas agendi da parte del pubblico ministero. Si allude, naturalmente, alla pratica impossibilità di dare attuazione al principio di obbligatorietà dell’azione penale, derivante dallo squilibrio esistente tra il numero delle notizie di reato che pervengono agli uffici di procura e le risorse umane e materiali di cui tali uffici dispongono: squilibrio che costringe i magistrati del pubblico ministero a compiere quotidiana¬mente scelte di politica criminale delle quali non rispondono politicamente, con buona pace del principio di soggezione del pubblico ministero sol¬tanto alla legge implicito nell’art. 112 Cost. e della sua funzione di irrinunciabile presidio dell’indipendenza esterna del rappresen¬tante dell’accusa.
Al riguardo si impone immediatamente un chiarimento. La regola dell’obbligatorietà è violata se il pubblico ministero non esercita l’azione penale quando sussistono le condizioni di legge che ne rendono doveroso l’esercizio (non infondatezza della notizia di reato), oppure se il pubblico ministero non compie le attività necessarie perché quelle condizioni si realizzino (vale a dire, se non vengono svolte tutte le indagini necessarie per sondare la fondatezza della notizia di reato). Benché la sua riconducibilità al perimetro operativo dell’art. 112 Cost. sia quanto meno dubbia, non va tuttavia sottovalutata, come è ovvio, la patologia inversa: l’ipotesi, cioè, dell’azione penale che venga esercitata nonostante manchino le condizioni di legge. L’eccesso di zelo, l’accanimento persecutorio, il “messianesimo inquisitorio” (per usare l’efficace espressione di uno studioso di diritto costituzionale) sono fenomeni non meno preoccupanti della colpevole inerzia, delle coperture, degli “insabbiamenti” che si è soliti tradizionalmente associare al cattivo esercizio del potere di agire. Lo dimostra la più recente legislazione processuale in materia di azione penale, quasi esclusivamente animata dal timore di scongiurare le iniziative azzardate del pubblico ministero: iniziative che il legislatore ha cercato di prevenire intervenendo sia in ambito ordinamentale (la titolarità esclusiva dell’azione penale recentemente assegnata al procuratore capo e il complessivo irrigidi¬mento dei vincoli gerarchici interni all’ufficio giocano a favore dell’inerzia piuttosto che dell’azzardo investigativo) sia in ambito processuale (con il neonato art. 405 comma 1-bis c.p.p. che, addirittura, utilizza lo strumento dell’archiviazione per frenare le iniziative penali avventate anziché per porre rimedio alla colpevole inattività del pubblico ministero).
Tentare di prevenire l’abuso delle funzioni inquirenti – limitando i danni “da azione penale temeraria” – è un compito al quale la Commissione non si è certamente sottratta: né è mancata la consapevolezza che per affrontare adeguatamente il tema dell’azione penale ci si sarebbe dovuti interrogare non soltanto sul comportamento del pubblico ministero una volta acquisita la notizia di reato, ma anche sulle dinamiche di acquisizione della notizia stessa (selezione delle notitiae criminis da parte della polizia giudiziaria, poteri di ricerca e acquisizione delle notizie di reato da parte del pubblico ministero ecc.: v. infra, il commento alla direttiva 56 della delega).
In questa sede, l’attenzione sarà tuttavia rivolta al principio di obbligatorietà inteso nella sua accezione più comune – ossia come principio che impone di agire penalmente quando ne ricorrano le condizioni – e agli strumenti normativi che ne possano garantire l’effettività.
L’idea che occuparsi di tutte le notizie di reato acquisite fosse un compito concretamente irrealizzabile dagli uffici di procura è stata accettata per molti anni con una certa rassegnazione dalla dottrina del processo penale (quella, s’intende, non disposta a mettere in discussione il principio di obbligatorietà, dal momento che i fautori del principio di opportunità ne hanno fatto uno degli argomenti-chiave per caldeggiare l’introduzione di tale principio nel nostro ordinamento). Molto spesso ci si è accontentati del generico auspicio che il legislatore contribuisse a riportare su livelli di normalità il carico giudiziario, attraverso un’opera di massiccia depenalizzazione o in altro modo (ad esempio, aumentando le fattispecie di reato perseguibili a querela di parte). S’intende che l’auspicio deve essere rinnovato, anche se finora il suo destinatario non ha inviato segnali confortanti: così come non può non essere rinnovato l’invito a eliminare o ridurre lo squilibrio tra mezzi e fini aumentando le risorse umane e materiali a disposizione dei magistrati.
Da qualche tempo, tuttavia, si è diffusa la consapevolezza che l’art. 112 Cost. si presti a letture non rigide, coraggiosamente “aperte”, compatibili con istituti e soluzioni normative nuove che potrebbero restituire vigore alla regola dell’obbligatorietà.
Una prima soluzione proposta al riguardo è quella che consiste nel per¬mettere agli uffici del pubblico ministero di selezionare legittimamente le notizie di reato da trattare con prece¬denza rispetto alle al¬tre sulla base di parametri normativi che andrebbero apposita¬mente individuati in sede parla¬mentare (i c.d. “criteri di priorità”), e in esecuzione di programmi operativi periodica¬mente stilati dagli stessi dirigenti degli uf¬fici alla luce di quei parametri. Come è stato puntualmente osservato, tale soluzione permetterebbe di «convertire in vincolata la discrezionalità libera della quale gode attualmente il pubblico ministero nel fissare l’ordine dei procedimenti», conferendo «legittimazione democratica agli indirizzi di politica criminale, oggi affidati a soggetti irresponsabili sul piano politico». Una seconda soluzione – perfettamente in grado di coesistere con la prima – è rappresentata invece dall’amplia¬mento normativo dei presupposti di operatività dell’archiviazione: in particolare, dall’idea che si possa consentire al pubblico ministero di rinunciare legittimamente all’azione penale anche nei casi in cui il reato ipotizzato non superi in concreto una soglia minima di offensività. Infine, si va sempre più diffondendo tra gli studiosi del processo penale la convinzione che debbano essere attribuiti poteri di iniziativa penale a soggetti privati, se non, addirittura, a soggetti pubblici diversi dal pubblico ministero.
Sono istituti dei quali già esistono taluni prototipi più o meno funzionanti nel nostro ordinamento. Il riferimento è principalmente all’art. 227 d.lgs. n. 51 del 1998 per quanto riguarda i criteri di priorità, all’art. 34 d.lgs. 274/2000 per quanto riguarda l’archiviazione per irrilevanza del fatto, agli artt. 21 ss. del medesimo d.lgs. per quanto riguarda il coinvolgimento diretto di soggetti privati nelle dinamiche di instaurazione del processo. La possibilità di estenderne e generalizzarne l’ambito operativo è già stata presa in considerazione in numerosi progetti di riforma: inevitabile, dunque, che anche la Commissione si facesse carico del problema.
Per quanto riguarda il sistema dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, nel corso dei lavori della Commissione è emersa, in primo luogo, la convinzione che un siffatto sistema non risulterebbe affatto incompatibile con il principio di obbligatorietà. Scopo delle guide-lines, si è fatto rilevare, è soltanto quello di stabilire in quale ordine le informative di reato devono essere prese in esame dal titolare del potere di azione: l’obbligo di investigare e l’obbligo di agire che l’art. 112 Cost. accolla al pubblico ministero rimarrebbero dunque intatti anche nei confronti delle notizie di reato ritenute dal legislatore non prioritarie. L’obiezione è che indicare le priorità significa, di fatto, consegnare le notitiae criminis postergate a un’inevitabile prescrizione: ma, si replica, questa non è una conseguenza diretta del sistema di cui si ipotizza l’introduzione, bensì l’effetto di una causa remota, rappresentata dal già descritto divario tra numero dei procedimenti e risorse disponibili. Con l’indicazione dei criteri di priorità sarebbe se non altro il legislatore, anziché il capo dell’ufficio di procura, a decidere quali reati devono prescriversi per difetto delle risorse necessarie a garantirne l’accertamento.
Ciò premesso, si è tuttavia ritenuto che le numerose domande alle quali sarebbe stato necessario dare risposta per introdurre una simile riforma nel nostro ordinamento – come andrebbe strutturata la procedura di individuazione normativa dei criteri? quali soggetti istituzionali andrebbero coinvolti nella fase di instaurazione di tale procedura (ministro della giustizia, consiglio superiore della magistratura, procuratore generale presso la corte di cassazione)? quale tipo di atto parlamentare andrebbe adottato (risoluzione, ordine del giorno, legge)? quali cadenze temporali, quali contenuti, quale livello di dettaglio avrebbero dovuto caratterizzare l’intervento legislativo? quali parametri avrebbero dovuto assumere rilevanza nell’indivi¬duazione dei criteri di priorità (esclusivamente parametri di natura sostanziale come il grado di disvalore dell’azione, il grado di disvalore dell’evento, l’intensità della colpevolezza, o anche parametri di matrice processuale come il pregiudizio che il ritardo avrebbe arrecato alla formazione della prova e all’accertamento dei fatti, la prognosi favorevole o sfavorevole in ordine agli esiti dell’indagine, le conseguenze della condanna per l’imputato, l’interesse della persona offesa)? come tenere conto delle particolari esigenze dei diversi territori e delle diverse sedi giudiziarie? come garantire effettività al sistema così congegnato? – avrebbero condotto la Commissione oltre i limiti segnati dai suoi compiti istituzionali, sia per l’inevitabile sconfinamento sul terreno delle dinamiche di formazione della volontà parlamentare, sia per le altrettanto inevitabili interferenze con la riforma della legge di ordinamento giudiziario.
Si è dunque preferito soprassedere, nell’attesa che progetti legislativi di più ampio respiro permettano finalmente di varare una riforma che la Commissione, è bene ribadirlo, ritiene non solo compatibile con il principio di obbligatorietà dell’azione penale, ma ormai imprescindibile per restituire effettività e concretezza a tale principio.
Quanto all’attribuzione di poteri di iniziativa penale a soggetti privati, il dibattito interno alla Commissione si è sviluppato sulla base di talune premesse largamente condivise. Nessun dubbio che si tratti, in linea generale, di una prospettiva riformatrice non soltanto pienamente sintonica con il modello costituzionale di giurisdizione penale, ma anche coerente con il crescente diffondersi di logiche privatistiche e negoziali in settori dell’ordinamento tradizionalmente improntati al dogma dell’indi¬sponibilità (come, ad esempio, nel settore amministrativo e in quello tributario). Altrettanto condivisa, all’interno della Commissione, è risultata l’opzione programmatica di prendere in considerazione soltanto l’ipotesi di attribuire il potere di esercitare l’azione penale all’offeso dal reato. Sono state dunque immediatamente scartate le proposte, più innovative, di attribuire il potere di azione anche al quivis de populo (quanto meno in determinati settori dell’ordinamento ove il controllo popolare appaia partico¬larmente utile) oppure a soggetti specializzati come le ASL in materia di sicurezza sul lavoro, gli uffici tecnici comunali in materia edilizia, gli organi regionali di protezione civile in materia di tutela dell’ambiente. Quest’ultima proposta, in particolare, è stata accantonata per il timore di consegnare le chiavi dell’azione penale a organi politicamente controllabili.
Ciò premesso, il dibattito si è sviluppato sul duplice versante dell’opportunità politica e della legittimità costituzionale della riforma. Sul primo versante, la principale obiezione da fronteggiare rimane quella fondata sul timore di un abuso del potere di azione da parte del privato, il quale, ovviamente, valuta con minore lucidità del pubblico ministero le vicende che lo coinvolgono. Si teme, in altre parole, che resti ancora valido quanto scriveva il ministro della giustizia nella re¬lazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1905: «una ri¬forma le¬gislativa non può produrre utili effetti se il Paese non vi sia preparato. Ora, l’educazione civile non è giunta presso di noi a tal segno, da indurne che l’azione popolare possa recare all’amministrazione della giustizia quell’ausilio che si ripromettono i suoi propugnatori. L’istituto, dal punto di vi¬sta della scienza astratta, ha un carattere libe¬rale e democra¬tico; ma, nelle condizioni presenti dei nostri co¬stumi, sarebbe pericoloso alla tranquillità dei cittadini [...] Vi sarebbe a temere che l’esercizio dell’azione penale servisse ad appagare odii e a suscitare vendette, o dive¬nisse mezzo di accuse temerarie, o ca¬lunniose, o di sordide speculazioni». Assegnare il potere di azione al privato, è stato osservato, significherebbe inoltre attribuire al medesimo la facoltà di provocare – a carico del destinatario dell’accusa – i gravi effetti stigmatizzanti ricollegati alla mera assunzione della qualità di imputato: anche se il fatto stesso che l’accusa provenga da un soggetto privato anziché da un magistrato dovrebbe in qualche misura limitare tali effetti. Un’altra obiezione molto seria è che attribuendo ai privati il potere di agire penalmente si rischia di pregiudicare l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, favorendo le persone offese più abbienti e in possesso di maggiori risorse per coltivare la propria pretesa. In breve, la preoccupazione, da un lato, è quella di trasferire anche sul piano della contesa giudiziaria le disparità economiche, sociali, culturali esistenti tra i consociati; dall’altro, quella di esporre la giustizia penale ai sentimenti e agli interessi personali, favorendo atteggiamenti gratuitamente perscutori o vendicativi.
Quanto ai rapporti tra l’azione penale privata e il principio di obbligatorietà, è noto l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui l’azione penale privata sarebbe compatibile con l’art. 112 Cost. purché il legislatore ne configuri la titolarità non come titolarità esclusiva, ma come titolarità concorrente con quella del pubblico ministero. Tale orientamento è parso ad alcuni dei commissari perfino troppo restrittivo: in fondo, è stato osservato, l’art. 112 Cost. intende dire – e si limita a dire – che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale nei casi previsti dal legislatore ordinario; quest’ultimo, dunque, sarebbe libero di attribuire anche in via esclusiva poteri di iniziativa processuale a soggetti diversi dal pubblico ministero. Ad altri, invece, l’orientamento della Corte costituzionale è parso eccessivamente permissivo, dal momento che – si è detto – ammettere che il privato possa esercitare l’azione penale in via concorrente o sussidiaria rispetto al pubblico ministero significa riconoscere che quest’ultimo si è già collocato fuori dell’area della legalità, ossia postulare come fisiologica, in qualche misura, la violazione della legge. Va detto però che questa opinione è rimasta isolata: al contrario, è emersa molto forte la convinzione che l’azione penale privata possa rivelarsi uno strumento prezioso proprio per rimediare alle inerzie del pubblico ministero nell’esercizio dei suoi poteri di azione e per dare piena attuazione a quel “diritto alla giurisdizione” che spetta a ogni cittadino a norma dell’art. 24 Cost.
S’intende che nel parlare di “inerzia” del pubblico ministero non si allude necessariamente a un’inerzia colpevole. Non si pensa, cioè, soltanto all’ipotesi alla quale alludeva Francesco Carrara in un celebre passaggio del suo Programma dedicato all’azione penale privata: «sia libero il pubblico accusatore di negare l’opera e l’aiuto suo a sostegno di una querela che nella sua opinione egli non crede giusta. Ciò sta benissimo […] Ma sia libero anche il privato di fare a meno di quello appoggio [e] di esercitare la sua azione coi propri mezzi e a suo esclusivo pericolo, [perchè] i giudizi o i pregiudizi (ossia le divinazioni) dei pubblici ministeri [non] hanno il dono dell’infallibilità». L’inazione del pubblico ministero che potrebbe trovare un efficace rimedio nell’intervento sostitutivo dei privati è – oggi – quella che si manifesta in relazione alle notizie di reato che gli uffici di procura non possono coltivare per mancanza di risorse umane e materiali. Il tema dell’azione penale privata si è quindi strettamente intrecciato, nel dibattito interno alla Commissione, con il tema dei criteri di priorità nell’esercizio della potestas agendi. Ne è emersa la convinzione che l’azione privata potrebbe servire proprio a colmare i vuoti di risposta giurisdizionale che attualmente si registrano in relazione ai reati non “prioritari” nell’agenda del procuratore della repubblica. Una soluzione, dunque, che, a un tempo, offrirebbe maggiori garanzie all’offeso e servirebbe a rendere più efficace e rapido il sistema penale, avvicinando i cittadini alla giustizia e conferendo maggiore credibilità al sistema.
Per rimanere coerente con queste premesse, la Commissione ha dovuto però farsi carico di un duplice ordine di problemi: 1) il rischio di un sovraccarico di lavoro per le autorità giudicanti (cioè il rischio che il sistema non riuscisse ad assorbire l’inevitabile incremento delle richieste di attivazione della giurisdizione penale); 2) l’esigenza di ridurre ai minimi termini il livello di coinvolgimento del pubblico ministero nel processo avviato su iniziativa altrui.
Quest’ultimo profilo si è rivelato particolarmente delicato e problematico. L’esperienza storica e comparatistica – la citazione diretta del codice 1865; la citazione diretta per i reati di ingiuria e diffamazione del codice 1913; la citation directe del codice di procedura penale francese vigente – offre all’attenzione dello studioso del processo penale un modello standard di giudizio a iniziativa privata in cui la persona offesa si limita a promuovere, senza realmente esercitarla, l’azione penale: ossia provoca l’instaurazione del giudizio, ma, come è stato scritto, «una volta raggiunto lo scopo, vale a dire la fissazione dell’udienza […], viene esautorata della funzione di accusatrice, a quel punto assegnata soltanto al magistrato». Non a caso, in questi modelli – con la sola eccezione del sistema del 1913 – la parte privata è poi obbligata a costituirsi parte civile nel processo (anche se in Francia si ammette che il danneggiato possa costituirsi parte civile senza chiedere un risarcimento). Sono sistemi che hanno sempre sofferto in qualche modo di questo loro carattere ibrido, perché in fondo non corrispondono alla più autentica filosofia dell’istituto, che è quella evocata dall’immagine carrariana di un offeso che «esercita la sua azione coi propri mezzi e a suo esclusivo pericolo» e del pubblico ministero che – per citare ancora Carrara – «si tiene in disparte e rimane spettatore inerte della lotta che va a impegnarsi fra l’offeso e l’asserito offensore». Non è un caso, probabilmente, che l’istituto della citazione diretta abbia trovato scarsissima applicazione nella prassi giudiziaria dei codici 1865 e 1913. Sistemi di questo genere, inoltre, non risolverebbero se non in parte il problema attuale del sovraccarico di lavoro degli uffici di procura, perché comunque costringerebbero in qualche misura il pubblico ministero a occuparsi anche delle notizie non prioritarie.
L’opinione della Commissione è che debbano pertanto ipotizzarsi modelli di giurisdizione penale nei quali il processo non solo nasca, ma viva e muoia (rectius: non solo possa nascere, ma possa vivere e morire) senza pubblico ministero. Tenuto conto sia delle residue perplessità che l’istituto suscita sul piano dell’opportunità politica, sia dei rischi di eccessivo sovraccarico per gli organi giudicanti che esso provoca, si è ritenuto, tuttavia, che un simile ambizioso modello di giustizia penale a iniziativa privata potesse ancora trovare spazio unicamente nei confini del procedimento di pace. Si è pertanto deciso di limitare l’intervento riformatore a una riscrittura dell’istituto del ricorso immediato della persona offesa attualmente disciplinato dagli artt. 21 ss. del d.lgs. 274/2000. Tale ricorso è stato qualificato senza mezzi termini come forma di esercizio privato dell’azione penale: inoltre, e soprattutto, il meccanismo di instaurazione del rito su iniziativa dell’offeso è stato configurato in modo tale da consentire la celebrazione del processo anche in difetto di ogni iniziativa della parte pubblica, secondo principi e regole per la cui dettagliata descrizione si rinvia al commento alla direttiva 88 della delega.
Del tutto imprescindibile, allo scopo di restituire effettività al canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, è stata infine ritenuta l’introduzione nel nostro sistema processuale di forme di archiviazione legate alla scarsa offensività della condotta criminosa. Al riguardo, per l’illustrazione delle soluzioni adottate, si rinvia al commento alla direttiva 65 della delega.
La direttiva 56 («1. potere-dovere del pubblico ministero di svolgere investigazioni dirette all’acquisizione della notizia di reato, nei termini e con le modalità previste dalla legge; 2. esclusione di tale potere-dovere in casi predeterminati») conferisce al pubblico ministero il potere-dovere di svolgere investigazioni dirette alla formazione della notizia di reato. Benché non se ne faccia esplicita menzione, presupposto indispensabile per l’esercizio di tale potere-dovere è l’esistenza di un’informativa di reato non qualificabile come notitia criminis per genericità o incompletezza di rappresentazione. L’attività di ricerca della notizia di reato dovrà pertanto svilupparsi, per usare l’efficace espressione di uno studioso, all’interno di «coordinate già date di sospetta reità» (pur non sfuggendo alla Commissione che il discrimine tra un’attività di ricerca della notitia criminis avviata in totale mancanza di un sospetto di reità e un’attività del medesimo tipo avviata in presenza di un sospetto che il pubblico ministero abbia tratto da una fonte informale, potrà, in concreto, risultare assai labile).
La Commissione ha ritenuto che attribuire al pubblico ministero il potere-dovere di cui trattasi fosse indispensabile per garantire un esercizio dell’azione penale esteso anche ad ambiti oggettivi e soggettivi in relazione ai quali potrebbe mancare o essere debole l’iniziativa autonoma degli organi di polizia, pur sempre soggetti all’influenza delle relative strutture politico-amministrative di appartenenza. In questo senso, la direttiva (che ripropone e conferma una scelta già compiuta dal legislatore del 1988 nell’art. 330 del vigente codice di procedura penale) va dunque intesa come strettamente funzionale alla tutela del principio di obbligatorietà. Si è inoltre ritenuto che il coinvolgimento del pubblico ministero nelle attività di formazione della notitia criminis fosse una scelta maggiormente coerente con la logica sottesa a taluni istituti previsti dalla legislazione processuale speciale – come il colloquio investigativo, le operazioni sotto copertura e le intercettazioni preventive – che testimoniano il già avvenuto superamento della tradizionale concezione dell’organo inquirente come passivo recettore delle notizie di reato.
La clausola «nei termini e con le modalità previste dalla legge» riflette, tuttavia, l’esigenza di sottoporre a una puntuale e stringente regolamentazione normativa il potere-dovere del pubblico ministero di “costruire” la notizia di reato. Tale esigenza nasce, per un verso, dalla constatazione che l’assenza di vincoli normativi ha favorito, talora, il ricorso a discutibili modalità di esercizio del potere di cui all’art. 330 c.p.p., prevalentemente incentrate su un uso improprio del cosiddetto “registro delle non notizie di reato”; per altro verso, dalla consapevolezza che affidare alla piena discrezionalità dell’organo inquirente l’an e il quomodo dello svolgimento delle investigazioni di cui trattasi finirebbe per trasformare tali investigazioni – concepite come strumento di salvaguardia del principio di obbligatorietà – in un rimedio peggiore del male, dando definitivamente ragione a chi, in dottrina, dopo avere denunciato la «ineludibile valenza politica» delle indagini che hanno «come atto conclusivo la notizia di reato», ne invoca, coerentemente, la sottoposizione a controlli di carattere politico.
Sul primo versante (estensione oggettiva del potere-dovere investigativo del pubblico ministero), il riferimento ai termini e alle modalità previste dalla legge andrà pertanto inteso sia come necessario contenimento delle investigazioni “per” la notizia di reato entro limiti cronologici e contenutistici predeterminati (fino al limite estremo, espressamente previsto, del divieto assoluto di svolgimento delle suddette investigazioni in casi predeterminati), sia come necessità di prevedere una specifica disciplina della registrazione delle informative generiche di reato che abbiano dato origine a tali investigazioni (distinguendo, peraltro, l’ipotesi in cui l’informativa non costituente notizia di reato per genericità o incompletezza di rappresentazione sia stata ricevuta dal pubblico ministero in forma qualificata, dall’ipotesi in cui lo spunto investigativo sia stato acquisito informalmente o sia emerso, come spesso accade, nel corso di un’indagine concernente una notitia criminis già iscritta nell’apposito registro). Quanto al rischio che le investigazioni asseritamente dirette alla formazione della notizia di reato possano in realtà nascondere indagini su notizie di reato già acquisite – quanto alla possibilità, cioè, che gli spazi di legittima “costruzione” della notitia criminis concessi al pubblico ministero vengano illegittimamente dilatati al fine di aggirare la disciplina dei termini investigativi –, si tratta di patologie alle quali pone rimedio la direttiva 62 (vedi) nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di retrodatare il termine iniziale dell’indagine in sede di valutazione dell’utilizzabilità degli atti investigativi compiuti solo apparentemente nei termini di legge.
Quanto, invece, al possibile attrito con il principio di obbligatorietà dell’azione penale, l’opinione di una parte della Commissione era che fosse necessario imporre tout court al legislatore delegato la previsione di un controllo giurisdizionale sull’attività e sulle determinazioni del pubblico ministero. Tale controllo avrebbe potuto strutturarsi sulla falsariga di quello già previsto dal codice di procedura penale per le investigazioni contro ignoti (anch’esse, in fondo, dirette a “costruire”, rendendola nominativa, la notizia di reato): rivelatesi infruttuose le investigazioni dirette alla formazione della notitia criminis, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere al giudice per le indagini preliminari l’assenso alla mancata iscrizione dell’informativa generica di reato nel registro delle notitiae criminis; il giudice, investito della richiesta, avrebbe potuto dare il suo assenso oppure negarlo, ordinando all’inquirente l’iscrizione immediata della notizia già acquisita oppure disponendo la prosecuzione delle investigazioni dirette ad acquisirla. All’accoglimento di una simile proposta – così come di altre suggerite nel corso della discussione, imperniate, ad esempio, su un coinvolgimento attivo del denunciante nella procedura di controllo sul rispetto degli obblighi investigativi del pubblico ministero – si è tuttavia obiettato che la stessa avrebbe condotto a un insostenibile dispendio di risorse processuali, traducendosi nell’istituzione di controlli solo formalmente ossequiosi del principio di obbligatorietà. Si è inoltre fatto rilevare come il coinvolgimento del giudice in una fase addirittura precedente all’acquisizione della notizia di reato avrebbe determinato un’intollerabile espropriazione delle prerogative istituzionali del pubblico ministero in favore dell’organo giudicante, trascinando il secondo in aree che dovrebbero rimanere riservate alla responsabilità del primo.
Preso atto di questa divergenza di opinioni, si è ritenuto preferibile non vincolare in alcun modo il legislatore delegato circa l’an e il quomodo (forme, contenuti, estensione, natura) del controllo sugli obblighi investigativi gravanti sul pubblico ministero in presenza delle informative di reato generiche o incomplete: obblighi la cui sussistenza è stata peraltro ribadita attraverso la configurazione della situazione soggettiva gravante sull’organo dell’accusa come “potere-dovere” anziché come mera “facoltà”.
La direttiva 57 («previsione che debba considerarsi notizia di reato qualunque rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incri¬mi¬na¬trice contenuta nel codice penale o in leggi spe¬ciali») riflette l’esigenza, largamente condivisa nell’ambito della Commissione, di fornire una definizione normativa della notizia di reato. Scopo della direttiva è quello di delimitare e dare concretezza all’obbligo di iscrivere la notitia criminis nell’apposito registro, chiarendo definitivamente che cosa deve essere iscritto in tale registro e superando le ben note incertezze manifestatesi nell’utilizzo del c.d. “modello 45” da parte degli uffici di procura. Elementi strutturali della nozione accolta sono l’esistenza di una rappresentazione del fatto, la sua non manifesta inverosimiglianza (intendendosi per rappresentazione manifestamente inverosimile quella contraria a elementari leggi logiche o scientifiche oppure inconciliabile con fatti notori), il carattere specifico del fatto rappresentato, l’impossibilità di effettuare una diagnosi sicura e immediata di irrilevanza penale del medesimo.
Nel corso dei lavori della Commissione era stata avanzata la proposta di precisare ulteriormente il concetto con l’aggiunta di una speculare definizione normativa delle non-notizie di reato («informative di reato concernenti fatti palesemente non previsti dalla legge come reato, o la cui rappresentazione appaia manifestamente inverosimile per contrarietà a elementari leggi logiche o scientifiche o per inconciliabilità con fatti notori; informative di reato non costituenti notitia criminis per genericità o incompletezza di rappresentazione»). La proposta, tuttavia, è stata bocciata in quanto ritenuta meramente ripetitiva di concetti già desumibili a contrario dalla definizione accolta di notizia di reato.
Ugualmente minoritario è risultato l’orientamento tendente a inserire nella legge delega la previsione di forme di controllo – giurisdizionale o interno all’ufficio – sulla scelta del pubblico ministero di destinare l’informativa al registro delle “non-notizie di reato” anziché al registro delle notizie di reato. L’intento era quello di scongiurare, per il futuro, ogni condotta elusiva della regola dell’obbligatorietà imperniata sull’uso improprio del “modello 45”: anche in questo caso (vedi sub direttiva 56) si è tuttavia ritenuto che introdurre simili forme di controllo non corrispondesse né a criteri di oculata gestione delle limitate risorse materiali e umane delle quali dispongono gli uffici giudiziari, né – con specifico riferimento all’ipotesi di introdurre controlli di tipo giurisdizionale – a criteri di corretto riparto delle funzioni requirenti e giudicanti.
Nella direttiva 58 («1. obbligo del pubblico ministero di iscrivere la notizia del reato in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica, indicando la data della sua acquisizione e, appena possibile, il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito; 2. obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all’eventuale mutamento del titolo del reato») viene disciplinato l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere la notizia di reato in apposito registro custodito presso gli uffici di procura.
Rispetto al vigente assetto normativo, la novità è rappresentata dal fatto che il pubblico ministero deve indicare, all’atto dell’iscrizione, la data di acquisizione effettiva della notitia criminis. L’innovazione si spiega con l’intento, esplicitato nella prima parte della direttiva 62, di fare decorrere il termine a quo delle indagini preliminari dalla data di acquisizione effettiva della notizia di reato anziché, come oggi avviene, dalla data della sua iscrizione nel registro delle notitiae criminis («1. prevedere un termine per le indagini preliminari […] decorrente dall’acquisizione della notizia di reato»).
A tale esigenza – tanto più avvertita dalla Commissione dopo avere riconosciuto la legittimità delle investigazioni del pubblico ministero dirette all’acquisizione della notizia di reato (vedi sub direttiva 56) – si accompagna quella di consentire al giudice, su istanza dell’interessato, la “retrodatazione” del termine investigativo iniziale (si veda ancora la direttiva 62: «5. potere-dovere del giudice, su istanza dell’interessato, di accertare la data di effettiva acquisizione della notizia di reato agli atti del procedimento, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari»). Al riguardo, si è ritenuto, per un verso, che l’erronea indicazione della data di acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero (nel senso, ovviamente, dell’indicazione di una data successiva a quella di effettiva acquisizione) dovesse comportare soltanto l’inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo la scadenza del “vero” termine investigativo e non anche l’inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti tra la data di acquisizione effettiva della notizia e la data di acquisizione indicata nel registro. Per altro verso, si è ritenuto opportuno confinare il potere di retrodatazione del giudice alla sola verifica della utilizzabilità degli atti investigativi compiuti fuori termine. Non potrà pertanto essere previsto, nel corso delle indagini preliminari, un apposito incidente giurisdizionale volto a verificare la data di effettiva acquisizione della notizia di reato a prescindere dalla contestazione di utilizzabilità di uno specifico atto investigativo per inosservanza del termine. Conviene inoltre ribadire che il giudice non dovrà essere chiamato a sindacare la correttezza della data di iscrizione della notizia di reato ma la correttezza della data di acquisizione, indicata all’atto dell’iscrizione. L’inciso «agli atti del procedimento» punta, infine, a evitare che il vaglio giurisdizionale possa estendersi ad atti inseriti ab origine in fascicoli relativi ad altri, ed ancora riservati, procedimenti.
Le direttive 65-67 contengono i criteri ai quali dovrà ispirarsi il legislatore delegato nel disciplinare l’istituto dell’archiviazione della notizia di reato.
Quanto ai presupposti dell’archiviazione, indicati nella prima parte della direttiva 65 («1. potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione per essere ignoti gli autori del reato o per insostenibilità dell’accusa in giudizio, anche per la particolare tenuità del fatto»), si è ritenuto opportuno, in primo luogo, promuovere la “insostenibilità dell’accusa in giudizio” a criterio di carattere generale per la legittima desistenza dall’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Ciò nella convinzione che tale presupposto – comune al provvedimento liberatorio terminativo dell’udienza di conclusione delle indagini – debba essere inteso come comprensivo non soltanto delle fattispecie di “infondatezza” in senso stretto della notizia di reato, ma anche delle ipotesi attualmente disciplinate dall’art. 411 c.p.p. (improcedibilità, estinzione del reato, non previsione del fatto come reato), nonché, in genere, di tutte le ipotesi di prevedibile esito abortivo dell’imputazione, quale che sia la formula di proscioglimento che si presume verrebbe adottata in sede processuale. Scompare per questo motivo il richiamo, contenuto nella direttiva 50 della legge delega del 1987, alla improcedibilità dell’azione penale quale causa “speciale” di archiviazione. In questo modo dovrebbero essere superate le incertezze interpretative derivanti dall’attuale disposto dell’art. 411 c.p.p. (da non riprodurre in sede di attuazione della delega), il quale, dichiarando archiviabili per una ragione diversa dalla loro infondatezza le notizie di reato concernenti fatti estinti o non previsti dalla legge come reato o perseguibili solo in presenza di una condizione di procedibilità in concreto insussistente, sembrerebbe escludere dal perimetro operativo degli artt. 408-414 c.p.p. le notizie di reato non definibili stricto sensu infondate ma neppure ricomprese in quel catalogo (ad esempio, le notizie di fatti non costituenti reato o non punibili). Per queste stesse ragioni – vale a dire, per la sua sostanziale superfluità – la Commissione ha ritenuto di non inserire nella direttiva un richiamo alla possibilità di decretare l’archiviazione “per intervenuta oblazione”, come pure era stato proposto.
Chiarito che si è ritenuto, per contro, di assegnare ancora autonomo rilievo, in ragione delle sue peculiarità, all’archiviazione delle notizie di reato concernenti soggetti ignoti, un discorso più articolato merita il riferimento alla possibilità di decretare l’archiviazione “anche per la particolare tenuità del fatto”.
Al riguardo, la Commissione – unanimemente favorevole a estendere al processo ordinario l’istituto della tenue offensività, sinora confinato, a titolo sperimentale, nel sottosistema minorile e in quello di pace – ha dovuto affrontare in via pregiudiziale due delicate questioni. In primo luogo, si doveva decidere se configurare la tenuità del fatto come causa di esclusione della punibilità (secondo il modello già normativamente sperimentato in ambito minorile) oppure come causa di esclusione della procedibilità (secondo il modello già normativamente sperimentato nell’ambito del procedimento di pace). In secondo luogo, si trattava di stabilire se consentire la declaratoria di tenuità del fatto anche in sede di archiviazione della notizia di reato o soltanto in ambito processuale (id est, con sentenza): in altre parole, se configurare o meno la modesta offensività della condotta come una causa di legittima desistenza dall’esercizio dell’azione penale. Si tratta, è bene precisarlo, di due variabili indipendenti: in quanto causa di improcedibilità, è scontato che la modesta offensività della condotta criminosa avrebbe potuto e dovuto essere annoverata tra i presupposti di legittima rinuncia alla potestas agendi; ma la scelta di configurare la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità non impedisce di prevedere che la tenuità venga ugualmente dichiarata con archiviazione.
Quanto al primo dilemma, si è ritenuto che il compito di fornire il più corretto inquadramento sistematico all’istituto non potesse che essere affidato ai lavori di riforma del codice penale. L’opinione della Commissione è che sarebbe peraltro inopportuno configurare la tenuità del fatto come causa di improcedibilità, sia per il rilievo che una simile qualificazione risulta più coerente con la previsione di cause di mancato esercizio o di mancato proseguimento dell’azione penale legate alla valutazione di interessi esterni al fatto e al suo autore, sia perché la disciplina processuale dell’improcedibilità (e in particolare, la precedenza logica che va riconosciuta all’improcedibilità rispetto alle altre cause di proscioglimento) stenta a conciliarsi con i contenuti della declaratoria di tenuità, che non può prescindere dall’analisi del merito della causa e che dovrebbe intervenire, almeno in sede dibattimentale, soltanto dopo l’accertamento degli altri elementi costitutivi del reato.
Quanto all’alternativa archiviazione/sentenza (rectius, archiviazione e sentenza o solo sentenza), la prima soluzione presa in esame è stata quella di prevedere, in accordo con un diffuso orientamento dottrinale, che la tenuità del fatto potesse venire dichiarata soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale, con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. A sostegno di tale soluzione si è fatto rilevare, nel corso della discussione, come la declaratoria di tenuità non possa prescindere dall’accertamento della responsabilità dell’autore del fatto tenue: e ciò sia sul piano logico, non potendo essere valutata, in concreto, la tenuità di un fatto di reato se non dopo averne ricostruito i connotati oggettivi e soggettivi di illiceità, sia sul piano giuridico, dal momento che una decisione di tenuità adottata “in ipotesi di responsabilità” graverebbe pesantemente e in maniera del tutto ingiustificata sulla reputazione e sull’onorabilità del suo destinatario (il quale, come è ovvio, potrebbe non avere mai commesso il fatto asseritamente tenue, o averlo commesso in presenza di cause scriminanti). La decisione della quale si discute andrebbe pertanto necessariamente adottata in un contesto “garantito”, nel cui ambito l’imputato possa rivendicare e far valere il suo diritto a essere prosciolto per tenuità del fatto da un giudice che abbia previamente accertato la sua responsabilità. Accolte simili premesse, si sarebbe dovuta coerentemente escludere la possibilità di dichiarare la non punibilità (o l’improcedibilità) per tenuità del fatto in sede di archiviazione della notizia di reato; accertata nel corso della fase investigativa la modesta offensività dell’episodio criminoso, il pubblico ministero non avrebbe potuto interrompere le indagini e chiedere una declaratoria di tenuità “in ipotesi di responsabilità”.
A questo modello di regolamentazione dell’istituto – destinato a introdurre forme di esercizio sostanzialmente astratto dell’azione penale (in quanto il pubblico ministero, in possesso di elementi investigativi tali da rendere probabile un proscioglimento dibattimentale per tenuità del fatto, avrebbe dovuto comunque esercitare l’azione) e a rendere necessaria, di conseguenza, una rimodulazione dello stesso concetto di “superfluità” del processo adottato dalla Corte costituzionale a parametro fondamentale delle scelte dell’organo inquirente in materia di azione penale – si è opposto, in primo luogo, che esso non avrebbe comportato alcun significativo guadagno in termini di economia processuale e quindi di durata ragionevole dei processi. E’ stato osservato, infatti, che l’ampliamento dello spettro decisionale conseguente all’introduzione della nuova formula di proscioglimento comporterà un inevitabile appesantimento delle cadenze processuali, dovuto anche al notevole incremento degli obblighi motivazionali negativi gravanti sul giudice: appesantimento al quale, nella prospettiva in esame, non avrebbe fatto riscontro alcun risparmio di tempo e di risorse processuali in fase investigativa, dovendo l’indagine sul fatto tenue svolgersi comunque in maniera completa e dovendo l’azione penale venire necessariamente esercitata. Il rischio paventato da taluni commissari è che, a simili condizioni, il vaglio di tenuità del fatto finisse per retrocedere a sedi procedimentali non soltanto non garantite, ma addirittura sottratte al controllo giurisdizionale: il riferimento è alla possibile disinvolta “cestinazione” delle notizie di reato concernenti i fatti di scarsa portata lesiva, ma anche alla selezione delle notitiae criminis effettuata sulla base dei “criteri di priorità” individuati dal capo dell’ufficio, tra i quali tradizionalmente figura – e non potrà non figurare anche nel momento in cui la materia dovesse trovare finalmente una compiuta regolamentazione normativa – la dimensione concretamente offensiva dell’illecito. Il pericolo, in altre parole, era che al cospetto di un illecito rivelatosi “tenue” fin dalla prima delibazione della notitia criminis, il pubblico ministero, anziché indagare in maniera completa ed esercitare l’azione penale solo per assicurare all’imputato una sentenza di proscioglimento, avrebbe potuto preferire il commodus discessus dell’abbandono della notizia di reato sullo scaffale degli affari “non prioritari” (se non quello, ancora più insidioso, del ricorso al “modello 45”): con buona pace, è appena il caso di osservarlo, non solo delle aspettative di giustizia del denunciato e dell’offeso, ma anche del rispetto del principio di obbligatorietà.
Quanto alle obiezioni in ordine alla ritenuta impossibilità (logica e giuridica) di decidere nel senso della tenuità senza avere previamente accertato la responsabilità dell’indagato, si è ritenuto, in primo luogo, che la valutazione di possibile superfluità del dibattimento legata alla modesta offensività della condotta criminosa possa essere effettuata in molti casi dal pubblico ministero anche assumendo come mera ipotesi la responsabilità dell’indagato. E’ quanto accade, del resto, in ambito minorile secondo la stessa Corte costituzionale: «è evidente – si legge in Corte cost. 22 ottobre 1997, n. 311 – che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto e assumendo l’ipotesi accusatoria, per l’appunto, come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto è stato effettivamente commesso e che l’imputato ne porta la responsabilità». Quanto all’obiezione legata all’ingiustificato “stigma di colpevolezza” che un’eventuale archiviazione per tenuità imprimerebbe sull’indagato totalmente estraneo ai fatti addebitatigli, si è ritenuto che la giusta esigenza di salvaguardare la reputazione dell’indagato non possa ricevere tutela dal procedimento penale se non all’interno dei confini segnati dalla sua funzione, che è quella di accertare le responsabilità penali e di infliggere le pene. Nei confronti dell’”archiviato per tenuità” residuerebbe, a ben vedere, il dubbio che egli abbia tenuto un comportamento (magari riprovevole ma) che l’ordinamento non ritiene meritevole di pena. Ciò si verifica, tuttavia, anche quando un cittadino venga denunciato per un fatto infamante del quale non è assolutamente responsabile ma che, pacificamente, non è previsto dalla legge come reato. In simili circostanze, sarebbe palesemente ultroneo pretendere che il pubblico ministero svolga indagini ed eserciti l’azione penale al solo fine di salvaguardare il diritto del denunciato al proscioglimento con formula pienamente liberatoria.
Alla soluzione favorevole ad ammettere la declaratoria di tenuità del fatto “in ipotesi di responsabilità” è stata infine opposta un’ultima obiezione. Tra i presupposti della tenuità rilevanti nell’ambito del processo minorile e del processo di pace figura, come è noto, l’occasionalità della condotta criminosa: ed è ragionevole prevedere che tale presupposto sarà mantenuto anche nella versione “ordinaria” dell’istituto che è attualmente allo studio della Commissione di riforma del codice penale. Non contenendo neppure per implicito l’affermazione che il fatto si è verificato ed è stato commesso dalla persona sottoposta a indagine, il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto, si è osservato, non potrebbe essere addotto a dimostrazione del carattere non occasionale di una seconda condotta criminosa di scarsa offensività addebitata al medesimo soggetto. Consentire la declaratoria di tenuità “in ipotesi di responsabilità” vorrebbe dire, pertanto, vanificare lo stesso presupposto dell’occasionalità e rassegnarsi alla serialità bagatellare. Anche questa obiezione, tuttavia, non è stata ritenuta insuperabile dalla Commissione. Il requisito dell’occasionalità può essere infatti smentito anche da un comportamento successivo a quello ritenuto occasionale: nell’ipotesi considerata, dunque, la totale assenza di preclusività del provvedimento di archiviazione renderebbe possibile non soltanto indagare sul secondo episodio criminoso ma anche riaprire le indagini nei confronti del primo, che non apparirebbe più occasionale alla luce della probabile reiterazione; il carattere occasionale o meno delle due condotte verrebbe così valutato unitariamente. In questi termini, la declaratoria di tenuità del fatto mediante archiviazione potrebbe funzionare come una sorta di sospensione condizionale dell’azione penale, con benefici effetti di prevenzione speciale nei confronti del soggetto che ne fosse destinatario.
Per tutte queste ragioni si è ritenuto preferibile ricondurre la declaratoria di particolare tenuità del fatto nell’alveo dell’ordinaria procedura di archiviazione. La soluzione prefigurata – tipizzazione normativa delle ipotesi di legittima desistenza dall’azione penale per la modesta offensività della condotta; previsione di un controllo giurisdizionale sulla legittimità della scelta abdicativa strutturato nelle forme “tradizionali” della procedura di archiviazione (con relativo coinvolgimento della persona offesa dal reato); possibilità per il pubblico ministero di richiedere e ottenere l’archiviazione non appena, nel corso delle indagini, il fatto si appalesi tenue – è sembrata quella concretamente più idonea a coniugare il principio di mitezza della risposta sanzionatoria all’illecito penale con l’esigenza di razionalizzare le dinamiche di gestione del potere di azione, oggi obiettivamente alterate da uno squilibrio tra risorse operative e compiti istituzionali che chiama il pubblico ministero a compiere scelte ispirate a criteri largamente autoreferenziali.
Conviene peraltro precisare – per non alimentare equivoci analoghi a quelli che la Commissione ha inteso scongiurare eliminando dal testo della direttiva il riferimento alle cause di improcedibilità – che la tenuità del fatto non assume, nell’economia della direttiva, i connotati di una causa di archiviazione ulteriore rispetto a quella derivante dalla ritenuta impossibilità di sostenere l’accusa. Occorre cioè ribadire che tale presupposto (la “non sostenibilità dell’accusa in giudizio”) abbraccia tutte le ipotesi di prevedibile esito proscioglitivo del dibattimento, ivi comprese le cause di improcedibilità e le cause di non punibilità e dunque, in prospettiva futura, anche la tenuità del fatto. Da questo punto di vista, l’inciso “anche per la particolare tenuità del fatto” può dunque suonare – ed effettivamente è – superfluo: la sua funzione è unicamente quella di ribadire, per un verso, l’impellente necessità di introdurre una causa generale di improcedibilità o di non punibilità legata alla scarsa offensività della condotta criminosa (per le stesse ragioni l’inciso figura, ad esempio, nella direttiva 27.2 dedicata alle formule dibattimentali di proscioglimento); per altro verso, quella di chiarire che non esistono ragioni perché la tenuità del fatto non possa essere dichiarata con provvedimento di archiviazione al pari di tutte le altre cause di improcedibilità o non punibilità.
Tornando ai contenuti della direttiva 65, la Commissione, quanto alla procedura di controllo sul rispetto dell’obbligo di agire costituzionalmente imposto al pubblico ministero («2. potere-dovere del giudice di ordinare al pubblico ministero l’iscrizione delle notizie di reato risultanti dagli atti d’indagine diverse o ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta del pubblico ministero; 3. potere-dovere del giudice, nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione, di richiedere al pubblico ministero lo svolgimento di ulteriori indagini o la formulazione del¬l’imputa¬zione; 4. adozione del provvedimento di archiviazione con decreto motivato; 5. determinazione dei casi nei quali la decisione del giudice è adottata con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e le persone interessate se compaiono; 6. determinazione dei casi in cui il provvedimento di archiviazione può essere sottoposto a impugnazione dalla persona sottoposta a indagine e dall’offeso dal reato»), ha in primo luogo ritenuto – non senza qualche incertezza – che dovesse venire ribadita la scelta, ormai radicata nel nostro ordinamento processuale, di affidare la funzione di controllo all’organo giurisdizionale. Quanto alle forme di esercizio di tale funzione, si è riproposto lo schema risultante dall’attuale disciplina codicistica, imperniato sul potere-dovere del giudice di ordinare al pubblico ministero, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, lo svolgimento di ulteriori indagini o l’immediata formulazione del¬l’imputa¬zione. Si è tuttavia precisato che il giudice, investito della richiesta di archiviazione di una o più notizie di reato, potrà anche ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nell’apposito registro di notitiae criminis diverse e ulteriori rispetto a quelle che costituiscono oggetto delle richieste dell’organo inquirente, purché risultanti dagli atti investigativi. Si è voluto, in questo modo, recepire l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno sottolineato, per un verso, in conformità all’opinione già espressa sul punto dalla Corte costituzionale, come non si possa limitare il sindacato del giudice dell’archiviazione «all’interno dei soli confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal pubblico ministero», se non giungendo al paradosso di «delegare […] all’arbitrio dell’organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la quantità e la qualità dell’intervento dell’organo che quel controllo è istituzionalmente chiamato ad esercitare»; ma hanno chiarito, per altro verso, come l’assenza di un effetto rigorosamente devolutivo della richiesta di archiviazione non possa tradursi nel potere del giudice di ordinare direttamente la formulazione dell’imputazione nei confronti di soggetti non ancora iscritti nell’apposito registro, in quanto ciò comporterebbe «il totale scavalcamento dei poteri di iniziativa del pubblico ministero» (nonché, si potrebbe aggiungere, una palese violazione dei diritti difensivi dei destinatari dell’imputazione coatta). Di qui la soluzione adottata, che limita i poteri del giudice alla sola emanazione dell’ordine di iscrizione e – implicitamente – all’indicazione delle ulteriori indagini da svolgere: soluzione da ritenersi applicabile, com’è naturale, anche alla particolare ipotesi della richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.
Restano le direttive concernenti da un lato i diritti partecipativi del pubblico ministero, dell’indagato e della persona offesa alla procedura di archiviazione, dall’altro l’impugnabilità e la preclusività dei provvedimenti del giudice. Il riferimento si indirizza, dunque, non soltanto ai punti 4, 5 e 6 della direttiva 65, ma anche alla direttiva 66 («1. facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; 2. facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di presentare al giudice opposizione motivata alla richiesta di archiviazione») e alla direttiva 67 («determinazione dei casi e delle forme, con idonee garanzie per l’imputato e relativi nuovi limiti di durata, in cui possono essere riaperte le indagini preliminari in relazione ai fatti oggetto di precedenti decisioni di archiviazione»).
Al riguardo, il dibattito interno alla Commissione ha più volte evidenziato come il principale limite della vigente disciplina codicistica sia quello di assoggettare le notizie di reato lato sensu infondate alla medesima procedura archiviativa sia nell’ipotesi in cui la loro infondatezza emerga ictu oculi o all’esito di accertamenti estremamente sommari del pubblico ministero (si pensi alla notizia di reato concernente un fatto prescritto da anni; alla pacifica assenza di una condizione di procedibilità; al fatto la cui particolare tenuità risulti palese; alla denuncia concernente un reato destinato a estinguersi in tempi brevissimi se l’autore del fatto tiene un determinato comportamento riparatorio entro un termine previsto dalla legge), sia nell’ipotesi in cui la loro infondatezza emerga all’esito di un’indagine preliminare estremamente lunga e complessa e, magari, particolarmente invasiva. Nel primo caso (riconducibile alla vecchia categoria concettuale della “manifesta infondatezza” della notitia criminis), l’attuale procedura di archiviazione pecca per eccesso, imponendo cadenze rituali e obblighi motivazionali sproporzionati rispetto alle esigenze da soddisfare; nel secondo caso essa pecca per difetto, non offrendo, in particolare, alla persona sottoposta alle indagini una serie di garanzie la cui previsione si impone ormai come necessaria conseguenza della tendenziale completezza – nonché, molto spesso, della grave afflittività – dell’indagine preliminare infruttuosa (diritto alla “formula” archiviativa più favorevole e alla preclusività del provvedimento di archiviazione; diritto di rinunciare ad amnistia e prescrizione; conseguente previsione di forme di coinvolgimento preventivo dell’”archiviando” nella procedura di emanazione del provvedimento del giudice, dalla quale oggi, in alcuni casi, egli è completamente estromesso; impugnabilità del provvedimento per far valere i propri diritti ecc.).
Al riguardo, la Commissione ha ritenuto opportuno non vincolare il legislatore delegato all’adozione di una particolare soluzione normativa. Si è tuttavia voluta rimarcare la necessità di assegnare alla procedura di archiviazione, per quanto possibile, fisionomie parzialmente differenziate in ragione sia dei contenuti della richiesta del pubblico ministero, sia del tipo di indagine preliminare che precede tale richiesta. Il ricorso a procedure archiviative maggiormente garantite andrà, in particolare, ritenuto necessario – almeno di regola – una volta superata la soglia procedimentale coincidente con la comunicazione dell’accusa all’indagato (comunicazione che, secondo quanto stabilisce la direttiva 62.11, andrà comunque effettuata “non oltre un congruo termine dall’acquisizione della notizia di reato”).

19. L’udienza di conclusione delle indagini

L’udienza di conclusioni delle indagini rappresenta il punto nevralgico del nuovo processo, assommando funzioni di garanzia e ruolo promozionale per la definizione anticipata della vicenda.
L’origine delle vicende del “controllo sull’esercizio dell’azione, quale ulteriore elemento di democraticità del processo e di verifica delle attività investigative del pubblico ministero, va rintracciata nella risalente giurisprudenza costituzionale.
Il primo deciso intervento è quello n. 62 del 1971, non unico rispetto a quel contesto normativo, nel quale le scelte ideologiche e la permanenza di soggetti pubblici del processo «anfibi» ne condizionavano gli interventi in apparenza concentrati, perciò, più nel versante del controllo sulle garanzie che sui profili di sistema.
Per queste ragioni e per la «politica» stessa della Corte in quella epoca, appare evidente e dovuto il suo primo impegno sul versante della tutela dei diritti procedurali dell’individuo, che alimentò la stagione del garantismo difensivo, ponendo le basi di quel rinnovamento culturale che ha rappresentato l’avvio della stagione riformista degli anni ‘70 e ‘80.
All’epoca, perciò, l’incisiva opera della Corte è costellata di non rare pronunce di illegittimità sul versante del diritto di difesa (sent. n. 32 del 1964; n. 151 del 1967; n. 86 del 1968) fino al punto – su questo terreno – di contestare l’uso dei diritti operato dalla Corte di Cassazione e, perciò, di spingersi fino a dichiarare illegittimo l’atteggiamento ermeneutica di quel giudice: lo «scontro tra le due Corti» (cfr. specialmente la sent. n. 52 del 1965) si sviluppò, infatti, sul piano dell’interpretazione non su quello normativo. Ma l’operazione si è sviluppata anche attraverso il riconoscimento di una più avvertita sensibilità costituzionale del giudice di legittimità (cfr. ad esempio, la sent. n. 123 del 1971). Anzi, essa si è mossa sul terreno della violazione dell’art. 25 Cost. o della razionalità legislativa (sent. n. 16 del 1970; n. 175 del 1971; n. 103 del 1974; n. 95 del 1975) terreno direttamente connesso ai poteri discrezionali del pubblico ministero.
In questi rapporti si collocava l’osservazione del diritto al controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione; e non poteva essere altrimenti, all’epoca, dati i costi elevati di più radicali prese di posizioni sulla struttura del processo, per un verso, e la difficile rimozione di una cultura del pubblico ministero parte imparziale, dall’altro.
Esce fuori un quadro preciso ed una visione decisa della Corte: posta la identità funzionale delle due istituzioni (sent. n. 32 del 1964; n. 11 e n. 52 del 1965; n. 151 del 1967; n. 117 del 1968) e, talvolta, anche della preistruzione (sent. n. 86 del 1968; n. 103 del 1974); e posta l’autonomia del Pretore in tema di discrezionalità del potere di istruire o meno la notizia in ragione della particolare struttura del processo (sent. n. 16 del 1970) e di rimuovere il precedente suo decreto di archiviazione (sent. n. 95 del 1975) – situazione nelle quali la Corte sembra sottolineare la parte funzionalmente giudiziale di quel soggetto –la Corte si attesta su una posizione di dovuta sindacabilità del potere valutativo del pubblico ministero in materia di «evidenza della prova» quale presupposto per la scelta del rito (n. 117 del 1968) con la quale dichiara la illegittimità costituzionale della situazione), anche quando il presupposto della scelta sia costituito dalla confessione dell’imputato, perché pure qui essa è congiunta ad una valutazione di non utilità di eventuali ulteriori atti istruttori.
Il segnale fu raccolto dalla cultura giuridica sin dalla prima proposta di riforma del Codice di procedura penale: il Progetto del 1978 prevedeva per la bisogna l’“udienza di smistamento”. Essa, però, presentava elementi ibridi sul piano soggettivo e di problematica commistione col giudizio sul piano oggettivo tali da costituire un vero e proprio ripiegamento inquisitorio di dubbia coerenza col sistema complessivo del processo allora ipotizzato; utile “ripiegamento inquisitorio” ai fini dello sfoltimento del dibattimento realizzato con l’affidamento al giudice istruttore di compiti probatori rivolti all’assoluzione dell’imputato.
L’indirizzo – non condiviso – fu subito abbandonato: la nuova bozza di legge delega del 1979 indicò un percorso diverso per il recupero di efficienza della giurisdizione e l’invito al legislatore di praticare la strada dei “riti differenziati”, percorso che il legislatore di fine anni ottanta praticò con significativa ed accurata abbondanza.
Con il codice del 1988 il «controllo» è connotato di sistema, che oggi idealmente approda al diritto di non processo quale criterio di fondo che legittima la partecipazione della difesa anche in segmenti procedimentali finalizzati all’esercizio penale; ed ovviamente muta, in sua ragione, l’atteggiamento della Corte, ora rivolta più agli ambiti operativi che non al suo ottenuto riconoscimento legislativo.
Epperò, pure qui, seguendo il metodo di osservazione dei prodotti della Corte in apparenza estranei al tema specifico, assume rilievo centrale la sentenza 88 del 1991, nella quale essa dimostra il «vizio genetico» – interno – del nuovo codice nella debolezza del controllo giurisdizionale.
Dunque, nel Codice del 1988 l’udienza preliminare assolve alla doppia funzione di controllo sull’esercizio dell’azione e di luogo per la pratica dei cc.dd. riti premiali; spesso reciprocamente condizionandosi (si pensi alle prime valutazioni in tema di “economicità” del rito abbreviato).
Si comprende, allora, perché quella Commissione si dedicò con particolare impegno al tema dell’udienza preliminare, nella consapevolezza del rilievo centrale che spetta all’istituto nella struttura del nuovo processo e per l’esistenza di profili problematici nella messa a punto della disciplina normativa alla quale affidarle una duplice ratio, di garanzia del diritto di difesa dell’imputato e, al tempo stesso, di economia processuale, suggerita dagli orientamenti espressi dal Parlamento che assegnava all’udienza il ruolo di ‹‹filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero›› e la ‹‹funzione di decongestione del sistema››.
Quella Commissione, però, condivideva la preoccupazione di far rivivere la figura del giudice istruttore. Perciò, l’allora ipotizzato controllo giurisdizionale volto a delibare il fondamento dell’accusa non si traducesse ‹‹in un intervento così penetrante da assumere compiti di supplenza rispetto alle lacune nei risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero o alle carenze nell’esercizio della attività difensiva››, anche perché la scelta fissata dalla legge-delega negava al giudice dell’udienza preliminare ‹‹qualsiasi potere di iniziativa nella raccolta della prova, anche quello suppletivo e residuale che viene riconosciuto al giudice del dibattimento››.
Come si sa, proprio su questi punti si è rivolta la particolare cura della Corte costituzionale e l’attenzione del legislatore.
La prima, sin dai primi passi del nuovo codice, richiamava l’attenzione del legislatore sul vulnus alla pratica deflativa prodotto dalla regola della “completezza” delle indagini (cfr. sentenza n. 88 del 1991, cit.) sia sul fronte deliberativo del giudice dell’udienza preliminare, sia sulle enfatizzate pronunce alla stato degli atti. Di conseguenza, il secondo, prima con timidi ma significativi “ritocchi” e poi con un più incisivo intervento (cfr. la legge n. 479 del 16 dicembre 1999), si pone in logica opposta affidando al giudice, proprio, il controllo sulle indagini (art. 421-bis c.p.p.) e più penetranti poteri probatori (art. 422 c.p.p.) per vincere le maglie strette dell’originaria udienza preliminare, fonti del contestuale fallimento della sua funzione deflativa (nuovo art. 425 c.p.p.) e dell’impraticato ricorso ai riti. Perciò, all’inizio (§ 4) si diceva che le novellazioni al codice hanno prodotto l’alterazione del sistema e la irrazionalità dei suoi gangli essenziali.
Peraltro, la permanente preoccupazione di un ritorno al giudice istruttore aveva spinto la Commissione ad escludere qualsiasi tipo di formazione anticipata della prova nell’udienza, avendo ritenuto in nessun modo praticabile il ricorso all’incidente probatorio, i cui presupposti sono ben diversi da quelli che caratterizzano il “supplemento istruttorio” ai fini della decisione nell’udienza preliminare; e ciò, anche perché si reputava ‹‹che, anche per questa via, si [sarebbe determinata] una regressione della fase giurisdizionale, segnata dall’inizio dell’azione penale, ad un momento procedimentale in cui gli interventi del giudice hanno un carattere puramente incidentale››.
Pure su questo punto la Corte costituzionale ritenne che «la preclusione all’esperimento dell’incidente probatorio nella fase dell’udienza preliminare si rivela priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova e, quindi, dei diritti di azione e di difesa». Di conseguenza dichiarava costituzionalmente illegittimi gli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare. E ciò perché, sotto il profilo sistematico, l’interruzione nell’acquisibilità di prove non rinviabili appare contraddittoria con la continuità che il legislatore ha assicurato all’attività di indagine prevedendo che essa possa proseguire anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 comma 3) e dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430), ben potendo darsi che per taluno degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non differibilità della prova previste dall’art. 392 (cfr. sentenza n. 77 del 23 febbraio 1994).
Dunque, seguendo questo impianto costruttivo, ‹‹la disciplina tracciata negli artt. 413-419 (= artt. 416-425 c.p.p.) si incentra su un regime ordinario che vede l’udienza preliminare modellata come procedimento allo stato degli atti, cui può far seguito, eventualmente, un regime eccezionale imperniato su limitate acquisizioni probatorie caratterizzate da una efficacia interna alla fase›› e su un ‹‹regime extra ordinem che consente l’ingresso di testimonianze, consulenze tecniche e interrogatori di coimputati quando, sui temi nuovi o incompleti indicati dal giudice, il pubblico ministero o le parti private ne facciano richiesta e il giudice ritenga decisiva la prova ai fini della sua pronuncia››.
Ma la crisi dell’udienza preliminare si è mostrata sul terreno delle prassi in più occasioni e per diversi profili.
Così, ad esempio,
› in tema di imputazione si è discusso se il pubblico ministero potesse adottare lo strumento modificatorio anche quando la “diversità” fosse già presente negli atti; oppure se il giudice avesse poteri sollecitatori rispetto all’accusa. Il vuoto normativo ha sostenuto prassi contrastanti ed ha spinto l’interpretazione sul fronte dell’analogia con l’art. 521 c.p.p. 1988; forma ermeneutica impraticabile in materia attributiva di poteri;
› in tema di applicabilità, in udienza, della clausola generale dell’art. 129 c.p.p. In materia, solo nel 1996 (cfr. SS.UU. 15 maggio 1996, Sala) – ma con contrastanti indirizzi successivi – la Cassazione ha riconosciuto al giudice dell’udienza preliminare il potere di pronunciarla in questa udienza, superando il rapporto di specialità tra gli artt. 129 e 425 c.p.p. Ma ciò, peraltro, ha ingenerato prassi devianti di applicazione de plano della “declaratoria”;
› in tema di motivazione del decreto di rinvio a giudizio, prassi adottata in interi contesti giudiziari;
› in tema di poteri di restituzione della richiesta del pubblico ministero per vizi formali della domanda;
› in tema di corretta qualificazione giuridica del fatto in sede di decreto di rinvio a giudizio; e così via, argomenti su cui spesso si è pronunziata anche la Corte costituzionale.
Ancora. Sulle premesse logiche della nuova udienza, come è stato chiarito, pesa uno dei punti critici dell’attuale assetto processuale, il “nervo scoperto” delle prassi giudiziarie, costituito dall’art. 415-bis c.p.p. dell’attuale codice, norma che, secondo i responsabili dei Dipartimenti del Ministero e del Capo dell’Ispettorato auditi dal Comitato Scientifico (cfr., in particolare, il verbale n. 5 del 28 settembre 2006), rappresentano il “buco nero” dei tempi del processo.
La norma è stata introdotta dalla legge n. 479 del 1999 (cd. “legge Carotti”) ai fini della conoscenza del procedimento prima dell’esercizio dell’azione penale nella doppia logica della “completezza” delle indagini – suggerita anche dalla sentenza n. 88 del 28 gennaio 1991 – quale regola virtuosa per le determinazioni del giudice dell’udienza preliminare e per l’accesso ai riti “premiali” e del contestuale esercizio dei poteri difensivi prima dell’inizio dell’azione penale, essendo quasi mai praticato l’obbligo posto a carico del pubblico ministero dall’ultima parte dell’art. 358 c.p.p. di “ricercare anche elementi a favore” della persona sottoposta alle indagini e della inutile pratica di un previo interrogatorio della stessa persona in mancanza di discovery. Tuttavia la disposizione ha prodotto, in realtà, disorientamento giurisprudenziale quanto all’ambito applicativo – fino al continuo ricorso alla Corte costituzionale – in ragione di una sostanziale diffidenza, nella sua pratica attuazione, verso la filosofia del contatto tra le parti, non di queste con il giudice; soprattutto, quella norma, è causa di stasi del procedimento-processo per i tempi lunghi riscontrati tra scadenza dei termini in essa previsti e fissazione dell’udienza preliminare.
Perciò oggi si coltiva la filosofia opposta e si organizzano i tempi e i modi del contatto delle parti con il giudice secondo la linea tracciata nel comma 3 dell’art. 111 Cost e si “procedimentalizza” l’avviso di conclusione delle indagini.
Su altro fronte, poi – come è pure osservato in premessa – la moltiplicazione delle procedure per il giudizio – che fu felice intuizione del Ministro Morlino nel Disegno di legge del 1979, poi portata a razionale attuazione dalla Commissione ministeriale che redasse il Codice del 1988 – ha prodotto situazioni critiche non solo sul piano delle interpretazioni giudiziarie e costituzionali (come si dirà in altra parte), ma non ha giovato sul terreno dei tempi del processo per la necessaria moltiplicazione delle comunicazioni e delle notifiche oltre che delle sedi dei singoli giudizi, essendo stata ritenuta irrinunciabile la logica della premialità “in ogni giudizio” ai fini della tenuta del principio di eguale trattamento degli imputati. È accaduto, cioè, che la premialità dei “procedimenti speciali” non potesse essere accantonata in dibattimento, creando, così, alterne vicende interpretative (cfr., ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 22 gennaio 1992) e la moltiplicazione delle risorse facendo perdere, agli stessi, la loro genesi deflativa e la loro autonomia funzionale e strutturale.
Queste situazioni processuali – oltre alla presenza di raccordi normativi poco chiari – hanno contribuito al fallimento della “scommessa” operata con il Codice del 1988 e, per questo verso, all’aggravarsi dell’attuale situazione di “disastro” della Giustizia penale.
Per correggere questi difetti e per avviare a soluzione la crisi del processo penale, la Commissione ha scelto una filosofia diversa, razionale sul piano sistematico, ma, soprattutto, dettata dai bisogni di reale attuazione dei “principi” (= diritti) costituzionali (più volti richiamati), combinando efficienza e garanzia nell’ottica della giurisdizione e nel rispetto della “flessibile” parità delle parti: proposta l’azione, il giudice si appropria della vicenda processuale e la decide.
Per coordinare tutto questo non poteva non agirsi sul fronte dell’abolizione dell’attuale disciplina dell’“avviso di conclusione delle indagini” e di modificarne filosofia e struttura nel senso della “chiamata” davanti al giudice previa imputazione – come atto di esercizio dell’azione penale – e, di conseguenza, sul fronte dei poteri del giudice dell’“udienza di conclusione delle indagini”.
Va chiarito, peraltro, che il nuovo modulo processuale sfugge all’obiezione sostenuta sin dall’inizio di vita del Codice del 1989 e che ha costituito il presupposto della legge n. 479 del 1999, quella, cioè, della vocatio di persona imputata che non abbia conosciuto, in occasione precedente, della vicenda che lo ha visto inconsapevole protagonista. Invero, la nuova struttura procedimentale si snoda per fasi progressive, la più significativa delle quali è quella della nuova “informazione di garanzia”, che assume, ora, funzione di atto per la conoscenza del procedimento, con addebito della “accusa” (si evoca, così, il termine utilizzato nell’art. 111 comma 3 Cost. con funzione diversa dalla “imputazione”, che resta atto di esercizio dell’azione penale) e che, contestualmente, apre all’“accusato”, prima dell’esercizio dell’azione, le “finestre di giurisdizione” imposte dalla disposizione costituzionale ora citata, che consentono discovery in progress, ad esempio nel caso in cui l’accusato chieda al giudice l’ascolto di persona già sentita dal pubblico ministero..
Peraltro, il “fallimento” dei riti premiali – e segnatamente del “patteggiamento” – ha come presupposto critico la “lontananza” del giudice (l’accordo è tra le parti) e la non percezione del suo atteggiamento anche in tema di fattispecie penale, oltre alla possibilità di farvi ricorso in altra sede.
Perciò si è pensato che la contestuale presenza della “triade di giudicanti” possa realizzare in questo momento una utile spinta alla applicazione della pena richiesta dall’imputato (quindi, non quella concordata dalle parti), spinta resa più forte dalle attività consentite in quella sede anche in materia di imputazione, oltrechè da un rinnovato ruolo “collaborativo” del giudice”.
E, dunque, l’“avviso” costituisce ora la chiamata davanti al giudice dell’udienza di conclusione delle indagini; che nella filosofia di questa delega assume una pluralità di funzioni – da filtro contro le azioni azzardate a momento di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale, dall’applicazione della pena richiesta dall’imputato, alla formazione del fascicolo del dibattimento con innovativi poteri di inclusione di atti su temi non controversi e di anticipazione di atti per il dibattimento.
Insomma, si passa dal ricorso ai riti in chiave deflattiva all’esaltazione dei poteri del giudice per la deflazione del dibattimento senza incidere minimamente sulle garanzie dell’individuo e delle parti.
A questo giudice, infatti, accedono anche – a richiesta – gli imputati chiamati per “citazione diretta” a giudizio: è il caso dell’arrestato presentato al giudice del dibattimento; è il caso della persona sottoposta a misura cautelare che deve essere presentato a giudizio nei termini previsti in sede propria; è il caso della citazione diretta dell’imputato innanzi al Tribunale come organo monocratico disposta dal pubblico ministero per casi predeterminati.
E poi, in questa nuova logica, la struttura dell’udienza assume forza “deontologica” per il pubblico ministero, chiamato a nuova “responsabilità” anche sul piano delle strategie processuali oltrechè su quello della “completezza delle indagini” e dell’attenzione alle richieste operative offerte dalle altre “parti”.
Ebbene, raccogliendo le fila di questa complessa vicenda e preso atto che ai rari benefici del nuovo avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) non hanno corrisposto eguali benefici sul terreno “deflativo”, la nuova “udienza di conclusione delle indagini” – che in parte raccoglie le inespresse potenzialità dell’udienza preliminare della legge sul processo minorile (art. 32) – procedimentalizza l’esercizio dell’azione penale del pubblico ministero, che convoca imputato e parti innanzi al giudice ai fini del controllo sull’esercizio dell’azione penale e della scelta del rito abbreviato o del dibattimento, ma anche ai fini della definizione anticipata del processo sull’accordo delle parti o a richiesta dell’imputato, la cui differente logica sarà esplicata in seguito.
E’ questo il punto più delicato dell’intera vicenda legislativa della nuova udienza che sfrutta le nuove potenzialità del processo di parti e che ha senso se correttamente contestualizzato alla volontà della parte.
Insomma, alla monofunzionalità dell’udienza preliminare (come tale essa ha solo il compito di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale; perciò le modifiche della legge “Carotti” hanno fatto ritenere che fosse mutata, in sé, la natura di quella udienza: cfr. le pronunce n. 335 del 2002 e n. 369 del 2003, con la quale ultima, però, essa parzialmente chiarisce il precedente pensiero e la pretesa confusione tra “merito” e “giudizio”) si oppone una polifunzionalità endemica dell’udienza di conclusione delle indagini, che moltiplica poteri e compiti del g.u.c.i. in ragione della “richiesta”: se è del pubblico ministero è domanda di giudizio (rectius: di dibattimento); se è dell’imputato può modificare le attribuzioni funzionali di quel giudice, spingendolo sulla sponda processuale (richiesta di rito) o di merito (applicazione di pena concordata e/o richiesta di condanna). Perciò, si diceva, che il nuovo sistema capovolge l’attuale ottica dell’art. 405 c.p.p.: se oggi il rito è scelto dal pubblico ministero, domani la selezione alternativa al dibattimento è affidata sempre e comunque all’imputato. In questa ottica pure le citazioni dirette sono richieste di giudizio (rectius: di dibattimento) vincolate al presupposto della limitazione della libertà personale o a fatti di minore gravità e/o complessità (giudizio innanzi al tribunale quale organo monocratico), rispetto alle quali l’imputato può azionare la richiesta di udienza di conclusione delle indagini per sfruttare le potenzialità “premiali” di questa.
Dunque, l’udienza di conclusione delle indagini – eliminando prassi devianti che direttamente la riguardano e i punti conflittuali delle disposizioni ora in vigore – propone la sua centralità su più fronti, dal controllo sull’esercizio dell’azione all’anticipazione della condanna alla scelta del rito abbreviato – che, peraltro, si dirà, è celebrato, per le ragioni che si esplicheranno, da altro giudice – alla predisposizione del programma per il dibattimento; e la successione delle direttive risponde a questa scansione.
Ma essa potrà assolvere a questa pluralità di funzioni solo a condizione che ad essa saranno riservate le risorse necessarie ed una appropriata organizzazione giudiziaria.
Sul punto un’avvertenza è d’obbligo.
Sul presupposto che la organizzazione segue e si adegua alle esigenze del processo – principio che capovolge il trend opposto di cui questo Paese ha abusato oltre misura – la quantità di poteri e compiti ora attribuiti a questo giudice “monocratico” – che giustifica anche l’autonomia funzionale del giudice per il rito abbreviato – richiede uno sforzo organizzativo dei Tribunali e la razionalizzazione delle risorse, non solo umane, quale premessa per la reale operatività del nuovo modello processuale; ma questo è compito che spetta ad altre Istituzioni, alle quali l’ “avvertenza” è rivolta – sin d’ora – per gli opportuni adeguamenti e per sottrarre ad esse l’alibi – più volte ripetuto – che certe crisi nascano dall’assetto normativo, non dall’esercizio consapevole e responsabile di altri compiti istituzionali.
Queste premesse si riversano nelle diverse direttive di delega.
Il punto 68.1 contiene le linee di essenza e le rigide indicazioni di contenuto dell’atto di esercizio dell’azione penale, con specifico riferimento alla imputazione, alla convocazione davanti al giudice, al deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero e all’invito a depositare quelli investigativi compiuti dalla difesa e di cui essa intenda far uso. L’ulteriore novità è costituita dagli avvertimenti relativi alle scelte, non solo procedimentali, che l’imputato può operare in udienza. La previsione della sanzione “a pena di decadenza” – espressamente indicata in delega – dipende dalla elezione di questa sede a luogo esclusivo per la pratica delle opportunità premiali e deflattive. Per questa ragione dovrà prevedersi che l’atto di citazione debba essere consegnato a mani secondo la procedura delle direttive scritte nel punto 24. Per le stesse ragioni l’udienza potrà essere richiesta dall’imputato – in termini prestabiliti – nel caso delle citazioni dirette predisposte ai successivi punti.
Il punto 68.2 esprime le direttive relative ai termini per la fissazione della udienza ed al deposito delle ulteriori attività investigative compiute dalle parti.
Il punto 68.3 contiene le direttive per lo svolgimento dell’udienza. Le novità salienti sono costituite dalla richiesta di interrogatorio e dal potere probatorio – anche d’ufficio – vincolato a criteri di assoluta necessità per la decisione, ovviamente – e per le cose dette – non necessariamente quella di non luogo a procedere, così come per i poteri probatori previsti nell’art. 422 attuale c.p.p. La diversità è di sostanza; ed è praticabile oggi proprio perché è scomparsa, dalla cultura più accorta del Paese, la falsa identificazione tra giudice che procede di ufficio e giudice istruttore e/o tra poteri probatori di ufficio e “scorie inquisitorie”. La progressiva consapevolezza che il processo di parti non si identifica con la assoluta disponibilità della prova, da una parte; e la eguale convinzione della insopprimibilità di poteri probatori di ufficio per chi è obbligato alla decisione, soprattutto se questa è di merito; ed ancora, la puntualizzazione che l’inciso “anche di ufficio” significhi “anche di parte”; infine, l’osservazione che la oggettivizzazione e la direzione dei poteri previsti come ufficiosi serva a contestualizzare l’avvenimento probatorio e – così – a modificare la regola di presunzione di ammissibilità della prova in determinate evenienze; tutto ciò chiarisce che la dizione “prevedere che il giudice possa, anche d’ufficio, disporre l’acquisizione di prove rilevanti e decisive ai fini della deliberazione e che, dopo l’assunzione delle stesse, inviti le parti a concludere” di cui al punto in questione è congeniale alla nuova multifunzionalità dell’udienza di conclusione delle indagini e, quindi, all’obiettivo definitorio che la parte si prefigge.
Dunque, l’ “ampio” potere si aggancia, contestualmente, alle potenzialità definitorie dell’udienza, ma anche alla eventualità che in questa sede debba anticiparsi la prova per il dibattimento. Epperò, la pluralità di funzioni suggerisce al legislatore delegato di distinguere impulso e modalità dell’atto, essendo evidente che, nell’ultima ipotesi, dovrà farsi ricorso ai vincoli dell’incidente probatorio e, quindi, anche in questa sede, a criteri di non rinviabilità della prova. E’ evidente, dunque, che il potere dovrà parametrarsi allo sbocco definitorio che via via si delinea in udienza, in ragione delle spinte e delle controspinte dei suoi protagonisti.
Proprio per rimarcare la coerenza sistematica di questi poteri è opportuno ripetere che il pericolo che in questo modo si evochi il “giudice istruttore” è fondato su una falsa raffigurazione intellettuale di tale soggetto, che ha accompagnato la critica ai poteri ufficiosi del giudice sin dall’entrata in vigore dell’attuale codice (a proposito degli artt. 422 e 507 c.p.p.), soprattutto dopo il potenziamento di tali poteri operato con la legge n. 479 del 1999 (a proposito degli artt. 421-bis, 422, 507, 441 c.p.p.). La raffigurazione è falsa: il giudice era istruttore perché era unico operatore della prova, peraltro raccolta in segreto e con la totale esautorazione della difesa; situazione, questa, ben lontana dalle nuove prospettive operative del giudice. E se, dal punto di vista tecnico è predisposto – in delega – il modo di gestione diretta (da parte del giudice) dell’interrogatorio e della prova dichiarativa, ciò risponde ai bisogni di snellezza funzionale dell’udienza; che, però, non sottraggono alle parti il potere di indicare e/o di proporre temi al giudice.
Il punto 68.4 predispone poteri di indirizzo del giudice sulla scelta del rito e/o verso la definizione anticipata, nell’ottica del ruolo “collaborativo” e “solidaristico” che il giudice naturalmente assume in questa fase. Pure qui è indispensabile un chiarimento di natura culturale e di tipo semantico, dal momento che i due aggettivi certamente faranno scalpore, potendo strumentalmente esser letti come immissione del giudice nelle scelte delle parti e, quindi, come pericolosi prodromi di annunciata decisione e/o di prospettive di incompatibilità. Perciò è utile chiarire che essi predispongono niente altro che la “figura” di un “nuovo” giudice che – terzo rispetto all’avvenimento ed imparziale nel giudizio – non sia alieno – nella procedura in corso – da compiti attivi, non di incentivazione della soluzione a lui “gradita”, ma di suggerimento della molteplicità di percorsi operativi per la definizione della vicenda. Un giudice, insomma, che non si “comprometta” quanto al giudizio, né che invada l’ambito di selezione spettante al difensore; un giudice che “ricordi” gli sbocchi definitori e la loro impraticabilità futura non è certo un giudice “incompatibile”, ma, appunto, chi solidaristicamente propone all’imputato il ventaglio delle scelte che sono di fronte a lui. Non percepire questi segnali di novità è frutto di una cultura che alimenta la diffidenza verso il giudice e/o, contestualmente, si aggrappa ad attuali prassi devianti certamente da evitare in futuro.
I punti 68.5 e 68.6 si interessano delle vicende dell’imputazione, risolvendo anche, in radice, i poteri del giudice in questa materia e rinforzando le garanzie per l’imputato presente e/o assente.
La materia è nota e le vicende che l’hanno riguardata sono state tutte richiamate, anche se in forma sintetica. In particolare, perciò, si sottolineano le novità salienti. Così, nel punto 68.5 la “diversità” del fatto esclude la “unità” dei fatti compiuti in esecuzione del medesimo disegno criminoso. E ciò non solo perché, nella specie, i fatti possono essere autonomi tra di loro, fattualmente e giuridicamente differenti, ma anche per eliminare una pregiudiziale e discrezionale valutazione sulla “medesimezza del disegno” da parte del pubblico ministero. Peraltro, il tema della imputazione è oggetto di naturale e non concorde dibattito, discutendosi ancora circa i profili differenzianti il fatto “diverso” e il fatto “nuovo”, che la giurisprudenza concordemente collega agli elementi del reato con risultati ermeneutici – però – nientaffatto tranquillizzanti. Perciò è apparso opportuno, in materia, far ricorso al criterio della “autonomia” del fatto, criterio, peraltro, acquisito dalla Corte costituzionale e che meglio distingue il “fatto processuale” dal “fatto-reato”. In virtù di tale “autonomia”, è apparso indispensabile differenziare il regime processuale del concorso formale di reato da quello materiale, per il quale, tuttavia, il recupero operativo della unità del contesto processuale può essere utilmente adottato sfruttando le modalità contestative del “fatto nuovo”.
Nel punto 68.6, poi, la convinzione che il vizio di imputazione costituisca scorretto esercizio dell’azione penale autorizza il giudice alla restituzione degli atti al pubblico ministero. Tuttavia, esigenze di economia processuale e la natura della sede consentono un potere sollecitatorio del giudice al pubblico ministero, che non inficia assolutamente la libertà operativa del magistrato di accusa né riduce le garanzie per l’imputato, a cui favore milita la identità di termini tra vocatio originaria e nuova udienza di discussione che, perciò, calca la mano sui bisogni selettivi della difesa in ragione della “diversa” contestazione.
I punti 68.7, 68.8, 68.9 e 68.10 contengono le direttive in materia di conclusione dell’udienza e di attività “preparatorie” per il dibattimento. Le novità salienti sono rappresentate: dalla unità della regola di giudizio che potrebbe consentire l’abolizione di formule di proscioglimento incompatibili con la funzione di controllo affidata al g.u.c.i. in via primaria, formule che, peraltro ,sono state fonte di equivoci dato il loro contestuale uso in disposizioni di differente funzione e natura (= artt. 129; 425; 530 c.p.p. 1988); dalla clausola di salvaguardia quanto all’applicazione della declaratoria di cause di non punibilità e della pronuncia sulla tenue offensività del fatto, per le quali la richiesta dell’una e/o dell’altra parte risulta necessaria per conferire al giudice poteri di merito e successiva inappellabilità della parte che ne ha fatto richiesta; dai limiti alla ricorribilità della sentenza emessa in caso di appello del pubblico ministero, essendo la doppia pronuncia sufficientemente garantista quanto alla pretesa punitiva dello Stato; dall’accordo sulla formazione del fascicolo, che, potendo riguardare anche temi non controversi, elimina il bisogno di una successiva udienza di preparazione del dibattimento; dall’obbligo di ordinare la trascrizione – mediante procedimento garantito – delle conversazioni e dei flussi telematici captati se l’opera non è stata compiuta in precedenza proprio per evitare che essa possa complicare o ritardare il corso del dibattimento.
Quanto ai poteri di definizione anticipata, la diversa numerazione (n. 69) ne esalta la novità sistematica e la problematicità politica.

20. (Segue): le implicazioni decisorie: applicazione di pena concordata e condanna su richiesta

Il punto di crisi nella struttura normativa attuale dell’istituto del patteggiamento è costituito dall’assenza di un pieno accertamento di responsabilità, che impedisce l’assimilazione ad una ordinaria sentenza di condanna della sentenza patteggiata, che, pure applica, o meglio, secondo la formulazione ultima dovuta alla novella codicistica del cd. patteggiamento allargato, irroga una pena, in misura anche consistente.
Su questo connotato, ed in particolare sulla sua compatibilità con l’applicazione di una pena, si sono a lungo interrogati sia la dottrina che la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità.
Sin dalla sentenza n. 313 del 1990 della Corte costituzionale, che riconobbe al giudice un sindacato forte sulla congruità della pena, emerse il difficile rapporto tra il potere dispositivo delle parti ed il potere di accertamento del fatto e della responsabilità del giudice, da esercitarsi in posizione di autonomia e con soggezione soltanto alla legge. Disse allora la Corte costituzionale che il potere delle parti non comprime quello del giudice, ma realizza una forma di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia, perché all’interno di un sistema a tendenza accusatoria i due poteri, delle parti e del giudice, possono collegarsi in vista di una più celere definizione del procedimento. Condizione per il riconoscimento della costituzionalità dell’istituto fu l’assenza di limiti invalicabili derivanti dalla volontà delle parti, che interferissero con l’esplicarsi della funzione giurisdizionale, e si ritenne sufficiente che il giudice avesse il potere ed il dovere di accertare l’assenza di elementi per un proscioglimento allo stato degli atti, e di valutare la correttezza della qualificazione giuridica, la sussistenza di circostanze attenuanti e la correttezza di criteri utilizzati nella prospettazione di un giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti, e quindi la congruità della pena da applicare.
Ma i quesiti e le tensioni sulla natura della sentenza di patteggiamento e sul suo contenuto di accertamento non si sopirono e attraversarono, da allora e per molti anni, la giurisprudenza di legittimità ed anche delle Sezioni unite, che, solo da ultimo, con la sentenza n. 23 del 29 novembre 2005, Diop, hanno preferito accantonare il problema, di difficile soluzione, per valorizzare esclusivamente il dato normativo della relazione di equiparazione alla sentenza di condanna, ritenendo così di stretta interpretazione le previsioni di deroga agli effetti propri delle sentenze di condanna.
Quest’ultimo approdo interpretativo, pur efficace nella soluzione di non poche questioni applicative, non è però in grado di tacitare i dubbi circa la compatibilità costituzionale di una condanna «senza giudizio», che in dottrina si sono posti con insistenza, specie in contrapposizione critica con la giurisprudenza che ha affermato l’assenza di un accertamento di responsabilità.
E le perplessità d’ordine costituzionale sono state acuite dalla novella del 2003 in tema di cd. patteggiamento allargato, che, pur mantenendo la regola di equiparazione alla sentenza di condanna e la regola di valutazione delineata con il riferimento all’art. 129 c.p.p., ha elevato a cinque anni di pena detentiva il limite massimo di pena patteggiabile, ed ha collegato alla sentenza effetti tipici delle ordinarie sentenze di condanna, quali il pagamento delle spese del procedimento, l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza anche oltre la eccezionale previsione della confisca c.d. obbligatoria.
Un limite di pena detentiva così elevato rende stridente il contrasto con la premessa di un accertamento di minore intensità rispetto a quello che, nel giudizio, giustifica l’irrogazione di pene di pari contenuto afflittivo.
Una contraddizione questa difficilmente sanabile, per quanto si ragioni sul fondamento negoziale dell’istituto, tentando di estenderne quanto più possibile la portata giustificatrice sul piano della compatibilità costituzionale.
La Commissione si è fatta carico del problema, ed ha inteso apprestare una soluzione, che, da un lato, faccia conservare le potenzialità deflattive del meccanismo premiale, e, dall’altro, sciolga o quanto meno riduca le indicate contraddizioni.
La strada forse di maggior coerenza, una volta accettate queste brevi considerazioni di premessa, avrebbe condotto all’eliminazione del patteggiamento, ma la Commissione ha preferito mantenere un istituto, che, benché discusso e problematico, ha comunque superato numerosi vagli di costituzionalità, ed è espressione di un valore da preservare, nella misura in cui attesta l’importanza riconosciuta dalla legge al consenso delle parti, alle loro intese negoziali nella gestione del processo.
Il patteggiamento tradizionalmente inteso, nella forma dell’accordo dell’imputato e del pubblico ministero sulla pena, è stato restituito ai limiti originariamente previsti dall’attuale codice di rito. Ha prevalso l’idea che l’accertamento incompleto di responsabilità può, con minore difficoltà, coniugarsi all’applicazione di una pena detentiva, che, non superiore ai due anni, è contenuta nell’ambito di operatività della sospensione condizionale della pena, e quindi è destinata nella generalità dei casi a non essere eseguita.
Movendo dal presupposto dell’accertamento incompleto di responsabilità, si è ribadito che la sentenza di patteggiamento non appartiene al novero delle sentenze di condanna, ma ad esse è soltanto equiparata: se ne evidenziano così meglio le peculiarità, e si dà una chiara indicazione di disciplina per tutti quegli effetti che non sono oggetto di un’espressa regolazione, facendo però salva la possibilità che leggi speciali possano articolare in modo diverso il rapporto tra le due categorie di sentenze.
L’accoglimento dell’accordo delle parti, che è comunque subordinato alle valutazioni del giudice in punto di corretta qualificazione dei fatti e di congruità della pena, oltre che, come già detto, dell’assenza delle condizioni per l’immediato proscioglimento, comporta un ampio ventaglio di effetti premiali, primo fra tutti la riduzione secca di 1/3, che incrementa il beneficio rispetto alla previsione del codice del 1988 di una riduzione “fino a un terzo”. L’accordo delle parti può avere ad oggetto, sempre nell’ottica di un rafforzamento della risposta premiale, l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in modo da agevolare la conclusione di soluzioni negoziate del processo come alternativa all’epilogo repressivo di tipo carcerario.
Non si ha, poi, la condanna alle spese del procedimento, né la delibazione sulla domanda restitutoria o risarcitoria della parte civile, - se pure, in ossequio alla pronuncia della Corte cost. n. 443 del 1990, si mantiene la previsione della condanna alle spese di costituzione della parte civile -; né ancora l’applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, fatta salva l’ipotesi della confisca obbligatoria. La sentenza di patteggiamento non ha poi alcun effetto vincolante per l’accertamento nei giudizi civili, amministrativi e nei procedimenti disciplinari, nei quali il fatto rilevante dovrà essere ricostruito autonomamente senza poter contare sulle scarne affermazioni di una sentenza, che per le sue peculiarità è bene che non abbia altra funzione se non quella di definire esclusivamente la vicenda processuale nella quale si inserisce. Su quest’ultimo punto il dibattito in Commissione ha registrato anche opinioni dissenzienti, che hanno ritenuto eccessiva la risposta premiale, a fronte di esigenze pressanti di una rapida ed efficace reazione disciplinare per tutti quei casi in cui l’illecito disciplinare ha come nucleo lo stesso fatto dell’illecito penale, il cui accertamento, allo stato della normazione, comporta spesso l’inibizione forzata, per un tempo a volte anche lungo, dell’iniziativa disciplinare. Il dissenso ha infine ceduto alla considerazione che la soluzione del paventato difetto di funzionamento va ricercata con interventi normativi su altro terreno e non con l’attribuzione di effetti vincolanti ad una decisione penale, che per struttura non si fonda sull’accertamento pieno del fatto.
Si prevede, infine, come nell’attuale sistema normativo, che alla pronuncia di patteggiamento segua l’estinzione del reato, se nei successivi cinque anni l’imputato non commette un reato della stessa indole; nulla si è specificato per il caso di commissione di un reato contravvenzionale, posto che la Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dall’on. avv. Pisapia, sta ragionando sull’abolizione della distinzione tra delitto e contravvenzione.
Ed, infine, in conformità ancora una volta con il modello attualmente vigente, si è previsto che, ove la richiesta sia stata rigettata per incongruità della pena, il giudice del merito possa recuperare l’applicazione della diminuente all’esito del giudizio, se si riveli la congruità della richiesta.
Accanto a questo meccanismo, già sufficientemente sperimentato, la Commissione, utilizzando in funzione deflattiva del dibattimento la premialità sulla pena, ha costruito, sugli ampi poteri decisori del giudice dell’udienza di conclusione delle indagini e sull’apporto del consenso dell’imputato, un epilogo decisorio di assoluta novità rispetto al sistema normativo attuale, e che ha un addentellato in un disegno di legge governativo della XIII Legislatura, presentato il 15 gennaio 1997 alla Camera dei deputati, n. 2968/C, e poi assorbito, unitamente a molti altri, in un testo coordinato che, approvato, è divenuto la legge n. 479 del 1999.
In quel disegno di legge si delineava, accanto alla figura del patteggiamento come applicazione della pena su richiesta delle parti, l’istituto della condanna a pena concordata, per le richieste di pena superiore ai due anni di reclusione e comunque non oltre il limite dei tre anni di pena. Con alcune esclusioni oggettive, per reati di particolare gravità e pericolosità, si prevedeva che l’imputato, con l’accordo del pubblico ministero, potesse chiedere l’applicazione di una pena con la diminuzione fino ad un terzo, eventualmente dichiarandosi pronto ad ammettere personalmente in udienza i fatti contestati, in modo da integrare un materiale di indagine segnato da insufficienze o contraddizioni. La sentenza di applicazione di pena era una sentenza di condanna, con tutti gli effetti propri delle sentenze di condanna, perché il giudice era chiamato ad una valutazione piena del materiale informativo ed all’applicazione di pena solo se quel materiale fosse tale da giustificare l’affermazione di responsabilità
Rispetto a quel modello, il meccanismo disegnato dalla Commissione presenta analogie forti, ma anche sostanziali diversità, dal momento che si prevede che il giudice pronunci una vera e propria sentenza di condanna, con un significativo ampliamento della risposta premiale, ma non si condiziona la richiesta dell’imputato al consenso del pubblico ministero, non si prevedono esclusioni oggettive per categorie di reati, e soprattutto non si rafforza in alcun modo il legame tra la richiesta ed un’eventuale confessione dell’imputato.
Al giudice dell’udienza di conclusione delle indagini è attribuito il potere di emanare una vera e propria sentenza di condanna, caratterizzata dal pieno accertamento della responsabilità dell’imputato, per il caso in cui questi faccia richiesta dell’immediata pronuncia.
L’imputato può avanzare la richiesta soltanto in sede di discussione finale, e quindi dopo che il pubblico ministero ha rassegnato le sue conclusioni. Si consente così che l’udienza abbia il suo fisiologico svolgimento e si evita che le attività anche di tipo istruttorio possano essere condizionate dalla prospettiva di una definizione con affermazione di responsabilità. Questa collocazione temporale della richiesta persegue poi il duplice obiettivo di porre l’imputato nelle migliori condizioni, per completezza di conoscenze processuali, di valutare la convenienza di una scelta indubbiamente grave, quale è quella della sollecitazione di una condanna, e di scongiurare la tentazione di utilizzazione anomala del potere di richiesta, per interrompere eventuali attività istruttorie.
L’interesse dell’imputato alla sollecitazione del potere giudiziale di condanna può, infatti, essere in concreto apprezzato nel perseguimento del consistente beneficio della riduzione di pena detentiva - di 1/2 per i reati di minore gravità e di 1/3 per i reati più gravi -, e dell’interruzione del processo, il cui svolgimento è in molti casi un’afflizione aggiuntiva.
Rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato, che ha in più l’indubbio vantaggio di non pregiudicare l’esito assolutorio e di consentire l’esercizio di attività istruttoria finalizzata al proscioglimento, la richiesta di condanna con riduzione di pena, oltre ad offrire un maggiore beneficio in termini di riduzione di pena almeno per un consistente numero di reati, dà all’imputato la possibilità di vincolare il giudice, che si determini all’accoglimento della richiesta, alla pena nella misura indicata, fatto salvo ovviamente il filtro del giudizio di congruità, necessario perché al giudice è inibito l’esercizio del potere di autonoma commisurazione della pena.
La forte riduzione prevista per i reati meno gravi ha però fatto ritenere opportuno che la pena finale richiesta dall’imputato non possa comunque essere superiore ad un limite predeterminato, in modo da evitare eccessi di premialità a discapito delle esigenze di prevenzione generale e speciale.
La Commissione ha ritenuto opportuno affidare alla volontà politica la fissazione del limite massimo di pena irrogabile su richiesta dell’imputato, e la definizione del parametro di individuazione della diminuente da applicare, potendosi fare riferimento sia alle previsioni di pena edittale, nel suo limite massimo, che alla pena in concreto determinata e che si ritiene congrua in relazione a quello specifico fatto imputato. La Commissione non ha trascurato che, assumendo come base di riferimento la previsione del limite massimo di pena edittale, si potrà avere, almeno se non muterà il contesto normativo oggi caratterizzato da previsioni di pena, per alcuni reati, con una forbice molto ampia tra i limiti edittali, la sovrapposizione in concreto dell’ambito di operatività di questo meccanismo di definizione del procedimento con quello del patteggiamento infrabiennale. Ha però ritenuto che la sovrapposizione non sia di per sé un segnale di disarmonia sistematica con effetti inevitabilmente negativi di funzionamento degli istituti, potendo rivelarsi in concreto utile, ad esempio, che l’imputato possa sollecitare i poteri giudiziali di decisione in prospettiva della condanna, per l’eventualità che il pubblico ministero gli neghi il consenso alla richiesta concordata di pena.
Il risultato che si è inteso perseguire è evidente: una pena detentiva di misura consistente, che con ogni probabilità dovrà essere eseguita, è in questo modo la conseguenza di una verifica ex actis dell’esistenza delle condizioni, che ordinariamente, secondo i criteri di valutazione e di giudizio delle pronunce di accertamento nel merito della fondatezza dell’imputazione, conducono alla condanna.
Ciò implica che, per accogliere la richiesta, il giudice deve disporre di elementi di prova completi, univoci, sufficienti alla formulazione del giudizio di condanna. Negli altri casi, da quello estremo della prova negativa di colpevolezza, a quello della prova insufficiente e della prova contraddittoria, il giudice deve rigettare la richiesta.
Al rigetto della richiesta, quale che sia la causa, e quindi sia per incongruità della pena indicata che per insufficienza del materiale probatorio in atti, segue la valutazione della richiesta di rinvio a giudizio che torna ad essere l’oggetto decisorio principale.
Non è quindi preclusa la possibilità che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere, facendo uso delle regole di valutazione e di giudizio proprie della fase dell’udienza di conclusione delle indagini, perché la richiesta di condanna con riduzione di pena non si arricchisce di un significato confessorio, che in qualche modo possa limitare ed orientare la valutazione giudiziale verso esiti obbligati.
L’imputato ha però la possibilità di evitare l’eventuale giudizio dibattimentale, avanzando richiesta di giudizio abbreviato, per assicurarsi comunque un vantaggio in termini di premialità sulla pena dopo aver operato una scelta processuale particolarmente impegnativa, quale è quella di fare richiesta di condanna.
Se la richiesta è rigettata per l’incongruità della pena, è fatto comunque salvo il potere del giudice del dibattimento di recuperare, al momento della condanna, l’applicazione della diminuente richiesta, ove, ex post, si riveli congrua. Tale potere non è stato attribuito al giudice dell’eventuale giudizio abbreviato, per la semplice ragione che la scelta del rito abbreviato già di per sé comporta un effetto premiale sulla pena per l’eventualità di una condanna.
Occorre poi evitare, nel caso di rigetto della richiesta per incongruità della pena, che si proietti sul giudizio il peso di un implicito riconoscimento di colpevolezza, nelle forme di un pre-giudizio in grado di contaminare il corretto svolgimento dell’accertamento. La Commissione ha ritenuto sufficiente a tal fine che, fermo restando l’obbligo per il giudice di una motivazione succinta dell’ordinanza di rigetto per incongruità della pena, essa non vada a comporre il fascicolo per il dibattimento, ma sia messa a disposizione della difesa dell’imputato, la cui richiesta è stata rigettata, rimettendo alle sue scelte strategiche la decisione circa l’esibizione al giudice del dibattimento, conclusa la fase istruttoria, per giustificare, per il caso di condanna, la richiesta di applicazione della diminuente di pena.
Il rigetto della richiesta non è però una soluzione obbligata per tutti i casi di incongruità della pena, e cioè della pena quantificata alla luce di tutti gli elementi di giudizio e non ancora ridotta nella misura di legge: se, infatti, l’incongruità è per eccesso, perché l’imputato chiede la condanna indicando una pena, su cui poi applicare la diminuente, superiore a quella che sembra al giudice più adeguata e giusta, questi può accogliere la richiesta, provvedendo al contempo alla rideterminazione della pena in senso più favorevole e quindi irrogando una pena finale, dopo l’applicazione della riduzione, inferiore a quella oggetto della richiesta.
Al rigetto della richiesta per incongruità della pena, ovviamente incongruità per difetto, si è ritenuto opportuno riservare all’imputato la possibilità di reiterare, per una sola volta, la richiesta con una nuova indicazione di pena. Dalla pur concisa motivazione del provvedimento di rigetto l’imputato può, infatti, aver modo di comprendere le ragioni del giudizio di incongruità, e conseguentemente scegliere se proporre una nuova richiesta, questa volta con maggiori probabilità di accoglimento.
Il meccanismo così delineato, da un lato, evidenzia la necessità che i rapporti tra imputato richiedente e giudice siano formalizzati e scanditi dal compimento di atti tipici, onde scongiurare il rischio di prassi volte a legittimare forme di negoziazione della pena con il coinvolgimento del giudice; dall’altro, evita che l’assenza di un dialogo tra giudice ed imputato costringa quest’ultimo ad ardue, e fors’anche casuali, previsioni di quale possa essere la misura di pena adeguata.
Si consideri, poi, che la richiesta di condanna con riduzione di pena, sostanziandosi nella sollecitazione dei poteri di valutazione del giudice, il cui esercizio prescinde da un accordo delle parti perché non si conforma in maniera diversa rispetto al modello ordinario di giudizio, non ha nell’eventuale dissenso del pubblico ministero un impedimento alla sua delibazione.
Il pubblico ministero è chiamato ad esprimere un parere sulla richiesta, di natura obbligatoria ed ovviamente non vincolante, ma non può interdire l’attivazione dei poteri di cognizione e di decisione del giudice, dal momento che l’imputato rinuncia alla contesa, pur non impegnandosi nella condivisione implicita della fondatezza dell’imputazione, nei termini di un atteggiamento inequivocamente confessorio.
L’eventuale pronuncia di condanna non è poi soggetta ad appello.
La limitazione per l’imputato è agevolmente giustificabile: il fatto che abbia richiesto la condanna rende irragionevole ipotizzare che possa dolersi di quanto è stato deciso in conformità.
Nella prospettiva dell’accusa, la limitazione dell’appello si spiega considerando che l’accoglimento della richiesta dà soddisfacimento alla pretesa punitiva, quali che siano le valutazioni in termini di adeguatezza della risposta sanzionatoria.
L’interesse alla deflazione processuale ben giustifica la limitazione dell’appello del pubblico ministero volto alla riforma della condanna in punto di quantum di pena inflitta.
Diverso è invece il caso che la sentenza di condanna abbia, in conformità alla richiesta dell’imputato, modificato il titolo del reato: per questo aspetto, la reazione del pubblico ministero merita tutela attraverso il riconoscimento del diritto all’impugnazione. Parimenti, sarebbe irragionevole negare il diritto di appello del pubblico ministero nel caso di applicazione di una pena illegale o di esclusione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o ad effetto speciale.
Anche il ricorso per cassazione patisce dei limiti, direttamente funzionali al soddisfacimento dell’esigenza deflattiva. È sembrato opportuno limitare l’esperibilità dell’impugnazione, ai casi di applicazione di una pena illegale ed a quelli in cui si denuncia la mancanza o la non corretta espressione del consenso dell’imputato alla pronuncia di condanna, o, ancora, si riscontra una difformità tra pena inflitta e pena richiesta.
Per quanto concerne l’impugnazione per revisione, il trattamento riservato alla sentenza di condanna su richiesta non patisce alcuna differenza rispetto alla disciplina predisposta per le ordinarie sentenze di condanna, sul presupposto che in entrambe al giudice è richiesto un pari impegno nella valutazione ricostruttiva degli elementi di responsabilità.
Per le sentenze di patteggiamento, invece, si è disposto che non sono soggette a revisione per contrasto con quanto accertato in sentenze di condanna, dal momento che in esse manca un pieno accertamento, che possa essere utilmente comparato; e che non sono soggette a revisione sulla base di prove conosciute o conoscibili al momento della pronuncia, perché con la scelta del patteggiamento l’imputato ha inequivocamente rinunciato a far valere le prove preesistenti.

21. I giudizi: il dibattimento

Il punto fermo nella formulazione delle direttive della delega concernenti il dibattimento è rappresentato dall’intangibilità delle opzioni di fondo cui era approdato il codice del 1988, frutto dell’elaborazione più che ventennale della riforma (a partire almeno dai lavori preparatori della legge delega del 1974). Non sarebbe accettabile rimettere in discussione il sistema accusatorio, con i corollari che ne derivano quanto alla separazione delle fasi, alla centralità del dibattimento, all’oralità e all’immediatezza: tenuto conto, in particolare, dei principi che oggi sono espressamente proclamati dalla Costituzione, fra i quali spiccano la parità delle parti e il contraddittorio nella formazione della prova, oltre alle specifiche garanzie dell’accusato con riguardo all’esame di chi rende dichiarazioni a suo carico. La scelta di metodo realizzata nel 1988 non può che essere ribadita, nonostante le difficoltà che ha dovuto incontrare per affermarsi nella prassi e nella cultura giuridica, difficoltà testimoniate dalle note vicende del primo decennio di vigenza del codice. Attualmente la scelta accusatoria sembra infatti la più congrua anche in relazione alle direttive costituzionali: si può anzi sostenere che tale metodo sia stato ormai comunemente accettato, in linea di principio, e si tratta solo di evitare che una prassi poco rigorosa finisca con lo svuotarlo.
Occorre però domandarsi se la struttura del dibattimento del processo accusatorio, certamente costoso in termini di tempo e di risorse necessarie, non rappresenti, in pratica, un ostacolo all’obiettivo principale che va perseguito e che è oggetto del mandato conferito alla Commissione: trovare il corretto equilibrio fra “giusto processo” e “ragionevole durata del processo”. In proposito, anche se può sembrare scontato, vale la pena evidenziare che in realtà i due termini non sono necessariamente in antitesi, poiché da un lato la ragionevole durata rappresenta una condizione essenziale per la realizzazione del giusto processo; dall’altro non sono le garanzie del giusto processo come tali, e in particolare la tutela del contraddittorio, che impediscono una rapida conclusione del giudizio. E comunque i menzionati valori non possono trovare un bilanciamento sullo stesso piano, perché gli interessi che ne costituiscono il fondamento non sono omogenei né equivalenti: tanto per fare un esempio, non esistono esigenze di celerità che possano realizzarsi a scapito dei diritti fondamentali (come ha spesso affermato anche la Corte costituzionale).
Posto che la stella polare di qualsiasi intervento riformatore in tema di dibattimento penale non può che essere il principio del contraddittorio nella formazione della prova, non restava che concentrarsi su quegli aggiustamenti e su quelle modifiche che, senza snaturare il sistema né pregiudicare i diritti dell’imputato, consentissero di ottenere una maggiore semplificazione ed accelerazione, e dunque un guadagno in termini di funzionalità e di efficienza.
Esclusa perciò la necessità di una riforma strutturale della fase, si è scelto di intervenire a diversi livelli. In primo luogo, con modifiche nell’organizzazione del procedimento, coerenti col modello vigente, volte ad eliminare tempi morti ed attività inutili; in secondo luogo, mediante la correzione delle norme contraddittorie, ambigue o di difficile interpretazione, ovvero fonte di prassi giurisprudenziali devianti, mirando anche ad un migliore coordinamento sistematico; astenendosi, comunque, dall’inseguire mere opzioni dogmatiche o terminologiche. Contemporaneamente, si è reso necessario prevedere l’adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La novità più rilevante nella nuova disciplina del dibattimento è l’abolizione del giudizio in contumacia, almeno nella forma finora conosciuta. L’attuale giudizio in contumacia crea numerosi problemi pratici e comporta un grande dispendio di attività destinate il più delle volte ad essere compiute inutilmente, perché comunque l’eventuale sentenza di condanna non può essere eseguita, mentre lo Stato non ha un reale interesse all’accertamento della responsabilità. La contumacia non è prevista nei principali paesi europei (ad eccezione della Francia) e neppure davanti ai tribunali internazionali; fra l’altro, com’è noto, il sistema vigente ha procurato e continua a procurare numerosi problemi all’Italia in sede europea. Va inoltre considerato che la contumacia sarebbe tendenzialmente incompatibile con il sistema accusatorio, nel quale, in coerenza con la posizione attiva riconosciuta all’imputato, gli si impone l’onere di partecipare al processo.
L’idea di fondo, dunque, è la previsione che il processo resti sospeso fino a quando non sia possibile ottenere, se non la comparizione personale dell’imputato, almeno la certezza che la sua mancata partecipazione sia volontaria e consapevole. E’ stata deliberatamente scartata la possibile soluzione alternativa, praticata in altri paesi, di imporre all’imputato un vero e proprio obbligo di presentarsi all’udienza, reso effettivo dal potere di imporre una misura coercitiva ad hoc (accompagnamento coattivo o arresto): ciò per non provocare un eccessivo allargamento dell’ambito di applicabilità delle restrizioni della libertà personale prima del giudizio, specialmente per i reati di minore entità.
Per contro, con riferimento ai reati più gravi, ci si è dovuti far carico della necessità di evitare che la mera irreperibilità dell’imputato potesse essere in grado di paralizzare il processo a tempo indeterminato; e ciò in particolare nei casi in cui sia stata adottata una misura cautelare. La sottrazione alla misura impedirebbe cioè la pronuncia di un’eventuale condanna destinata a diventare irrevocabile, e ad essere messa immediatamente in esecuzione in caso di arresto successivo del condannato: ciò avrebbe evidenti conseguenze negative sulla funzione di prevenzione generale della pena. Un trattamento diverso è stato perciò previsto per l’imputato latitante, al cui comportamento è sembrato corretto collegare la volontà di sottrarsi al giudizio. Una situazione analoga si verifica nei casi – eccezionali – di irreperibilità dell’imputato nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata o terrorismo, quando manchi una misura che funga da presupposto dello stato di latitanza. La gravità dei reati, insieme all’esistenza di una organizzazione criminale in grado di assicurare protezione all’imputato, inducono ugualmente a permettere la celebrazione del processo nei confronti di chi vi si sia deliberatamente sottratto.
La direttiva 71, che contempla il caso di mancata comparizione dell’imputato, deve essere letta in collegamento con la direttiva 24 in tema di notificazioni, ove si prevede che di regola la notificazione della citazione contenente la contestazione dell’accusa debba essere effettuata a mani dell’imputato, allo scopo di avere la certezza che lo stesso sia stato posto a conoscenza del procedimento e della natura dell’accusa. Ciò consente di presumere che la mancata comparizione in giudizio sia il risultato di una scelta consapevole, con la conseguenza che il procedimento può proseguire come se l’imputato fosse presente, non diversamente da quanto accade ove egli abbia espressamente rinunziato a comparire (o consentito che il dibattimento si svolga in sua assenza). Naturalmente il rifiuto espresso di ricevere l’atto nelle proprie mani, risultante dalla relazione di notifica, va equiparato al rifiuto di presentarsi in giudizio.
La presunzione di cui si è detto è tuttavia suscettibile di prova contraria: infatti la direttiva 71.6 riconosce, all’imputato condannato in assenza, il diritto di ottenere un nuovo giudizio qualora risulti che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo. Questa previsione, anche se verosimilmente applicabile solo in casi estremi, tenuto conto che fin tanto che venga rispettata la procedura prevista per le notificazioni l’effettiva conoscenza non dovrebbe mai mancare, rappresenta un’indispensabile norma di chiusura per ottemperare alle ripetute indicazioni in tal senso della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ove non sia stata eseguita la notificazione a mani e l’imputato sia irreperibile, il giudizio non può proseguire e deve essere sospeso fino a quando non sia possibile notificare la citazione. Per evitare che questa garanzia procedurale possa bloccare definitivamente il processo, inducendo strategie volte a paralizzarne lo svolgimento mediante la deliberata irreperibilità al momento della vocatio in iudicium, si prevede che il giudice rinnovi periodicamente l’ordine di notificazione coattiva previsto dalla direttiva 24.4, fissando una nuova udienza per la comparizione dell’imputato (direttiva 71.3) e che la sospensione non impedisca il compimento degli atti urgenti e indifferibili, allo scopo di scongiurare la dispersione della prova (direttiva 71.4); in ogni caso è favorita la separazione dei giudizi, per evitare che l’irreperibilità di un solo imputato impedisca la prosecuzione del processo nei confronti di tutti (direttiva 71.5)
Nel caso di imputato latitante, che cioè si sia volontariamente sottratto all’esecuzione di una misura cautelare che limiti la sua libertà di locomozione (e dunque per i soli reati di una certa gravità, per i quali l’applicazione di misure cautelari è consentita), ovvero nel caso di imputato irreperibile per reati di criminalità organizzata o terrorismo, il giudizio può ugualmente svolgersi in sua assenza quando ne risulti accertata la conoscenza effettiva del procedimento (direttiva 72). L’accertamento potrà aver luogo anche su base indiziaria, ma in mancanza il giudizio dovrà essere sospeso come negli altri casi di irreperibilità (direttiva 71.5). Lo stato di latitanza, specie se dichiarato nei confronti di persona avente stabile dimora nel territorio nazionale, è valutabile come manifestazione di volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento, con la conseguenza che, ove il giudice ritenga provata tale volontà, le notifiche nei confronti del latitante potranno essere operate con consegna dell’atto al difensore. Lo stesso si può dire per l’irreperibilità, nei casi suddetti. Anche in queste ipotesi, comunque, al condannato è riconosciuto il diritto ad un nuovo giudizio, ma solo ove risulti che la latitanza o l’irreperibilità non era volontaria, cioè non determinata dall’intento di sottrarsi al procedimento (direttiva 72.2); nel nuovo giudizio saranno comunque utilizzabili le prove acquisite di cui sia divenuta impossibile la ripetizione (direttiva 72.3).
Passando alla disciplina generale della fase, a partire dagli atti introduttivi, con la direttiva 73 si sono volute disciplinare espressamente le questioni preliminari, che, secondo l’impostazione tradizionale, vanno risolte prima dell’apertura del dibattimento. In particolare è sembrato opportuno prevedere espressamente, nella direttiva 73.2, che le questioni suddette non possano essere più messe in discussione successivamente, anche nel caso di cambiamento del giudice o di modifica nella composizione del collegio.
Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento le parti possono formulare le richieste di prova, previa esposizione dei fatti da provare: viene confermata la disciplina vigente, che è la più coerente col sistema accusatorio (direttiva 74.1). In particolare, si prevede espressamente il contraddittorio sull’ammissione dei documenti (direttiva 74.2) e, a pena di inammissibilità, la cosiddetta discovery anticipata delle prove dichiarative, per consentire alla parte nei cui confronti la prova viene fatta valere di preparare la difesa ed eventualmente di chiedere l’ammissione di prova contraria (direttiva 74.3). La direttiva 74.4 rinvia infine ai criteri previsti in via generale nella direttiva 31 per quanto riguarda l’ammissione della prova, che va decisa senza ritardo. I provvedimenti sull’ammissione della prova sono revocabili in contraddittorio (direttiva 75.1). Nell’ottica della semplificazione, per evitare rinvii dell’udienza, viene stabilita la decadenza dalla prova della parte che abbia omesso la citazione dei propri testimoni (direttiva 75.2), risolvendo in maniera netta il problema, attualmente controverso in giurisprudenza, dell’onere di citazione dei testimoni non comparsi: ciò attraverso il richiamo di una disposizione che ha dato buona prova nel procedimento davanti al giudice di pace. Naturalmente la decadenza della parte non esclude che il giudice, avvalendosi dei propri poteri d’ufficio, possa disporre comunque l’assunzione della prova. La decadenza va rilevata nella medesima udienza nella quale non c’è stata la comparizione del testimone, per evitare un contenzioso che si trascini nelle udienze successive.
La direttiva 76 definisce le modalità dell’esame diretto e del controesame, secondo le regole, ormai collaudate, previste dalla delega del 1987 e dal codice vigente. Al riguardo, si deve sottolineare la previsione di un’espressa indicazione, oggi mancante, del criterio per determinare la parte che deve condurre l’esame diretto, quando la prova sia stata richiesta da entrambe le parti (direttiva 76.2). Quanto al potere del giudice di disporre d’ufficio l’ammissione di mezzi di prova, già contemplato in via generale alla direttiva 31, la direttiva 76.4 precisa che tale potere può essere esercitato solo al termine dell’istruttoria dibattimentale e per mezzi di prova “ulteriori” rispetto a quelli introdotti dalle parti: ciò allo scopo di circoscrivere il più possibile l’intervento del giudice, a tutela della sua terzietà.
Anche il divieto di arresto in udienza del testimone falso o reticente riproduce una direttiva della delega del 1987, intesa a spogliare il giudice del dibattimento di poteri inquisitori e di coercizione sul dichiarante, che potrebbero pregiudicare la sua imparzialità (direttiva 77.1). Resta però l’opportunità di una reazione rapida dell’ordinamento, per cui al pubblico ministero è attribuito il potere di procedere con citazione diretta, ma non prima del deposito della sentenza (direttiva 77.2), dalla quale soltanto, sulla base della valutazione finale della testimonianza effettuata dal giudice, che abbia tenuto conto di tutti i dati probatori e sia stata espressa nella motivazione, può desumersi l’ipotesi di reato.
La direttiva 78 disciplina la correlazione tra accusa e sentenza e la modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero. Non ha trovato accoglimento la proposta, avanzata da un commissario, di estendere il principio della correlazione anche alla qualificazione giuridica del fatto. Rispetto alla disciplina vigente, viene esclusa la possibilità di contestare in via suppletiva anche il reato continuato, limitando la contestazione alle circostanze aggravanti e al concorso formale (com’era del resto nella norma originaria del codice, poi modificata, ma solo indirettamente, come conseguenza della riformulazione dell’art. 12 c.p.p. in essa richiamato). La contestazione del reato continuato, analogamente alla contestazione del fatto nuovo, resta così subordinata al consenso dell’imputato e all’autorizzazione del giudice, autorizzazione della quale sarà compito del legislatore delegato individuare i parametri. Sempre in sede di legislazione delegata sarà necessario tener conto delle sentenze della Corte costituzionale che hanno introdotto la facoltà per l’imputato di chiedere l’applicazione della pena, pur essendo scaduto il termine, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine, o quando la richiesta era stata tempestivamente presentata per l’imputazione originaria; nonché la facoltà di proporre domanda di oblazione.
La direttiva 79 affronta il problema del mutamento del giudice nel corso del dibattimento. Il rispetto del principio di immediatezza imporrebbe in ogni caso la riassunzione delle prove orali già acquisite, quando l’esame possa aver luogo e sia stato richiesto anche da una sola delle parti. A questa conclusione, sulla base del codice vigente, è giunta dopo qualche incertezza anche la giurisprudenza, fermi restando i limiti previsti dall’art. 190-bis c.p.p. e la possibilità di lettura delle dichiarazioni rese nel precedente dibattimento ai sensi dell’art. 511 c.p.p. Occorre però considerare che l’obbligo di ripetere l’esame a semplice richiesta si presta ad essere utilizzato a fini dilatori, quando riguardi gli stessi fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni e il risultato non sia controverso. E non sembra possibile risolvere il problema soltanto con misure organizzative che minimizzino l’eventualità di modifiche del giudice o della composizione dei collegi nel corso del dibattimento. In Commissione il dibattito sul punto è stato molto intenso e articolato: una minoranza di commissari riteneva che il sistema vigente fosse già troppo sbilanciato nel prevedere deroghe al principio di oralità-immediatezza, e si è dichiarata contraria all’introduzione di nuove eccezioni, mentre la maggioranza vedeva come prioritaria l’esigenza di evitare l’uso di tattiche pur legittime ma destinate a prolungare eccessivamente la durata del processo.
La direttiva si apre (79.1) con la previsione di quella che dovrebbe essere la regola generale per evitare in radice il verificarsi della situazione sopra descritta: l’applicazione all’ufficio di provenienza, ove possibile, del giudice trasferito o assegnato ad altra funzione, per terminare personalmente la celebrazione dei dibattimenti iniziati. Alcuni commissari hanno criticato la norma, perché di difficile attuazione, da un lato, e, dall’altro, perché esorbitante dai limiti di competenza della Commissione. Tuttavia, il rinvio alle norme di ordinamento giudiziario ha precisamente lo scopo di lasciare la soluzione dei problemi di organizzazione degli uffici alla sede propria, mentre l’affermazione di principio indica una linea tendenziale che induca a favorire l’adozione di provvedimenti strutturali rispetto alla limitazione delle garanzie processuali.
Nella direttiva 79.2 viene espressamente confermata l’utilizzabilità, a prescindere dalla ripetizione o meno dell’esame, delle dichiarazioni precedentemente rese - in contraddittorio - nel dibattimento, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale.
Si distingue poi a seconda che il mutamento riguardi un solo componente di un collegio giudicante, ovvero più componenti o un giudice monocratico: la distinzione trova conforto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha avuto occasione di sottolineare come la sostituzione di un solo giudice non rappresenti di per sé una violazione della Convenzione, quando gli altri componenti del collegio hanno assistito all’assunzione di tutte le prove. Nel primo caso, dunque, la direttiva 79.3 prevede che la ripetizione dell’esame, su richiesta della parte interessata, sia necessaria solo se riguardante fatti o circostanze diverse, salvo che il giudice non la ritenga altrimenti necessaria; nel secondo caso è sufficiente la richiesta di parte, purché adeguatamente motivata.
Il complesso tema delle letture dibattimentali trova la sua regolamentazione nella direttiva 80, nella quale, oltre a riconfermare la disciplina del 1987 che, prima delle note vicissitudini, aveva rappresentato il vero punto di svolta nel senso del processo accusatorio, si è tenuto conto della riforma dell’art. 111 Cost. e delle deroghe in esso previste al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Com’era logico, si è mantenuta la classica distinzione tra lettura a fini di acquisizione e lettura a fini di contestazione.
La lettura a fini di acquisizione della prova riguarda in primo luogo gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, come descritti dalle direttive 68.8 e 70.1. Al riguardo va sottolineato che, evitando una concezione per così dire “feticistica” dell’oralità e puntando piuttosto alle garanzie sostanziali, si è da un lato notevolmente ridotto l’obbligo di lettura integrale dei verbali, anche se contenenti dichiarazioni, che di regola nulla aggiunge alla loro acquisizione come prova; dall’altro lato, si è previsto il dovere del giudice di indicare espressamente gli atti, di cui non sia stata data lettura, che intende utilizzare: indicazione che funge da provvedimento acquisitivo, in mancanza del quale l’atto è inutilizzabile anche se appartiene al fascicolo per il dibattimento. La direttiva 80.2, pertanto, prevede che, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di dichiarazioni, alla lettura effettiva degli atti, totale o parziale, si proceda solo se assolutamente necessario (la fattispecie include l’ipotesi, oggi espressamente prevista dal codice, del “serio disaccordo” sul loro contenuto); e prevede che la lettura sia di regola sostituita dall’indicazione, che però deve essere espressa e specifica per ciascun atto. Gli atti non letti né indicati sono inutilizzabili, contrariamente a quanto oggi sostiene, in modo troppo tollerante, una discutibile giurisprudenza. La direttiva 80.1 prevede che l’esame orale, una volta che il verbale sia suscettibile di lettura, non sia indefettibile, ma dipenda da una richiesta di parte e da presupposti che spetterà al legislatore delegato definire.
Nella medesima direttiva 80.1 si fa riferimento, secondo le indicazioni dell’art. 111 Cost., alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero di cui sia sopravvenuta l’irripetibilità: in questo caso il parametro costituzionale viene circoscritto, con l’aggiunta del criterio dell’imprevedibilità, così come previsto dal vigente art. 512 c.p.p. Occorre però considerare che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, le dichiarazioni rese senza il contraddittorio con la difesa non sono sufficienti da sole a fondare una sentenza di condanna, ma possono essere utilizzate solo se non sono determinanti. Di questo si è tenuto conto nella direttiva 80.6, che prevede la necessità di riscontri sulla loro attendibilità.
Quanto alla lettura a fini di contestazione, e alla possibile utilizzazione come prova delle precedenti dichiarazioni, le direttive 80.4 e 80.5 non si discostano dalla disciplina vigente, che ha ormai raggiunto un assetto abbastanza equilibrato. Il concetto di contestazione non viene definito, ma sembra ovvio che la contestazione debba essere consentita anche in caso di rifiuto di rispondere alle domande. Quanto alla provata condotta illecita che consente l’allegazione al fascicolo per il dibattimento, il legislatore delegato dovrà disciplinare la procedura di accertamento del presupposto.
La direttiva 81 continua a prevedere la motivazione contestuale e la lettura immediata della sentenza nei casi di non particolare complessità, anche se questa possibilità non ha trovato grande riscontro nella pratica. Al di fuori di questo caso, i termini di deposito della sentenza saranno predeterminati dalla legge.

22. (Segue): le altre forme di giudizio: considerazioni preliminari

In premessa va ricordato – ma il tema riguarda anche “le altre forme di giudizio” di cui alle successive direttive – che il difficile rapporto tra efficienza e garanzie – problema centrale della Procedura penale di impostazione democratica – è stato riproposto in termini radicali all’indomani della promulgazione della nostra Carta costituzionale e, perciò, messo al centro del dibattimento sulla riforma del Codice di Procedura penale sin dall’inizio. Invero, se il problema risultava sostanzialmente marginale nel Codice del 1930 – ove, a leggere la Relazione, i diritti procedurali erano tutelati dal giudice istruttore-soggetto imparziale, che, quindi, contestualmente assicurava l’efficienza della giurisdizione proprio attraverso l’istruzione rivolta alla raccolta degli elementi ‹‹utili e necessari per la ricerca della verità›› (art. 299 c.p.p. 1930) – esso si è presentato nella sua reale dimensione costituzionale non solo per la filosofia di fondo dello Stato democratico (che ‹‹riconosce i diritti della persona››: art. 2 Cost.), ma perché lo Statuto del 1948 eleva i diritti procedurali a diritti costituzionali, espressamente elencandoli e tessendo una linea di razionalità sistematica – al suo livello – racchiusa nel Preambolo penalistico della Costituzione che, dunque, li ordina e li eleva a sistema.
Con queste premesse non si poteva non affidare alla struttura del processo – privata del momento efficientista: cioè, dell’istruzione – il tema dell’invenzione di strumenti per il recupero della efficienza della giurisdizione.
In verità, all’inizio, questa preoccupazione continuò ad alimentare la “cultura istruttoria”, anche se al termine si aggiungerà l’aggettivo “garantista” per prendere le distanze da un tessuto normativo che inesorabilmente mortificava i diritti dell’individuo nel processo. Epperò si discuteva se essa dovesse essere gestita dal giudice istruttore e/o dal pubblico ministero, fronteggiandosi, nelle diverse tesi, la forza garantistica e triadica, sul primo fronte, e/o, all’inverso, gli embrioni del processo di parte.
Perciò fu la “Bozza Carnelutti” a rimescolare le carte e ad indicare la via alternativa ad una persistente cultura del processo istruttorio di ispirazione napoleonica. Ne è testimonianza l’esame della cultura classica precedente, che pure quando tracciava la linea di un processo accusatorio, non si spingeva a qualificarlo così, preferendo la falsa locuzione di “processo misto”.
La contestazione del nuovo indirizzo offerto dalla “Bozza” (cfr., ad esempio, gli atti del Convegno di Lecce del 1964), all’inizio frenò l’inarrestabile desiderio di riforma, che, però, riprese vigore – anche per il ricordato contributo demolitorio offerto dalla Corte costituzionale sul Codice Rocco – all’inizio degli anni ‘70, quando, con sapiente senso di responsabilità, il Parlamento approvò la legge di delega del 18 aprile 1974 che produsse, a distanza di quattro anni, un Progetto di nuovo codice, di incerta razionalità sistematica e debole proprio sul terreno della efficienza della giurisdizione.
La denuncia di tali limiti è espressa dal Ministro Morlino, che firma, nel 1979, una “nuova bozza” di delega, lasciando cadere (= decadere) il Progetto del 1978.
La critica si appuntò, non tanto nella permanenza dell’ibrida figura del giudice istruttore chiamato a selezionare, nell’udienza “di smistamento”, i processi tra giudizio immediato e atti di istruzione; non solo su talune scelte tecniche di dubbia coerenza sistematica (denunciata, ad esempio, nel Convegno di Napoli del 1978); quanto, e particolarmente, sull’abbandono di strade alternative al dibattimento, soprattutto dei “riti differenziati” e delle pratiche premiali che la coeva legislazione dell’emergenza aveva messo in campo per far fronte all’“assalto terroristico”.
Il segnale era chiaro e col tempo fu raccolto, soprattutto su questo secondo fronte, prima dalle leggi del 1981 e poi, sul piano generale, dalla nuova legge delega del 1987; che, dunque, elegge a luogo per la “premialità” la nuova programmata udienza preliminare, affidando ad essa il progetto deflativo.
Contestualmente, se questa, assume via via funzioni e reali compiti – di rito (= controllo sull’esercizio dell’azione), di deflazione (= rinforzati soprattutto con la legge del 1993 n. 105 dell’8 aprile) e di merito su richiesta di parte ai fini della celebrazione dei “riti premiali” –, la novità saliente, ai fini dell’efficienza, è rappresentata dalla multischematicità dell’azione, che guida – su specifici presupposti e/o sul consenso delle parti – i “procedimenti speciali” , termine con il quale il codice del 1988 qualificò la moltiplicazione delle procedure, non più secondo la filosofia dell’“anomalia processuale” (così il c.p.p. del 1930), ma secondo i bisogni di efficienza della giurisdizione. Questa filosofia, nelle intenzioni del legislatore, relegava il dibattimento ad evenienza “residuale”, pur se esso rappresentava la “centralità” strutturale del processo accusatorio.
Su questo terreno sono dovute tre annotazioni.
Innanzitutto va rilevata la insicurezza del legislatore che raccoglieva istanze culturali e prospettive innovative mai praticate in precedenza. Di qui dubbi neanche nascosti circa la coerenza “accusatoria” e la incerta validità sul piano operativo; tant’è che le prassi successive hanno registrato difficoltà di accoglienza e “debolezze normative”.
L’incertezza traspare dalle poche pagine che la Relazione dedica all’argomento. In essa si legge: ‹‹nel libro VI trovano la loro disciplina quelli che, durante i lavori preparatori della legge delega sono stati spesso indicati come riti “differenziati” e che si è cercato di incrementare il più possibile. E’ diffuso il convincimento che ad essi è affidata in gran parte la possibilità di funzionamento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di economia processuale. Soprattutto ai riti abbreviati (titoli I e II) è affidata la funzione di evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio. Si è efficacemente detto, nel corso della approvazione della legge delega, che il nuovo processo “funzionerà se riusciremo a far pervenire al dibattimento soltanto una parte piccola dei processi”>> (intervento on. Casini alla Camera dei deputati, Aula 10 luglio 1984)››. .
Per dare consistenza a questo nuovo approdo, quel legislatore chiarisce che ‹‹l’esperienza dei paesi anglosassoni insegna che è ritenuto del tutto incongruo e antieconomico prevedere il passaggio alla fase dibattimentale in caso di ammissione da parte dell’imputato delle proprie responsabilità, cioè in situazioni in cui l’unico aspetto controverso può essere la determinazione in concreto della pena. Ove l’imputato rinunci alla celebrazione del dibattimento, deve perciò essere incentivata la sua proposizione ad avvalersi dei riti semplificati. Nei limiti in cui la legge delega ha ritenuto di attribuire rilevanza alle pattuizioni delle parti, delineandogli istituti maggiormente innovativi previsti nella direttiva 45 (applicazione della pena sulla richiesta delle parti) e 53 (giudizio abbreviato), il Progetto ha cercato di costruire una disciplina degli stessi (rispettivamente, nel titolo II, e nel titolo I) che offrisse ampie possibilità di applicazione››. Si costruisce, così, un microsistema che ha i suoi punti di forza nell’ “accordo delle parti” e nella – pur non richiesta – “ammissione di responsabilità” da parte dell’imputato nel caso dei “riti incentivati”, che – peraltro – si vedrà, si sono dimostrati i punti deboli delle discipline predisposte.
La seconda annotazione riguarda la poco felice nomenclatura del libro VI, che ha prodotto incertezze sistematiche e vizi giudiziali.
Sul primo punto è noto che ancora oggi parte della dottrina qualifica i “riti premiali” come “riti inquisitori”, sul presupposto – conseguente al precedente – che essi non costituivano veri e propri giudizi. Il rilievo vale soprattutto per il “patteggiamento” un po’ a causa della collocazione sistematica, ancor più in ragione della sottovalutazione della clausola di salvaguardia (= regola di comportamento) di cui all’art. 129 c.p.p., peraltro, in tal caso, espressamente richiamato.
Eppure il legislatore – qui senza incertezze – aveva chiarito il senso della formula di testa del libro VI. Si legge, invero, in Relazione, che ‹‹la specialità va vista in relazione al procedimento ordinario per i reati di competenza del tribunale, che si sviluppa nella seguente sequenza : indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di primo grado, impugnazioni (appello e ricorso per cassazione)››. Perciò, ‹‹le deviazioni che nei procedimenti speciali si riscontrano rispetto al modello del procedimento ordinario tendono tutte a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudizio dibattimentale››, specificando,poi, che ‹‹alcune differenze rispetto al modello ordinario sono collegate ai caratteri oggettivi del processo (evidenza della prova), altre si basano sulla volontà delle parti (è questo il caso del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pena su richiesta); il giudizio direttissimo (titolo III) si fonda sull’arresto in flagranza ovvero sull’intervenuta confessione dell’imputato››.
Insomma, qui il legislatore predisponeva riforme di strutture rivolte alla filosofia dell’efficienza.
Sennonché – e siamo alla terza annotazione – le vicende successive registrano un sostanziale fallimento dei riti premiali, fino al punto della previsione del c.d. “patteggiamento allargato” (cfr. l. 12.06.2003 n. 134) e della radicale modifica del giudizio abbreviato – di cui si dirà diffusamente.
Su altro fronte, poi, non può non registrarsi una prassi di assoluta inutilità del giudizio immediato (raramente praticato) e, all’opposto, il continuo ricorso al giudizio direttissimo soprattutto in leggi speciali post-codicistiche (cfr., ad esempio, legge n. 356 del 7.8.1992; n. 377 del 19.10.2001; n. 88 del 24.11.2003; n. 162 del 17.8.05) e la utilità deflattiva del decreto penale di condanna.
Queste annotazioni di vario genere suggeriscono oggi il tendenziale abbandono della linea di moltiplicazione delle procedure e di puntare – soprattutto ai fini deflativi – sui poteri decisori del giudice, di cui si è detto nella presentazione dell’udienza di conclusione delle indagini.
Questo recupero di razionalità sistematica, peraltro – che non ignora i presupposti oggettivi e/o soggettivi per la citazione diretta a giudizio anche in chiave di recupero della competenza dell’organo monocratico del Tribunale –, e le ragioni di un accorpamento topografico dei procedimenti penali per i minori e innanzi al giudice di pace – manifestata nelle singole parti della Relazione –, consigliano ora di assorbire sotto “le altre forme di giudizio” le “diverse procedure”, per le quali appare inopportuna qualsiasi specificazione nominalistica, volendo perseguire l’intento di trasmettere al legislatore delegato l’idea che si versi – appunto – in giudizi caratterizzati solo da differenti input connessi ora alla volontà della parte (giudizio abbreviato e decreto penale di condanna) ora a presupposti di prossimità con la vicenda “soggettiva” dell’imputato (citazione diretta di chi è soggetto a misura cautelare, arrestato e/o fermato) oppure a citazione diretta innanzi al Tribunale quale organo monocratico per fatti di non rilevante gravità, secondo direttive che saranno di seguito specificate. In tutte queste ipotesi, però, si prevede che l’imputato possa chiedere di esser chiamato innanzi al giudice dell’udienza di conclusione delle indagini ai fini della scelta del rito abbreviato e/o per sfruttare le potenzialità premiali di tale giudice, previste, queste, nel punto n. 69.

23. (Segue): il giudizio abbreviato

La travagliata vita, giuridica e “giudiziaria”, del giudizio abbreviato è dimostrata dalla quantità di pronunce della Corte costituzionale in argomento, soprattutto di carattere “manipolativo” e “additivo” dei singoli settori normativi della complessa disciplina –precedente e successiva alla legge n. 479 del 1999 – pronunce, peraltro, annunciate con la sentenza n. 88 del 1991, che denunziava la impraticabilità del rito a causa del vizio genetico del codice del 1988 in tema di completezza delle indagini. Peraltro, l’atteggiamento dell’Avvocatura rispetto a questo rito – in parte vincolato dalla prima dottrina, che irrazionalmente lo connotava di inesistenti caratteri di common law – è stato di continua diffidenza vuoi a causa di una irrazionale filosofia colpevolista del rito, vuoi perché comunque esso si muove sulla “imprevedibilità della pena.
Queste osservazioni – che avrebbero militato a favore dell’abolizione del rito – e la opposta esigenza di mantenere in vita questo binario alternativo e parallelo al dibattimento in chiave premiale per la funzione deflattiva di questo, hanno suggerito di muoversi sulla linea di una nuova “ordinarietà” del rito, che ha imposto un’ottica tutt’affatto diversa anche al fine di sopperire alle lacune normative tuttora urgenti in materia.
Come è noto, il giudizio abbreviato nasce nel codice del 1988 con l’intento di offrire all’imputato una scelta strategica di tipo premiale per il caso della condanna. Di qui l’idea di una sentenza allo stato degli atti chiesta dall’imputato previo consenso sull’uso degli atti d’indagini compiuti dal pubblico ministero ai fini delle conoscenze giudiziali e, quindi, con rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio.
È questa la rigida logica originaria del rito; è questa la logica – flessibile – che, come si vedrà, sarà seguita nella attuale delega.
Sennonché – quanto al 1988 – la naturale incompiutezza del dibattito sulle alternative al dibattimento e la prevalente idea del bisogno di consenso dell’altra parte e di evitare “secche” decisorie per il giudice suggerirono, a quel legislatore, una articolata procedura introduttiva del rito e, quindi, non solo il consenso del pubblico ministero bensì anche la prevalutazione del giudice circa la “decidibilità” allo stato degli atti.
Queste rigide caratterizzazioni hanno spostato l’asse della scelta, prima, sul pubblico ministero – spesso “colpevole” dello scarno stato degli atti – e, poi – e di conseguenza – sul giudice. In più, quella rigidità – nella interpretazione corrente – impediva anche la mera presentazione di un documento durante il rito da parte dell’imputato, determinandone, così, la pratica estinzione: ad esso si ricorreva solo per i casi non risolvibili col “patteggiamento” e semprechè l’imputato non avesse alcuno elemento ulteriore da fornire al giudice; si aggiunga che, nella originaria versione, mancavano strumenti di correzione dell’errore sulla “decidibilità” commesso dal giudice.
La Corte costituzionale “rattoppò” la disciplina alla men peggio, prima richiedendo la motivazione del dissenso al pubblico ministero con l’auspicio di ottenere, così, una maggiore responsabilizzazione dello stesso nella conduzione delle indagini (cfr. sentenza n. 81 del 1981) e, poi, prevedendo la comparazione con l’attuale disciplina dell’art. 448 c.p.p. nel caso, all’esito del dibattimento, questo giudice rilevasse l’errore del giudice dell’udienza preliminare in sede di ammissione del rito (cfr. sentenza n. 23 del 1992).
La filosofia deflattiva era, così, messa in cantina; al punto che la stessa Corte “minacciò” il legislatore di una prevedibile dichiarazione di illegittimità della intera disciplina nel caso in cui esso non avesse provveduto ad una revisione della materia.
Ed il legislatore provvide (con la legge n. 479 del 1999), non correggendo, però, la filosofia di fondo del rito – comunque reso più praticabile, ma solo di poco, dagli “strumenti” di completabilità delle indagini (attuali artt. 415-bis, 421-bis e 422 c.p.p.), come è risultato dalle audizioni del Comitato Scientifico e come è dimostrato dalle statistiche – attraverso la previsione di poteri di richiesta complessa e/o di poteri probatori anche di ufficio del giudice che celebra il rito.
La parziale opera fu completata dalla legge successiva (n. 144 del 2000) che disciplinò gli effetti della modifica della imputazione durante il rito sulla volontà dell’imputato (art. 421-bis dell’attuale codice).
Residuò, anche questa volta, la mancanza di strumenti correttivi per l’eventuale errore del giudice sulla ammissibilità del rito nel caso di richiesta complessa, dovendo essa far fronte alla “necessità” della prova e alle “esigenze di economia del rito”, connotati la cui elasticità e inafferrabilità è stata subito messa alla prova da un’oscillante giurisprudenza.
La Corte costituzionale ha provveduto anche questa volta, riaffermando, però, con forza, il rapporta tra costi e benefici e, quindi, la concessione del premio solo in caso di reale deflazione (cfr. sentenze n. 54 del 2002 e n. 169 del 2003).
La ricostruzione di “notizie” note e condivise ha precipua funzione, in questa sede, per individuare il terreno riformatore, gli ambiti operativi, ed i punti fermi condivisi dalla Corte costituzionale, soprattutto per mettere in campo le premesse della nuova filosofia del rito quale diritto dell’imputato e, in ogni evenienza, nel suo dominio: solo percorrendo questa via è opportuno tenere in vita il giudizio abbreviato come reale strada alternativa al dibattimento.
È questa la nuova “ordinarietà” del rito, tratteggiata nelle direttive proposte con l’obbligo del giudice di ammetterlo senza uscita – se non per volontà dell’imputato e solo nell’occasione di modificazione dell’imputazione –; con la previsione di un giudice ad acta distrettuale – anche collegiale, per i reati più gravi – secondo le direttive ontologiche della cd. competenza funzionale; con la predisposizione di idonei poteri probatori officiosi, coordinati allo stato degli atti risultanti dal fascicolo del pubblico ministero sollecitati anche dall’imputato ed, in tal caso, col riconoscimento del diritto alla prova contraria da parte del pubblico ministero; la escussione della prova ad opera del giudice per agevolare la snellezza del rito, a meno che le parti non concordino diversamente e il giudice lo ritenga opportuno in considerazione della natura della prova dichiarativa (?) secondo le regole naturali della giurisdizione a cui consegue l’appellabilità della decisione nei limiti previsti per tale tipo di impugnazione; la pubblicità del rito davanti al collegio e, a richiesta, anche di quello davanti al giudice monocratico.
Rispetto a queste linee generali l’unico ulteriore chiarimento è di natura organizzativa. La scelta della sede distrettuale per il giudizio abbreviato risponde, non solo alla logica della omogeneità di indirizzo per fasi analoghe, ma è necessitata contestualmente dai pesanti oneri del giudice dell’udienza di conclusione delle indagini e, all’opposto, dalla mancanza, nei tribunali medi e piccoli, di risorse tali da consentire un giudice ad hoc; peraltro, la composizione collegiale di tale giudice consenta l’utilizzo delle singole unità per la stessa vicenda innanzi al giudice monocratico.
Alla sintesi segue la descrizione delle singole direttive:
- i punti di cui ai nn. 1 e 2 prevedono le regole di ammissione del rito e la ripartizione della competenza tra collegio e giudice monocratico;
- i punti di cui ai nn. 3 e 4 predispongono le regole per l’udienza innanzi al giudice del rito, chiamato a dichiarare, anche, la espressa utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e delle investigazioni difensive;
- i punti dal n. 5 al n. 11 descrivono le direttive in tema di ammissione della integrazione probatoria sulla scia della “non superfluità” della prova richiesta dall’imputato e dal pubblico ministero in sede di richiesta di prova contraria, nonché secondo la “necessità” deliberativa se ammesse d’ufficio dal giudice. Peraltro, il diniego del giudice non comporta pregiudizio per le parti, non per la revocabilità dell’ordinanza, ma anche perché residua ad esse specifico motivo in sede di impugnazioni;
- i punti dal n. 12 al n. 16 regolano le evenienze connesse alla modifica dell’impugnazione – possibile soltanto a seguito di attività istruttoria – vuoi sotto il profilo delle scelte strategiche dell’imputato vuoi sotto l’aspetto della competenza del giudice; nonché nel caso di scelta dell’imputato per il rito ordinario, la trasmissione degli atti al giudice competente per il dibattimento, a meno che l’imputato non faccia in quella sede richiesta di applicazione della pena ai sensi del punto 74. A questa scelta consegue l’acquisizione degli atti compiuti in sede di abbreviato al diverso giudice per il dibattimento e/o del pubblico ministero;
- i punti dal n. 17 al 19 predispongono la disciplina della prosecuzione e della conclusione del rito. La novità saliente risponde ai suggerimenti provenienti dall’Avvocatura che, in diverse occasioni, ha denunziato che causa della impraticabilità del rito per i reati meno gravi è dovuta all’irrisoria riduzione della pena che rende non appetibile il rito in questa ipotesi. Perciò è sembrato indispensabile graduare la riduzione di pena secondo segmenti geometrici più consoni ad un effettivo beneficio.

24. (Segue): il procedimento per decreto

La palese natura “inquisitoria” del decreto penale di condanna – vuoi sul fronte dell’esercizio dell’azione penale vuoi sul terreno della effettività della giurisdizione – suggeriva l’abolizione della particolare figura procedimentale anche per la esclusa partecipazione della persona offesa in tale fase.
Sennonché, l’osservazione statistica colloca questa particolare procedura al primo posto della pratica dei cc.dd. procedimenti speciali, addirittura dimostrando che essa è utilizzata per circa il 30% di tali procedimenti e che di quel dato solo il 10% è opposto.
In questa situazione ed in presenza di una elevata richiesta rivolta a tenere in vita l’utile strumento deflativo per le ipotesi di reato di minore gravità, compito della Commissione è stato quello di condurre a razionalità e coerenza sistematica il risalente istituto, facendo tesoro delle critiche della dottrina e degli “insegnamenti” giurisprudenziali, ma soprattutto delle discipline di garanzia che essa ha messo in campo per la partecipazione dei soggetti “privati” alle indagini preliminari.
Sul primo versante non può ignorarsi che l’insofferenza della dottrina verso l’istituto fu “aggirata”, già nel 1988, con il suo mantenimento nel primo codice accusatorio del Paese.
Nella Relazione a quel codice, invero, si legge: ‹‹Tra i riti differenziati rientra anche il decreto penale di condanna, a cui si richiamano, come strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento, pressoché tutti gli interventi nel corso del dibattito parlamentare, nonché le relazioni della Commissione Giustizia della Camera e del Senato e la relazione del ministro Martinazzoli al disegno di legge-delega, presentata alla Camera dei deputati il 21 ottobre 1983. Unitamente a queste indicazioni di fondo sulla funzione svolta dal procedimento per decreto, la linea di tendenza ad allargarne l’ambito di operatività trova espressione nell’estensione dell’istituto anche al caso di condanna a pena pecuniaria inflitta in sostituzione di pena detentiva ribadita dalla direttiva 46 della legge-delega. Non ha invece trovato accoglimento nella nuova delega la proposta, espressa in un emendamento del ministro Morlino presentato alla Commissione Giustizia della Camera il 21 febbraio 1980, di allargare l’ambito di operatività del decreto alle condanne a pene detentive non superiori a tre mesi, purché sospese condizionalmente o estinte per indulto››. Dunque, secondo quel legislatore la disciplina della legge-delega non suscitava ‹‹controversie ed esprimeva in modo univoco l’intendimento di riservare ampio spazio al decreto penale di condanna, pur senza estenderne l’ambito di operatività alle pene detentive brevi››, addirittura prevedendo ‹‹un potenziamento dell’istituto del decreto››. Questa scelta si poneva in controtendenza con il Progetto preliminare del 1978, che circoscriveva l’operatività dell’istituto ai soli reati di competenza pretoriale; epperò tale scelta apparve al legislatore del successivo decennio motivata più da una sorta di acritico adeguamento alla tradizionale portata dell’istituto che all’esistenza di controindicazioni di politica legislativa o tecnico-giuridiche; perciò egli ne predispone l’estensione ai reati di competenza del tribunale ed incentivava l’acquiescenza al decreto inserendolo nelle prospettive ‹‹premiali›› che ispirano gli altri riti abbreviati.
Il dibattito si è riacceso con la legge n. 479 del 1999, soprattutto da parte di chi riteneva che ragioni di razionalità sistemica e di eguaglianza di trattamento dovessero presiedere alla applicabilità – particolarmente in questa procedura – del nuovo istituto dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.).
Sennonché, anche per i limiti interni della questione proposta, la Corte costituzionale (cfr. ord. n. 8 del 15.1.2003) non percepì il vero nocciolo della questione che si dipanava sul doppio e contestuale fronte della conoscenza del procedimento e della razionalità sistematica. Nel senso che, se si reputava necessario l’avviso per chi si approcciava al processo, a maggior ragione quello risultava dovuto per una pronuncia di condanna.
La dottrina ha letto, in questa pronuncia, un self-restraint della Corte sul terreno dell’efficienza del processo, più che una convinta condivisione della soluzione. Invero, se il terreno del diritto di difesa poteva (ma non è così) ritenersi soddisfatto dal potere di opposizione al decreto, le nuove regole per la giurisdizione – particolarmente quella del terzo comma dell’art. 111 Cost. invocata nella questione – avrebbero dovuto spostare l’ottica critica del giudice di validità delle leggi sul fronte della “partecipazione” come esigenza prioritaria e preventiva rispetto ad una pronunzia di condanna i cui effetti – il più delle volte – non sono percepiti da chi riceve il decreto.
Peraltro è innegabile la difficoltà della dottrina di inquadrare tale procedura nell’ambito della giurisdizione essendo elevato il dubbio che si tratti di un processo senza azione e/o di un giudizio senza accertamento, dal momento che la mancata “esposizione” della imputazione non fa nascere l’azione e che, nel giudizio che porta al decreto non v’è giurisdizione in senso oggettivo mancando qualunque forma – anche embrionale – di contraddittorio e di rinuncia ad esso.
Ebbene, questi insegnamenti non possono essere ulteriormente disattesi; perciò l’ottica ora si sposta sul fronte della razionalità sistematica e dell’eguaglianza delle opportunità partecipative alla vicenda-processo, reso possibile sfruttando la previa conoscenza della vicenda ed il consenso dell’“imputando”.
Così ricavato il principio-guida per la tenuta accusatoria del nuovo istituto, i terreni di elezione non potevano che essere quelli:
› della informazione di garanzia – utile anche per la conoscenza delle prospettive operative del pubblico ministero da parte della persona offesa –, che consegna alla persona sottoposta alle indagini il “dominio” sul decreto nella fase preliminare alla richiesta, potendolo evitare accedendo alla proposta oblativa del pubblico ministero. Peraltro, la pluralità di itinerari paralleli alla giurisdizione, consente al pubblico ministero di rimettere le parti alla mediazione nel caso di opposizione da parte della persona offesa;
› della scelta del terreno processuale su cui far valere la pretesa definitoria: l’oblazione, prevista come ipotesi di estinzione del reato se praticata, a pena di decadenza, dopo l’informazione di garanzia onde consente la archiviazione degli atti.
Perciò il nuovo procedimento si realizza:
- nel punto 86.1 ove sono predisposti i contenuti e gli avvisi dell’informazione di garanzia per la specifica evenienza e le avvertenze dovute per gli adempimenti oblativi;
- nel punto 65.1, ove si prevede il potere del pm di chiedere al gip la archiviazione per la intervenuta oblazione;
- nel punto 68.1, ove le difficoltà dogmatiche della richiesta di decreto penale quale forma di esercizio dell’azione penale sono risolte con la formula “se non ha chiesto l’emissione di quel decreto”;
- nel punto 86 che ne descrive il procedimento per i casi predeterminati per i quali esso sarà consentito, secondo le nuove previsioni di fattispecie di reato e di determinazione, per ciascuna di esse, del “carico” sanzionatorio, col limite, però, che il decreto non possa riguardare pene irrogabili superiori a due anni o altra pena equipollente (nn. 86.1 e 86.2).
Nell’ambito di queste direttive, poi – e specificamente – è previsto: l’obbligo per il pubblico ministero di interrogare la persona sottoposta alle indagini, se questa lo chiede (n. 86.3); il potere del condannato di presentare opposizione (in un congruo termine: n. 86.6) indicando il giudice innanzi al quale la vuole rappresentare con le garanzie di difesa ed in contraddittorio anche della parte offesa, se si costituisce, per consentirgli di praticare le opportunità “premiali” in sede propria, a cui, ovviamente, seguono gli effetti specifici della procedura anche in tema di impugnazione (n. 86.4 e 86.5).

25. (Segue): il procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni

Il dibattito sulla giurisdizione penale minorile – rinvigorito da recenti iniziative parlamentari abolitive del Tribunale per i minorenni e/o iniziative del Tribunale per la famiglia – ha solitamente evidenziato tre terreni di confronto:
› la legittimazione costituzionale di una giurisdizione specializzata per i reati commessi da minori;
› la coerenza sistematica di clausole di compatibilità, per quella giurisdizione, di talune regole fondanti il “giusto processo”;
› e, di riflesso, nella prassi, l’atteggiamento paternalistico della stessa giurisdizione, indipendentemente da un severo accertamento della responsabilità penale del minore stesso.
Sul primo terreno, la filosofia seguita nella precedente legge (n. 448 del 1988) – quella, cioè, di evitare che la vicenda penale del minore possa costituire interruzione del suo processo di formazione (già indotta da continue pronunce della Corte costituzionale a partire dal 1963 e fino alla sentenza n. 311 del 15.10.1997) – va confermata e, con essa, gli strumenti che la realizzano, quali la dichiarazione di tenuità dell’offesa; la messa alla prova; la definizione consensuale del processo prima del dibattimento (prevista con successiva legge). Anzi, a questo punto è noto che la difficile sperimentazione di tali strumenti – soprattutto della messa alla prova – ha dato ridotti risultati a causa di inadeguate strutture collaterali a cui è indispensabile provvedere –, eppure tali da consentire l’adozione di quegli strumenti in via ordinaria e non solo per i processi a carico di minori.
Per questo, vi sono ragioni di sistema più profonde che rafforzano quella filosofia e – con le correzioni dovute – ne impongono la continuità.
La previsione dell’art. 27 comma 3 Cost., se quanto al sistema penale ha prodotto un ricco ed articolato dibattito in tema di funzione della pena e robuste critiche alle tesi monocratiche e polifunzionali fino alla teoria della polidimensionalità istituzionale – dibattito qui non ripetibile –, quanto alla giurisdizione ha avuto residuale attenzione se si escludono isolati riferimenti – soprattutto da parte della “nuova difesa sociale” – ai naturali riflessi, su di esso, del progetto costituzionale previsto nella disposizione. La causa di tale disinteresse va ricercata nel bisogno di mantenere inalterata la funzione di accertamento del processo e, in ragione di esso, dei compiti punitivi del giudice in chiave di retribuzione, unico criterio di garanzia per la certezza del diritto, per la comparazione tra fatto e pena e per il rispetto dei bisogni di eguaglianza del trattamento.
Su questo fronte la legge n. 448 del 1988 dimostrò attenzione e coraggio, assumendo nel processo per i minorenni le esigenze di “recupero”, essendo, questi soggetti, portatori dell’ulteriore diritto alla formazione: evitare che il processo penale potesse incidere sul complesso iter formativo del minore fu la logica su cui si attestò quel legislatore e dalla quale l’odierno legislatore non può discostarsi se vuole coltivare coerenza costituzionale.
Peraltro, la singolare particella “per” acquista forza espressiva nel caso dell’esercizio della giurisdizione penale minorile, perché affida compiti di inserimento nel processo di formazione del minore anche della vicenda penale secondo la logica del recepimento – da parte del minore – della “lezione” che la vicenda stessa fornisce. Perciò il giudice minorile è (=deve essere) espressione di una pluralità di sapere e di esperienze; perciò le decisioni – anche sulla libertà personale – vanno assunte da giudice collegialmente rappresentativo di quei saperi e di quelle esperienze.
Gli altri terreni – coerenza sistematica e prassi – si combinano tra loro, denunciando la caduta del primo e, quindi, l’affievolimento della funzione primaria del processo a causa di una cultura “buonista” coltivata come esigenza prevalente nel processo per i minori proprio in ragione del bisogno di coltivare particolare attenzione alla formazione della persona.
Per rimuovere questa “cattiva abitudine” la scelta topografica appare indispensabile: l’attrazione della legge per il processo a carico di minori nel corpo codicistico vuol significare il recupero delle istanze del “giusto processo” anche in quel contesto e la presupposta validità dei principi e delle regole processuali anche in quel giudizio.
L’operazione è rinforzata sul primo terreno dalla previsione tassativa delle situazioni processuali incompatibili con l’esercizio della giurisdizione minorile e/o con la predisposizione di regole “speciali” coerenti con la filosofia che ispira l’intervento legislativo. E ciò, anche perché la clausola contenuta nell’attuale art. 1 del d.leg. n. 448 del 1998, affidando al giudice ampio potere discrezionale, sembra essere stata causa delle “deformazioni” innanzi denunciate. Perciò, oggi, è di automatica applicazione al processo innanzi al Tribunale per i Minorenni qualsiasi disciplina non espressamente esclusa o che risulti incompatibile con le finalità della “speciale” giurisdizione.
Peraltro, l’osservazione delle forme più gravi di criminalità minorile ha indotto la Commissione a discutere la proposta di sottrarre al Tribunale per i minorenni il giudizio su reati di particolare gravità commessi da minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.
Come si sa, in altri Paesi, anche Europei, i sistemi adottati di solito affidano a quel Tribunale la valutazione della gravità del fatto e, quindi, l’attribuzione di competenza a questo e/o a quel giudice.
L’ipotesi non è praticabile nel nostro Paese in presenza della rigida clausola dell’art. 25 comma 1 Cost.; tant’è che le forme di modifica della precostituzione del giudice – mai quanto alla competenza per materia, ma solo in specifiche ipotesi di “competenza funzionale” – sono affidate alla volontà della parte (= imputato) e legittimamente predisposte in tema di “naturalità” per particolari procedimenti (si pensi al giudizio abbreviato).
Per cui nel caso il Parlamento – a cui naturalmente ed opportunamente si rimette la questione per la sua elevata politicità – dovesse ritenere praticabile tale ipotesi, l’unica strada perseguibile sarebbe quella della prederminazione dei casi per i quali lo “spostamento di competenza” è consentito.
Su queste premesse si innestano le direttive di delega, delle quali le prime due (n. 87.1 e 87.2) ne esprimono la sintesi. Peraltro, l’esclusione della praticabilità del decreto penale di condanna e della citazione diretta a giudizio a seguito di arresto in flagranza e/o fermo rispondono proprio al bisogno di evitare processi nei quali non risulta possibile la osservazione della personalità del minore.
La novità del punto 87.3 è costituita dalla necessaria partecipazione della difesa – intesa nella più ampia latitudine – alle operazioni di osservazione della persona.
A tale previsione segue (n. 87.4) – naturalmente – l’attribuzione del potere di sospensione del processo per l’espletamento di quelle attività, a cui – altrettanto naturalmente – segue l’effetto della sospensione della prescrizione.
Il contenuto dei punti 87.5; 87.6; 87.7; 87.8 e 87.15 – peraltro ripetitiva di esperienze legislative e giudiziarie risalenti – si esplica da solo.
Saliente novità è costituita dal punto 87.9. Riconosciuta tendenziale facoltatività dell’adozione di misure coercitive a carico di minori – che, peraltro, il legislatore delegato dovrà specificare con opportune novità di forme secondo la logica della graduazione ed in ovvia presenza dei presupposti e delle condizioni previste in via generale – segue la previsione della collegialità – togata e laica – del giudice, sfuggendo la vicenda, in questo caso e per le ragioni dette, ai profili meramente tecnici. Questa collegialità mista del g.i.p. a cui è presentata la richiesta, , nel caso di specie, è necessariamente indipendente dalla scelta circa la analoga situazione prevista per il processo “ordinario”. Ad essa naturalmente segue la inappellabilità – in qualsiasi forma – del provvedimento, non la sua ricorribilità, per i casi di violazione di legge.
Il punto 87.10 indica la necessità di predisporre termini di “custodia” diversi da quelli previsti in via ordinaria, tenuto conto, anche, dell’età del minore.
I punti n. 87.11 e 87.12 adeguano alla vicenda minorile i poteri del giudice dell’udienza di conclusione delle indagini.
Il punto 87.13 modifica il regime “ordinario” di impugnazione dei provvedimenti emessi nella sede ora richiamata, prevedendo, in mancanza di consenso, la opposizione innanzi al Tribunale.
La particolare collocazione dei punti nn. 87.14 e 87.15 sembra destinare le direttive alla predisposizione dei poteri del giudice del dibattimento; il che è esatto quanto alla prima, essendo essa regola generale per l’udienza di conclusione delle indagini (cfr. n. 68). Epperò, l’indirizzo della seconda non può non valere anche per il giudice di quella udienza, indipendentemente dalla richiesta ordinaria dei “premi”. La differenza si giustifica in ragione della filosofia dello “speciale” procedimento. Invero, in questo caso, il consenso alla definizione anticipata attiva, in caso di condanna, il circuito della fuoriuscita del minore dal processo e la maggiore “clemenzialità” sanzionatoria.
L’ultimo punto – il n. 87.18 – prevede la istituzione di uno speciale casellario giudiziario nel quale far confluire anche le decisioni sulla “tenuità dell’offesa” e sulla “messa alla prova” utilizzabile all’interno del Tribunale per eventuali ulteriori vicende processuali. Le annotazioni ivi contenute confluiranno, poi, nel casellario giudiziario generale – secondo le regole di questo – solo quando il minore abbia compiuto i 18 anni di età.

26. (Segue): il procedimento innanzi al giudice di pace

La legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, conteneva anche una delega al Governo in tema di competenza e procedimento penale che avrebbe dovuto essere attuata entro il 30 settembre 1994 ma alla quale – com’è noto – non venne fatto seguire un testo normativo delegato non tanto per l’estrema genericità dei principi e dei criteri direttivi che vi erano espressi quanto per l’incognita delle strutture giudiziarie, che avrebbero dovuto essere funzionali e serventi alla riforma, e per la diffusa preoccupazione che la magistratura onoraria non fosse allora adeguatamente preparata al nuovo compito.
L’idea – guida che vi si leggeva in filigrana,ovvero che bisognasse intraprendere un percorso di costruzione di una nuova funzione giudicante che potesse corrispondere alla crescente domanda di giustizia penale accelerando la risposta del sistema, si tradurrà poi – com’è altrettanto noto – nella nuova legge delega 24 novembre 1999 n. 468 e nel conseguente decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 che, senza contraddire la prassi di sanzionare penalmente quei comportamenti ritenuti lesivi di interessi particolarmente significanti, fecero fronte sul piano ordinamentale ai bisogni di ragionevole durata del processo.
L’attribuzione di competenze penali al giudice di pace, ancorché condizionata dalla ricerca di una riduzione quantitativa dei carichi di lavoro della magistratura ordinaria, non è stata – pertanto – il derivato di una negoziazione riduttiva ma, al contrario, il prodotto di una impostazione di studio e di un confronto politico positivamente orientati a costruire un disegno strutturale e procedurale capace di assicurare un compiuto governo del processo penale.
Sono queste, in estrema sintesi, le ragioni per le quali la Commissione – a voti unanimi – ritiene irretrattabile la chiamata al proscenio del giudice di pace che si pone, infatti, come centro irrinunciabile di un disegno organizzativo che voglia dare concretezza, con soluzioni strutturali mirate e con armonie procedurali complessive, ai valori costituzionali della ragionevole durata del processo, della obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale e del buon impiego della magistratura onoraria rispettivamente previsti dagli artt. 111, 112 e 106 Costituzione.
Nella ricerca di una stretta corrispondenza tra tali distinti precetti ed il modello organizzativo del processo, il mantenimento di un potere di cognizione penale in capo al giudice di pace è – dunque – assolutamente strategico in funzione della salvaguardia di tali valori che sono stati, per troppo tempo, largamente disattesi.
Molteplici e convergenti, guardando a ritroso, le cause di tanta divaricazione tra le ragioni della giustizia e le esigenze del cittadino.
La magistratura ordinaria, già schiacciata dalla generale propensione a privilegiare lo strumento processuale penale anche per la risoluzione di controversie che meriterebbero invece d’essere composte nella sede loro propria, è stata chiamata a misurarsi con un crescente allargamento dell’area del penalmente rilevante; alla crescita dei diritti delle parti nel processo, conseguenza diretta dell’approdo ad un modello accusatorio, non è stato fatto corrispondere un adeguato potenziamento dei servizi; la magistratura onoraria, per un certo ritardo culturale nel liberarsi d’un passato nel quale era stata chiamata unicamente ad un ruolo di supplenza, ha continuato ad essere subalterna rispetto a quella ordinaria.
Da questo punto di vista, il passaggio di competenze penali dal tribunale monocratico al giudice di pace si propone – dunque – come rimedio di ragione che conferisce concretezza a tali valori costituzionali rifuggendo, peraltro, dai vizi opposti di un passato nel quale l’affanno continuo della magistratura ordinaria ed il vuoto organizzativo delle risorse amministrative venivano di regola mascherati affidandosi all’effetto placebo delle ricorrenti amnistie.
L’allargamento della platea degli organi giudicanti, con l’innesto di un giudice di pace da tempo sperimentato sul campo e largamente presente sul territorio, non potrà pertanto non avere che una ricaduta positiva sulla tenuta complessiva del sistema consentendo quelle accelerazioni di cui abbisogna.
Il congruo numero di affari penali attribuiti alla cognizione della magistratura onoraria e la simmetrica deflazione dei carichi di lavoro di quella ordinaria sono gli indicatori di direzione, in altri termini, di una recuperata attenzione per una giustizia penale, meno virtuale e più puntuale, fondata sui principi inscindibili della obbligatorietà dell’azione penale e della ragionevole durata del processo nella mancanza di effettività dei quali si riassumono larga parte dei problemi dell’amministrazione della giustizia.
L’attribuzione di un potere di cognizione penale al giudice di pace, sebbene imposto dalla insostenibilità di una situazione che era precipitata per il venir meno delle ricorrenti amnistie, è stata, nell’anno 2000, un ritaglio di efficienza del sistema processuale perché la moltiplicazione degli organi giudicanti ha certamente giovato, e non poco, all’esercizio concreto dell’azione penale ed ai tempi di durata del processo.
Abiurare tale scelta di politica legislativa, proprio oggi che se ne cominciano ad apprezzare i risultati positivi (il giudice di pace assorbe circa un quarto del contenzioso penale ed i tempi di definizione dei processi incardinati davanti alla magistratura ordinaria hanno fatto significativi passi in avanti), sarebbe invece un ritaglio di nebbia che riporterebbe il sistema ad un tempo in cui il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale era più di facciata che reale, la durata dei processi lasciava sostanzialmente indifferenti, la visibilità della magistratura onoraria era oscurata dalla negazione di una competenza penale.
Ed è proprio per questa ineliminabile funzione di supporto alla giurisdizione penale che è parso opportuno l’inserimento della normativa sul procedimento innanzi al giudice di pace all’interno del corpo codicistico, in tal modo volendosi riconoscere l’appartenenza della materia alla procedura penale e rimarcare la necessità che, pure in un contesto procedimentale semplificato, le regole fondamentali della giurisdizione hanno pregnante valore innanzi a quel giudice.
Il gruppo di lavoro si è interrogato a lungo sulla precisa linea di confine tra reati da riservare alla cognizione del giudice ordinario e reati da fare migrare al giudizio del giudice di pace ed è pervenuto, per passaggi successivi, alla conclusione che la competenza di quest’ultimo debba essere circoscritta a quelle sole fattispecie di reato per le quali, secondo le indicazioni formulate de iure condendo dalla Commissione Pisapia per la riforma del diritto penale, la pena edittale prevista sia diversa, anche in via alternativa, da quella detentiva o interdittiva.
L’opzione iniziale, ossia di individuare lo spartiacque nei reati perseguibili a querela, è stata fatta cadere, nonostante si trovasse in asse con la naturale vocazione del giudice di pace alla funzione conciliativa, sulla base della considerazione che alla procedibilità a querela non sempre è fatto corrispondere, dall’ordinamento penale, quel trattamento sanzionatorio di attenuato rigore che legittima il ricorso alla magistratura onoraria e che trova la sua radice normativa nel divieto costituzionale, fatto ai magistrati onorari, di svolgere funzioni diverse da quelle attribuite a giudici singoli (art. 106, comma 2, Cost.).
Allo stesso modo, è stata valutata negativamente l’ipotesi di temperare l’ampiezza di una tale apertura ricorrendo al correttivo del riferimento normativo, in chiave di tassatività, dei reati procedibili a querela da attribuire alla cognizione del giudice di pace. Decisiva ed assorbente, in questa direzione, è stata la constatazione che è in corso di elaborazione, da parte della stessa commissione di riforma del Codice Penale, la rivisitazione delle fattispecie di reato e che quindi sarebbe venuto meno, per questa via, ogni utile ancoraggio normativo di riferimento.
E’ stata, insomma, l’impraticabilità di una soluzione diversa ad imporre il criterio direttivo qui enunciato; ma alla insoddisfazione per il modo in cui ci si è arrivati non corrisponde un’eguale insoddisfazione per il risultato finale che ha infatti enucleato un criterio direttivo dai contorni rigorosamente specifici e ben definiti.
Il profilo che vi si coglie, non diversamente da quanto oggi emerge dalla attuale legge di riferimento, non è dunque quello di un giudice di pace ripiegato sulla conciliazione di micro-conflittualità individuali ma quello di un giudice al quale potranno essere attribuite, indipendentemente dal fatto che siano procedibili d’ufficio o a querela, quelle fattispecie alle quali l’ordinamento riconnette un modesto disvalore sociale della condotta facendovi corrispondere le meno afflittive delle sanzioni penali (secondo lo schema Pisapia soltanto quando possa trovare applicazione o una pena pecuniaria o una pena c.d. prescrittiva).
Non è – allo stato – possibile stimare con sufficiente attendibilità l’incidenza deflattiva del criterio direttivo qui proposto anche se pare possa ragionevolmente escludersi quell’arricchimento delle competenze penali del giudice di pace che era stato auspicato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
Ed è proprio questo il risultato che si vuole qui determinare con l’anzidetto criterio direttivo nella consapevolezza che sia poco istituzionale sottrarre, nel nome di una esasperata deflazione, l’attribuzione dei reati di maggior gravità ad un organo giudicante fortemente professionale.
Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento giudiziario sono andati travolti quei poteri di indirizzo che la disciplina paranormativa (prima) e l’art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (dopo) avevano intestato al CSM in ordine alla organizzazione degli uffici del pubblico ministero.
L’assetto degli interna corporis della Procura della Repubblica è oggi, in forza del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, rimesso al responsabile apprezzamento del Procuratore; ed il risultato che ne è derivato è stata la perdita di un modello organizzativo unitario e comune a tutti gli uffici requirenti.
Su questa constatazione di fatto, ritiene la Commissione necessaria l’adozione, presso ogni Procura della Repubblica., di una articolazione interna che si occupi, in via esclusiva, dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace facendo così corrispondere, ad un modello di procedimento e di processo tutto diverso da quello previsto per il giudizio ordinario, una struttura organizzativa specializzata.
Non viene messo in discussione, per questa via, il potere direttivo del Procuratore che è, più semplicemente, chiamato ad una specifica assunzione di responsabilità attraverso la costituzione di una articolazione interna che è inderobagile ma rispetto alla quale egli mantiene ogni ampio margine operativo tanto in ordine alla quantificazione delle unità necessarie quanto alla individuazione degli addetti.
E’ conservato, nel contempo, l’essenziale contributo offerto dai “delegati del Procuratore” (art. 50 decreto legislativo n. 274/2000) anche se il loro impiego viene circoscritto alla sola partecipazione alle udienze con esclusione, conseguente, di ogni loro coinvolgimento nella fase delle indagini.
Viene meno – così – il potere di richiedere l’archiviazione e di esprimere parere in ordine alla ammissibilità del ricorso immediato al giudice, oggi riconosciuto ai soli vice procuratori onorarti dalla lettera b) del citato art. 50; ed a tanto la Commissione si è determinata sulla considerazione che il passaggio relativo al mancato promuovimento dell’azione penale sia troppo forte per potere essere sottratto alla magistratura professionale.
La partecipazione dei delegati del Procuratore alle udienze non è più peraltro, come nel presente, sottratta ad ogni regola ma rigorosamente circoscritta alla sopravvenienza di difficoltà organizzative che non consentano la partecipazione in udienza dei magistrati del pubblico ministero.
E’ stata riscritta – da ultimo – la griglia dei “delegati del Procuratore” apportando, rispetto alla disciplina oggi vigente, due esclusioni e tre nuovi ingressi.
La rinuncia all’utilizzo del personale in quiescenza della polizia giudiziaria, reso oggi possibile dalla specifica disposizione contenuta nell’art. 17 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (convertito in legge n. 155/05), deriva da due constatazioni: la prima è che siffatta sperimentazione, alla prova dei fatti, è largamente fallita per la mancata previsione di quella indennità di udienza che è invece riservata a vice procuratori onorari (art. 4 decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273); la seconda è che la polizia giudiziaria in quiescenza dal almeno un biennio perde, con il passare degli anni, quella professionalità di cui era portatrice ed al cui mantenimento non ha interesse non potendo più essere chiamata a tale nuovo compito in coincidenza con il quinto anno dalla quiescenza stessa.
La rinuncia all’utilizzo in udienza dei laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali ha, invece, altra ragion d’essere: la loro professionalità, ancora acerba proprio perché in via di formazione, è controindicata rispetto ad un processo accusatorio nel quale l’egalitè des armes non è certo assicurata dalla presenza fisica delle parti ma dalla sperimentata capacità di sapere argomentare le proprie ragioni.
Sono queste le considerazioni di fondo che hanno orientato la commissione a consigliare di chiamare al ruolo di pubblico ministero d’udienza, in aggiunta ai soggetti che già vi partecipano davanti al tribunale, altre tre categorie professionali: ufficiali di polizia giudiziaria addetti alla sezione di polizia giudiziaria, laureati in giurisprudenza che abbiano di già conseguito il diploma di specializzazione presso una scuola per le professioni legali, laureati in giurisprudenza ammessi al patrocinio davanti al tribunale di un circondario diverso.
I primi sono infatti portatori di una professionalità che si alimenta e cresce nel quotidiano, i secondi hanno completato il loro percorso formativo, i terzi hanno consuetudine concreta con il processo.
I principi ed i criteri direttivi pensati dalla Commissione sullo specifico versante delle indagini preliminari riproducono l’orditura oggi vigente sulla cui positiva sperimentazione unanime è stata la valutazione che se ne è data.
Salvo che il pubblico ministero non ritenga di compierle direttamente, di assumerne la direzione ovvero di delegare un singolo atto, le indagini preliminari saranno compiute, d’iniziativa e con piena titolarità, dalla polizia giudiziaria del circondario del giudice competente per il giudizio che ne riferirà l’esito al Procuratore della Repubblica.
Le indagini peraltro, simmetricamente a quanto è stato previsto per i reati attribuiti alla cognizione del giudice ordinario, andranno compiute entro un termine predeterminato che sarà rapportato ai ridotti tempi che sono solitamente indispensabili per l’accertamento dei reati riservati al giudizio del giudice di pace con due specifiche avvertenze: l’inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti successivamente allo spirare del termine finale e la preclusione, pe la polizia giudiziaria, di procedere ad atti irripetibili senza preventiva autorizzazione del pubblico ministero.
La decorrenza del termine per le indagini non potrà, d’altra parte, non tener conto del fatto che la inutilizzabilità intende sanzionare una inerzia investigativa. Il termine iniziale sarà fatto pertanto decorrere, quanto ai reati perseguibili d’ufficio, dalla conoscenza del fatto mentre lo stesso termine, quanto ai reati per i quali è prevista una condizione di procedibilità, farà il suo corso a far data dal sopraggiungere di questa.
La naturale vocazione del giudice di pace alla conciliazione ed i ristretti tempi di indagine qui previsti, non diversamente da quanto codificato dalla normativa attualmente vigente, ostano all’ingresso di misure coercitive ed all’applicabilità delle norme relative all’udienza preliminare ed all’incidente probatorio (l’approdo al dibattimento, filtrato attraverso un passaggio intermedio, sarebbe inevitabilmente rallentato mentre le cogenti esigenze di assunzione della prova sono salvaguardate da un iter procedurale che consente l’immediato affaccio alla sede propria del giudizio).
A conclusione delle indagini, e semprechè non debba essere richiesta archiviazione, vien fatto obbligo al pubblico ministero di esercitare l’azione penale entro un anno, computato nei modi già descritti, dall’inizio delle indagini stesse.
Le pressanti esigenze di semplificazione, che sono coessenziali al modello accusatorio, giustificano l’innesto di uno strumentario che sia capace di imprimere il massimo di snellezza e di essenzialità all’iter del procedimento e di porre un arresto a quel reticolo largo di inciampi che ne zavorrano l’ordinato svolgimento.
Governare il processo, in funzione della salvaguardia della sua ragionevole durata, significa dunque chiudere i varchi dei tanti tempi morti, che sono tra i fattori più devastanti del cattivo funzionamento del processo, rimuovendo così ogni possibile occasione di rallentamento.
Il processo deve essere – cioè – aperto alla tutela di quei valori e di quegli interessi che meritano di essere salvaguardati e sviluppati ma chiuso, al tempo stesso, a tutte quelle istanze nelle quali non sia riconoscibile la dovuta condivisione di una corretta dinamica processuale.
In questa direzione viene previsto l’obbligo per il querelante di dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni e di comunicarne ogni mutamento facendone derivare l’improcedibilità dell’azione tutte le volte in cui la polizia giudiziaria, che è tenuta a sentirlo a conclusione delle indagini per verificare l’attualità del suo interesse alla definizione del procedimento, non abbia potuto citarlo nel domicilio dichiarato o eletto per negligenza a lui addebitabile.
Nella stessa direzione, e muovendo dalla constatazione che la ingiustificata assenza del querelante alla prima udienza dibattimentale ovvero a quella di discussione finale sia indice certo del fatto che alla iniziale rappresentazione di una domanda di tutela non corrisponda più un interesse alla sorte del processo, viene fatta corrispondere la rinuncia all’azione.
L’assenza del querelante per tali udienze dibattimentali, nelle quali viene esperito il tentativo di conciliazione tra le parti e vengono discusse le ragioni dell’accusa e della difesa, non è infatti muta ma assai significativa.
In quel vuoto si coglie e si apprezza - in verità - il riflesso esteriore di un sopravvenuto distacco rispetto alla iniziale istanza di punizione e quindi alla sanzionabilità del fatto.
La vocatio in iudicium – salvo quanto sarà detto più avanti – viene affidata ancora una volta ad un decreto di citazione che dovrà essere emesso entro un anno dalla effettiva acquisizione della notizia di reato e che conterrà tanto l’imputazione quanto l’avviso del deposito degli atti di indagine compiuti.
Tale duplice indicazione non è “di contesto” ma significativa di un attaccamento di fondo ai “diritti nel processo” e di una certa peculiarità del rito processuale davanti al giudice di pace.
Il rinnovato richiamo alla formulazione del capo di imputazione vuole infatti rimarcare, anche per i reati di minore allarme sociale, il diritto dell’imputato a sapere non soltanto il contenuto dell’accusa ma soprattutto a conoscerlo in forma chiara e comprensibile mentre il riferimento all’avviso di deposito degli atti di indagine compiuti assolve ad una esigenza di parità tra difesa ed accusa privata perché imputato e persona offesa potranno “difendersi provando” venendo messi a conoscenza, in uno stesso arco temporale, dell’attività investigativa espletata.
La specifica peculiarità del rito processuale si riflette, invece, nella mancata codificazione, nel momento del passaggio dal procedimento al processo, di quella udienza di conclusione delle indagini che è invece prevista, o in via ordinaria o su richiesta dell’imputato tratto a giudizio con citazione diretta, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice ordinario (direttive 68.1 e 83.2).
Sospeso tra discontinuità e conservazione è stato – nello stesso tempo – il confronto sulla individuazione del soggetto chiamato ad emettere il decreto di citazione.
In questa direzione, è stata presa in considerazione l’ipotesi di sottrarre al pubblico ministero la titolarità del decreto di citazione e di affidarla al giudice di pace; in particolare il pubblico ministero avrebbe esercitato l’azione penale presentando una richiesta di rinvio a giudizio, completa di imputazione, al giudice di pace territorialmente competente per il giudizio sul quale sarebbe stato quindi trasferito l’onere di emettere il decreto di citazione e di incaricarsi delle necessarie notificazioni.
In favore di un tale decentramento è stata segnalata la confluenza di interessi generali e particolari: la ripartizione dei decreti di citazione tra i tanti giudici di pace del circondario si sarebbe tradotta in una accelerazione nei tempi di fissazione delle udienze e, al tempo stesso, in un più equilibrato riparto dei carichi di lavoro tra Procure della Repubblica ed Uffici del giudice di pace.
E’ prevalsa, all’esito di un lungo ed articolato dibattito, la soluzione di tenere ferma la titolarità del decreto di citazione in capo al pubblico ministero sul rilievo che il rimedio del decentramento sarebbe per un verso illusorio, non potendo assicurare nel concreto l’auspicata accelerazione, e per altro verso eccessivamente oneroso per le limitate risorse amministrative di cui ogni ufficio del giudice di pace solitamente dispone.
La formazione progressiva del decreto di citazione con il concorso di due distinti soggetti (un pubblico ministero che propone richiesta di rinvio a giudizio ed un giudice di pace che trasferisce l’imputazione ivi contenuta in un decreto di citazione a sua firma) è sembrata infatti pericolosamente aperta a ritardare la vocatio in iudicium per via dei “tempi morti” che le comunicazioni tra uffici che hanno sede in realtà territoriali diverse e tra loro distanti (con la sola eccezione del giudice di pace del capoluogo del circondario) solitamente comportano e per la duplicazione di attività che ne sarebbe derivata dovendo il giudice di pace riprendere dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero i dati essenziali per la citazione (generalità delle parti e loro domiciliazione, imputazione, indicazione dei difensori già nominati) e trasferirli nella vocatio in iudicium.
I carichi di lavoro – d’altra parte – non sarebbero stati egualmente ripartiti dovendo gli uffici del giudice di pace farsi carico, come si vedrà più avanti, della citazione conseguente all’esercizio dell’azione privata accordata alla persona offesa per i reati perseguibili a querela.
La prassi ha mortificato la innovazione più significativa del decreto legislativo n. 274/2000 che ruppe, prevedendo il c.d. il ricorso immediato al giudice, il monopolio dell’azione penale con una opportuna lettura “innovativa” dell’art. 112 Cost. che ha trovato indiretta conferma nella ordinanza della Corte costituzionale n. 381 del 7 ottobre 2005 dichiarativa della inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dai giudici di pace penale di Osimo e di Napoli per asserita violazione del predetto art. 112.
Il segnale non fu allora colto dalla dottrina né valorizzato dalla giurisdizione nonostante la relazione, con manifesta chiarezza, affermarsse che “una delle innovazioni più significative ( anche sul piano generale) introdotta dalla delega” è quella di autorizzare il privato “pur con alcuni temperamenti relativi all’informazione del pubblico ministero finalizzata ad un suo eventuale intervento a promuovere direttamente il giudizio in materia penale, così evocando la figura dell’azione penale privata”.
Il corsivo della Commissione e rimarca i segnali non completamente compresi né recepiti e ciò perché, allora, tra una soluzione decisamente orientata verso quell’istituto, che comportava l’insorgere di una vera e propria imputazione per volontà privata, si preferì di “contemperare i benefici di speditezza per l’interessato e di deflazione del carico di lavoro dell’organo pubblico, assicurati dall’iniziativa del privato, con le insopprimibili esigenze del controllo preventivo del pubblico ministero anche a garanzia dei diritti di difesa”.
Il felice “azzardo” oggi va portato a compimento:l’azione penale privata innanzi al giudice di pace è la naturale potenzialità operativa per i reati a prevalente contenuto di conflitto intersoggettivo.
Su queste premesse, il largo favore per il modello accusatorio, che costituisce la matrice culturale di riferimento dell’impianto codicistico, ha convinto la maggioranza della Commissione, al cui interno plurime sono state le voci di dissenso, a spingersi oltre il c.d. ricorso immediato al giudice, oggi disciplinato dagli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo n. 274/2000, dando spazio ad un’azione penale esercitabile dal privato. In particolare, e limitatamente ai reati procedibili a querela, è stato così previsto che la persona offesa possa, in alternativa con la possibilità di continuare a rivolgersi agli organi statuali (polizia giudiziaria e pubblico ministero) per la verifica della fondatezza della notizia di reato, esercitare l’azione penale, con il ministero di un difensore e con contestuale deposito degli atti di investigazione eventualmente compiuti, secondo un modello di citazione speculare a quello dettato per il promuovimento dell’azione penale da parte della mano pubblica.
Sono note, al riguardo, le obiezioni di principio e di opportunità sulle quali si è fatto leva in passato per contrastare il riconoscimento di questa bipolarità tra accusa pubblica e privata: l’elevazione a dignità costituzionale del principio di officialità e obbligatorietà dell’azione penale del pubblico ministero escluderebbe in radice la coesistenza di un’azione penale privata perché la costituzionalizzazione di un tale obbligo assumerebbe il significato di una legittimazione monopolistica statuale ad agire per la repressione del reato; l’azione penale privata sarebbe superflua e pericolosa perché diverrebbe fatalmente, ove non accompagnata da un forte senso civico, mezzo improprio di pressione quando non di intimidazione, strumento per soddisfare ritorsioni e vendette, occasione per accrescere la litigiosità dei consociati.
Sul primo versante, ritiene la Commissione, in ciò confortata dalla Corte costituzionale che ha in più occasioni affermato come la previsione di azioni penali sussidiarie e concorrenti rispetto a quella obbligatoria del pubblico ministero non si ponga in contrasto con il precetto costituzionale, che il dogma del monopolio pubblico dell’azione penale risenta di una sorta di esasperazione della tradizione storica ma non trovi corrispondenza nella Carta costituzionale.
Decisivo, in questa direzione, è l’esame dei lavori del Costituente. E’ noto, infatti, come nell’art. 101 del progetto di Costituzione stesse scritto che “l’azione penale è pubblica”; ed è altrettanto noto come, in accoglimento del rilievo per il quale una tale puntualizzazione non era necessaria apparendo invece opportuno rimettersi alle scelte del legislatore ordinario, la formulazione definitiva dell’art. 112 della Carta costituzionale si sia fatta carico di tali osservazioni rimuovendo il riferimento testuale alla natura esclusivamente pubblica dell’azione penale (“il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”).
La comparazione tra il testo del progetto e quello della formulazione definitiva fa risaltare, in altri termini, il chiaro arricchimento della prospettiva dell’azione penale privata se solo si consideri come il baricentro della norma si sia spostato dalla originaria previsione di un monopolista pubblico, contenuta nell’art. 101 del progetto, alla sola costituzionalizzazione della negazione di una qualsiasi facoltà discrezionale in capo al pubblico ministero.
Sembra poter dire, pertanto, che l’art. 112 della Carta costituzionale abbia affermato l’obbligatorietà ma non l’esclusività dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e che non vi siano pertanto controindicazioni, d’ordine costituzionale, per l’apertura ad un’azione penale mossa dalla persona offesa.
A valle di tale passaggio, la direttiva qui illustrata si è fatta carico, peraltro, della seria preoccupazione per il possibile uso pretestuoso dell’azione penale privata prefigurando tre correttivi alla irragionevole volontà di procedere della persona offesa. E’ stato infatti previsto che la richiesta di citazione a giudizio venga presentata al giudice di pace con il ministero di un difensore, ch’essa debba essere notificata all’ufficio del pubblico ministero per le eventuali iniziative di quest’ultimo, che il giudice emetta decreto di citazione previa trascrizione del capo di imputazione.
Comune a tali contrappesi non è una logica di contenimento, che tradirebbe nei fatti l’apertura al nuovo modello di vocatio in iudicium, ma di serietà e quindi di corretto esercizio dell’azione penale attraverso la codificazione, in rapida sequenza, di tre distinti momenti valutativi della attendibilità del fatto – reato riferito dalla persona offesa.
La previsione obbligatoria del ministero di un difensore assolve alla funzione di individuare una figura professionale, liberamente scelta e quindi di fiducia della persona offesa, che valuti l’esposizione dei fatti avuta da questi e che quindi sappia orientarlo responsabilmente nella scelta di procedere o meno; l’onere di notificare al pubblico ministero la richiesta di citazione a giudizio dell’imputato vuole assicurare un successivo momento valutativo, questa volta affidato ad un soggetto istituzionale, finalizzato a segnalare al giudice ragioni ostative, di merito o di rito, al passaggio alla fase del giudizio; il dovere del giudice di emettere il decreto di citazione, previa trascrizione dell’imputazione formulata dalla persona offesa, non lo esonera affatto, in applicazione dei principi generali, dal dovere di emettere sentenze di assoluzione, di non luogo a procedere, di applicazione di cause estintive del reato, quando ne ricorrono le condizioni nella fase antecedente alla emissione del decreto di citazione.
Così ricostruita l’azione penale privata, il tratto distintivo che la distingue dall’attuale ricorso immediato al giudice di pace è rappresentato dal fatto che il pubblico ministero perde il potere di interdire il passaggio dal procedimento al processo, rifiutando di formulare quel capo di imputazione che è oggi essenziale per l’esercizio dell’azione penale, ed arretra su una posizione consultiva (peraltro non obbligatoria ma facoltativa) in ordine al corretto esercizio dell’azione penale.
Queste che si scorgono in superficie sono naturalmente differenze di struttura; ma è anche vero che la diversità di struttura è dominata dalla diversità del risultato che se ne vuole far derivare.
La finalità dichiarata del ricorso immediato al giudice di pace era quella di alleggerire i carichi di lavoro investigativi della polizia giudiziaria e del pubblico ministero sicchè la sua struttura organizzativa si arrestava inevitabilmente sulla soglia del processo.
La finalità dell’azione penale privata è, invece, quella di assicurare speditezza processuale sicchè la sua struttura è stata costruita per rimuovere i possibili ritardi del pubblico ministero nel determinarsi in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale.
Il mutamento che se ne coglie è sensibile. L’azione penale privata si colloca infatti su una posizione di frontiera più avanzata rispetto al ricorso immediato al giudice perché viene fornito alla persona offesa uno strumento processuale che vuole garantire, per i casi in cui per lo stesso fatto non abbia già proposto querela (electa una via, recursus ad alteram non datur), un rapido accesso al giudice per la tempestiva verifica della sua pretesa punitiva.
Il dibattito che ha preceduto e seguito la legge istitutiva della giurisdizione penale di pace ha messo in luce la peculiare funzione di questi, solo in superficie rientrata deflattiva del carico giudiziario “ordinario”.
Ed infatti, nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 274/2000 è sottolineato che il “processo, in parte inevitabile, di ampliamento dell’area penalmente rilevante ha comportato una progressiva divaricazione tra le ragioni della giustizia e le esigenze del cittadino comune, che lamenta una intollerabile lentezza, quando non addirittura un deficit della risposta dello Stato”. Perciò si ritenne che “la dislocazione sul territorio del giudice di pace in uno con la sua caratterizzazione professionale costituiranno un riavvicinamento della collettività all’amministrazione della giustizia anche nel delicato settore del diritto penale” che, proprio per l’attribuzione della competenza penale al giudice di pace, acquista e realizza “la nascita di un diritto più leggero, dal volto mite e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti”.
In questo contesto appariva opportuno e doveroso l’ampliamento delle funzioni della giurisdizione penale per aprirne le prospettive alle nuove potenzialità dell’art. 27 comma 3 Cost., facendo ricadere in diverse forme di giurisdizione – conciliativa e riparatoria; non mediativa, come si è detto – il programma costituzionale ed un più penetrante ruolo della vittima nella giurisdizione panale.
Ed invero, nella richiamata Relazione veniva evidenziata “la peculiare funzione conciliativa dell’udienza di comparizione… valorizzata appunto prevedendo nei casi di reati perseguibili a querela un intervento compositivo ad opera del giudice di pace, tenuto a procedere al tentativo di conciliazione delle parti private, finalizzato alla remissione della querela”; anche perché – si disse – “l’attribuzione diretta dell’attività di conciliazione al giudice – anziché al pubblico ministero, parte processuale, alla quale dunque sembra difficile riconoscere un reale ruolo di mediazione – è ora prevista in via ordinaria nel procedimento dinanzi al giudice monocratico ed appare particolarmente congeniale alla natura ed alla vocazione proprie del giudice di pace”.
Il sintagma “giudice di pace” – d’altra parte – è un costrutto politico, ancor prima che giuridico, che sta a significare la specificità che quest’organo di giustizia assume nel quadro dell’ordinamento attraverso la combinazione del dovere del giudicare con quello del promuovere la conciliazione tra le parti.
All’interno di tale qualificazione soggettiva, il riferimento alla “pace” non è infatti neutrale ma significativo dell’innesto, sul tronco della funzione propria dello ius dicere, dell’eguale compito di adoperarsi per la composizione dei conflitti tra privati.
Giudicare e conciliare sono – in altri termini – due aspetti intrecciati di un certo modo di costruire la funzione del giudice di pace che non possono non illuminare la disciplina processuale di riferimento che ne deve essere quindi il necessario riflesso.
Sono queste – dunque – le ragioni per le quali, sebbene nell’ottica della riforma il potere di mediazione venga sottratto alla giurisdizione ed attribuito ad un organo terzo appositamente a ciò predisposto (direttiva 2.4), risulta indispensabile tenere in vita un potere di conciliazione del giudice di pace indipendentemente dal fatto che i soggetti abbiano o meno percorso la via della mediazione.
In particolare, viene previsto che, alla prima udienza di comparizione, il giudice di pace abbia l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione tra le parti presenti.
A tale bidirezionalità funzionale, nella quale la ricerca di pacificazione costituisce un prius rispetto alla trattazione del merito, vien fatta corrispondere una tempistica che fa propria l’indicazione costituzionale di ragionevole durata del processo.
Al tentativo di conciliazione tra le parti, che deve essere necessariamente promosso ed orientato dal giudice con la sola esclusione dei reati di mera condotta, è riservata unicamente la prima udienza di comparizione perché la concentrazione dell’esperimento in tempi stretti e l’ufficialità che l’ammanta rendono il segno della serietà dovuta a quel tipo di approccio anche se le parti potranno comunque provare a conciliarsi in sede extragiudiziaria ed in costanza del processo.
Alla trattazione del merito, conseguente al fallimento della conciliazione, è invece riservato, tenendo conto di eventuali cause di sospensione necessaria del dibattimento un tempo di dodici mesi che viene stimato congruo per pervenire alla decisione.
La sanzione di prescrizione processuale dell’azione penale, che viene prevista per lo sforamento di tale tempo massimo di conclusione, si confida possa dispiegare effetti largamente positivi sulla durata del processo: calmiererà certamente i rinvii immotivati, accorcerà i tempi tra un’udienza e l’altra, chiamerà il giudice ad una maggiore assunzione di responsabilità nella gestione dei tempi e delle cadenze del processo.
La direttiva n. 88.8, seconda parte, prevede una “ridefinizione delle ipotesi di connessione che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla cognizione del giudice di pace” ed esprime, nella sua laconicità, una rigida scelta di campo ed una altrettanto chiara linea di indirizzo alla quale conformare la disciplina delegata.
All’interno di tale formulazione, la chiave di lettura è rappresentata dal lessico “ridefinizione”, che infatti allude ad una “rivisitazione” e mai comunque ad una “negazione”, ed al suo accostamento alla particolare natura dei reati di competenza del giudice di pace.
E’ stata così rifiutata, affidandone il messaggio alla “ridefinizione”, l’opzione di escludere sempre e comunque una possibile migrazione, dal basso verso l’alto, dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, in applicazione delle regole che governano la connessione c.d. eterogenea, perchè una tale rigida separatezza è controindicata per ragioni di economia processuale (duplicazione di procedimenti e possibili contrasti tra giudicati).
Ed è stata rifiutata, nello stesso tempo, e sempre in punto di connessione eterogenea, l’idea opposta di consentire un flusso a maglie larghe perché il risultato che ne deriverebbe sarebbe un sostanzioso svuotamento di competenze del giudice di pace i cui reati verrebbero sistematicamente attratti dal tribunale o dalla Corte di Assise.
Il dovere di coniugare il riposizionamento della connessione eterogenea con la particolare natura dei reati del giudice di pace indica – pertanto – un canale di passaggio assai stretto perché il simultaneus processus travolgerebbe inevitabilmente il tentativo di conciliazione che consegue a quella scarsa offensività che è contrassegno certo dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace.
Sul versante, al contrario, della connessione c.d. omogenea, ovvero tra reati attribuiti alla cognizione di giudice di pace territorialmente diversi, la rivisitazione delle regole generali sarà orientata unicamente da esigenze di celerità e di speditezza processuale.
Il processo penale punta certamente ad accertare se un fatto costituente reato è realmente accaduto e se a porlo in essere è stato il soggetto cui esso è attribuito,. Codesto non è però il fine esclusivo del processo penale davanti al giudice di pace perché il giudizio, tanto nella vigente legislazione che nel presente schema di legge – delega, ne costituisce lo sbocco obbligato solo nella misura in cui sia fallito il tentativo necessario di conciliazione tra le parti venute in conflitto.
A questa specificità non ha corrisposto – fin qui – una adeguata regolamentazione della meccanica processuale perché l’assunzione delle prove dichiarative, in linea con un modello accusatorio imperniato sul concetto di lite, è rimasta nella signoria dei soggetti che ne hanno fatto richiesta i quali possono assumerle direttamente ovvero rimetterne il compito al giudice di pace che può infatti provvedervi soltanto “sull’accordo delle parti” (art. 32 decreto legislativo n. 274/2000).
Ritiene la Commissione – al contrario – che costruire l’intervento del giudice di pace nell’assunzione della prova orale secondo una logica di subalternità, rispetto alla volontà delle parti processuali, sia insufficiente a definire e rendere il ruolo di promotore della composizione del conflitto che egli è chiamato a svolgere, nonostante il fallimento del tentativo fatto alla prima udienza di comparizione, fino alla soglia del giudizio.
L’innovazione, rispetto al presente, è racchiusa in quella parte della direttiva laddove è detto “prevedere che l’acquisizione di prova dichiarativa sia condotta dal giudice”; e tale formulazione, lungi dal testimoniare di un certo recupero del modello inquisitorio, altro non è se non il dovuto riconoscimento ad un contesto scenico che deve rimanere lontano, senza con questo decampare dalla ricerca della verità, da certe esasperazioni delle tonalità che la prassi ha in più occasioni offerto.
Rimettere l’assunzione delle prove orali al giudice di pace non significa, pertanto, che egli ne diventa il centro motorio o, peggio, che egli possa incidere sull’accertamento della verità; significa, molto più semplicemente, che i temi di prova introdotti dalle parti saranno assunti, attraverso il filtro di un giudice che non rimane spettatore passivo, in un contesto che rifiuta l’esasperazione della contesa e che, proprio per questo, rimane sempre aperto a spazi di conciliazione.
Quelle fin qui riassunte sono state linee di scrittura di una disciplina che ha una portata derogatoria rispetto alle norme processuali previste in via generale le quali troveranno pertanto applicazione anche al procedimento ed al processo davanti al giudice di pace nella misura in cui il loro ingresso non sia impedito per ragioni di sistema ovvero espressamente negato, anche quando potrebbero avervi applicazione, da specifiche esclusioni.
E’ questo, in estrema sintesi, il significato della direttiva “prevedere che, in quanto compatibili, si osservino le disposizioni del codice di procedura penale con esclusione di quelle relative alle misure personali coercitive, all’udienza di conclusione delle indagini, al giudizio abbreviato ed all’incidente probatorio” che infatti delinea e descrive una orditura complessa, ma non ambigua, che trova nei principi che regolano il concorso apparente di norme il suo modello astratto di riferimento e che riprende quindi la tecnica legislativa del vigente art. 2 decreto legislativo n. 274/2000.
In quest’opera di misurazione delle concordanze e delle differenze, il solo istituto processuale che ne rendeva obbligata la menzione era l’incidente probatorio dovendo l’inapplicabilità delle misure personali coercitive, dell’udienza preliminare e del giudizio abbreviato già cogliersi dal sistema; ciò nondimeno la Commissione ha ritenuto opportuno richiamarle espressamente per escluderle, in radice, possibili querelles interpretative.
La praticabilità dell’incidente probatorio, che in considerazione della tipologia dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace sarebbe stato comunque del tutto eccezionale, è stata negata sul duplice rilievo che la direttiva 88.2 assicura intanto il compimento di atti irripetibili da parte della polizia giudiziaria e che l’esigenza di tempestiva assunzione delle prove, per ragioni diverse dalla irripetibilità, è largamente salvaguardata dai tempi stretti della fase investigativa e dall’immediato approdo al dibattimento che il procedimento davanti al giudice di pace comunque consente specie a seguito dell’innesto dell’azione penale del privato.
Se è vero, in altri termini, che la funzione propria dell’incidente probatorio è quella di evitare che possano andare dispersi mezzi di prova in ragione dei tempi lunghi che solitamente separano la fase investigativa da quella del giudizio, tale pericolo è già escluso dalla peculiarità di un procedimento che consente di arrivare al dibattimento in tempi assai ravvicinati e non apprezzabilmente diversi da quelli tecnici occorrenti per innescare e completare lo svolgimento dell’incidente probatorio stesso.
Ragioni di sistema ostano invece all’ingresso di misure limitative della libertà personale perché queste, già controindicate rispetto ad un giudizio che punta al superamento dei conflitti, non sono comunque coniugabili con quel modesto disvalore sociale della condotta che la collettività solitamente correla ai reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace.
Da questo punto di vista, la direttiva 3.4, attribuitiva della cognizione al giudice di pace, non è soltanto un criterio di riparto della competenza per materia tra giudice professionale e giudice onorario ma anche un indice di dichiarata ostilità alla coercibilità della libertà personale.
Il profilo basso di sanzione possibile, sospeso tra comminatoria di pene pecuniarie e pene prescrittive, esclude invero già da sé l’applicabilità delle pene detentive ed assume il valore di anticipazione di un rifiuto sistemico di misure coercitive personali che poi si coglie nei passaggi successivi.
L’inizio anticipa cioè la conclusione e questa, alla fine, si ricollega ad esso. Il trattamento sanzionatorio dei reati del giudice di pace esprime infatti un criterio organizzativo completo che non prevede il sacrificio della libertà personale (direttiva 3.4) e questa scelta di politica legislativa si riflette nel successivo divieto di arresto in flagranza e di fermo, implicitamente espresso nelle direttive 43.3 e 43.4, nella conseguente impercorribilità del rito direttissimo perché questo presuppone un arresto (direttiva 85.1) e nel conclusivo divieto di applicazione di misure coercitive personali richiamato expressis verbis nella presente direttiva.
Ancora più rilevante, per segnare le differenze, è la mancanza della udienza di conclusione delle indagini che deriva ancora una volta, prima che dall’esplicito divieto fattone nella presente direttiva, dall’imprinting autenticamente accusatorio del modello di processo penale davanti al giudice di pace e dalla diversa modalità di esercizio dell’azione penale rispetto ai reati tipici del giudice ordinario.
La trasferibilità dell’udienza di conclusione delle indagini dal processo ordinario a quello davanti al giudice di pace non può invero trarsi dalla direttiva 68.1 perché qui essa è strutturata come passaggio obbligato limitatamente alle vicende per le quali l’azione penale è stata promossa con richiesta di rinvio a giudizio; e non la si può neppure fare derivare dalla direttiva 83.2 che, quanto ai casi di citazione diretta davanti al tribunale monocratico, non la prevede infatti come regola ma soltanto in linea eventuale in quanto condizionata ad espressa istanza dell’imputato e comunque preordinata unicamente ad un giudizio con rito abbreviato ovvero a richiesta di condanna o di applicazione della pena.
Lette in comparazione, la direttiva 83.2, da una parte, e le direttive 88.4 e 88.5, dall’altra, forniscono una rassicurante chiave di lettura: in applicazione del canone ermeneutica ubi voluti dixit, ubi noluit tacquit, il sistema mostra chiaramente di avere rifiutato l’applicabilità dell’udienza di conclusione delle indagini ai processi davanti al giudice onorario perché, dopo averla menzionata nella citazione diretta davanti al tribunale monocratico, non ha fatto altrettanto per le citazioni dirette davanti al giudice monocratico di pace promosse dal pubblico ministero e dalla persona offesa.
Le ragioni di sistema che si oppongono ad una diversa lettura hanno, oltretutto, radici più profonde: posto in verità, che l’eventuale udienza di conclusione delle indagini a richiesta dell’imputato dovrebbe inevitabilmente introdurre una richiesta di condanna o di applicazione della pena (non anche il giudizio abbreviato perché questo è escluso espressamente dalla direttiva qui esaminata) verrebbe meno ogni spazio per il tentativo obbligatorio di conciliazione che trova infatti la sua sede propria solo e soltanto nella udienza di prima comparizione al dibattimento e che è strategicamente servente al superamento dei conflitti interpersonali e quindi ad un tipo di giustizia che sia più vicino ad interessi quotidiani del cittadino.
L’esplicito divieto di udienza di conclusione delle indagini fatto nella direttiva non è peraltro pleonastico ma indicativo, in modo indiretto, della inapplicabilità dei riti c.d. alternativi che sono infatti azionabili solo in quel contesto e che vengono così esclusi perché incompatibili con la necessità doi assicurare un’adeguata tutela delle ragioni della persona offesa ed una pubblica occasione di confronto.
Il meccanismo di proroga delle indagini (direttiva 62.2) non è, nel sentire della Commissione, compatibile con la direttiva 88.2 che prevede infatti un primo termine (da definire, ma congruo) concesso alla polizia giudiziaria per lo svolgimento dell’attività d’indagine assunta d’iniziativa e la possibilità, per il pubblico ministero, di disporre le integrazione egli approfondimenti necessari entro il termine ultimo di un anno dalla acquisizione della notizia di reato.
Nella sua semplicità, la legge 30 luglio 1990 n. 217, istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, esaltava il necessario rapporto fiduciario tra patrocinante e patrocinato prevedendo che le parti private che vi erano ammesse, per avere un reddito inferiore ad una certa soglia di povertà, potessero nominare un difensore scegliendolo tra gli iscritti all’albo professionale del distretto di Corte di appello nel quale aveva sede il giudice davanti al quale pendeva il procedimento (artt. 1, 3 e 9 della legge).
Veniva data – così – una prima seria attuazione al precetto costituzionale espresso dal terzo coma dell’art. 24 Cost. e venivano create, al tempo stesso, le premesse per successivi adeguamenti e sviluppi che in effetti sopraggiunsero con l’art. 17 della legge 29.3.2001 n. 134 (successivamente trasfuso nell’art. 81 del Testo Unico 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia) che assicurava una alta professionalità dei patrocinatori potendo la scelta cadere unicamente su avvocati che avessero una anzianità professionale non inferiore a sei anni e che si fossero mostrati interessati a tale tipo di incarico dandone la disponibilità all’ordine professionale di appartenenza che li inseriva in un apposto elenco.
Il fatto che tale disciplina abbia passato il vaglio di costituzionalità, vincendo le riserve che la volevano lesiva del diritto di scegliere liberamente il proprio difensore senza la previsione di una soglia minima di anzianità professionale (Corte costituzionale, sentenza n.299/02) e la presa d’atto della avvenuta riduzione dello sbarramento a soli due anni dall’iscrizione nell’Albo degli Avvocati (art. 2 della legge n. 25/05) non possono d’altra parte essere di ostacolo, in una sede in cui la disciplina processuale viene interamente ridisegnata, ad una riconsiderazione dell’istituto e quindi alla ricerca di requisiti di anzianità meno elevati di quelli attualmente previsti.
In questa direzione, ritiene la Commissione che non distinguere tra processo ordinario e processo davanti al giudice di pace e quindi applicare meccanicamente a questo una regola che è stata pensata e impostata nei suoi fondamenti quando la attribuzione di competenze penali al giudice di pace non era ancora entrata in vigore (2 gennaio 2002), significhi in qualche misura guardare al nuovo attraverso la lente deformante del passato.
La riserva della difesa a spese dello Stato ai soli avvocati iscritti all’albo professionale da almeno due anni giova infatti a far comprendere quanto ad un processo penale fortemente tecnico serva una difesa che renda effettiva e credibile il patrocinio ma assai meno vale a far capire il perché una eguale prestazione di qualità non possa essere garantita, in un giudizio di pace che oltretutto punta alla conciliazione più che alla definizione del merito e nel quale si dibattono comunque vicende minori, anche da laureati in giurisprudenza abilitati da almeno un anno al patrocinio davanti al Tribunale monocratico e quindi per fattispecie di reato per le quali il trattamento sanzionatorio è più afflittivo di quello previsto per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace.
L’iscrizione all’Albo da almeno un biennio è garanzia, in altri termini, di una partecipazione di qualità offerta al non abbiente nel processo ordinario nel quale le strategie processuali richiedono sperimentate esperienze ed assoluta padronanza delle regole processuali che governano la fase delle indagini preliminari ed i riti alternativi. Una eguale previsione anche per il processo davanti al giudice di pace, nel quale la fase investigativa è molto semplificata ed i riti alternativi addirittura assenti, assumerebbe al contrario il significato di travestimento dotto di una conventio ad escludendum priva, in quanto tale, di sostenibile ragionevolezza.
Non secondaria, in questa stessa direzione, è la ricaduta positiva per le sostanze dell’erario che certamente deriverebbe dall’apertura qui suggerita: gli onorari ed i diritti previsti dalla tabella forense recepita dal D.M. giustizia 8.4.2004 n. 127 sono infatti ridotti della metà (art. 7 del D.M. citato) per i praticanti ammessi al patrocinio, con conseguente risparmio di una voce di spesa che incide in modo crescente sul bilancio del Ministero della giustizia.
All’interno di una direttiva così necessariamente aperta (“predeterminazione dei casi di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace”) e la cui sorte attuativa dipende da come sarà normato il giudizio di appello in generale, ritiene la Commissione che l’individuazione dell’organo giudicante in un giudice collegiale si lasci preferire ad un giudice singolo (oggi è il tribunale monocratico) anche per evitare che possa accadere che l’intero giudizio di merito, ove il giudice del gravame dovesse essere impersonato da un giudice onorario di tribunale, rimanga interamente affidato alla magistratura non professionale.
Sul punto, anzichè guardare alla Corte d’appello la cui sede è solitamente così lontana dal giudice di prima istanza da rendere virtuale il mezzo di gravame, misura organizzativa congrua appare l’individuazione del giudice di secondo grado nel tribunale collegiale del circondario in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza.
Quanto al resto, la banda sonora è – certo – appena percettibile ma il segnale della direttiva è sufficientemente chiaro: evitare che possa esserci sovrapposizione tra la disciplina dell’appello avverso le sentenze del giudice ordinario e quelle del giudice di pace, come sarebbe stando a quanto previsto dalla terza preposizione della direttiva 88.8, e quindi limarne il campo di applicazione in ragione dell’esigenza di semplificazione contenuta nella direttiva 1.7.
A tal riguardo, in applicazione del c.d. principio di soccombenza, l’appello andrebbe riservato alla parte non vittoriosa: l’imputato non potrà pertanto appellare le sentenze che non si sostanzino in un verdetto di condanna mentre pubblico ministero e persona offesa che ha esercitato l’azione penale privata potranno appellare unicamente le sentenze che abbiano mandato l’imputato esente da pena.

Relazione al nuovo codice di procedura penale (Commissione Riccio) ; parte prima .

da santamariagiustizia.it
RELAZIONE

SOMMARIO: 1. La genesi della riforma in senso accusatorio del Codice di Procedura penale. – 2. Il primo approccio ai nuovi bisogni di riforma del Codice. – 3. Le ragioni della scelta a favore della legge-delega. – 4. La modifica genetica del processo e le più recenti cause della crisi della Giustizia. – 5. Le ragioni di natura “politica” ed il nuovo art. 111 della Costituzione. – 6. La “deriva giudiziaria” quale effetto delle decisioni della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. – 7. L’acculturamento sulle categorie fondamentali del processo quale premessa ontologica dell’opera riformista. – 8. Le linee generali del nuovo impegno di riforma. – 9. Il valore garantista delle regole per il processo. – 10. Il modello logico “potere-atto-scopo” quale premessa per la determinazione del sistema sanzionatorio processuale penale. – 11. La prescrizione processuale. – 12. La giurisdizione. – 13. Gli atti. – 14. La prova. – 15. La libertà personale. – 16. Le indagini preliminari. – 17. (Segue): il coordinamento investigativo. – 18. Azione penale ed archiviazione. – 19. L’udienza di conclusione delle indagini. – 20. (Segue): le implicazioni decisorie: applicazione di pena concordata e condanna su richiesta. – 21. I giudizi: il dibattimento. – 22. (Segue): le altre forme di giudizio: considerazioni preliminari. – 23. (Segue): il giudizio abbreviato. – 24. (Segue): il procedimento per decreto. – 25. (Segue): il procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni. – 26. (Segue): il procedimento innanzi al giudice di pace. – 27. Il regime delle impugnazioni. – 28. Il giudice della pena. – 29. I rapporti giurisdizionali con autorità straniere: princìpi generali in tema di cooperazione a fini di giustizia penale. – 30. (Segue): l’assistenza giudiziaria. – 31. (Segue): l’estradizione. – 32. (Segue): il riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all’estero di sentenze penali italiane. – 33. (Segue): l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell’Unione europea.

1. La genesi della riforma in senso accusatorio del Codice di Procedura penale

La riforma – alla fine degli anni ‘80 – del Codice di Procedura penale – pur in un clima di resistenza istruttoria soprattutto da parte di taluni “operatori” – realizzò un’opera rivoluzionaria nella misura in cui realizzò la netta rottura con una tradizione ultracentenaria di continuità inquisitoria.
Ebbene, ripercorrere le tappe di quell’itinerario riformista – sia pure in sintesi – può sembrare eccessivo e superfluo in questa sede, rivolta ad una radicale revisione di quel Codice e, quindi, concentrata sul rilevamento delle cause strutturali del suo “fallimento”. Epperò, mettere a fuoco quel percorso, il dibattito che lo sosteneva e le consequenziali realizzazioni normative appare utile – non solo in punto di metodo – per cogliere lo stato della cultura giuridica sul tema e le radici di talune resistenze sull’opera in corso.
Avvertito immediatamente dopo l’emanazione della Costituzione, il bisogno riformista era sostenuto da una situazione intellettuale che alimentava le esigenze del “garantismo difensivo” e da una Corte costituzionale, che sin dai primi anni di vita, non perdeva occasione per segnalare l’eccessiva fragilità del tasso di tutela dell’individuo nel processo penale e la incerta presenza dei modi di esercizio dei diritti procedurali dell’imputato.
Invero l’impatto del Codice del 1930 con la Costituzione – alla fine degli anni ‘40 – fu devastante ed avviò riflessioni “parallele” sulla funzione del processo e sulla necessità di por mano alla modifica delle strutture per la realizzazione dei diritti della persona imposte dall’entrata in vigore del nuovo Statuto; invertendo, questo, il rapporto Stato-individuo, eguale inversione doveva essere realizzata per tutelare nell’ordito codicistico le situazioni soggettive procedurali.
Peraltro, l’idea di riscrivere il Codice di rito penale nacque, anche, dall’attribuzione allo Stato di compiti solidaristici. La Costituzione, approdata all’idea secondo la quale lo Stato “riconosce” i diritti di cui è portatore l’individuo, segnò, nella sua prima parte, le garanzie minime per la tutela della persona nel processo penale, che la dottrina successiva portò ad unità razionale racchiusa nella formula “Preambolo penalistico della Costituzione”; formula che raccoglie le singole componenti costituzionali per costruire – e riconoscere – la filosofia di sintesi del sistema che l’Assemblea aveva coltivato.
Specificamente per quanto riguarda il Preambolo penalistico, invero, sin dai primi anni di emersione della sua funzione di sintesi dell’impegno del Costituente sui temi della procedura penale, risultò evidente: che esso manifesta una netta predilezione per il processo accusatorio contro quello inquisitorio allora vigente; che privilegia il processo partecipato contro il processo monologico del giudice; che predispone il metodo dialogico non quello monologico e che, quindi, il contraddittorio è (= deve essere) metodo cognitivo irrinunciabile nella e per la giurisdizione; che le garanzie della persona sono (= devono essere) la premessa del processo e l’obiettivo per il legislatore.
Peraltro va annotato che su questo terreno la Costituzione si riconosce nel pensiero liberale della Scuola classica. Invero, a leggere, tra altre, le pagine di Francesco Carrara è decisa la denunzia «per l’”insano” consenso alla legislazione francese» dell’epoca di un insopportabile arretramento, nel codice di procedura penale, delle guarentigie di difesa, che capovolgeva la funzione stessa della procedura penale ed il senso della scienza processuale, precipuamente rivolta alla «protezione del diritto in tutti ed avverso tutti; e così anche il diritto del suddito in faccia al legislatore: ed il diritto del suddito, tanto se egli è innocente, quanto se egli è colpevole: perché anche il colpevole per essere tale non ha perduto la sua personalità giuridica; e la sua colpa lascia permanente in lui il diritto di non essere punito oltre il giusto».
Dalla “antitesi” delle due situazioni riferite, il Carrara ricavava la forza garantista della procedura penale «quando prescrive stretta adesione alle competenze; leale, completa, e tempestiva contestazione dell’accusa; temperanza nella custodia preventiva; pienezza di prove; cautele per la veridicità dei testimoni; condizioni per la legalità delle confessioni; ostracismo di ogni suggesto, di ogni frode, di ogni subdolo artifizio che possa dare al falso la sembianza del vero; critica imparziale nella valutazione degli indizi; liberissimo campo all’esercizio del patronato; favori per la difesa; forme sacramentali per la sentenza; rimedii di appello o di revisione; in una parola, da capo a fondo in quanto essa comanda come assoluta condizione di legittimità del procedimento, e del giudizio».
Sicché, il capovolgimento della premessa filosofica tra diritto e procedura rappresenta la ratio del giure penale, essendo esso rivolto ad affermare «la eccezionale qualità di colpevole in alcuno; e la necessità dell’affermazione conduce alla necessità di un affermatore».
Peraltro, questa dimensione filosofica della procedura ed il fine politico delle forme procedurali acquistano convergente direzione – anche rispetto al ruolo del giure penale – di rasserenare “la fiducia pubblica” intorno alla giustizia del giudicato, che non è altro che «la fiducia nella sapienza ed integrità dell’uomo che giudicò, e questa può non aversi da tutti; ma quando le forme furono osservate, la fiducia pubblica ha un cardine razionale in siffatta osservanza».
Emerge, così, nel pensiero di Carrara – in forma embrionale – il ruolo sociale della legalità del processo, che condivide la dimensione garantista del rito procedurale con la presunzione di non colpevolezza.
In siffatto contesto assumono significativa pregnanza i temi della imputazione, della contestazione dell’accusa e della prova, che costituiscono, poi, la spia del sistema a cui Carrara aderiva, e, allo stesso tempo, la originalità del suo pensiero in materia. Esemplificando, quanto alla imputazione, il Carrara soleva dire che «nel cerchio del fallo commesso [dal reo] e nel rapporto della meritata repressione costui è un colpevole; ma rispetto al di più di colpa che gli si vuole apporre, o al di più di castigo che a lui vuolsi infliggere, esso è innocente, ed in questa sua innocenza relativa ha sacro il diritto ad essere difeso; e fa opera di giustizia chi lo protegge». Per cui «lo studio delle regole relative alla più esatta definizione del titolo, niente giovando a sottrarre il delinquente dalla pena veramente meritata, saranno dettate e praticamente invocate a protezione di un colpevole, ma per proteggerlo nella fase della sua innocenza relativa».
L’Autore delinea, così, i momenti essenziali del giudizio penale, negli atti che, sotto uno od altro norme o forma, debbono ritrovarsi sempre nel giudizio penale: la contestazione dell’accusa; la prova; la difesa, la sentenza; condizioni essenziali alla riforma del giudizio in qualsiasi metodo esso si manifesti e che «rispondono ai quattro atti essenziali che sono impenetrabili in ogni ricerca che voglia istituirsi in conformità della buona logica – 1° esporre il dubbio – 2° raccogliere gli argomenti che possono chiarire il vero – 3° discutere gli argomenti raccolti – 4° decidere».
In questo insieme acquista sostanza la legalità delle forme. E nella progressione logica e sistematica dei quattro momenti del giudizio Carrara intravede altrettanta progressiva strumentalità, essendo, il primo contenuto e limite dell’ultimo.
Peraltro, nella versione carrariana, la contestazione dell’accusa è «la concertazione e manifestazione del problema presentato alla giustizia», momento imprescindibile che caratterizza il sistema.
La contestazione dell’accusa, cioè, «(affinché non si converta in una farisaica simulazione di rito) deve aver sempre due condizioni – 1° deve essere completa – 2° deve essere tempestiva», perché necessaria al «fine di mettere in grado l’imputato di esercitare utilmente il diritto di difesa, senza la quale mai può aversi fidanza che il giudizio criminale abbia condotto al conoscimento della verità, la quale interessa non solo al giudicabile, ma tutta la società; ed è così di ordine pubblico primario». E perciò, per Carrara, “la utilità della contestazione risiede nel fatto che essa contenga tutte le condizioni indispensabili affinché l’imputato possa opporre efficacemente i suoi mezzi defensionali a conflittare i mezzi introdotti contro di lui dall’accusa.
Dalla specificazione del contenuto, dunque, si ricava la oggettiva centralità della imputazione, intesa come descrittiva specificazione del fatto del quale il soggetto viene accusato.
Perciò, completezza della accusa e tempestività della contestazione risultano essere le caratteristiche di essenza del sistema probatorio e «[P]roclamando come necessità la prova anche nei giudizi penali, onerando di tal prova l’attore, ed elevando a dogma scientifico e pratico anche in criminale la regola actore non probante reus adsolvendus […], non lice più dubitare che la prova sia uno degli atti essenziali di cui non può fare a meno il giudizio penale. Può questo fatto della prova riuscire incompleto, ed il risultato del giudizio sarà allora l’assoluzione. Ma supporre un giudizio senza neppure un tentativo di prova, sarebbe un assunto ridicolo».
In questa circolarità tra imputazione, contestazione e prova si coglie la originalità del pensiero carrariano in materia di procedura penale. La interrelazione tra prova e giudizio – oltrechè tra accusa e difesa – connota, poi, la Scienza della Procedura di Francesco Carrara di una singolare e stupefacente modernità, spesso sottovalutate se non – addirittura – ignorata da molti autori moderni e contemporanei.
Questo humus – reso principio di essenza del nuovo Stato democratico e Repubblicano – alimentò la riforma del 1988, sostenuta da un confluente dibattito sul “garantismo difensivo”, che vinse la cultura “istruttoria”, ancora presente nel Paese, con un processo il cui punto di resistenza democratica fu costituito, appunto, dalla “regola per il giudizio”.
In retrospettiva, poi, bisogna rilevare che il capovolgimento del rapporto tra Costituzione e Codice – che storicamente ha visto la preventiva nascita di questo e, quindi, una sua successiva opera di adeguamento ai dettati costituzionali – si alimentò attraverso dubbi di illegittimità, operazione ermeneutica spesso metodologicamente compromessa dal vecchio approccio ai temi processuali.
Storicamente l’operazione si giustificava, rispetto al codice del 1930, perché lì viveva una presunzione di illegittimità costituzionale, prima, della disposizioni più marcatamente in disaccordo con la Carta e, poi, di tutto il sistema. Epperò, il fenomeno si è riproposto e – stranamente – aggravato con il nuovo Codice di Procedura penale – quello oggi in vigore – nonostante la presunzione opposta – di legittimità costituzionale – letteralmente programmata nel preambolo dell’art. 2 della legge-delega del 1987.
Ed è questa una delle caratteristiche costanti dell’esperienza processuale penale nel nostro Paese, che eleva – in questo settore – la Corte costituzionale a ruolo comprimario con il Parlamento, soprattutto quando essa, considerando i tempi della legislazione, si “avventura” sul terreno delle pronunce additive. Questa specifica funzione “politica” della Corte ed i compiti via via assunti da “giudice delle leggi” a “giudice dei diritti” la pongono al centro dell’attenzione riformatrice, non solo perché è indispensabile raccogliere gli indirizzi da essa espressi, ma anche – in prevenzione – per evitare debordamenti dalla semantica dei principi dalla stessa messa a punto.
E, dunque, se, storicamente, con la promulgazione della Costituzione entrò in crisi la filosofia del processo e, con essa, l’idea stessa di processo con istruzione e, quindi, la struttura stessa adottata nel 1930, il tema oggi è solo parzialmente difforme, anche se il Codice del 1988 realizzò un tendenziale processo di parti ed una struttura accusatoria garantita da disomogeneità fasica e dalla tendenziale centralità del giudizio.
E dunque, ricostruire le tappe di questo itinerario sessantennale significa cogliere – nei diversi contesti sociali e giuridici – le ragioni della riforma del 1987-89 e, contestualmente, la permanenza della sua filosofia e della sua struttura generale, non dei microsistemi che hanno prodotto la crisi di sistema attualmente rilevata.
Ebbene, negli anni ‘60 e ‘70 l’attenzione riformista non poteva che concentrarsi sulle linee strutturali del processo, via via prendendo atto della inconsistenza e della parzialità operativa della paventata riforma solo dell’istruzione, rivolta a garantire la presenza delle parti alle attività istruttorie, non essendo questo il luogo deputato alla dialettica probatoria, qualunque ne sia l’ “attore” e costituendo essa la mortificazione funzionale del dibattimento, relegato così a compiti residuali. Ed anche quando si faceva strada l’idea secondo cui le attività “istruttorie” avrebbero dovuto costituire appannaggio del pubblico ministero e si sarebbero dovute svolgere in contraddittorio con la difesa dell’imputato, pure allora si avvertì il senso di impotenza del dibattimento e la totale discrasia del “progetto” con più incisive e radicali proposte innovative, quale quella espressa nella cd. “bozza Carnelutti”, che ipotizzava la recisione dei rapporti tra dibattimento e fase ad esso precedente. Secondo tale ultima proposta, infatti, qualsiasi riforma avrebbe dovuto prendere le mosse da una ridefinizione dei ruoli processuali, necessaria a distinguere le attività “processuali” da quelle “procedimentali”.
Perciò, se, all’inizio, il variegato panorama di posizioni culturali e di orientamenti politici rendevano palese il bisogno di ammodernamento del processo al fine di rendere reali ed efficaci le garanzie dell’imputato – esigenze molto ben sintetizzate, ad esempio, nel Convegno svolto a Bellagio nell’aprile del 1953 – col tempo si manifestarono le due sponde del problema: da una parte si auspicava una riforma dell’istruzione di tipo accusatorio; dall’altra si sottolineava che l’efficacia del processo di cognizione dipende in prima linea dal rispetto della distinzione tra il giudice e le parti e che nel processo penale è “collaborante” con il giudice non solo il pubblico ministero ma anche il difensore.
Di qui la doppia strada: della novellazione – percorsa soprattutto sotto la spinta della Corte costituzionale – e della “riforma”, che si avviava sull’impervio cammino delle radicali modifiche di struttura, condizione indispensabile per la reale operatività dei diritti procedurali dell’individuo.
Sul primo fronte, la prima significativa riforma si ebbe con la “novella” 18.6.1955, n. 517, nel segno dell’abbandono delle scelte più illiberali del c.p.p. 1930 (soprattutto in tema di rapporti tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, di libertà personale, di invalidità processuale, di impugnazioni, valorizzatrice di un deciso rafforzamento dell’autodifesa e della difesa tecnica).
Sul secondo, la dottrina più avvertita della nuova sensibilità costituzionale contrastava la pretesa intangibilità del processo con istruzione; tutta proiettata sul bisogno di effettività della giurisdizione. Essa ontologicamente negava ingresso ai diritti di difesa, di prova, di contraddittorio e, quindi, ad un “processo di parti”, che viceversa costituiva la non condivisa aspirazione della cultura giuridica post-costituzionale e, allo stesso tempo, la strada obbligata per la realizzazione del disegno costituzionale in materia.
Ma per realizzare tale progetto bisognava superare, dal punto di vista soggettivo, la concezione del pubblico ministero-parte imparziale e, dal punto di vista oggettivo, la pretesa prevalenza della potestà punitiva dello Stato – anche in chiave di difesa sociale – rispetto ai bisogni di tutela dell’individuo. La resistenza di questa idea – attestata sulla funzione allora attribuita al processo penale quale luogo privilegiato per la effettività della giurisdizione, a cui si attribuivano compiti di “lotta” al crimine; e ciò legittimava la predominanza del giudice-istruttore e la segretezza della fase di raccolta della prova – coltivava la convinzione secondo cui la tutela dell’individuo non collidesse con la struttura del processo con istruzione.
L’inversione di siffatta tendenza culturale fu affidata a due slogans, che, a distanza di tempo, rappresentano ancora oggi lo humus della cultura giuridica contemporanea: “una nuova struttura per i diritti procedurali” e “contraddittorio per la prova, non sulla prova”. Le formule costituirono, allora, la sintesi del passaggio dal diritto ai diritti e la premessa ontologica e pregiuridica del progressivo accantonamento del processo con istruzione.
Fu proprio la “bozza Carnelutti” a veicolare il versante normativo della nuova idea di processo ed a mettere in crisi la coeva cultura processuale maggioritaria. E se, all’epoca, il processo lì ipotizzato fu considerato come un’eccessiva fuga in avanti, tuttavia la “bozza” servì a “stanare” la resistente cultura istruttoria e, col tempo, ad evidenziare la progressiva debolezza e la inconciliabilità tra strutture inquisitorie e diritti della persona secondo una nuova filosofia democratica e solidaristica. Ne è testimonianza il fallimento del Progetto del 1978; che, però, non ebbe seguito perché ibrido nella struttura, debole nelle soluzioni operative, inattuale rispetto alle esperienze maturate anche sul fronte della coeva “legislazione dell’emergenza”.
L’abbandono di quel Progetto non arrestò il lento cammino riformista; anzi, di quella esperienza, rimane – ancora oggi attuale – il punto politico della questione manifestato nel preambolo dell’art. 2 della legge-delega dell’8 aprile 1974: “attuare la Costituzione; uniformarsi alle leggi sovranazionali; attuare il sistema accusatorio”.

2. Il primo approccio ai nuovi bisogni di riforma del Codice

La storicizzazione di questo programma – non compiutamente realizzato con il Codice del 1988 – è la premessa del nuovo progetto riformista. E se oggi non ci si domanda più se il codice di fine anni ‘80 determinò la radicale modifica di struttura per dare vita all’effettivo e reale esercizio dei diritti della persona e per modulare il contraddittorio sulla prova, non può negarsi che – certo non per colpa di chi ne fu intelligente artefice – esso, sul piano sociale, non ha invertito il trend della perenne crisi della Giustizia. Non può negarsi, invero, che esso fu “tradito” su più piani, qui evocabili solo per titoli, anche quali opportuni indirizzi di futuri impegni: l’abbandono della direttiva di delega che ne prevedeva due anni di sperimentazione; la resistenza, non solo culturale, rispetto ad un prodotto che interrompeva una continuità “istruttoria” ultracentenaria; la giurisprudenza costituzionale soprattutto d’inizio anni ‘90 (Corte cost., 31 gennaio 1992, n. 24; Id., 3 giugno 1992, n. 254; Id., 3 giugno 1992, n. 255; Id., 26 marzo 1993, n. 111), che innestò reazioni a catena sul fronte legislativo – anche costituzionale – che, al fine di recuperare funzionalità all’originale struttura del processo, hanno finito con alterare il sistema fino alla “doppia inquisitorietà” (vedi: le “investigazioni difensive”) ed all’inserimento di momenti di stasi processuali (vedi: “legge Carotti”); il cedimento della funzione “collaborativa” e “solidaristica” delle indagini preliminari (artt. 358 u.p.; 375; 376; 405 c.p.p.) sul piano delle prassi e, ancora a questo livello, la pratica dei maxiprocessi, la cui abolizione costituiva il punto di forza operativo di quel sistema; la debole multischematicità, aggregata sul “consenso incrociato”, non sulla “volontà della parte”.
La domanda, dunque, è quali cause – oltre quelle enunciate – e quali ragioni costringono oggi il legislatore ad operare, non un restyling del tessuto normativo in vigore, ma la radicale e totale rivisitazione del Codice. E se non v’è dubbio che le cause e le ragioni dell’attuale stato di crisi della giurisdizione sono molteplici e soprattutto di natura sovrastrutturale (e tra queste quelle di carattere organizzativo e di carenza di risorse), tuttavia esse solo in una visione strumentalmente deformata possono essere ricondotte esclusivamente a vicende esterne al tessuto normativo.
Senza pretesa di completezza, le tappe riorganizzative che hanno imposto al potere politico l’iniziativa riformista non possono non tener conto che il Codice del 1988 fu processo senza sperimentazione. Perciò, la imprevedibilità degli approdi interpretativi e pratici hanno costituito il banco di prova di una operazione codicistica rivoluzionaria e – si è detto – di radicale discontinuità col passato. Anzi, le resistenze culturali, da una parte, e la creazione di circuiti viziosi soprattutto in materia di esercizio di poteri processuali, dall’altra, hanno attivato, per un verso, una inaspettata quantità di pronunce costituzionali e, per altro verso, continui ritocchi normativi; talvolta su strutture essenziali e precipue del modello del 1988.
In linea generale e seguendo schematizzazioni di stampo tradizionale, il mancato approfondimento sistematico ha prodotto l’idea che anche il processo nato a fine anni ‘80 fosse di tipo misto, così alterando il senso normativo di talune disposizioni. Il pensiero corre alla denuncia di inquisitorietà delle cc.dd. strutture premiali (“patteggiamento” e “giudizio abbreviato”, nonostante le presenza, nel primo, del riferimento all’art. 129 c.p.p., ed, in entrambi, del potere di richiesta della parte e del consenso), ma anche dall’attribuzione al giudice di poteri probatori letti come una intromissione del giudice nella vicenda, non – come è – quali indispensabili supporti operativi per chi in ogni caso è chiamato ad emettere un giudizio, e, quindi, congeniali alla funzione.
Questo preteso connotato di “inquisitorietà” ha alimentato interpretazioni difformi e prassi devianti su cui il nuovo legislatore non può non riflettere e non solo sul terreno della tecnica normativa.
Nello specifico, poi, sul primo versante, quello degli interventi di legittimità, si ricordano le troppo note pronunce della Corte costituzionale n. 222 del 1992 e le già menzionate sentenze nn. 255 del 1992 e 111 del 1993, che elevando a regola costituzionale il principio di non dispersione della prova, hanno prodotto l’effetto di mortificare la regola del contraddittorio, che costituiva il nucleo centrale ed originale del codice nel 1998.
Sull’altro, quello legislativo – spesso indotto da quelle poco accorte pronunce costituzionali – si è realizzata una progressiva alterazione della originaria struttura processuale fino alla previsione di un binario investigativo a parti contrapposte che ha alterato il senso primario del “procedimento” peraltro senza realizzare contraddittorio.
Gli errori interpretativi, le prassi devianti e le “pretese partecipative”, alla fine, hanno stravolto il modello processuale, al punto della perdita della filosofia che lo generò, fino alla realizzazione di una opposta ma disarticolata struttura di ambigua razionalità.
In questa prospettiva si collocano l’istituzione della Procura nazionale Antimafia (d.l. n. 367 del 1991), che apre la stagione di crescita esponenziale della legislazione processuale extracodicistica, non disgiunta da un deciso rafforzamento della tendenza a prevedere una tipologia di procedimenti costruita su specifici nomina delicti, tendenza che riduce notevolmente il campo di applicazione del codice di procedura penale ed induce autorevole dottrina a parlare di “decodificazione”. Da lì a poco, invero, verranno emanati il d.l. n. 306 del 1992 e – nonostante qualche anelito in senso garantista (l. 8-8-1995, n. 332 e l. 7-12-2000, n. 397) e qualche ritorno alle linee originarie del codice 1988 (16-12-1999, n. 479), il trend percepibile è però per un livellamento verso il basso: da un lato, infatti, la normativa sul c.d. “giudice unico” (d.lgs. n. 51 del 1998) ridimensiona drasticamente la garanzia della collegialità; dall’altro, innovazioni d’indubbio rilievo quali quelle contenute nella normativa regolatrice del “giudice di pace” segnano il permanere di forme processuali, ma anche il loro affidamento ad un giudice non tecnico. Infine la normativa sul c.d. patteggiamento allargato (l. 12-6-2003, n. 134) disincentiva ulteriormente l’esperienza dibattimentale, rendendone marginali i corollari di massima garanzia e di massima espressione del rito accusatorio e spostando ancor di più il baricentro processuale sulle indagini preliminari.
Su questo terreno si misurano le testimonianze di quanti, con responsabilità istituzionale, hanno rappresentato l’attuale crisi del processo (cfr. l’audizione dei dottori Claudio Castelli e Arcibaldo Miller, in data 27-9-2006, quanto all’individuazione dei punti di crisi dell’organizzazione giudiziaria che rallentano il naturale svolgimento del processo; l’audizione del dott. Claudio Castelli, in data 28-9-2006, al fine di avere chiarimenti circa i lineamenti e potenzialità del c.d. “processo telematico”; lo stato dell’organizzazione delle cancellerie e delle segreterie; l’assetto delle notificazioni, anche nell’ottica della creazione di agenzie ad hoc; l’audizione dell’Associazione Familiari Vittime della Strage di Bologna, in data 16 novembre 2006, volta ad approfondire «il problema della considerazione delle vittime del reato nelle varie articolazioni del processo penale»; l’audizione del dott. E. Barbe, magistrato di collegamento in Italia per la Francia, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere; l’audizione dei Rappresentanti dell’Unione Camere Minorili, in data 13 marzo 2007, relativamente alle linee-guida della riforma del processo minorile e l’organizzazione del tribunale per i minori; l’audizione dei Presidenti dei Tribunali di sorveglianza di Roma, Venezia e Perugia, anche al fine di valutare i margini di “manovra” per la costruzione di un processo bifasico).
Sullo stesso versante normativo, non può non tenersi in conto la persistenza di contrasti giurisprudenziali, che, soprattutto in materia di poteri processuali, hanno disorientato e disorientano le prassi di merito e discordanti scelte in materia di utilizzabilità degli atti.
Su questo terreno, ancora, non possono ignorarsi gli effetti della mancata realizzazione di strumenti processuali idonei a realizzare – in concreto – il ruolo nomofilattico della Cassazione, causa del disorientamento rilevato in precedenza.
Ed invero, una illuministica interpretazione dell’art. 101 comma 2 Cost. – che comporta la resistenza di una irrazionale indipendenza del giudice nel tema interpretativo – ha prodotto un cedimento della Cassazione, neutralizzando la funzione del “precedente” idoneo a realizzare, contestualmente, certezza del diritto, uniformità dell’interpretazione ed eguaglianza tra cittadini.
Sul punto è bene chiarire che la premessa ontologica della istituzione della Corte di cassazione quale organo unico, collegiale e supremo ne determina la unità in ragione della specifica funzione ad essa affidata, in cui vive la ragione stessa della Corte. Epperò, se ragioni organizzative comportano la pluralità di sezioni, la “responsabilità esterna” – quanto alla funzione – è nella unità stessa della cassazione, come è stato detto applicando la teoria dei frattali, che identifica la parte col tutto.
Per questa suprema responsabilità collegiale la Sezione non può non attenersi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, risultando, questo, il senso del raccordo tra funzione dell’organo e indipendenza del giudice previsto nel secondo comma dell’art. 101 Cost.

3. Le ragioni della scelta a favore della legge-delega

Ulteriore dimostrazione del bisogno riformista è dato dalla presenza in Parlamento (S 1075; C 323) di due Disegni di legge di riforma del Codice di procedura penale, quale ulteriore testimonianza della indifferibilità dell’opera di riforma.
Epperò, va chiarito – in punto di metodo ed al di là delle critiche di contenuto – che la riforma di un codice non può non essere preceduta dalla individuazione delle linee guida e dei principi ispiratori tradotti in direttive di delega, che di quell’operazione manifestino cause, ragioni, prospettive, filosofia ed impianto, proprio ai fini della comprensione del filo rosso di razionalizzazione e di razionalità del sistema.
Peraltro, la scelta del metodo è determinata dall’ampiezza dell’operazione (riforma non modifiche) e dalle cause che hanno prodotto la crisi del sistema.
Quanto alla prima, già la dottrina più accorta ne ha avvertita la necessità.
Si dice, invero, che la tardiva opera del precedente Guardasigilli – che ‹‹aveva cercato di correre ai ripari, nominando una Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale›› – e la ammirevole tempestività di questa non eludono la convinzione che la sola via per siffatte operazioni è quella dell’approvazione preventiva di una legge-delega modellata sui principi e criteri direttivi del progetto, destinato poi a dare corpo ai decreti delegati.
E si aggiunge che, più tempestivamente, il nuovo Ministro ‹‹ha provveduto sin dall’inizio della legislatura in corso a nominare una nuova Commissione di studio›› i cui compiti sono definiti in termini piuttosto generici: ‹‹considerato che appare indifferibile un’opera di revisione del codice di procedura penale e delle norme che disciplinano il processo dinanzi al tribunale per i minorenni ed al giudice di pace, che si orienti sul corretto equilibrio tra “giusto processo” e “ragionevole durata del processo” e che, quindi, valuti l’opportunità di ampliare le alternative al processo e al dibattimento››, si stabilisce che ‹‹quest’opera di revisione debba tener conto, inoltre, dei principi e delle norme comunitarie, nonché delle pronunce delle Corti di giustizia europee. Si impegna, perciò, la Commissione a provvedere alla elaborazione di uno schema di disegno di legge-delega e, successivamente, alla redazione del testo dei necessari decreti legislativi››.
Il mandato poggia, dunque, sull’idea guida di una revisione organica del codice, condotta con particolare attenzione ai principi introdotti dalla riforma dell’art. 111 Cost., alle fonti internazionali e agli indirizzi delle Istituzioni europee. Un lavoro da svolgere con precisi impegni di forma e contenuto.
Su questo terreno, certamente non può essere seguito l’auspicio di chi manifesta nostalgia per i soli 227 articoli della “bozza Carnelutti”: allora si scommetteva sull’affidamento al giudice al quale oggi viceversa si vorrebbe sottrarre “discrezionalità”. E, poi, il nuovo corpus ingloba – non solo per ragioni estetiche – settori della giurisdizione penale inopportunamente esclusi dal Codice. Ci si riferisce alla legge sul processo penale per i Minorenni ed a quella per il procedimento innanzi al Giudice di pace, la cui collocazione topografica risponde – nel primo caso – al bisogno di eliminare atteggiamenti paternalistici e “scorie inquisitorie” – lì sì fortemente presenti – a favore del recupero della funzione del processo penale e – nel secondo – all’ampliamento delle funzioni della giurisdizione penale e, quindi, all’esigenza di predisporre nuovi itinerari mediativi e/o collaborativi e riparatori.
Quanto all’altro profilo speculativo, non può essere ignorato che l’attuale crisi della Giustizia – anche se amplificata da avvenimenti esterni al tessuto normativo – è, come detto, in buona parte da esso prodotta, sì a causa della “legislazione della disuguaglianza” coltivata nel primo quinquennio del 2000, ma anche a ragione degli interventi novellistici prodotti alla fine degli anni ‘90.
Peraltro, a voler esaminare i settori a cui mettere mano si scorge che l’elenco è così lungo e nutrito da dimostrare, esso stesso, il bisogno di una riforma organica e complessiva. Infatti, anche per le cose che si diranno in seguito, i settori da rivedere – ma l’elencazione è viziata per difetto – sono: i modelli di giurisdizione; le “finestre di giurisdizione” durante le indagini; il sistema delle prove per far fronte alla tipizzazione di nuovi mezzi “invasivi” delle libertà della persona; la rilevabilità dei vizi di competenza, degli atti, delle sanzioni processuali, delle notificazioni e, queste, anche al fine di eliminare il processo in contumacia e, tutti, nell’ottica della realizzazione della “ragionevole durata del processo”; la procedimentalizzazione dell’avviso di conclusione delle indagini capace di far confluire, in un’unica udienza, scelte processuali e anticipazione della condanna richiesta dall’imputato, per eliminare la inattuale moltiplicazione delle procedure; il sistema delle impugnazioni; ecc., il tutto in direzione della armonizzazione tra garanzie e temp